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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/08/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3673/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado di cui al R.G. n. 3673/2021, iscritta in data 29.12.2021,
e vertente t r a
(c.f. ) nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Francesca Picone;
ATTRICE
e
(c.f. ) nato ad [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Carmelita Danile;
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, cui si rinvia.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento concerne la domanda di accertamento di condotte relative a molestie, calunnie, diffamazioni, persecuzioni e mobbing familiare, nonché la domanda di
1 risarcimento del danno alla salute, avanzate dall'attrice contro il di lei zio Parte_1
. CP_1
L'attrice, in sintesi, ha rappresentato che il 4.4.2006 è morta sua zia Persona_1
sorella di sua madre e del convenuto . La zia non Parte_2 CP_1 Per_1
sposata, durante gli ultimi anni di vita, ha abitato assieme alla sorella e alla famiglia Pt_2
dell'attrice . Nel 1992, l'attrice e la zia avevano aperto un conto corrente Pt_1 Per_1
cointestato che, alla data della morte di quest'ultima, aveva una giacenza di 309.000,00
euro. Il giorno della morte di il convenuto aveva Persona_1 CP_1
provveduto a incassare un assegno a lui intestato, firmato dalla defunta per una somma di 300.000,00 euro, e tratto proprio sul conto corrente cointestato tra e Persona_1
A seguito dell'azione giudiziaria intrapresa da Parte_1 Parte_1 CP_1
è stato condannato in via definitiva a pagare alla prima, a titolo di risarcimento danni, una somma pari alla metà di quanto incassato con il citato assegno, ossia 150.000,00 euro,
come conseguenza dell'accertamento del parziale abusivo riempimento del titolo di credito in violazione del patto di riempimento (cfr. sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
1789/2020 del 4.12.2020, doc. 2 di parte attrice).
Nelle more tra la morte di e il citato giudizio civile (ossia tra il 2006 e Persona_1
il 2017), l'attrice ha affermato di aver subito condotte moleste, calunniatrici, persecutorie e diffamatorie da parte dello zio . Quest'ultimo, a detta dell'attrice, non avrebbe CP_1
tollerato la richiesta della di restituzione della metà della somma di cui all'assegno Pt_1
e, inoltre, avrebbe messo in atto comportamenti ostracizzanti che avrebbero determinato l'irrimediabile allontanamento della dal nucleo familiare di origine. Siffatto Pt_1
comportamento sarebbe culminato nel 2011 con la denuncia sporta dal contro la CP_1
per circonvenzione di incapaci, truffa e falso (doc. 3 di parte attrice), il cui Pt_1
procedimento penale conseguente è stato poi concluso con l'archiviazione nel 2015 (doc. 7 di parte attrice).
2 Al contempo, inoltre, nel contesto di un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno della madre della , a detta dell'attrice lo Pt_1 Parte_2
zio avrebbe posto in essere comportamenti ostacolanti e molesti, estrinsecatisi CP_1
anche in richieste al Giudice Tutelare, finalizzati a ledere l'immagine e la serenità della
Pt_1
Le condotte sinora descritte le avrebbero causato un danno alla salute, cagionando in particolare in lei una sofferenza morale data dal turbamento, dalla tensione, dallo stress emotivo-fisico e sociale, con ansia e nervosismo, come indicato dalla perizia di parte prodotta (a firma della dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta – doc. 14 di parte Persona_2
attrice).
L'attrice ha quindi chiesto l'accertamento delle condotte di moleste, diffamazioni,
calunnie e persecuzioni con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il convenuto , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1
avversarie, affermando l'assenza di qualsiasi rapporto causale tra le condotte a lui attribuite e la condizione psico-fisica dell'attrice. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale,
il risarcimento dei danni non patrimoniali (parimenti relativi alla sofferenza di carattere psicologico) da lui asseritamente subiti per aver dovuto difendersi in molteplici procedimenti giudiziari.
La causa, istruita mediante produzione documentale, a seguito del rigetto delle istanze di prove orali formulate dalle parti e del rigetto della richiesta attorea di CTU, è stata posta in decisione.
Preliminarmente, in relazione alle richieste di prova orale diretta formulate dall'attrice nella memoria n. 2, si rileva che i capitoli formulati con la teste dott.ssa sono Persona_2
superflui in quanto meramente confermativi della consulenza di parte depositata dall'attrice. In relazione ai capitoli formulati con la teste dott.ssa essi Tes_1
risultano in parte formulati in termini generici in relazione alla dimensione spaziale e
3 temporale (4, 5, 9, 10, 11, 14), in parte relativi a circostanze incontestate o comunque emergenti dalla documentazione (6, 7, 8, 16, 17, 18), in parte superflui rispetto al thema probandum (1, 2, 3, 12, 13), in parte formulati in termini valutativi (15, 19). Con riferimento ai capitoli formulati con il teste dott. , coniuge dell'attrice, anch'essi Testimone_2
risultano in parte formulati in termini generici in relazione alla dimensione spaziale e temporale (31, 38), in parte relativi a circostanze incontestate o comunque emergenti dalla documentazione (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,30, 34), in parte superflui rispetto al thema
probandum (32, 33, 37), in parte formulati in termini valutativi (35, 36) e in parte relativi a circostanze non tempestivamente allegate nell'atto introduttivo del giudizio (27 bis, 28).
In relazione ai capitoli formulati con la teste avv. , già amministratrice di Testimone_3
sostegno della madre dell'attrice, parimenti essi risultano in parte relativi a circostanze incontestate o comunque emergenti dalla documentazione (1, 2, 4, 6), in parte superflui
(3, 5). Per quanto concerne i capitoli formulati con il teste EN , già Testimone_4
in servizio presso i Carabinieri di Agrigento, essi risultano superflui in quanto tutti relativi all'annotazione di servizio in atti (doc. 11 di parte attrice).
Sempre preliminarmente, in relazione invece alle istanze di prove orali formulate dal convenuto, si rileva che tutti i capitoli risultano formulati in modo generico sotto i profili spaziale e temporale, essendo inoltre ricchi di elementi valutativi inammissibili.
La non ammissione dei capitolati a prova diretta formulati dalle parti ha comportato il rigetto anche dei capitoli redatti dalle parti a prova contraria nelle rispettive memorie n. 3.
Ciò detto, sia le domande dell'attrice che la domanda riconvenzionale del convenuto sono infondate per i seguenti motivi.
L'attrice ha chiesto che sia accertato il comportamento molesto, diffamatorio,
calunnioso, persecutorio e “mobbizzante” del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento agli asseriti profili calunniosi, invero, i fatti specifici che sarebbero connotati in questo modo sono riconducibili unicamente all'iniziativa giudiziaria intrapresa
4 dal di cui alla denuncia del 23.2.2011 per circonvenzione di incapaci, truffa e falso, CP_1
dalla quale è scaturito il procedimento penale poi archiviato con provvedimento del
3.1.2015 (doc. 7 di parte attrice). In relazione ai reati attribuitigli dal la ha a CP_1 Pt_1
sua volta sporto denuncia per calunnia il 5.11.2013 (doc. 16 di parte attrice). Il
procedimento penale che ne è conseguito si è concluso con l'archiviazione del 1.9.2021 per prescrizione (doc. 19 di parte attrice). Ciò posto, nel presente procedimento non sono stati introdotti elementi in grado di qualificare come calunniosa la denuncia del del CP_1
23.11.2011. Il fatto che il GIP nel provvedimento di archiviazione faccia riferimento all'astratto carattere lesivo dei fatti nulla dice sugli elementi oggettivo e soggettivo richiesti in concreto. La mera archiviazione del procedimento conseguente alla denuncia sporta dal del resto, non può rappresentare un elemento di prova del suo carattere CP_1
calunnioso. Sul thema probandum relativo alla calunnia, inoltre, l'attrice non ha articolato specifici ed ammissibili elementi di prova orale volti a dimostrare l'integrazione di tutti gli elementi tipici del reato. Inoltre, il semplice fatto che il abbia sporto la denuncia CP_1
dopo aver ricevuto l'atto di citazione per la vicenda relativa all'incasso dell'assegno non rappresenta un elemento dirimente in ordine al carattere calunnioso o meno della denuncia stessa.
Per quanto concerne i profili diffamatori, l'attrice ha fatto specifico riferimento solamente a una frase contenuta in una istanza del rivolta al Giudice Tutelare nel CP_1
procedimento di volontaria giurisdizione (n. 831/2010), relativo all'amministrazione di sostegno in favore della madre della (doc. 8 di parte attrice). La frase Pt_1 Parte_2
in questione, in riferimento alla recita: “sorretta dal demone dell'avidità che anziché Pt_1
occuparsi degnamente della madre ha promosso, per la sola causa nei confronti del fratello
”. L'istanza del 25.3.2012 in cui è contenuta la frase, letta nel suo complesso, CP_2
sottopone alcune circostanze al vaglio del Giudice Tutelare, all'interno di un procedimento giudiziario già instaurato;
l'utilizzo di toni particolarmente accesi non è di per sé indice dell'intento di offendere la reputazione dell'attrice, collocandosi piuttosto nell'ambito di
5 rapporti altamente conflittuali, esacerbati dal coinvolgimento di entrambe le parti in diversi procedimenti giudiziari. Peraltro, l'istanza del era volta a una regolamentazione CP_1
degli incontri tra lui e la sorella , beneficiaria dell'amministrazione, regolamentazione Pt_2
poi avvenuta con provvedimento del Giudice Tutelare del 29.10.2013 (doc. 10 di parte attrice).
In relazione alle condotte asseritamente moleste, persecutorie e mobbizzanti poste in essere dal contro la si rileva innanzitutto che non sussiste l'ipotesi paventata CP_1 Pt_1
di persecuzione giudiziaria. Il infatti, ha sporto una denuncia diretta contro la CP_1
e rivolto alcune istanze al Giudice Tutelare in un procedimento che non vedeva Pt_1
coinvolta direttamente la Non si è dunque in presenze di uno stillicidio di cause Pt_1
pretestuose incardinate al solo scopo di turbare la vita altrui. Anche il presunto ostracismo che il avrebbe messo in atto nei confronti della rispetto al nucleo familiare di CP_1 Pt_1
origine è allegato in modo alquanto generico, non essendo specificati i familiari dai quali la sarebbe stata allontanata e soprattutto non essendo plausibile che persone ormai Pt_1
adulte da molti anni e capaci di intendere e volere interrompano i rapporti mosse solo dalla volontà di una sola persona (nel caso di specie il . È evidente che il quadro d'insieme CP_1
è caratterizzato da rapporti familiari estremamente conflittuali, logorati da contrasti che si prolungano da diversi anni e che sono sfociati in diverse controversie giudiziarie. Tuttavia,
deve escludersi la presenza di condotte poste in essere dal convenuto al solo scopo di molestare o perseguire l'attrice.
In ogni caso si rileva anche che la domanda attorea risulta carente sotto il profilo dell'allegazione del danno. L'attrice ha prodotto infatti una relazione peritale psicologica redatta da un'esperta in psicologia e psicoterapia sulla base di questionari e di quattro colloqui svoltisi nel 2017. Tuttavia, non risultano dagli atti specifiche diagnosi mediche sulla salute psichica dell'attrice né terapie intraprese in tal senso nel corso degli anni. La stessa relazione di parte descrive un generale stato di sofferenza psicologica che può
“verosimilmente” essere “strettamente connessa” agli eventi del 2006 (p. 19 della relazione)
6 ma che si colloca in un quadro generale di un vissuto alquanto complesso. Anche per questo motivo, oltre che per la non qualificazione dei comportamenti del convenuto in termini di calunnia, diffamazione o persecuzione, la CTU medica richiesta dall'attrice è
stata ritenuta superflua.
Passando infine all'esame della domanda riconvenzionale del convenuto, si rileva che essa risulta allegata in termini generici, in quanto egli afferma di aver subito sofferenze,
imbarazzi e non meglio specificati malori di origine spastica a causa del comportamento di parte attrice, chiedendo quindi i conseguenti presunti danni non patrimoniali. Dalla documentazione medica prodotta (riconducibile al 2019 e al 2022) si desumono diversi fenomeni patologici, tra cui ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa e turbe del visus
fugali; tuttavia, non vi è alcun elemento che possa ricondurre tali fenomeni, verificatisi in un paziente che nel 2019 aveva 78 anni, a specifici comportamenti dell'attrice. A ciò si aggiunga che non risultano nemmeno indicate potenziali lesioni psico-fisiche permanenti o temporanee.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
CP_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 25.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado di cui al R.G. n. 3673/2021, iscritta in data 29.12.2021,
e vertente t r a
(c.f. ) nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Francesca Picone;
ATTRICE
e
(c.f. ) nato ad [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Carmelita Danile;
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, cui si rinvia.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento concerne la domanda di accertamento di condotte relative a molestie, calunnie, diffamazioni, persecuzioni e mobbing familiare, nonché la domanda di
1 risarcimento del danno alla salute, avanzate dall'attrice contro il di lei zio Parte_1
. CP_1
L'attrice, in sintesi, ha rappresentato che il 4.4.2006 è morta sua zia Persona_1
sorella di sua madre e del convenuto . La zia non Parte_2 CP_1 Per_1
sposata, durante gli ultimi anni di vita, ha abitato assieme alla sorella e alla famiglia Pt_2
dell'attrice . Nel 1992, l'attrice e la zia avevano aperto un conto corrente Pt_1 Per_1
cointestato che, alla data della morte di quest'ultima, aveva una giacenza di 309.000,00
euro. Il giorno della morte di il convenuto aveva Persona_1 CP_1
provveduto a incassare un assegno a lui intestato, firmato dalla defunta per una somma di 300.000,00 euro, e tratto proprio sul conto corrente cointestato tra e Persona_1
A seguito dell'azione giudiziaria intrapresa da Parte_1 Parte_1 CP_1
è stato condannato in via definitiva a pagare alla prima, a titolo di risarcimento danni, una somma pari alla metà di quanto incassato con il citato assegno, ossia 150.000,00 euro,
come conseguenza dell'accertamento del parziale abusivo riempimento del titolo di credito in violazione del patto di riempimento (cfr. sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
1789/2020 del 4.12.2020, doc. 2 di parte attrice).
Nelle more tra la morte di e il citato giudizio civile (ossia tra il 2006 e Persona_1
il 2017), l'attrice ha affermato di aver subito condotte moleste, calunniatrici, persecutorie e diffamatorie da parte dello zio . Quest'ultimo, a detta dell'attrice, non avrebbe CP_1
tollerato la richiesta della di restituzione della metà della somma di cui all'assegno Pt_1
e, inoltre, avrebbe messo in atto comportamenti ostracizzanti che avrebbero determinato l'irrimediabile allontanamento della dal nucleo familiare di origine. Siffatto Pt_1
comportamento sarebbe culminato nel 2011 con la denuncia sporta dal contro la CP_1
per circonvenzione di incapaci, truffa e falso (doc. 3 di parte attrice), il cui Pt_1
procedimento penale conseguente è stato poi concluso con l'archiviazione nel 2015 (doc. 7 di parte attrice).
2 Al contempo, inoltre, nel contesto di un procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno della madre della , a detta dell'attrice lo Pt_1 Parte_2
zio avrebbe posto in essere comportamenti ostacolanti e molesti, estrinsecatisi CP_1
anche in richieste al Giudice Tutelare, finalizzati a ledere l'immagine e la serenità della
Pt_1
Le condotte sinora descritte le avrebbero causato un danno alla salute, cagionando in particolare in lei una sofferenza morale data dal turbamento, dalla tensione, dallo stress emotivo-fisico e sociale, con ansia e nervosismo, come indicato dalla perizia di parte prodotta (a firma della dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta – doc. 14 di parte Persona_2
attrice).
L'attrice ha quindi chiesto l'accertamento delle condotte di moleste, diffamazioni,
calunnie e persecuzioni con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il convenuto , ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto delle domande CP_1
avversarie, affermando l'assenza di qualsiasi rapporto causale tra le condotte a lui attribuite e la condizione psico-fisica dell'attrice. Ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale,
il risarcimento dei danni non patrimoniali (parimenti relativi alla sofferenza di carattere psicologico) da lui asseritamente subiti per aver dovuto difendersi in molteplici procedimenti giudiziari.
La causa, istruita mediante produzione documentale, a seguito del rigetto delle istanze di prove orali formulate dalle parti e del rigetto della richiesta attorea di CTU, è stata posta in decisione.
Preliminarmente, in relazione alle richieste di prova orale diretta formulate dall'attrice nella memoria n. 2, si rileva che i capitoli formulati con la teste dott.ssa sono Persona_2
superflui in quanto meramente confermativi della consulenza di parte depositata dall'attrice. In relazione ai capitoli formulati con la teste dott.ssa essi Tes_1
risultano in parte formulati in termini generici in relazione alla dimensione spaziale e
3 temporale (4, 5, 9, 10, 11, 14), in parte relativi a circostanze incontestate o comunque emergenti dalla documentazione (6, 7, 8, 16, 17, 18), in parte superflui rispetto al thema probandum (1, 2, 3, 12, 13), in parte formulati in termini valutativi (15, 19). Con riferimento ai capitoli formulati con il teste dott. , coniuge dell'attrice, anch'essi Testimone_2
risultano in parte formulati in termini generici in relazione alla dimensione spaziale e temporale (31, 38), in parte relativi a circostanze incontestate o comunque emergenti dalla documentazione (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,30, 34), in parte superflui rispetto al thema
probandum (32, 33, 37), in parte formulati in termini valutativi (35, 36) e in parte relativi a circostanze non tempestivamente allegate nell'atto introduttivo del giudizio (27 bis, 28).
In relazione ai capitoli formulati con la teste avv. , già amministratrice di Testimone_3
sostegno della madre dell'attrice, parimenti essi risultano in parte relativi a circostanze incontestate o comunque emergenti dalla documentazione (1, 2, 4, 6), in parte superflui
(3, 5). Per quanto concerne i capitoli formulati con il teste EN , già Testimone_4
in servizio presso i Carabinieri di Agrigento, essi risultano superflui in quanto tutti relativi all'annotazione di servizio in atti (doc. 11 di parte attrice).
Sempre preliminarmente, in relazione invece alle istanze di prove orali formulate dal convenuto, si rileva che tutti i capitoli risultano formulati in modo generico sotto i profili spaziale e temporale, essendo inoltre ricchi di elementi valutativi inammissibili.
La non ammissione dei capitolati a prova diretta formulati dalle parti ha comportato il rigetto anche dei capitoli redatti dalle parti a prova contraria nelle rispettive memorie n. 3.
Ciò detto, sia le domande dell'attrice che la domanda riconvenzionale del convenuto sono infondate per i seguenti motivi.
L'attrice ha chiesto che sia accertato il comportamento molesto, diffamatorio,
calunnioso, persecutorio e “mobbizzante” del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento agli asseriti profili calunniosi, invero, i fatti specifici che sarebbero connotati in questo modo sono riconducibili unicamente all'iniziativa giudiziaria intrapresa
4 dal di cui alla denuncia del 23.2.2011 per circonvenzione di incapaci, truffa e falso, CP_1
dalla quale è scaturito il procedimento penale poi archiviato con provvedimento del
3.1.2015 (doc. 7 di parte attrice). In relazione ai reati attribuitigli dal la ha a CP_1 Pt_1
sua volta sporto denuncia per calunnia il 5.11.2013 (doc. 16 di parte attrice). Il
procedimento penale che ne è conseguito si è concluso con l'archiviazione del 1.9.2021 per prescrizione (doc. 19 di parte attrice). Ciò posto, nel presente procedimento non sono stati introdotti elementi in grado di qualificare come calunniosa la denuncia del del CP_1
23.11.2011. Il fatto che il GIP nel provvedimento di archiviazione faccia riferimento all'astratto carattere lesivo dei fatti nulla dice sugli elementi oggettivo e soggettivo richiesti in concreto. La mera archiviazione del procedimento conseguente alla denuncia sporta dal del resto, non può rappresentare un elemento di prova del suo carattere CP_1
calunnioso. Sul thema probandum relativo alla calunnia, inoltre, l'attrice non ha articolato specifici ed ammissibili elementi di prova orale volti a dimostrare l'integrazione di tutti gli elementi tipici del reato. Inoltre, il semplice fatto che il abbia sporto la denuncia CP_1
dopo aver ricevuto l'atto di citazione per la vicenda relativa all'incasso dell'assegno non rappresenta un elemento dirimente in ordine al carattere calunnioso o meno della denuncia stessa.
Per quanto concerne i profili diffamatori, l'attrice ha fatto specifico riferimento solamente a una frase contenuta in una istanza del rivolta al Giudice Tutelare nel CP_1
procedimento di volontaria giurisdizione (n. 831/2010), relativo all'amministrazione di sostegno in favore della madre della (doc. 8 di parte attrice). La frase Pt_1 Parte_2
in questione, in riferimento alla recita: “sorretta dal demone dell'avidità che anziché Pt_1
occuparsi degnamente della madre ha promosso, per la sola causa nei confronti del fratello
”. L'istanza del 25.3.2012 in cui è contenuta la frase, letta nel suo complesso, CP_2
sottopone alcune circostanze al vaglio del Giudice Tutelare, all'interno di un procedimento giudiziario già instaurato;
l'utilizzo di toni particolarmente accesi non è di per sé indice dell'intento di offendere la reputazione dell'attrice, collocandosi piuttosto nell'ambito di
5 rapporti altamente conflittuali, esacerbati dal coinvolgimento di entrambe le parti in diversi procedimenti giudiziari. Peraltro, l'istanza del era volta a una regolamentazione CP_1
degli incontri tra lui e la sorella , beneficiaria dell'amministrazione, regolamentazione Pt_2
poi avvenuta con provvedimento del Giudice Tutelare del 29.10.2013 (doc. 10 di parte attrice).
In relazione alle condotte asseritamente moleste, persecutorie e mobbizzanti poste in essere dal contro la si rileva innanzitutto che non sussiste l'ipotesi paventata CP_1 Pt_1
di persecuzione giudiziaria. Il infatti, ha sporto una denuncia diretta contro la CP_1
e rivolto alcune istanze al Giudice Tutelare in un procedimento che non vedeva Pt_1
coinvolta direttamente la Non si è dunque in presenze di uno stillicidio di cause Pt_1
pretestuose incardinate al solo scopo di turbare la vita altrui. Anche il presunto ostracismo che il avrebbe messo in atto nei confronti della rispetto al nucleo familiare di CP_1 Pt_1
origine è allegato in modo alquanto generico, non essendo specificati i familiari dai quali la sarebbe stata allontanata e soprattutto non essendo plausibile che persone ormai Pt_1
adulte da molti anni e capaci di intendere e volere interrompano i rapporti mosse solo dalla volontà di una sola persona (nel caso di specie il . È evidente che il quadro d'insieme CP_1
è caratterizzato da rapporti familiari estremamente conflittuali, logorati da contrasti che si prolungano da diversi anni e che sono sfociati in diverse controversie giudiziarie. Tuttavia,
deve escludersi la presenza di condotte poste in essere dal convenuto al solo scopo di molestare o perseguire l'attrice.
In ogni caso si rileva anche che la domanda attorea risulta carente sotto il profilo dell'allegazione del danno. L'attrice ha prodotto infatti una relazione peritale psicologica redatta da un'esperta in psicologia e psicoterapia sulla base di questionari e di quattro colloqui svoltisi nel 2017. Tuttavia, non risultano dagli atti specifiche diagnosi mediche sulla salute psichica dell'attrice né terapie intraprese in tal senso nel corso degli anni. La stessa relazione di parte descrive un generale stato di sofferenza psicologica che può
“verosimilmente” essere “strettamente connessa” agli eventi del 2006 (p. 19 della relazione)
6 ma che si colloca in un quadro generale di un vissuto alquanto complesso. Anche per questo motivo, oltre che per la non qualificazione dei comportamenti del convenuto in termini di calunnia, diffamazione o persecuzione, la CTU medica richiesta dall'attrice è
stata ritenuta superflua.
Passando infine all'esame della domanda riconvenzionale del convenuto, si rileva che essa risulta allegata in termini generici, in quanto egli afferma di aver subito sofferenze,
imbarazzi e non meglio specificati malori di origine spastica a causa del comportamento di parte attrice, chiedendo quindi i conseguenti presunti danni non patrimoniali. Dalla documentazione medica prodotta (riconducibile al 2019 e al 2022) si desumono diversi fenomeni patologici, tra cui ipertensione arteriosa, sindrome ansiosa e turbe del visus
fugali; tuttavia, non vi è alcun elemento che possa ricondurre tali fenomeni, verificatisi in un paziente che nel 2019 aveva 78 anni, a specifici comportamenti dell'attrice. A ciò si aggiunga che non risultano nemmeno indicate potenziali lesioni psico-fisiche permanenti o temporanee.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
CP_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 25.8.2025
Il giudice
Matteo De Nes
7