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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42143/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 11 novembre 2022 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pontonio Fiaschi, con studio in Milano, Via Friuli, 61, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] in data [...] Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Monica Santonoceto, con studio in Milano, Via Carlo Poma, 32, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
(nato il [...]) e (nato il [...]) rappresentati dalla Controparte_2 Controparte_3
CURATRICE SPECIALE, Avv. Silvia Veronesi nominata con provvedimento del 22 giugno 2023 e costituitasi con memoria di costituzione del 21 luglio 2023. pagina 1 di 27 Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto . Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito al Parte_1 Controparte_1 marito, per violazione dell'obbligo di mutuo rispetto alla base della convivenza coniugale, violazione che ha portato il sig. ad aggredire la moglie sia fisicamente che psicologicamente nonché a mettere in atto CP_1 comportamenti persecutori;
- confermare l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c., come previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti del 28 febbraio 2023;
- stabilire che gli incontri padre e figli proseguano esclusivamente in Spazio Neutro, anche nella versione “più morbida” come attualmente in essere, fino a quando il signor non avrà dimostrato di essere adeguato CP_1
e di sapere gestire con costanza la relazione con i figli in maniera corretta e rispettosa e fino a quando non avrà svolto un percorso presso un centro per uomini maltrattanti, come il Cipm del prof ci si oppone quindi Per_1 ad una liberalizzazione delle visite, anche qualora venisse meno la misura cautelare;
si ritiene che sia, altresì, necessario un monitoraggio da parte dei servizi sul nucleo.
- disporre che il signor sia tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli una somma CP_1 omnicomprensiva delle spese straordinarie pari a € 700,00 mensili, da cui si chiede che possano essere escluse le spese dentistiche che rimarranno da suddividere al 50%, da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, nonché a corrispondere l'intera somma dell'assegno unico;
- disporre che il signor aggiorni la documentazione relativa alle sue condizioni economiche, dato che CP_1 non ha depositato disclosure aggiornata, non ha depositato la documentazione relativa al licenziamento, né quanto ha percepito di da gennaio in poi (se non un unico versamento che riguarda solo una parte del CP_4 mese di dicembre), non ha mai depositato CU 2023 e 2024, né estratto conto completo del 2024 (quello depositato riguarda solo l'ultimo trimestre del 2024) e ha depositato per il 2024 un'unica busta paga del mese di agosto. - Si insiste per la liquidazione delle spese legali della scrivete a carico del patrocinio a spese dello stato relative alla prima fase del procedimento di separazione, come da istanza depositata in data 7/11/2024.
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi
pagina 2 di 27 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
- Rideterminare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 200,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie, importo massimo sostenibile dal sig. nella sua attuale situazione economica;
CP_1
- In subordine, confermare tale importo fino al reperimento di una nuova occupazione lavorativa.
Nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- i figli minori saranno collocati presso la madre e affidati al Comune di residenza dei minori
- I figli incontreranno il padre liberamente secondo un regime di visite standard che i Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare vorranno indicare.
- il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli minoridi € CP_1 Parte_1
200,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, importo comprensivo del contributo alle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano che si richiamano.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE:
1. confermare l'affidamento dei minori, in via esclusiva, alla madre, con collocamento degli stessi presso
l'abitazione materna sita in TE;
2. confermare tutti gli incarchi già assegnati al Servizio Sociale, disponendo altresì che gli stessi attivino il percorso di sostegno alla genitorialità e il sostegno di supporto psicologico per il signor;
CP_1
3. disporre che le visite tra e ed il padre siano regolamentate dai Servizi Sociali incaricati, CP_2 CP_3 conferendo agli stessi la delega per definire i tempi e le modalità ritenute più opportune per i minori in relazione all'andamento degli incontri, con facoltà di sospenderli in caso di pregiudizio. La frequentazione dovrà inizialmente proseguire con il monitoraggio dello Spazio Neutro – come ad oggi previsto - e gradualmente essere ampliata e liberalizzata;
4. provvedere, in ordine al mantenimento dei figli, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di € 400,00 oltre rivalutazione
Istat costo-vita (indice base febbraio 2023 - prima rivalutazione febbraio 2024), nonché il 50 % delle spese extra come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
pagina 3 di 27 Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 novembre 2022, ritualmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a TE (MI) in data 9 marzo 2018 con rito civile (dati trascrizione:
Anno 2018; atto n. 3; parte I;
serie) con , dalla cui unione sono nati i figli (in Controparte_1 CP_2 data 3 luglio 2009) e (in data 12.02.2015) chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione CP_3 personale e che la stessa venisse addebitata al marito;
chiedeva, altresì, di disporre in proprio favore l'affidamento super esclusivo dei minori con loro prevalente collocamento presso di sé, frequentazioni padre/figli con modalità protetta e osservata in Spazio Neutro, nonché porre a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Con memoria difensiva del 15.03.2023 ritualmente depositata, , previa adesione allo Controparte_1 pronuncia sullo status chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie con rigetto della domanda dalla medesima avanzata nei suoi confronti;
chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e che le frequentazioni con i figli venissero regolamentata dai Servizi Sociali;
si dichiarava disponibile a rimettere per il mantenimento dei medesimi l'importo mensile di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 28 febbraio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e separatamente le stesse;
quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine alle ulteriori domande.
A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE separatamente le parti, su richiesta della ricorrente, e i rispettivi difensori;
OSSERVATO come sia emersa dalle risultanze documentali e in specie dalle sentenze prodotte in atti che il signor
è stato dapprima condannato dal Tribunale di Milano- Ufficio Direttissima con sentenza n. 344/11 del CP_1
17/01/2011 alla pena finale di anni 1 e mesi 1 con sospensione pena per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585
C.P. in danno della moglie con riferimento a ripetuti agiti violenti e aggressivi cui ha sottoposta la stessa, causandole anche in un'occasione una lesione, nel periodo in cui la signora era rimasta incinta del primo figlio
e dopo alla nascita dello stesso nonché, dopo che le parti si erano riconciliate avendo anche l'altro CP_2 figlio , risulta che al medesimo , per fatti ascrittigli da agosto 2022, dapprima gli veniva CP_3 CP_1 applicata la misura cautelare ex art. 282 bis cpp del divieto di avvicinamento alla moglie e a tutti i luoghi frequentati dalla stessa e dai figli e in seguito dall' del Tribunale di Milano, in data 15 agosto 2022) CP_5 sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 572 C.P. alla pena finale, con la
pagina 4 di 27 riduzione del rito, di anni 2 di reclusione, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 14 (sentenza divenuta definitiva il 28 gennaio 2023, con ordine di esecuzione notificato alla parte);
OSSERVATO come la signora in udienza, ancora sofferente e impaurita, ha confermato quanto dalla medesima subìto dal marito e denunciato che ha portato poi ai provvedimenti dell'AG penale a fronte di un comportamento del marito che pur in presenza di tali provvedimenti, anche nella memoria difensiva si è limitato
a cercare di minimizzare e giustificare in parte tali comportamenti facendo riferimento, quanto ai fatti per prima denunciati, a un proprio carattere irascibile e focoso che lo avrebbe portato a mal reagire ed esagerare di fronte alla notizia della prima gravidanza e, per la recente denuncia, alludendo ad una relazione extraconiugale della moglie con tale scoperta nel marzo 2022, che avrebbe scatenato litigi, come anche Persona_2 ribadito in udienza;
RILEVATO come siffatti comportamenti che hanno trovato riconoscimento in una sentenza di condanna divenuta definitiva e in una sentenza di applicazione pena anche essa definitiva evidenziano comportamenti del sig.
gravemente inadeguati e pregiudizievoli anche per i minori medesimi, che, sebbene siano stati ritenute CP_1 vittime di violenza assistita (essendo stata esclusa da ultimo l'aggravante), evidentemente sono stati spesso presenti e inevitabilmente coinvolti nel clima pesante e di paura vissuti negli ultimi tempi in famiglia avendo mostrato il padre di non essere in grado di modulare le proprie reazioni e frenare la propria aggressività in danno della loro madre, dimostrando al momento, tanto più in assenza di qualsivoglia presa di consapevolezza
o resipiscenza della propria condotta, inadeguatezza ad assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile per i figli;
OSSERVATO, pertanto, alla luce di quanto emerso, che deve rilevarsi allo stato un'incapacità del resistente a potersi occupare dei figli adeguatamente e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a rappresentare una figura di riferimento consona, a fronte invece di una piena adeguatezza al momento della signora che si è sempre occupata con continuità e responsabilità dei minori, provvedendo fino in fondo alle loro esigenze e ai loro bisogni, riuscendo due volte a ribellarsi al marito denunciando i fatti e chiedendo anche aiuto al Centro
SVS presentando l'ulteriore denuncia una volta riemersa l'aggressività e violenza del marito, tutelando e proteggendo i propri figli, senza peraltro mai mostrarsi acrimoniosa verso il marito;
RITENUTO, pertanto, che in questa fase deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole;
RITENUTO, altresì, che le condizioni sopra indicate, con totale assenza di comunicazione tra le parti, reduci peraltro da una misura cautelare venuta meno con la sentenza emessa, giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con celerità e tempestività; pagina 5 di 27 OSSERVATO che la casa familiare di TE via Riccardi n. 9, di proprietà dei genitori della ricorrente e concessa in comodato alla famiglia, da cui il marito si è già allontanato da tempo, deve essere conseguentemente assegnata alla madre affidataria;
RILEVATO, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di TE, luogo di residenza dei minori, già peraltro intervenuti su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, di prendere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori come in dispositivo, monitorando la delicata situazione con incarico, nel rispetto delle condizioni psicofisiche dei minori, di continuare a regolamentare gli incontri tra padre e figli, in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, con rimodulazione in base agli esiti degli interventi disposti così come meglio indicate in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della
ASST, sulla qualità della relazione dei figli minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei figli ovvero se debbano essere apportate modifiche
e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il genitore non affidatario/collocatario con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;
RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che la ricorrente lavora presso l'azienda Cotril di
TE, con contratto attualmente a tempo indeterminato, e stipendio mensile di 1.400/1450 € mentre prima lavorava saltuariamente;
il CU 2022 è poco leggibile;
deve pagare € 304 come rata di leasing per un'autovettura; vive con i figli nella casa coniugale, della propria famiglia concessa in comodato gratuito;
ha ricevuto dal marito delle somme dal medesimo individuate per il mantenimento dei figli, nulla per settembre, ad ottobre e novembre 2022 € 400 oltr alla metà dell'assegno unico (pari a € 175,00), a dicembre non le ha versato nulla in quanto ha provveduto a pagare la somma di € 1.500 stabilita a titolo di provvisionale come risarcimento del danno stabilita dal Giudice penale;
a gennaio e febbraio le ha versato solo la metà dell'assegno unico;
il resistente ha dichiarato che lavora attualmente alle sole dipendenze della società Speed log società cooperativa a Tortona, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di € 1850 netti al mese che arrivano a € 1950 con straordinari, per 13 mensilità, reddito annuale di 25.000 €; dal CU 2022 presso Soc.
Drive Coop sociale per 120 gg risulta un reddito di € 10.453 + CU 2022 presso Speed Log Coop sociale per
245 gg con reddito di € 16980 per totale di € 27.433; dal CU 2021 risulta un reddito di € 22.022; dal CU 2020 risulta un reddito di € 24.414; riferisce di dover pagare € 400 in contanti alla sorella per concorrere alla meta della locazione della casa della sorella con cui vive (non risulta però documentato), e di spendere 300 € di Par pagina 6 di 27 carburante per raggiungere il posto di lavoro posto a 40 km da casa;
ha lamentato che la moglie abbia prelevato di sua iniziativa la somma di € 10.000 dal conto corrente al medesimo intestato ad agosto 2022;
RITENUTO, pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, e salvi quindi i necessari approfondimenti istruttori, in assenza peraltro di oneri di mantenimento diretto a carico del padre per
i figli, tenuto però conto che la signora ha l'assegnazione della casa in comodato a fronte di oneri locativi o comunque abitativi che deve pagare il resistente se pur al momento non documentati, tenuto altresì conto che
l'assegno unico deve esser percepito per intero dalla madre affidataria, appare congruo ed equo anche in rapporto alle esigenze dei figli, porre a carico di per il mantenimento dei due figli un assegno mensile CP_1 complessivo di € 400 oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli;
OSSERVATO infine che l'assegno unico (di € 350 complessivo) deve essere percepito per intero dalla signora che ne è l'affidataria; visto l'art 708 c.cp.
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 28 febbraio
2023):
1) AFFIDA i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), in via esclusiva alla madre CP_2 CP_3 che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di TE via Riccardi n.
9. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) ASSEGNA la casa di TE via Riccardi n. 9, con tutti gli arredi alla ricorrente , Parte_1 essendosene già allontanato il marito;
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di TE, territorialmente competenti, mantengano una presa in carico efficiente dell'intero nucleo familiare e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST anche del
Comune di CO (dove risulta attualmente domiciliato il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza provvedano a:
- avviare/proseguire gli incontri tra padre e i figli, del caso in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi e nel rispetto delle condizioni psicofisiche dei minori medesimi, con potere di rimodulazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati
e intrapresi;
-
pagina 7 di 27 attuare e/o proseguire tutti interventi necessari o opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei medesimi nonché di supporto per entrambi i genitori, per la madre per aiutarla ad uscire definitivamente dal circuito della violenza
e a rafforzare le sue competenze genitoriali;
per il padre per favorire un accesso sempre più sereno con i figli e portarlo ad elaborare le sue vicende penali con una rivisitazione seria e consapevole dei propri comportamenti;
- svolgere un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare
l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione tra i figli e ciascun genitore, al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre con un progetto a lungo termine da trasmettere entro e non oltre il 1 GIUGNO 2023, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;
4) PRESCRIVE ad entrambi i genitori si attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per ) provvedimenti CP_1 limitativi della responsabilità genitoriale.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Controparte_1 Per_3
mediante versamento a entro il 5 di ogni mese, dal mese di marzo 2023,
[...] Parte_1 dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla pagina 8 di 27 scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DISPONE che l'assegno unico per i due figli venga percepito per intero dalla signora Parte_1 affidataria;
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 22 giugno 2023, disponendo che l'udienza si svolgesse con il deposito di note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 30 maggio 2023 perveniva la prima relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di TE.
All'udienza 22 giugno 2023 il G.I. - lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti con le rispettive istanze e conclusioni e preso atto del contenuto della relazione dei Servizi Sociali che tratteggiava un quadro familiare complesso e precario – nominava nell'interesse dei minori in qualità di Curatrice Speciale l'Avv. Silvia
Veronesi, disponeva che i Servizi Sociali già incaricati proseguissero nell'attività loro già delegato assegnando loro termini per relazionare sull'andamento della situazione del nucleo familiare e sugli interventi avviati, assegnava alle parti i richiesti termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e si riservava di provvedere ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c. alla scadenza dell'ultime termine.
In data 21 luglio 2023 la Curatrice Speciale nominata si costituiva in giudizio nell'interesse dei minori.
Le parti depositavano le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte attrice con istanza urgente del 19 settembre 2023, riferendo di quanto occorso il durante l'incontro in
Spazio Neutro tra e il padre del 14.09.2023, chiedeva che venissero momentaneamente sospese le CP_2 frequentazioni.
Con provvedimento del 26.09.2023 il G.I. sospendeva in via d'urgenza i rapporti tra padre e figli, assegnava alla madre e alla Curatrice per interloquire in ordine all'istanza urgente, nonché ai Servizi Sociali Parte_3 per relazionare su quanto accaduto e più in generale sull'andamento delle frequentazioni e fissava, quindi, per la discussione sull'istanza nonché sui mezzi istruttori ( con revoca quindi del precedente provvedimento nella parte in cui ci si riservava di provvedere sulle istanze ai sensi dell'art. 183 comma 7) l'udienza del 31 ottobre 2023.
All'udienza del 31.10.2023 le parti si riportavano ai propri scritti e il G.I. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta il G.I. così provvedeva:
pagina 9 di 27 “ a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 ottobre 2023 per la discussione dei mezzi istruttori e dell'istanza urgente avanzata dalla difesa , Parte_1
Lette le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti e dalla curatrice;
Lette altresì la relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e Specialistici di Milano;
Letta la memoria di replica all'istanza urgente della difesa e della curatrice speciale dei minori, CP_1
Sentiti i difensori delle parti nonché la curatrice speciale all'udienza del 31 ottobre 2023 con le loro istanze,
Richiamato il decreto del 26 settembre 2023 con la sospensione d'urgenza in via provvisoria dei rapporti tra il padre e i figli in Spazio neutro, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con riferimento all'istanza urgente della difesa Osservato come da tutte le risultanze anche Parte_1 recentemente acquisite, anche all'indomani del grave episodio avvenuto il 14 settembre 2023 nello Spazio
Neutro su cui gli stessi operatori sociali hanno riferito ampiamente, sia emersa allo stato una difficoltà del sig.
a contenere i propri agiti di rabbia e di rivendicazione nei confronti della moglie, con manifestazioni CP_1 aggressive e gravi insulti rivolte all'indirizzo della signora oltre che minacce dirette ed indirette Parte_1 attuate anche alla presenza dei figli, senza rendersi concretamente finora conto della pregiudizialità di certe condotte, se pur il difensore della parte in udienza abbia riferito che lo stesso abbia cominciato un'opera di rivisitazione della propria condotta con l'avvio di un percorso presso i Servizi, che a questo punto il Tribunale si auspica possa essere positivamente continuato con tutti gli ulteriori interventi necessari ed opportuni;
Osservato altresì come alcune reazioni del sig purtroppo sono state scatenate dai discorsi e dagli CP_1 scambi con i figli nello Spazio Neutro, con la necessità anche dell'intervento delle Forze dell'Ordine in un clima conseguentemente divenuto troppo allarmante e nocivo per la serenità dei minori;
Ritenuto, pertanto, che allo stato deve mantenersi la sospensione degli incontri dei figli in Spazio neutro e di ogni forma di comunicazione (anche via social) consentendo soltanto, su richiesta della curatrice speciale, una videochiamata settimanale del padre con in presenza di una educatrice, ciò fino a quando il sig. CP_3
, con tutti gli interventi e i supporti che si stanno avviando, riesca a garantire di potere mantenere dei CP_1 comportamenti adeguati e adatti durante gli incontri con i figli che dovranno comunque svolgersi in Spazio
Neutro in sicurezza e con tutte le cautele del caso;
Con riferimento alle istanze istruttorie delle parti;
Rilevata l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
Ritenuto che le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte resistente Controparte_6
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in
[...] quanto vertenti su capitoli in parte dal contenuto valutativo (nn. 1, 2), gli altri del tutto irrilevanti e superflui e in parte superate dalle risultanze già acquisite oltre che formulati genericamente;
pagina 10 di 27 Ritenuto che l' istanza di CTU per come formulata sul nucleo familiare al fine di fornire al giudice una valutazione complessiva ed esaustiva anche all'esito dei percorsi psicologici intrapresi dai genitori pure richiesta dalla parte resistente , anche alla luce del materiale probatorio già Parte_4 acquisito e delle risultanze ancora da assumere, appare superflua e genericamente indicata;
Osservato che allo stato non si appalesa né necessario né opportuno l'audizione dei minori richiesta da parte resistente “ove ritenuta necessaria”, essendo stati già sentiti i minori più volte dalla curatrice speciale ex art.
315 bis c.c. oltre che dagli operatori che ne hanno raccolto le opinioni e i desideri, con una già manifestata stanchezza circa il coinvolgimento loro malgrado in una attuale situazione familiare molto dolorosa e fonte di sofferenza, rischiando in questa fase un eventuale ascolto anche dal giudice di pregiudicare ulteriormente il loro equilibrio già precario, fatta salva ogni diversa valutazione nel prosieguo ove anche eventualmente gli stessi (o uno di loro) manifestassero, per il tramite della curatrice speciale, il desiderio di essere ascoltati dal Giudice;
Osservato che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
Osservato che deve essere data nuova delega ai Servizi già incaricati di prosecuzione in tutti gli incarichi conferiti e quelli ritenuti indispensabili, con nello specifico altresì il completamento della valutazione psicodiagnostica al fine di una corretta ed efficiente presa in carico dal Servizio specialistico che lo supporti nelle sue problematiche personologiche nonché la prosecuzione dell'intervento che sembra da poco avviato del sig. presso il professionista dott. con tempi e modalità adeguate ed efficienti, in stretto CP_1 Per_4 coordinamento con tutti gli ulteriori interventi e supporti che dovranno essere garantiti in un funzionale lavoro di rete con anche l'avvio di un percorso presso un centro antiviolenza per uomini maltrattanti al fine di consentire al sig. di prendere finalmente consapevolezza della pregiudizialità di certi agiti per i figli CP_1 minori e di essere in grado a superare e/o contenere le proprie manifestazioni di rabbia, così da consentire al medesimo di riprendere i rapporti in Spazio neutro con i figli;
Osservato che deve essere quindi fissata udienza per esame delle relazioni sociali e per verificare l'evoluzione della situazione dei minori e del nucleo udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (fatta salva la possibilità in caso di urgenza di fissare udienza in presenza);
PQM
1) Conferma la sospensione degli incontri dei figli con il padre in Spazio neutro come già disposta in via
d'urgenza con provvedimento del 26 settembre 2023 e di ogni forma di comunicazione (anche via social), ad eccezione di quanto disposto al punto 2), ciò fino a quando il sig. , con tutti gli interventi e i supporti CP_1 che si stanno avviando come di seguito indicati, mostri di essere in grado di mantenere dei comportamenti
pagina 11 di 27 adeguati e adatti durante gli incontri con i figli, che potranno essere riavviati, secondo una valutazione rimessa
a tutti gli operatori dei Servizi in rete fra di loro, in Spazio Neutro in sicurezza e con tutte le cautele del caso;
2) Dispone che il padre effettui una videochiamata settimanale con in una fascia oraria individuata dal CP_3
Servizio compatibilmente con le esigenze del minore e in presenza di una educatrice, purchè lo stesso si comporti sempre adeguatamente, con possibilità di sospensione a cura del Servizio;
3) Ammette tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
4) Non Ammette le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente per quanto in motivazione;
5) Non Ammette la CTU richiesta dalla parte resistente per quanto in motivazione;
6) Ordina ad entrambe le parti di provvedere ad aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti come da protocollo degli atti del Tribunale), depositando, entro il 15 gennaio 2024 tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata con la produzione poi di tutti i contratti di lavoro e/o locazione e/o finanziamenti etc.;
7) Dispone che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di TE unitamente ai Servizi sociali e Specialistici del Comune di CO, ognuno per quanto di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti e a quelli ritenuti indispensabili, con nello specifico altresì il completamento della valutazione psicodiagnostica sul sig. al fine di una corretta ed efficiente presa in CP_1 carico dal Servizio specialistico che lo supporti nelle sue problematiche personologiche con la prosecuzione dell'intervento da poco avviato del sig. presso il professionista dott. con tempi e modalità CP_1 Per_4 adeguate ed efficienti, in stretto coordinamento con tutti gli ulteriori interventi e supporti che dovranno essere garantiti in un funzionale lavoro di rete con anche l'avvio, ove sussista disponibilità, di un percorso presso un centro antiviolenza per uomini maltrattanti al fine di consentire al sig. di prendere finalmente CP_1 consapevolezza della pregiudizialità di certi agiti per i figli minori e di essere in grado a superare e/o contenere le proprie manifestazioni di rabbia, così da consentire al medesimo di riprendere i rapporti in Spazio neutro con
i figli;
8) Dispone che i Servizi sopra incaricati trasmettano, ognuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per l'assunzione delle determinazioni definitive con
l'elaborazione di un progetto a lungo termine per i minori da far pervenire entro e non oltre il 29 febbraio
2024;
9) Riserva all'esito l'eventuale valutazione circa l'ascolto giudiziale dei minori secondo quanto indicato in motivazione
10) Fissa udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione con la verifica dell'evoluzione della situazione dei minori e del nucleo, con riserva di fissare in seguito udienza di precisazione pagina 12 di 27 delle conclusioni, udienza sostituita dal deposito di note scritte con istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 20 marzo 2024.
Nelle more parte attrice con ricorso ex art. 156 c.c. lamentando l'inadempimento del agli obblighi di CP_1 mantenimento su di lui gravanti chiedeva l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del medesimo;
venivano assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio;
si costitutiva nel subprocedimento il che eccepiva l'inammissibilità del ricorso chiedendone comunque anche il rigetto CP_1 del merito;
Il Giudice con provvedimento del 26 gennaio 2024, rilevato che la riforma Cartabia aveva espressamente abrogato l'istituto invocato introducendo però gli strumenti di autotutela previsti dall'art. 473 bis.
36 e 37 c.p.c. non necessitando quindi più la parte di un provvedimento giudiziale ma ben potendo rivolgersi direttamente al datore di lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e riservava la decisione sulle spese alla definizione del giudizio principale.
In data 4 marzo 2024, nel procedimento principale, pervenivano le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di CO e di TE che aggiornavano sull'evoluzione della situazione familiare.
Con provvedimento del 20 marzo 2024 il G.I., lette le note di trattazione scritta delle parti e della Parte_5
e le ulteriori relazioni di aggiornamento in atti, disponeva che i Servizi proseguissero nell'attività
[...] delegata e fissava udienza per esame all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 16 ottobre 2024.
Con provvedimento del 16 ottobre 2024 il G.I. assegnava ai Servizi Sociali termine per il deposito di una relazione definitiva di aggiornamento, ordinava a parte convenuta di depositare il contratto di locazione e alle parti di aggiornare la documentazione sulle rispettive situazioni economiche, lavorative e patrimoniali e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 19 marzo 2025.
Lette le note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le precisazioni delle conclusioni di solo parte ricorrente e le conclusioni in atti di parte resistente, il Giudice con provvedimento in atti rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore del 31 ottobre 2023 qui richiamata.
Quanto agli aspetti genitoriali, infatti, le dichiarazioni delle parti, l'ampia attività istruttoria effettuata nel corso del giudizio anche per il tramite delle relazioni di aggiornamento periodicamente rese dai Servizi Sociali e pagina 13 di 27 contenenti anche gli approfondimenti psicodiagnostici delegati, le valutazioni NPI sui minori Parte_6 nonché l'andamento della situazione familiare e degli interventi avviati unitamente alle ulteriori elementi di valutazioni acquisiti anche per il tramite della Curatrice che si è ben spesa per rappresentare l'interesse Pt_3 dei minori, offrono al Collegio elementi di giudizio più che adeguati e completi per decidere sulle domande avanzate e anche in punto di responsabilità genitoriale nell'interesse di e . Non si è pertanto CP_2 CP_3 ritenuto necessario disporre l'ascolto giudiziale dei minori condividendo il Collegio anche relativamente a tale aspetto le determinazioni rese in corso di causa dal G.I. ritenendosi difatti tale incombente non solo manifestamente superfluo alla luce delle univoche risultanze complessivamente acquisite ma anche non opportuno e pregiudizievole per l'interesse dei minori che sono già stata sentiti più volte dalla curatrice speciale, oltre che dagli operatori dei Servizi Sociali che ne hanno così raccolto le opinioni e i desideri, con una già manifestata stanchezza circa il coinvolgimento loro malgrado in una attuale situazione familiare molto dolorosa e fonte di sofferenza, rischiando quindi una loro audizione di pregiudicare ulteriormente il loro equilibrio già precario.
Anche in merito alla questioni economiche ritiene il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio, le verbalizzazioni rese dalle parti, tutti gli ulteriori elementi acquisti, consenta al
Tribunale di poter assumere una motivata decisione e di operare una corretta valutazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dei contributi di natura economica, dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass.
Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1 civile a TE (MI) in data 9 marzo 2018 con rito civile (dati iscrizione: Anno 2018; atto n. 3; parte I;
serie).
Dalla loro unione sono nati i figli figli (in data 3 luglio 2009) e (in data 12.02.2015). CP_2 CP_3
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. pagina 14 di 27 Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande, le allegazioni delle parti,
l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente procedimento, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La domanda di addebito avanzata da parte ricorrente è fondata.
Parte attrice, a fondamento della propria richiesta, ha riferito di aver subito nel corso della convivenza matrimoniale reiterate condotte maltrattanti e persecutorie da parte del marito con esplosioni di rabbia incontrollata e diversi agiti anche fisicamente violenti i suoi danni. Ha, altresì riferito che il marito nel corso della convivenza avrebbe più volte violato il dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale trascorrendo sempre più tempo fuori casa, allontanandosene anche per un periodo di tempo prolungato e ponendo in essere ulteriori condotte persecutorie e maltrattanti ai suoi danni culminate poi con i gravi fatti occorsi nell'estate del
2022.
Detta situazione familiare, protrattasi e aggravatasi nel tempo ha, dunque, creato un clima familiare insostenibile, determinando, irreversibilmente, la frattura dell'unione coniugale.
Ritiene il Collegio che la ricostruzione operata dalla SIa con la descrizione coerente, precisa e Parte_1 puntuale delle condotte maltrattanti attuate reiteratamente dal marito nel corso degli anni di matrimonio sia più che plausibile e trovi riscontro nelle plurime e concordi evidenze documentali agli atti del procedimento.
Il SI , difatti, già nel 2011, appena pochi anni dopo il matrimonio veniva condannato dal Tribunale CP_1 di Milano- Ufficio Direttissima con sentenza n. 344/11 del 17/01/2011 alla pena di anni 1 e mesi 1 (pena sospesa) per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 C.P. in relazione ai ripetuti agiti violenti e aggressivi effettuati pagina 15 di 27 ai danni della moglie nel periodo in cui la medesima era rimasta incinta del primo figlio e dopo la CP_2 nascita del medesimo. (v. doc. 5).
Nuovamente nel 2022, dopo che le parti si erano riconciliate avendo avuto anche l'altro figlio , il sig. CP_3
nuovamente assumeva condotte del tutto inadeguate intrattenendo diverse relazioni Parte_1 extraconiugali, uscendo tutte le sere, allontanandosi anche per un periodo prolungato dalla casa familiare e una volta rientrato financhè persecutorie e gravemente intimidatorie nei confronti della moglie. Tali gravi maltrattamenti consistiti anche in diversi pedinamenti, minacce, appostamenti sul luogo di lavoro, culminavano poi con l'aggressione fisicamente violenta del 2.09.2022 in cui la moglie veniva ripetutamente percossa, strattonata e spintonata contro una vetrata all'interno del condominio della casa familiare.
A seguito di tali reiterate aggressioni la signora si determinava quindi a denunciare al marito e si Parte_1 rivolveva anche al centro SVS della clinica Mangiagalli. Nell'ambito del procedimento penale conseguentemente sorto veniva, quindi, applicata al sig. dal GIP di Milano in data 24.09.2022 la CP_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Nei suoi confronti si è poi disposto procedersi, su richiesta del PM ,con giudizio immediato in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. Il procedimento penale si è, poi, concluso con sentenza di patteggiamento in atti del 15.12.2022 con cui al è stata applicata la pena, esclusa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 c.p., di CP_1 anni due di reclusione (v. doc. 18).
Nel marzo del 2023 veniva nuovamente sottoposto a procedimento penale questa volta in relazione alle CP_1 ulteriori condotte persecutorie e violente agite nei confronti della moglie nei primi mesi del 2023. Nuovamente il GIP presso il Tribunale di Milano con ordinanza in atti del 8.03.2023 applicava al Tricarico la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla (v. doc. 21); Parte_1 si è quindi proceduto nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. nonché per quello di cui all'art. 387 bis c.p. avendo il medesimo ripetutamente violato le prescrizioni dell'A.G. penale. Il relativo procedimento si è concluso il 4 aprile 2024 con la Sentenza di condanna con cui Tribunale di Milano -
Sezione V penale applicava al , riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 612 bis comma 2 c.p, ritenuta la CP_1 recidiva e riconosciuto il concorso formale con gli episodi di cui all'art. 387 bis, la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione (v. doc. 38).
Sebbene tali ultimi fatti pacificamente si collochino in un momento successivo rispetto alla fine della relazione matrimoniale nondimeno la loro rilevanza ai fini che qui rilevano è oltremodo evidente fornendo ulteriori elementi utili a fotografare la dinamica familiare che deve aver caratterizzato anche gli anni di convivenza matrimoniale.
Il temperamento e l'indole prevaricatrice del marito, l'imprevedibilità delle sue reazioni e la totale mancanza di autocontrollo che negli anni hanno caratterizzato le sue condotte tanto da portarlo per ben tre volte a doverne pagina 16 di 27 rispondere in sede penale avanti all'A.G., il mancato rispetto per la persona del coniuge confermato anche dalle condotte di disinteressamento poste in essere nei suoi confronti sono tutti fattori che evidentemente hanno contribuito in maniera decisamente condizionante e totalizzante a logorare il rapporto matrimoniale e a determinarne, quindi, con piena efficienza causale la sua fine.
Del resto, , pur ridimensionando la portata delle accuse che gli sono state contestate, ha comunque fatto CP_1 riferimento per giustificare le chiare evidenze che hanno connotato la storia matrimoniale ad un suo carattere irascibile e focoso che ne avrebbe condizionato l'agire; in ogni caso non è stato comunque in grado di fornire una ricostruzione alternativa e plausibile – e soprattutto dotata della medesima forza di quella della moglie che peraltro è stato anche più che adeguatamente documentata- dei motivi che avrebbero diversamente potuto innescare un così burrascoso epilogo della relazione matrimoniale. Difatti anche la domanda di addebito originariamente formulata per violazione del dovere di fedeltà da parte da parte della moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale scoperta nel marzo del 2023, oltre a non essere stata in alcun modo ulteriormente specificata e documentata, non è stata neanche più riproposta nel proseguo, avendovi così di fatto rinunciato.
Il Tribunale ritiene, quindi in definitiva, dimostrata la ricostruzione dei fatti allegata dalla moglie.
A fronte della gravità delle condotte di cui si discute, nessuna ulteriore considerazione è necessaria per ritenere provato l'addebito.
Dette condotte, infatti, a prescindere dalla loro rilevanza penale, e per le finalità che qui rilevano integrando senza dubbio rilevanti violazioni dei doveri di cura e di assistenza del coniuge e dei figli e sono tali, così come risultanti dalla valutazione complessiva delle emergenze processuali, da aver determinato l'insorgere dell'irreversibili crisi coniugale.
Peraltro sotto tale profilo si ricorda come anche la costante giurisprudenza sottolinei che l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, è condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non può mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo.
E più nello specifico: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (v. ex multis Cassazione Ordinanza n. 31351 del 24.10.2022). pagina 17 di 27 La domanda di addebito della separazione formulata dalla signora nei confronti del marito trova, Parte_1 quindi, fondamento non solo nell'inosservanza del marito dei doveri coniugali ma anche nella circostanza per cui l'irreversibilità della crisi coniugale è ricollegabile al comportamento violento, aggressivo e vessatorio del marito nei confronti della moglie e dei figli.
Va, dunque, dichiarato l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c..
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi minorenni. CP_2 CP_3
Ritiene il Collegio, valutati tutti gli elementi emersi, di dover mantenere inalterato l'assetto familiare che era stato disposto con i provvedimenti provvisori e che le ampie evidenze del giudizio hanno confermato essere ancora oggi quello maggiormente rispondente alle esigenze di tutela dei minori.
Deve essere infatti qui confermato il giudizio di piena idoneità della madre nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali che, peraltro, ormai dal 2022 gestisce adeguatamente in via pressoché esclusiva.
Non è infatti emersa, né è stata segnalata neanche dai Servizi Sociali, alcuna criticità e/o inadeguatezza relativamente alla sua sfera genitoriale tale da giustificare una limitazione della responsabilità della medesima a favore di un affido all'ente come pure prospettato dai Servizi Sociali di CO che hanno in carico il padre con valutazioni, però, non meglio motivate e non condivise, né da quelli di TE che hanno in carico il nucleo né dalla Curatrice Speciale che, invece, ritengono l'assetto attuale quello più adeguato e coerente con l'attuale situazione familiare.
La madre, del resto, pur con tutte le difficoltà legate alla pesante situazione familiare, ha dato però ampia prova di riuscire ad esercitare il proprio ruolo e le proprie funzioni genitoriali in modo pieno, responsabile e soprattutto orientato al benessere dei figli che cura e accudisce più adeguatamente, provvedendo a tutte le loro esigenze morali e materiali e rappresentando, per i medesimi un solido punto di riferimento affettivo ed educativo e di guida.
Nonostante la delicatezza della situazione familiare e la più comprensibile preoccupazione per la propria incolumità costantemente minacciata anche in tempi recenti dall'imprevedibilità degli agiti del marito, ha però sempre cercato di operare nel preminente interesse dei figli, riconoscendo l'importanza della figura paterna non ostacolando mai la relazione ma, anzi, incoraggiandola e supportandola e dimostrando così di saper tenere ben distinti il piano individuale da quello genitoriale. Ha infatti sempre garantito la bigenitorialità e l'accesso al padre accompagnando i figli agli incontri in Spazio Neutro per le visite con il genitore e condividendo anche con gli Assistenti sociali l'opportunità di procedere verso un ampliamente e liberalizzazione dei rapporti padre/figli.
(v anche relazione Servizi Sociali pervenuta il 9.09.2024 e quella successiva pervenuta l'11.02.2025). Ha, nel complesso, mantenuto un atteggiamento sempre collaborativo con i Servizi Sociali e adesivo rispetto a tutte le pagina 18 di 27 indicazioni ricevute anche relativamente agli interventi di supporto ritenuti necessari per garantire il benessere dei figli, in particolare per il maggiore che, rispetto al fratello, è risultato quello più sofferente ed in CP_2 difficoltà nella relazione con il padre come, peraltro, confermato dalle recenti e nuove chiusure del ragazzo ai rapporti con lui seguenti al ricovero ospedaliero di maggio 2025 di infrà meglio si dirà.
Relativamente a , infatti, la valutazione NPI non ha infatti segnalato aspetti di rilevante preoccupazione;
il CP_3 minore, è infatti risultato, in uno stadio evolutivo ed in una situazione di sviluppo affettivo – comportamentale nella norma per l'età e con una buona competenza cognitiva ed in grado di stabilire relazioni adeguate e funzionali.
Diversamente, invece, per la valutazione ha riscontrato la presenza di una sintomatologia ansiosa CP_2 reattiva del ragazzo rispetto alla situazione familiare per la gestione della quale era stata suggerita una presa in carico psicologica (v. rel. UONPIA– ASST Rhodense del 4.03.2024 in atti).
La madre ha mostrato adesione rispetto a tali indicazioni;
si è difatti adoperata con i Servizi Sociali per garantire al figlio quanto prima l'attivazione di tale supporto che, però, non è stato possibile avviare in tempi brevi e dando anche la sua disponibilità anche a provvedervi privatamente (v. anche rel. pervenuta in data 12.09.2024).
Oggi il supporto psicologico per viene riferito essere stato attivato. (v. anche comparsa conclusionale CP_2
Prestigiacomo e Curatrice Speciale).
Nel complesso si ritiene quindi che la madre abbia dimostrato di possedere solide risorse e competenze genitoriali per poter continuare ad esercitare via esclusiva la responsabilità genitoriale sui minori e CP_2
. CP_3
Del resto, anche la Curatrice Speciale che i Servizi Sociali del Comune di TE ritengono parimenti che quello attualmente vigente sia il regime di responsabilità genitoriale maggiormente aderente e tutelante nei confronti dei minori. “ Il servizio ritiene che l'assetto vigente in termini di regime di affidamento sia quello Stato attuale maggiormente rispondente l'interasse dei minori visti anche i precedenti penali pendenti tra due genitori e le conseguenti difficoltà di comunicazione tra di loro appare opportuno proseguire il monitoraggio del nucleo fine di supportare i minori rispetto agli interventi attivati ed attivare in caso di necessità è la madre rispetto al sostegno alla genitorialità anche in vista di una ripresa futura della relazione genitoriale con il signor CP_1
( v. relazione pervenuta in data 12.09.2024 nonché quella del 11.02.2025).
Deve essere, invece, confermato il giudizio di inadeguatezza del padre che ancora oggi non pare essere affatto nelle condizioni per poter esercitare un ruolo genitoriale maturo e responsabile nei confronti dei figli.
Le evidenze del giudizio fotografano purtroppo una ancora perdurante incapacità del genitore di modulare le proprie reazioni e di frenare la propria aggressività e manifestazioni di rabbia che, peraltro, numerose volte anche nell'arco del procedimento, ha finito per riversare non solo sulla coniuge (con i fatti che hanno portato ad una nuova sentenza di condanna soltanto nell'aprile scorso), ma anche nei confronti dei figli stanchi e provati pagina 19 di 27 soprattutto dal pesante clima familiare costantemente alimentato dall'imprevedibilità degli agiti paterni CP_2
e dalla sua incapacità di controllare la sua rabbia nei confronti della madre.
Soprattutto la relazione con il figlio maggiore è quella che sconta le maggiori difficoltà e tensioni e che CP_2 ancora oggi viene riferito da tutti gli operatori coinvolti, compresi quelli di CO che hanno in carico il padre, essere quella più critica e conflittuale.
Del resto, vale la pena ricordare che, in questi anni di presa in carico, diversi sono stati gli episodi che hanno fortemente condizionato la relazione con i figli e che hanno, quindi, impedito che questa maturasse e progredisse verso la ripresa di più ampi spazi di frequentazione. Varie volte, infatti, il padre non ha saputo contenere la propria impulsività e aggressività lasciandosi andare a reazioni spropositate o comunque fortemente inadeguate durante gli incontri con i figli, mal apostrofando la madre o anche la nonna materna dei medesimi;
non sempre il suo contegno anche nei confronti degli Assistenti Sociali è parso adeguato e collaborativo avendo il medesimo anche nei loro confronti usato non di rado toni e modi sopra le righe;
nel settembre del 2023 si è dovuti addirittura arrivare a sospendere le frequentazioni in Spazio Neutro con i figli avendo il padre durante un incontro e per futili motivi cominciato a minacciare e offendere davanti a la madre;
in quella occasione, CP_2 peraltro, i toni erano talmente accessi che, addirittura, dovevano intervenire le forze dell'Ordine per sedare gli animi. (v. anche relazione dei Servizi Sociali di TE pervenuta il 10.10.2023, nonché quella dei Servizi
Sociali di CO pervenuta il 16.10.2023 e le note della Curatrice Speciale del 11.10.2023). Gli incontri sono stati poi riattivati, dapprima con le sole videochiamate, e poi nell'aprile del 2024 ancora in Spazio Neutro con un andamento comunque riferito come altalenante tanto che i Servizi Sociali e gli stessi operatori dello Spazio
Neutro, pur certamente dando atto di un qualche miglioramento nell'interazione padre/figli, ritenevano però necessario proseguire a tenere monitorate e protette le frequentazioni (v. rel. pervenuta in data 11.02.2025 e l'allegata relazione sull'andamento delle visite in Spazio Neutro).
E questo ben prima dei fatti occorsi nel maggio del 2025 che hanno nuovamente determinato una frizione nei rapporti tra il padre e la cui relazione, del resto, è sempre stata critica e conflittuale. CP_2
Riferiscono infatti le parti e la Curatrice Speciale nelle comparse conclusionali – in riferimento a cui la difesa ha potuto interloquire nelle memorie di replica - che il ragazzo nel maggio del 2025 è stato ricoverato CP_1 per agiti autolesionistici;
la documentazione allegata dà atto, infatti, che è stato ricoverato presso CP_2
l'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese dal 15.05.2025 e dimesso fortunatamente in buone condizioni in data
20.05.2025 (v. doc. 42).
Il ragazzo da quando è stato dimesso non ha più voluto riprendere gli incontri in Spazio Neutro con il padre.
Anche al colloquio neuropsichiatrico del 20 maggio 2025 effettuato in ospedale dal dott.re all'atto delle Per_5 dimissioni ha espressamente ricondotto il suo momento di forte disagio di vita alla relazione con il CP_2
pagina 20 di 27 padre riferendo che per lui la “tematica prevalente è la conflittualità con il padre con cui non vorrebbe avere più rapporti” (v. doc. 42 fascicolo parte attrice).
Pertanto, pur nelle diverse ricostruzioni che le parti hanno fornito relativamente agli sviluppi dell'ultimo periodo su cui entrambe hanno quindi potuto interloquire e confrontarsi nelle memorie in atti, ciò che, però, continua ad emergere con chiarezza e nettezza è il grande disagio che continua a manifestare, e che da ultimo si è CP_2 pesantemente riacutizzato, nella relazione con il padre.
Le difficoltà ancora presenti del padre nel riconoscere e nell'accogliere le esigenze emotive ed affettive dei figli e nell'operare quel necessario cambiamento nelle modalità relazionali nei loro confronti che è in buona sostanza quello che i ragazzi desidererebbero e si aspetterebbero da lui, la mancanza di una presa di consapevolezza che certe dinamiche apportino disagio ai figli, in specie a con una vicenda separativa sofferente che ha CP_2 impattato sull'equilibrio psicoemotivo dei figli, sono tutti indici ancora di una inadeguatezza genitoriale del sig.
che, ad oggi, nonostante il sincero sentimento che il Tribunale non dubita che lo leghi ai figli, non gli CP_1 consentono però di poter assumere nei loro confronti un ruolo genitoriale di guida, maturo e responsabile nei confronti dei figli.
Inoltre, le difficolta relazionali tra i genitori e l'assenza di una effettiva condivisione che è stata obbligata dall'osservanza delle varie prescrizioni penali, la cui adozione si è imposta per la tutela dell'incolumità della madre in conseguenza degli eventi destabilizzanti che hanno caratterizzato la storia anche recente del nucleo familiare a causa deli agiti paterni (che hanno trovato ulteriormente conferma nella recente sentenza di condanna che è stata emessa a suo carico) rende evidentemente allo stato certamente non concretamente esercitabile una responsabilità genitoriale condivisa come pure era stato inizialmente richiesto dal medesimo.
Né appare necessario un affido all'Ente da ultimo chiesto dal padre con le proprie conclusioni, non essendo emerse, come ampiamente motivato, alcuna inadeguatezza della madre nell'assolvere le sue funzioni genitoriali, ed essendo d'altro canto anche chiaramente emerso che la ricostruzione di una intesa genitoriale adeguata e funzionale all'interesse dei figli sia stata sino ad oggi oggettivamente condizionata e impedita dai gravi comportamenti posti in essere dal padre e giudizialmente accertati.
Certamente i Servizi Sociali dovranno mantenere ben salda la loro presenza nelle dinamiche di questo nucleo familiare nell'ambito delle deleghe che verranno qui rinnovate e infra meglio articolate e ciò anche con l'obiettivo di supportare questi genitori nella ricostruzione di una relazione serena, matura e libera da recriminazioni, accuse e rabbie e che sia quindi funzionale a garantire una reciproca collaborazione e partecipazione alla vita dei figli nell'interesse esclusivo dei medesimi ed auspicabilmente una ripresa della relazione sempre più stabile e serena tra il padre e i figli.
pagina 21 di 27 Allo stato, dunque, l'unica soluzione concretamente realizzabile e tutelante per i minori è, dunque, la conferma dell'affido cd. super– esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., così come anche chiesto dalla curatrice speciale in rappresentanza dei minori.
I medesimi rimarranno quindi prevalentemente collocati presso la madre nell'abitazione ove la stessa risulta essere trasferita unitamente ai medesimi e il suo nuovo compagno , sita a TE via Mozart 11. Persona_2
I Servizi Sociali continueranno, poi, a regolamentare le frequentazioni dei minori con il padre, allo stato ancora in Spazio Neutro e con modalità osservate alla presenza di un educatore - procedendo con particolare riferimento a a valutare le modalità più tutelanti per la ripresa di una relazione stabile con il padre e con potere di CP_2 immediatamente sospendere le frequentazioni nel caso in cui il minore opponga un rifiuto ove emergano situazioni di pregiudizio per il medesimo, supportandolo comunque nel percorso di riavvicinamento al padre – e con l'obiettivo anche con riferimento a , sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento CP_3 di pregiudizio e sempre nell'interesse prioritario dei minori, di un progressivo ampliamento e/o liberalizzazione ma anche di sospensione in caso di insorgenza di nuovi pregiudizi, tenuto conto della situazione psicoemotiva dei minori, della loro volontà e dell'andamento dei percorsi di supporti che dovranno necessariamente essere attivati a favore del padre come meglio in dispositivo indicati.
Reputa infine il Collegio opportuno, vista la delicatezza della situazione del nucleo familiare anche in relazione ai recenti eventi che l'hanno in profondità scossa e considerata l'esigenza di non marginalizzare la figura del padre, che va invece supportato nell'acquisizione e nel rafforzamento delle sue competenze genitoriali e per prendere finalmente - e ci si auspica definitivamente - consapevolezza delle della pregiudizialità di certi agiti per i figli minori e di essere in grado a superare e/o contenere le proprie manifestazioni emotive, sì da consentire al medesimo di recuperare pienamente il rapporto con i medesimi anche in vista di una futura reintegra nella responsabilità genitoriale, confermare gli incarichi e le deleghe ai Servizi Sociali competenti di attento monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare oltre che di attuazione e/o prosecuzione di tutti gli interventi di supporto necessari per i minori nonché anche per i genitori in dispositivo meglio articolati.
Si provvede come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 28.02.2023 veniva determinato in euro 400,00 mensili l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli minori.
Con riferimento alla situazione economica delle parti si richiamano i dati già puntualmente riportati nell'ordinanza presidenziale.
Rispetto a quanto ivi fotografato, la SIa risulta sempre lavorare per l'azienda Cotril di TE Parte_1 presso cui è stata assunta con contratto a tempo indeterminato e con redditi che negli ultimi due anni sono pagina 22 di 27 rimasti sostanzialmente inalterati. Dal C.U. 2024 relativo all'anno di imposta del 2023 risulta infatti un reddito annuo di euro 22.746,84 che decurtato delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro 1.600,00 (v. C.U. 2024). Non è stata invece depositata la dichiarazione dei redditi aggiornata all'anno di imposta del 2024, evidentemente ancora non disponibile. Nel modello informativo sulle condizioni economiche viene riferito un reddito complessivo percepito nell'ultimo anno del 2024 pari a complessivi euro
23.483,91,00, dunque, sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente.
Percepisce per intero l'assegno unico per i figli per un importo complessivo che ha riferito essere pari a circa
467,00 euro.
Quanto alla questione abitativa il nucleo familiare non vive più nella casa ex coniugale di TE via Riccardi 9, immobile che era stato concesso in comodato gratuito dalla famiglia della signora . Parte attrice a Parte_1 febbraio 2024 ha, infatti, acquistato insieme al suo compagno un'abitazione sempre sita a Persona_2
TE via Mozart 11 in cui attualmente vive unitamente ai figli. L'abitazione di cui la medesima è proprietaria al 50% è stata acquistata mediante ricorso a mutuo per euro 215.000,00 con rata mensile pari a circa euro 990,00 mensili che ella deve, quindi, pro quota, sostenere. (v. doc. 34 mutuo ipotecario e piano di ammortamento).
Con il compagno, dunque, con cui ha instaurato una convivenza ormai consolidata la medesima condivide tutti i costi connessi evidentemente non solo alle spese abitative ma anche quelli quotidiani per il ménage familiare.
Pertanto, il maggiore onere economico assunto per effetto del mutuo è, dunque, compensato dai risparmi derivanti dalla ripartizione degli oneri economici abitativi con il compagno che prima erano, invece, integralmente a proprio carico.
Certamente la stessa continua ad essere gravata integralmente del mantenimento diretto dei figli che non hanno significativi rapporti con il padre.
Quanto a in fase presidenziale il medesimo dava atto di percepire una retribuzione netta mensile pari a CP_1 circa euro 1.850,00/1.950,00 mensili (risultavano infatti per il 2021, ultimo anno esaminato, due C.U. 2022 pari l'una ad euro 16.980,40 dalla Speed Log per 245 giorni di lavoro e l'altra ad 10.453,00 per 121 giorni di lavoro dalla Drive società cooperativa).
Il medesimo ha poi riferito essere stato licenziato dal datore di lavoro nel novembre del 2024; alcuna evidenza è stato però offerta in giudizio relativamente a detto licenziamento;
ha percepito l'indennità Naspi per euro
1.200,00 mensili (v. doc). Risulta poi aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato part time verticale con la società Sic Europa e retribuzione di euro 1.838,78 lordi (v. contratto di lavoro in atti); la scadenza del rapporto di lavoro stando ai temini del contratto depositato era al 30.05.2025. Non ha riferito se il rapporto di lavoro gli sia stato o meno rinnovato. La C.U. 2025 relativa al 2024 reca un reddito annuo lordo percepito dalla sino al 15.11.2024 pari a complessivi euro 21.921,51 (v. C.U. 2025). Controparte_7
pagina 23 di 27 Relativamente agli oneri abitativi il riferiva in udienza presidenziale di corrispondere alla sorella euro CP_1
400,00 mensili come contributo alla locazione a lei intestata.
Il medesimo, poi, nel gennaio del 2025 risulta essersi trasferito nel Comune di Duno, in provincia di Varese, alla via Borgato 4 ove corrisponde un canone sempre pari ad euro 400,00 mensili, come da contratto di locazione in atti e rinnovato sino a giugno del 2025.
Il medesimo deve poi sostenere due rate di finanziamento che ha acceso l'una per acquisto di un auto e l'altra per avere liquidità; oneri, dunque, che, se certamente da un lato riducono le sue disponibilità mensili, dall'altro però senz'altro rappresentano indici di capienza economica..
A prescindere comunque dall'attuale poca chiarezza circa la sua attuale situazione lavorativa - non ha CP_1 infatti specificato se il contratto di lavoro gli sia stato o meno rinnovato né se stia percependo come è probabile
Naspi o altre indennità a fronte però di un onere locativo assunto e anche recentemente rinnovato e che evidentemente comprova l'esistenza di una idonea capacità economica per assolverlo (così come per le altre obbligazioni recentemente assunte) - è chiaro che il sig. debba continuare a farsi carico del CP_1 mantenimento indiretto dei figli tanto più considerato che il medesimo in alcun modo partecipa al loro mantenimento diretto a carico esclusivo della madre.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, in assenza di dati documentali aggiornati e più dettagliati, valutate tutte le esigenze dei figli in relazione all'età, ritiene il Collego di dover confermare il contributo economico già posto a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 400,00 mensili, ( euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione del padre alle decisioni dei figli.
L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre con cui tutti i figli vivono e che da sola provvede a soddisfacimento di tutti i loro bisogni.
Le spese di lite
Considerati gli esiti del presente procedimento e valutato il comportamento complessivamente assunto, rilevata la maggiore soccombenza di parte convenuta relativamente alla domanda di addebito della separazione nonchè sulla responsabilità genitoriale sui figli minori, rilevato che sulle questioni inerenti il contributo al mantenimeto entrambe le parti sono parzialmente e reciprocamente soccombenti, considerato altresì anche l'esito del subprocedimento, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare alla rifusione della residua parte (2/3) in favore di Controparte_1 [...]
. Parte_1 pagina 24 di 27 Atteso che la signora è stata ammessa al gratuito patrocinio (delibera n. 2022/5228 del Parte_1
13.10.2022) l'importo dovrà essere versato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, nella misura però di € 1.500,00 come da separato decreto collegiale emesso in pari data in cui rappresentando che il reddito complessivo percepito dalla signora ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a partire dall'anno di imposta del 2023 ha superato i limiti reddituali previsti dalla legge, invece sussistenti per l'anno 2022, ha liquidato in relazione all'attività espletata dal difensore dal momento dell'ammissione al beneficio a quello della revoca dello stesso,
l'importo di Euro 1.500,00 (oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e CPA), dovendo il sig versare alla CP_1 stessa signora la residua misura come calcolata in dispositivo Parte_1
Le spese della Curatrice Pt_3
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato SILVIA VERONESI che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, avendo parte convenuta non più riproposto la domanda di addebito originariamente formulata da intendersi quindi come rinunciata: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile a TE (MI) in data 9 marzo 2018 con Parte_1 rito civile (dati iscrizione: Anno 2018; atto n. 3; parte I;
serie).
2) ADDEBITA la responsabilità della separazione, ex art. 151 2° comma c.c., al marito . Controparte_1
3) CONFERMA l'affido in via esclusiva dei figli minori (in data 3 luglio 2009) e (in data CP_2 CP_3
12.02.2015) alla madre che lì terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di
TE via Mozart, 11. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le pagina 25 di 27 questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
4) INCARICA i Servizi Sociale del Comune di TE, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), mantengano una presa in carico efficiente dell'intero nucleo familiare e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST anche del Comune di Duno (VA) (dove risulta attualmente residente il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza provvedano a:
- continuare a regolamentare le frequentazioni dei minori con il padre, ancora in Spazio Neutro e con modalità osservate alla presenza di un educatore - procedendo con particolare riferimento a a valutare le modalità CP_2 più tutelanti per la ripresa di una relazione stabile con il padre solo ove sussistano le condizioni nel rispetto della volontà del minore e con tutte le cautele e le protezioni del caso con potere di immediatamente sospendere le frequentazioni nel caso in cui il minore non volesse incontrarlo ma supportandolo comunque nel percorso di riavvicinamento al padre - e con l'obiettivo anche con riferimento a , sussistendone le condizioni ed in CP_3 assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio e sempre nell'interesse prioritario dei minori, di un progressivo eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, ma anche di sospensione in caso di insorgenza di nuovi pregiudizi, tutto sempre tenuto conto della situazione psicoemotiva dei minori, della loro volontà e dell'andamento dei percorsi di supporto;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/ psichiatrico necessari o anche solo opportuni per i minori, in particolar modo e con la massima sollecitudine per che CP_2 ha mostrato sofferenza e disagio e che andrà quindi supportato anche nella ripresa della relazione con il padre, per il tempo ritenuto necessario e nel solo interesse dei medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità in forma individuale per ciascuno nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di rafforzarli e di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in particolare per il padre, supportandolo per favorire un accesso finalmente più sereno e sintonizzato con i figli che lo aiuti ad elaborare le sue vicende con una rivisitazione seria e consapevole dei propri agiti e ciò per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e con relazioni semestrali al
Giudice Tutelare in sede competente per la vigilanza.
5) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli in quanto funzionale al loro percorso di crescita sereno, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione pagina 26 di 27 agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per ) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. CP_1
6) CONFERMA, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
e mediante versamento a entro il 5 di ogni mese, dal mese di CP_2 CP_3 Parte_1 marzo 2023, dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
7) DISPONE che l'Assegno Unico universale continui ad essere percepito per intero dalla madre come per legge;
8) CONDANNA a rifondere, in favore di , 2/3 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida per tale quota nella misura complessiva di euro 5.000,00 per compenso professionale, da versare all'Erario per l'importo di € 1.500,00 e alla signora per la misura di € 3.500,00 Parte_1 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua misura di 1/3.
9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di TE (MI) nonché ai Servizi Sociali del Comune di Duno (VA).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Pres. Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo il giorno 11 novembre 2022 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pontonio Fiaschi, con studio in Milano, Via Friuli, 61, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] in data [...] Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Monica Santonoceto, con studio in Milano, Via Carlo Poma, 32, ove è stato eletto domicilio, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E
(nato il [...]) e (nato il [...]) rappresentati dalla Controparte_2 Controparte_3
CURATRICE SPECIALE, Avv. Silvia Veronesi nominata con provvedimento del 22 giugno 2023 e costituitasi con memoria di costituzione del 21 luglio 2023. pagina 1 di 27 Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto . Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito al Parte_1 Controparte_1 marito, per violazione dell'obbligo di mutuo rispetto alla base della convivenza coniugale, violazione che ha portato il sig. ad aggredire la moglie sia fisicamente che psicologicamente nonché a mettere in atto CP_1 comportamenti persecutori;
- confermare l'affido superesclusivo dei figli minori alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c., come previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti del 28 febbraio 2023;
- stabilire che gli incontri padre e figli proseguano esclusivamente in Spazio Neutro, anche nella versione “più morbida” come attualmente in essere, fino a quando il signor non avrà dimostrato di essere adeguato CP_1
e di sapere gestire con costanza la relazione con i figli in maniera corretta e rispettosa e fino a quando non avrà svolto un percorso presso un centro per uomini maltrattanti, come il Cipm del prof ci si oppone quindi Per_1 ad una liberalizzazione delle visite, anche qualora venisse meno la misura cautelare;
si ritiene che sia, altresì, necessario un monitoraggio da parte dei servizi sul nucleo.
- disporre che il signor sia tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli una somma CP_1 omnicomprensiva delle spese straordinarie pari a € 700,00 mensili, da cui si chiede che possano essere escluse le spese dentistiche che rimarranno da suddividere al 50%, da rivalutarsi annualmente secondo l'Indice Istat, nonché a corrispondere l'intera somma dell'assegno unico;
- disporre che il signor aggiorni la documentazione relativa alle sue condizioni economiche, dato che CP_1 non ha depositato disclosure aggiornata, non ha depositato la documentazione relativa al licenziamento, né quanto ha percepito di da gennaio in poi (se non un unico versamento che riguarda solo una parte del CP_4 mese di dicembre), non ha mai depositato CU 2023 e 2024, né estratto conto completo del 2024 (quello depositato riguarda solo l'ultimo trimestre del 2024) e ha depositato per il 2024 un'unica busta paga del mese di agosto. - Si insiste per la liquidazione delle spese legali della scrivete a carico del patrocinio a spese dello stato relative alla prima fase del procedimento di separazione, come da istanza depositata in data 7/11/2024.
- Spese, diritti ed onorari interamente rifusi
pagina 2 di 27 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:
- Rideterminare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di € 200,00 mensili comprensivi delle spese straordinarie, importo massimo sostenibile dal sig. nella sua attuale situazione economica;
CP_1
- In subordine, confermare tale importo fino al reperimento di una nuova occupazione lavorativa.
Nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
- i figli minori saranno collocati presso la madre e affidati al Comune di residenza dei minori
- I figli incontreranno il padre liberamente secondo un regime di visite standard che i Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo familiare vorranno indicare.
- il sig. corrisponderà alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i figli minoridi € CP_1 Parte_1
200,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, importo comprensivo del contributo alle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano che si richiamano.
CONCLUSIONI DELLA CURATRICE SPECIALE:
1. confermare l'affidamento dei minori, in via esclusiva, alla madre, con collocamento degli stessi presso
l'abitazione materna sita in TE;
2. confermare tutti gli incarchi già assegnati al Servizio Sociale, disponendo altresì che gli stessi attivino il percorso di sostegno alla genitorialità e il sostegno di supporto psicologico per il signor;
CP_1
3. disporre che le visite tra e ed il padre siano regolamentate dai Servizi Sociali incaricati, CP_2 CP_3 conferendo agli stessi la delega per definire i tempi e le modalità ritenute più opportune per i minori in relazione all'andamento degli incontri, con facoltà di sospenderli in caso di pregiudizio. La frequentazione dovrà inizialmente proseguire con il monitoraggio dello Spazio Neutro – come ad oggi previsto - e gradualmente essere ampliata e liberalizzata;
4. provvedere, in ordine al mantenimento dei figli, ponendo a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di € 400,00 oltre rivalutazione
Istat costo-vita (indice base febbraio 2023 - prima rivalutazione febbraio 2024), nonché il 50 % delle spese extra come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
pagina 3 di 27 Con ricorso iscritto a ruolo in data 11 novembre 2022, ritualmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a TE (MI) in data 9 marzo 2018 con rito civile (dati trascrizione:
Anno 2018; atto n. 3; parte I;
serie) con , dalla cui unione sono nati i figli (in Controparte_1 CP_2 data 3 luglio 2009) e (in data 12.02.2015) chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione CP_3 personale e che la stessa venisse addebitata al marito;
chiedeva, altresì, di disporre in proprio favore l'affidamento super esclusivo dei minori con loro prevalente collocamento presso di sé, frequentazioni padre/figli con modalità protetta e osservata in Spazio Neutro, nonché porre a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Con memoria difensiva del 15.03.2023 ritualmente depositata, , previa adesione allo Controparte_1 pronuncia sullo status chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie con rigetto della domanda dalla medesima avanzata nei suoi confronti;
chiedeva, inoltre, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e che le frequentazioni con i figli venissero regolamentata dai Servizi Sociali;
si dichiarava disponibile a rimettere per il mantenimento dei medesimi l'importo mensile di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 28 febbraio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente e separatamente le stesse;
quindi, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine alle ulteriori domande.
A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE separatamente le parti, su richiesta della ricorrente, e i rispettivi difensori;
OSSERVATO come sia emersa dalle risultanze documentali e in specie dalle sentenze prodotte in atti che il signor
è stato dapprima condannato dal Tribunale di Milano- Ufficio Direttissima con sentenza n. 344/11 del CP_1
17/01/2011 alla pena finale di anni 1 e mesi 1 con sospensione pena per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585
C.P. in danno della moglie con riferimento a ripetuti agiti violenti e aggressivi cui ha sottoposta la stessa, causandole anche in un'occasione una lesione, nel periodo in cui la signora era rimasta incinta del primo figlio
e dopo alla nascita dello stesso nonché, dopo che le parti si erano riconciliate avendo anche l'altro CP_2 figlio , risulta che al medesimo , per fatti ascrittigli da agosto 2022, dapprima gli veniva CP_3 CP_1 applicata la misura cautelare ex art. 282 bis cpp del divieto di avvicinamento alla moglie e a tutti i luoghi frequentati dalla stessa e dai figli e in seguito dall' del Tribunale di Milano, in data 15 agosto 2022) CP_5 sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 572 C.P. alla pena finale, con la
pagina 4 di 27 riduzione del rito, di anni 2 di reclusione, esclusa l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori di anni 14 (sentenza divenuta definitiva il 28 gennaio 2023, con ordine di esecuzione notificato alla parte);
OSSERVATO come la signora in udienza, ancora sofferente e impaurita, ha confermato quanto dalla medesima subìto dal marito e denunciato che ha portato poi ai provvedimenti dell'AG penale a fronte di un comportamento del marito che pur in presenza di tali provvedimenti, anche nella memoria difensiva si è limitato
a cercare di minimizzare e giustificare in parte tali comportamenti facendo riferimento, quanto ai fatti per prima denunciati, a un proprio carattere irascibile e focoso che lo avrebbe portato a mal reagire ed esagerare di fronte alla notizia della prima gravidanza e, per la recente denuncia, alludendo ad una relazione extraconiugale della moglie con tale scoperta nel marzo 2022, che avrebbe scatenato litigi, come anche Persona_2 ribadito in udienza;
RILEVATO come siffatti comportamenti che hanno trovato riconoscimento in una sentenza di condanna divenuta definitiva e in una sentenza di applicazione pena anche essa definitiva evidenziano comportamenti del sig.
gravemente inadeguati e pregiudizievoli anche per i minori medesimi, che, sebbene siano stati ritenute CP_1 vittime di violenza assistita (essendo stata esclusa da ultimo l'aggravante), evidentemente sono stati spesso presenti e inevitabilmente coinvolti nel clima pesante e di paura vissuti negli ultimi tempi in famiglia avendo mostrato il padre di non essere in grado di modulare le proprie reazioni e frenare la propria aggressività in danno della loro madre, dimostrando al momento, tanto più in assenza di qualsivoglia presa di consapevolezza
o resipiscenza della propria condotta, inadeguatezza ad assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile per i figli;
OSSERVATO, pertanto, alla luce di quanto emerso, che deve rilevarsi allo stato un'incapacità del resistente a potersi occupare dei figli adeguatamente e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a rappresentare una figura di riferimento consona, a fronte invece di una piena adeguatezza al momento della signora che si è sempre occupata con continuità e responsabilità dei minori, provvedendo fino in fondo alle loro esigenze e ai loro bisogni, riuscendo due volte a ribellarsi al marito denunciando i fatti e chiedendo anche aiuto al Centro
SVS presentando l'ulteriore denuncia una volta riemersa l'aggressività e violenza del marito, tutelando e proteggendo i propri figli, senza peraltro mai mostrarsi acrimoniosa verso il marito;
RITENUTO, pertanto, che in questa fase deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole;
RITENUTO, altresì, che le condizioni sopra indicate, con totale assenza di comunicazione tra le parti, reduci peraltro da una misura cautelare venuta meno con la sentenza emessa, giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con celerità e tempestività; pagina 5 di 27 OSSERVATO che la casa familiare di TE via Riccardi n. 9, di proprietà dei genitori della ricorrente e concessa in comodato alla famiglia, da cui il marito si è già allontanato da tempo, deve essere conseguentemente assegnata alla madre affidataria;
RILEVATO, altresì, che attesa la gravità della situazione per il comportamento del padre, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di TE, luogo di residenza dei minori, già peraltro intervenuti su incarico della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, di prendere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto dei minori e dei genitori come in dispositivo, monitorando la delicata situazione con incarico, nel rispetto delle condizioni psicofisiche dei minori, di continuare a regolamentare gli incontri tra padre e figli, in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi, con rimodulazione in base agli esiti degli interventi disposti così come meglio indicate in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della
ASST, sulla qualità della relazione dei figli minori con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei figli ovvero se debbano essere apportate modifiche
e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il genitore non affidatario/collocatario con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;
RILEVATO, inoltre, in punto di contribuzione economica che la ricorrente lavora presso l'azienda Cotril di
TE, con contratto attualmente a tempo indeterminato, e stipendio mensile di 1.400/1450 € mentre prima lavorava saltuariamente;
il CU 2022 è poco leggibile;
deve pagare € 304 come rata di leasing per un'autovettura; vive con i figli nella casa coniugale, della propria famiglia concessa in comodato gratuito;
ha ricevuto dal marito delle somme dal medesimo individuate per il mantenimento dei figli, nulla per settembre, ad ottobre e novembre 2022 € 400 oltr alla metà dell'assegno unico (pari a € 175,00), a dicembre non le ha versato nulla in quanto ha provveduto a pagare la somma di € 1.500 stabilita a titolo di provvisionale come risarcimento del danno stabilita dal Giudice penale;
a gennaio e febbraio le ha versato solo la metà dell'assegno unico;
il resistente ha dichiarato che lavora attualmente alle sole dipendenze della società Speed log società cooperativa a Tortona, con contratto a tempo indeterminato e stipendio di € 1850 netti al mese che arrivano a € 1950 con straordinari, per 13 mensilità, reddito annuale di 25.000 €; dal CU 2022 presso Soc.
Drive Coop sociale per 120 gg risulta un reddito di € 10.453 + CU 2022 presso Speed Log Coop sociale per
245 gg con reddito di € 16980 per totale di € 27.433; dal CU 2021 risulta un reddito di € 22.022; dal CU 2020 risulta un reddito di € 24.414; riferisce di dover pagare € 400 in contanti alla sorella per concorrere alla meta della locazione della casa della sorella con cui vive (non risulta però documentato), e di spendere 300 € di Par pagina 6 di 27 carburante per raggiungere il posto di lavoro posto a 40 km da casa;
ha lamentato che la moglie abbia prelevato di sua iniziativa la somma di € 10.000 dal conto corrente al medesimo intestato ad agosto 2022;
RITENUTO, pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, e salvi quindi i necessari approfondimenti istruttori, in assenza peraltro di oneri di mantenimento diretto a carico del padre per
i figli, tenuto però conto che la signora ha l'assegnazione della casa in comodato a fronte di oneri locativi o comunque abitativi che deve pagare il resistente se pur al momento non documentati, tenuto altresì conto che
l'assegno unico deve esser percepito per intero dalla madre affidataria, appare congruo ed equo anche in rapporto alle esigenze dei figli, porre a carico di per il mantenimento dei due figli un assegno mensile CP_1 complessivo di € 400 oltre al 50% delle sole spese straordinarie obbligatorie atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e il difetto di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli;
OSSERVATO infine che l'assegno unico (di € 350 complessivo) deve essere percepito per intero dalla signora che ne è l'affidataria; visto l'art 708 c.cp.
PQM
richiamata l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale udienza del 28 febbraio
2023):
1) AFFIDA i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), in via esclusiva alla madre CP_2 CP_3 che li terrà collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di TE via Riccardi n.
9. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) ASSEGNA la casa di TE via Riccardi n. 9, con tutti gli arredi alla ricorrente , Parte_1 essendosene già allontanato il marito;
3) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di TE, territorialmente competenti, mantengano una presa in carico efficiente dell'intero nucleo familiare e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST anche del
Comune di CO (dove risulta attualmente domiciliato il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza provvedano a:
- avviare/proseguire gli incontri tra padre e i figli, del caso in Spazio Neutro e con modalità osservate degli incontri, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni dei minori stessi e nel rispetto delle condizioni psicofisiche dei minori medesimi, con potere di rimodulazione tenuto conto dell'andamento dei percorsi avviati
e intrapresi;
-
pagina 7 di 27 attuare e/o proseguire tutti interventi necessari o opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei medesimi nonché di supporto per entrambi i genitori, per la madre per aiutarla ad uscire definitivamente dal circuito della violenza
e a rafforzare le sue competenze genitoriali;
per il padre per favorire un accesso sempre più sereno con i figli e portarlo ad elaborare le sue vicende penali con una rivisitazione seria e consapevole dei propri comportamenti;
- svolgere un'approfondita indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare
l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione dei minori e la qualità della relazione tra i figli e ciascun genitore, al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita dei minori ovvero se debbano essere apportate modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre con un progetto a lungo termine da trasmettere entro e non oltre il 1 GIUGNO 2023, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e successive relazioni con cadenza trimestrale;
4) PRESCRIVE ad entrambi i genitori si attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei
Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per ) provvedimenti CP_1 limitativi della responsabilità genitoriale.
5) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Controparte_1 Per_3
mediante versamento a entro il 5 di ogni mese, dal mese di marzo 2023,
[...] Parte_1 dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla pagina 8 di 27 scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) DISPONE che l'assegno unico per i due figli venga percepito per intero dalla signora Parte_1 affidataria;
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza di comparizione e trattazione per il 22 giugno 2023, disponendo che l'udienza si svolgesse con il deposito di note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 30 maggio 2023 perveniva la prima relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali del Comune di TE.
All'udienza 22 giugno 2023 il G.I. - lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti con le rispettive istanze e conclusioni e preso atto del contenuto della relazione dei Servizi Sociali che tratteggiava un quadro familiare complesso e precario – nominava nell'interesse dei minori in qualità di Curatrice Speciale l'Avv. Silvia
Veronesi, disponeva che i Servizi Sociali già incaricati proseguissero nell'attività loro già delegato assegnando loro termini per relazionare sull'andamento della situazione del nucleo familiare e sugli interventi avviati, assegnava alle parti i richiesti termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e si riservava di provvedere ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c. alla scadenza dell'ultime termine.
In data 21 luglio 2023 la Curatrice Speciale nominata si costituiva in giudizio nell'interesse dei minori.
Le parti depositavano le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Parte attrice con istanza urgente del 19 settembre 2023, riferendo di quanto occorso il durante l'incontro in
Spazio Neutro tra e il padre del 14.09.2023, chiedeva che venissero momentaneamente sospese le CP_2 frequentazioni.
Con provvedimento del 26.09.2023 il G.I. sospendeva in via d'urgenza i rapporti tra padre e figli, assegnava alla madre e alla Curatrice per interloquire in ordine all'istanza urgente, nonché ai Servizi Sociali Parte_3 per relazionare su quanto accaduto e più in generale sull'andamento delle frequentazioni e fissava, quindi, per la discussione sull'istanza nonché sui mezzi istruttori ( con revoca quindi del precedente provvedimento nella parte in cui ci si riservava di provvedere sulle istanze ai sensi dell'art. 183 comma 7) l'udienza del 31 ottobre 2023.
All'udienza del 31.10.2023 le parti si riportavano ai propri scritti e il G.I. si riservava.
A scioglimento della riserva assunta il G.I. così provvedeva:
pagina 9 di 27 “ a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 ottobre 2023 per la discussione dei mezzi istruttori e dell'istanza urgente avanzata dalla difesa , Parte_1
Lette le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti e dalla curatrice;
Lette altresì la relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e Specialistici di Milano;
Letta la memoria di replica all'istanza urgente della difesa e della curatrice speciale dei minori, CP_1
Sentiti i difensori delle parti nonché la curatrice speciale all'udienza del 31 ottobre 2023 con le loro istanze,
Richiamato il decreto del 26 settembre 2023 con la sospensione d'urgenza in via provvisoria dei rapporti tra il padre e i figli in Spazio neutro, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con riferimento all'istanza urgente della difesa Osservato come da tutte le risultanze anche Parte_1 recentemente acquisite, anche all'indomani del grave episodio avvenuto il 14 settembre 2023 nello Spazio
Neutro su cui gli stessi operatori sociali hanno riferito ampiamente, sia emersa allo stato una difficoltà del sig.
a contenere i propri agiti di rabbia e di rivendicazione nei confronti della moglie, con manifestazioni CP_1 aggressive e gravi insulti rivolte all'indirizzo della signora oltre che minacce dirette ed indirette Parte_1 attuate anche alla presenza dei figli, senza rendersi concretamente finora conto della pregiudizialità di certe condotte, se pur il difensore della parte in udienza abbia riferito che lo stesso abbia cominciato un'opera di rivisitazione della propria condotta con l'avvio di un percorso presso i Servizi, che a questo punto il Tribunale si auspica possa essere positivamente continuato con tutti gli ulteriori interventi necessari ed opportuni;
Osservato altresì come alcune reazioni del sig purtroppo sono state scatenate dai discorsi e dagli CP_1 scambi con i figli nello Spazio Neutro, con la necessità anche dell'intervento delle Forze dell'Ordine in un clima conseguentemente divenuto troppo allarmante e nocivo per la serenità dei minori;
Ritenuto, pertanto, che allo stato deve mantenersi la sospensione degli incontri dei figli in Spazio neutro e di ogni forma di comunicazione (anche via social) consentendo soltanto, su richiesta della curatrice speciale, una videochiamata settimanale del padre con in presenza di una educatrice, ciò fino a quando il sig. CP_3
, con tutti gli interventi e i supporti che si stanno avviando, riesca a garantire di potere mantenere dei CP_1 comportamenti adeguati e adatti durante gli incontri con i figli che dovranno comunque svolgersi in Spazio
Neutro in sicurezza e con tutte le cautele del caso;
Con riferimento alle istanze istruttorie delle parti;
Rilevata l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
Ritenuto che le prove orali per testi come dedotte e formulate dalla parte resistente Controparte_6
nella rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in
[...] quanto vertenti su capitoli in parte dal contenuto valutativo (nn. 1, 2), gli altri del tutto irrilevanti e superflui e in parte superate dalle risultanze già acquisite oltre che formulati genericamente;
pagina 10 di 27 Ritenuto che l' istanza di CTU per come formulata sul nucleo familiare al fine di fornire al giudice una valutazione complessiva ed esaustiva anche all'esito dei percorsi psicologici intrapresi dai genitori pure richiesta dalla parte resistente , anche alla luce del materiale probatorio già Parte_4 acquisito e delle risultanze ancora da assumere, appare superflua e genericamente indicata;
Osservato che allo stato non si appalesa né necessario né opportuno l'audizione dei minori richiesta da parte resistente “ove ritenuta necessaria”, essendo stati già sentiti i minori più volte dalla curatrice speciale ex art.
315 bis c.c. oltre che dagli operatori che ne hanno raccolto le opinioni e i desideri, con una già manifestata stanchezza circa il coinvolgimento loro malgrado in una attuale situazione familiare molto dolorosa e fonte di sofferenza, rischiando in questa fase un eventuale ascolto anche dal giudice di pregiudicare ulteriormente il loro equilibrio già precario, fatta salva ogni diversa valutazione nel prosieguo ove anche eventualmente gli stessi (o uno di loro) manifestassero, per il tramite della curatrice speciale, il desiderio di essere ascoltati dal Giudice;
Osservato che deve essere ordinato alle parti di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
Osservato che deve essere data nuova delega ai Servizi già incaricati di prosecuzione in tutti gli incarichi conferiti e quelli ritenuti indispensabili, con nello specifico altresì il completamento della valutazione psicodiagnostica al fine di una corretta ed efficiente presa in carico dal Servizio specialistico che lo supporti nelle sue problematiche personologiche nonché la prosecuzione dell'intervento che sembra da poco avviato del sig. presso il professionista dott. con tempi e modalità adeguate ed efficienti, in stretto CP_1 Per_4 coordinamento con tutti gli ulteriori interventi e supporti che dovranno essere garantiti in un funzionale lavoro di rete con anche l'avvio di un percorso presso un centro antiviolenza per uomini maltrattanti al fine di consentire al sig. di prendere finalmente consapevolezza della pregiudizialità di certi agiti per i figli CP_1 minori e di essere in grado a superare e/o contenere le proprie manifestazioni di rabbia, così da consentire al medesimo di riprendere i rapporti in Spazio neutro con i figli;
Osservato che deve essere quindi fissata udienza per esame delle relazioni sociali e per verificare l'evoluzione della situazione dei minori e del nucleo udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (fatta salva la possibilità in caso di urgenza di fissare udienza in presenza);
PQM
1) Conferma la sospensione degli incontri dei figli con il padre in Spazio neutro come già disposta in via
d'urgenza con provvedimento del 26 settembre 2023 e di ogni forma di comunicazione (anche via social), ad eccezione di quanto disposto al punto 2), ciò fino a quando il sig. , con tutti gli interventi e i supporti CP_1 che si stanno avviando come di seguito indicati, mostri di essere in grado di mantenere dei comportamenti
pagina 11 di 27 adeguati e adatti durante gli incontri con i figli, che potranno essere riavviati, secondo una valutazione rimessa
a tutti gli operatori dei Servizi in rete fra di loro, in Spazio Neutro in sicurezza e con tutte le cautele del caso;
2) Dispone che il padre effettui una videochiamata settimanale con in una fascia oraria individuata dal CP_3
Servizio compatibilmente con le esigenze del minore e in presenza di una educatrice, purchè lo stesso si comporti sempre adeguatamente, con possibilità di sospensione a cura del Servizio;
3) Ammette tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
4) Non Ammette le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente per quanto in motivazione;
5) Non Ammette la CTU richiesta dalla parte resistente per quanto in motivazione;
6) Ordina ad entrambe le parti di provvedere ad aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti come da protocollo degli atti del Tribunale), depositando, entro il 15 gennaio 2024 tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata con la produzione poi di tutti i contratti di lavoro e/o locazione e/o finanziamenti etc.;
7) Dispone che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di TE unitamente ai Servizi sociali e Specialistici del Comune di CO, ognuno per quanto di rispettiva competenza, continuino nell'attività già delegata e diano seguito a tutti gli incarichi già conferiti e a quelli ritenuti indispensabili, con nello specifico altresì il completamento della valutazione psicodiagnostica sul sig. al fine di una corretta ed efficiente presa in CP_1 carico dal Servizio specialistico che lo supporti nelle sue problematiche personologiche con la prosecuzione dell'intervento da poco avviato del sig. presso il professionista dott. con tempi e modalità CP_1 Per_4 adeguate ed efficienti, in stretto coordinamento con tutti gli ulteriori interventi e supporti che dovranno essere garantiti in un funzionale lavoro di rete con anche l'avvio, ove sussista disponibilità, di un percorso presso un centro antiviolenza per uomini maltrattanti al fine di consentire al sig. di prendere finalmente CP_1 consapevolezza della pregiudizialità di certi agiti per i figli minori e di essere in grado a superare e/o contenere le proprie manifestazioni di rabbia, così da consentire al medesimo di riprendere i rapporti in Spazio neutro con
i figli;
8) Dispone che i Servizi sopra incaricati trasmettano, ognuno per quanto di competenza, una relazione di aggiornamento fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per l'assunzione delle determinazioni definitive con
l'elaborazione di un progetto a lungo termine per i minori da far pervenire entro e non oltre il 29 febbraio
2024;
9) Riserva all'esito l'eventuale valutazione circa l'ascolto giudiziale dei minori secondo quanto indicato in motivazione
10) Fissa udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e ulteriore trattazione con la verifica dell'evoluzione della situazione dei minori e del nucleo, con riserva di fissare in seguito udienza di precisazione pagina 12 di 27 delle conclusioni, udienza sostituita dal deposito di note scritte con istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 20 marzo 2024.
Nelle more parte attrice con ricorso ex art. 156 c.c. lamentando l'inadempimento del agli obblighi di CP_1 mantenimento su di lui gravanti chiedeva l'ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del medesimo;
venivano assegnati i termini per l'instaurazione del contraddittorio;
si costitutiva nel subprocedimento il che eccepiva l'inammissibilità del ricorso chiedendone comunque anche il rigetto CP_1 del merito;
Il Giudice con provvedimento del 26 gennaio 2024, rilevato che la riforma Cartabia aveva espressamente abrogato l'istituto invocato introducendo però gli strumenti di autotutela previsti dall'art. 473 bis.
36 e 37 c.p.c. non necessitando quindi più la parte di un provvedimento giudiziale ma ben potendo rivolgersi direttamente al datore di lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso proposto, rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e riservava la decisione sulle spese alla definizione del giudizio principale.
In data 4 marzo 2024, nel procedimento principale, pervenivano le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di CO e di TE che aggiornavano sull'evoluzione della situazione familiare.
Con provvedimento del 20 marzo 2024 il G.I., lette le note di trattazione scritta delle parti e della Parte_5
e le ulteriori relazioni di aggiornamento in atti, disponeva che i Servizi proseguissero nell'attività
[...] delegata e fissava udienza per esame all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 16 ottobre 2024.
Con provvedimento del 16 ottobre 2024 il G.I. assegnava ai Servizi Sociali termine per il deposito di una relazione definitiva di aggiornamento, ordinava a parte convenuta di depositare il contratto di locazione e alle parti di aggiornare la documentazione sulle rispettive situazioni economiche, lavorative e patrimoniali e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il termine del 19 marzo 2025.
Lette le note di trattazione scritte ex art. 127 ter c.p.c. contenenti le precisazioni delle conclusioni di solo parte ricorrente e le conclusioni in atti di parte resistente, il Giudice con provvedimento in atti rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice Istruttore del 31 ottobre 2023 qui richiamata.
Quanto agli aspetti genitoriali, infatti, le dichiarazioni delle parti, l'ampia attività istruttoria effettuata nel corso del giudizio anche per il tramite delle relazioni di aggiornamento periodicamente rese dai Servizi Sociali e pagina 13 di 27 contenenti anche gli approfondimenti psicodiagnostici delegati, le valutazioni NPI sui minori Parte_6 nonché l'andamento della situazione familiare e degli interventi avviati unitamente alle ulteriori elementi di valutazioni acquisiti anche per il tramite della Curatrice che si è ben spesa per rappresentare l'interesse Pt_3 dei minori, offrono al Collegio elementi di giudizio più che adeguati e completi per decidere sulle domande avanzate e anche in punto di responsabilità genitoriale nell'interesse di e . Non si è pertanto CP_2 CP_3 ritenuto necessario disporre l'ascolto giudiziale dei minori condividendo il Collegio anche relativamente a tale aspetto le determinazioni rese in corso di causa dal G.I. ritenendosi difatti tale incombente non solo manifestamente superfluo alla luce delle univoche risultanze complessivamente acquisite ma anche non opportuno e pregiudizievole per l'interesse dei minori che sono già stata sentiti più volte dalla curatrice speciale, oltre che dagli operatori dei Servizi Sociali che ne hanno così raccolto le opinioni e i desideri, con una già manifestata stanchezza circa il coinvolgimento loro malgrado in una attuale situazione familiare molto dolorosa e fonte di sofferenza, rischiando quindi una loro audizione di pregiudicare ulteriormente il loro equilibrio già precario.
Anche in merito alla questioni economiche ritiene il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio, le verbalizzazioni rese dalle parti, tutti gli ulteriori elementi acquisti, consenta al
Tribunale di poter assumere una motivata decisione e di operare una corretta valutazione delle condizioni economiche patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dei contributi di natura economica, dovendosi sul punto richiamare il più che consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass.
Ordinanza 975 del 20/01/2021), secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti. Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio Controparte_1 Parte_1 civile a TE (MI) in data 9 marzo 2018 con rito civile (dati iscrizione: Anno 2018; atto n. 3; parte I;
serie).
Dalla loro unione sono nati i figli figli (in data 3 luglio 2009) e (in data 12.02.2015). CP_2 CP_3
Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. pagina 14 di 27 Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base delle rispettive domande, le allegazioni delle parti,
l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente procedimento, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La domanda di addebito avanzata da parte ricorrente è fondata.
Parte attrice, a fondamento della propria richiesta, ha riferito di aver subito nel corso della convivenza matrimoniale reiterate condotte maltrattanti e persecutorie da parte del marito con esplosioni di rabbia incontrollata e diversi agiti anche fisicamente violenti i suoi danni. Ha, altresì riferito che il marito nel corso della convivenza avrebbe più volte violato il dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale trascorrendo sempre più tempo fuori casa, allontanandosene anche per un periodo di tempo prolungato e ponendo in essere ulteriori condotte persecutorie e maltrattanti ai suoi danni culminate poi con i gravi fatti occorsi nell'estate del
2022.
Detta situazione familiare, protrattasi e aggravatasi nel tempo ha, dunque, creato un clima familiare insostenibile, determinando, irreversibilmente, la frattura dell'unione coniugale.
Ritiene il Collegio che la ricostruzione operata dalla SIa con la descrizione coerente, precisa e Parte_1 puntuale delle condotte maltrattanti attuate reiteratamente dal marito nel corso degli anni di matrimonio sia più che plausibile e trovi riscontro nelle plurime e concordi evidenze documentali agli atti del procedimento.
Il SI , difatti, già nel 2011, appena pochi anni dopo il matrimonio veniva condannato dal Tribunale CP_1 di Milano- Ufficio Direttissima con sentenza n. 344/11 del 17/01/2011 alla pena di anni 1 e mesi 1 (pena sospesa) per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 C.P. in relazione ai ripetuti agiti violenti e aggressivi effettuati pagina 15 di 27 ai danni della moglie nel periodo in cui la medesima era rimasta incinta del primo figlio e dopo la CP_2 nascita del medesimo. (v. doc. 5).
Nuovamente nel 2022, dopo che le parti si erano riconciliate avendo avuto anche l'altro figlio , il sig. CP_3
nuovamente assumeva condotte del tutto inadeguate intrattenendo diverse relazioni Parte_1 extraconiugali, uscendo tutte le sere, allontanandosi anche per un periodo prolungato dalla casa familiare e una volta rientrato financhè persecutorie e gravemente intimidatorie nei confronti della moglie. Tali gravi maltrattamenti consistiti anche in diversi pedinamenti, minacce, appostamenti sul luogo di lavoro, culminavano poi con l'aggressione fisicamente violenta del 2.09.2022 in cui la moglie veniva ripetutamente percossa, strattonata e spintonata contro una vetrata all'interno del condominio della casa familiare.
A seguito di tali reiterate aggressioni la signora si determinava quindi a denunciare al marito e si Parte_1 rivolveva anche al centro SVS della clinica Mangiagalli. Nell'ambito del procedimento penale conseguentemente sorto veniva, quindi, applicata al sig. dal GIP di Milano in data 24.09.2022 la CP_1 misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Nei suoi confronti si è poi disposto procedersi, su richiesta del PM ,con giudizio immediato in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. Il procedimento penale si è, poi, concluso con sentenza di patteggiamento in atti del 15.12.2022 con cui al è stata applicata la pena, esclusa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 c.p., di CP_1 anni due di reclusione (v. doc. 18).
Nel marzo del 2023 veniva nuovamente sottoposto a procedimento penale questa volta in relazione alle CP_1 ulteriori condotte persecutorie e violente agite nei confronti della moglie nei primi mesi del 2023. Nuovamente il GIP presso il Tribunale di Milano con ordinanza in atti del 8.03.2023 applicava al Tricarico la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla (v. doc. 21); Parte_1 si è quindi proceduto nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. nonché per quello di cui all'art. 387 bis c.p. avendo il medesimo ripetutamente violato le prescrizioni dell'A.G. penale. Il relativo procedimento si è concluso il 4 aprile 2024 con la Sentenza di condanna con cui Tribunale di Milano -
Sezione V penale applicava al , riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 612 bis comma 2 c.p, ritenuta la CP_1 recidiva e riconosciuto il concorso formale con gli episodi di cui all'art. 387 bis, la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione (v. doc. 38).
Sebbene tali ultimi fatti pacificamente si collochino in un momento successivo rispetto alla fine della relazione matrimoniale nondimeno la loro rilevanza ai fini che qui rilevano è oltremodo evidente fornendo ulteriori elementi utili a fotografare la dinamica familiare che deve aver caratterizzato anche gli anni di convivenza matrimoniale.
Il temperamento e l'indole prevaricatrice del marito, l'imprevedibilità delle sue reazioni e la totale mancanza di autocontrollo che negli anni hanno caratterizzato le sue condotte tanto da portarlo per ben tre volte a doverne pagina 16 di 27 rispondere in sede penale avanti all'A.G., il mancato rispetto per la persona del coniuge confermato anche dalle condotte di disinteressamento poste in essere nei suoi confronti sono tutti fattori che evidentemente hanno contribuito in maniera decisamente condizionante e totalizzante a logorare il rapporto matrimoniale e a determinarne, quindi, con piena efficienza causale la sua fine.
Del resto, , pur ridimensionando la portata delle accuse che gli sono state contestate, ha comunque fatto CP_1 riferimento per giustificare le chiare evidenze che hanno connotato la storia matrimoniale ad un suo carattere irascibile e focoso che ne avrebbe condizionato l'agire; in ogni caso non è stato comunque in grado di fornire una ricostruzione alternativa e plausibile – e soprattutto dotata della medesima forza di quella della moglie che peraltro è stato anche più che adeguatamente documentata- dei motivi che avrebbero diversamente potuto innescare un così burrascoso epilogo della relazione matrimoniale. Difatti anche la domanda di addebito originariamente formulata per violazione del dovere di fedeltà da parte da parte della moglie che avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale scoperta nel marzo del 2023, oltre a non essere stata in alcun modo ulteriormente specificata e documentata, non è stata neanche più riproposta nel proseguo, avendovi così di fatto rinunciato.
Il Tribunale ritiene, quindi in definitiva, dimostrata la ricostruzione dei fatti allegata dalla moglie.
A fronte della gravità delle condotte di cui si discute, nessuna ulteriore considerazione è necessaria per ritenere provato l'addebito.
Dette condotte, infatti, a prescindere dalla loro rilevanza penale, e per le finalità che qui rilevano integrando senza dubbio rilevanti violazioni dei doveri di cura e di assistenza del coniuge e dei figli e sono tali, così come risultanti dalla valutazione complessiva delle emergenze processuali, da aver determinato l'insorgere dell'irreversibili crisi coniugale.
Peraltro sotto tale profilo si ricorda come anche la costante giurisprudenza sottolinei che l'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge (come dei figli), oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, è condotta particolarmente grave, non suscettibile di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e che non può mai giustificarsi come ritorsione o reazione alla condotta di quest'ultimo.
E più nello specifico: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (v. ex multis Cassazione Ordinanza n. 31351 del 24.10.2022). pagina 17 di 27 La domanda di addebito della separazione formulata dalla signora nei confronti del marito trova, Parte_1 quindi, fondamento non solo nell'inosservanza del marito dei doveri coniugali ma anche nella circostanza per cui l'irreversibilità della crisi coniugale è ricollegabile al comportamento violento, aggressivo e vessatorio del marito nei confronti della moglie e dei figli.
Va, dunque, dichiarato l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.c..
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi minorenni. CP_2 CP_3
Ritiene il Collegio, valutati tutti gli elementi emersi, di dover mantenere inalterato l'assetto familiare che era stato disposto con i provvedimenti provvisori e che le ampie evidenze del giudizio hanno confermato essere ancora oggi quello maggiormente rispondente alle esigenze di tutela dei minori.
Deve essere infatti qui confermato il giudizio di piena idoneità della madre nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali che, peraltro, ormai dal 2022 gestisce adeguatamente in via pressoché esclusiva.
Non è infatti emersa, né è stata segnalata neanche dai Servizi Sociali, alcuna criticità e/o inadeguatezza relativamente alla sua sfera genitoriale tale da giustificare una limitazione della responsabilità della medesima a favore di un affido all'ente come pure prospettato dai Servizi Sociali di CO che hanno in carico il padre con valutazioni, però, non meglio motivate e non condivise, né da quelli di TE che hanno in carico il nucleo né dalla Curatrice Speciale che, invece, ritengono l'assetto attuale quello più adeguato e coerente con l'attuale situazione familiare.
La madre, del resto, pur con tutte le difficoltà legate alla pesante situazione familiare, ha dato però ampia prova di riuscire ad esercitare il proprio ruolo e le proprie funzioni genitoriali in modo pieno, responsabile e soprattutto orientato al benessere dei figli che cura e accudisce più adeguatamente, provvedendo a tutte le loro esigenze morali e materiali e rappresentando, per i medesimi un solido punto di riferimento affettivo ed educativo e di guida.
Nonostante la delicatezza della situazione familiare e la più comprensibile preoccupazione per la propria incolumità costantemente minacciata anche in tempi recenti dall'imprevedibilità degli agiti del marito, ha però sempre cercato di operare nel preminente interesse dei figli, riconoscendo l'importanza della figura paterna non ostacolando mai la relazione ma, anzi, incoraggiandola e supportandola e dimostrando così di saper tenere ben distinti il piano individuale da quello genitoriale. Ha infatti sempre garantito la bigenitorialità e l'accesso al padre accompagnando i figli agli incontri in Spazio Neutro per le visite con il genitore e condividendo anche con gli Assistenti sociali l'opportunità di procedere verso un ampliamente e liberalizzazione dei rapporti padre/figli.
(v anche relazione Servizi Sociali pervenuta il 9.09.2024 e quella successiva pervenuta l'11.02.2025). Ha, nel complesso, mantenuto un atteggiamento sempre collaborativo con i Servizi Sociali e adesivo rispetto a tutte le pagina 18 di 27 indicazioni ricevute anche relativamente agli interventi di supporto ritenuti necessari per garantire il benessere dei figli, in particolare per il maggiore che, rispetto al fratello, è risultato quello più sofferente ed in CP_2 difficoltà nella relazione con il padre come, peraltro, confermato dalle recenti e nuove chiusure del ragazzo ai rapporti con lui seguenti al ricovero ospedaliero di maggio 2025 di infrà meglio si dirà.
Relativamente a , infatti, la valutazione NPI non ha infatti segnalato aspetti di rilevante preoccupazione;
il CP_3 minore, è infatti risultato, in uno stadio evolutivo ed in una situazione di sviluppo affettivo – comportamentale nella norma per l'età e con una buona competenza cognitiva ed in grado di stabilire relazioni adeguate e funzionali.
Diversamente, invece, per la valutazione ha riscontrato la presenza di una sintomatologia ansiosa CP_2 reattiva del ragazzo rispetto alla situazione familiare per la gestione della quale era stata suggerita una presa in carico psicologica (v. rel. UONPIA– ASST Rhodense del 4.03.2024 in atti).
La madre ha mostrato adesione rispetto a tali indicazioni;
si è difatti adoperata con i Servizi Sociali per garantire al figlio quanto prima l'attivazione di tale supporto che, però, non è stato possibile avviare in tempi brevi e dando anche la sua disponibilità anche a provvedervi privatamente (v. anche rel. pervenuta in data 12.09.2024).
Oggi il supporto psicologico per viene riferito essere stato attivato. (v. anche comparsa conclusionale CP_2
Prestigiacomo e Curatrice Speciale).
Nel complesso si ritiene quindi che la madre abbia dimostrato di possedere solide risorse e competenze genitoriali per poter continuare ad esercitare via esclusiva la responsabilità genitoriale sui minori e CP_2
. CP_3
Del resto, anche la Curatrice Speciale che i Servizi Sociali del Comune di TE ritengono parimenti che quello attualmente vigente sia il regime di responsabilità genitoriale maggiormente aderente e tutelante nei confronti dei minori. “ Il servizio ritiene che l'assetto vigente in termini di regime di affidamento sia quello Stato attuale maggiormente rispondente l'interasse dei minori visti anche i precedenti penali pendenti tra due genitori e le conseguenti difficoltà di comunicazione tra di loro appare opportuno proseguire il monitoraggio del nucleo fine di supportare i minori rispetto agli interventi attivati ed attivare in caso di necessità è la madre rispetto al sostegno alla genitorialità anche in vista di una ripresa futura della relazione genitoriale con il signor CP_1
( v. relazione pervenuta in data 12.09.2024 nonché quella del 11.02.2025).
Deve essere, invece, confermato il giudizio di inadeguatezza del padre che ancora oggi non pare essere affatto nelle condizioni per poter esercitare un ruolo genitoriale maturo e responsabile nei confronti dei figli.
Le evidenze del giudizio fotografano purtroppo una ancora perdurante incapacità del genitore di modulare le proprie reazioni e di frenare la propria aggressività e manifestazioni di rabbia che, peraltro, numerose volte anche nell'arco del procedimento, ha finito per riversare non solo sulla coniuge (con i fatti che hanno portato ad una nuova sentenza di condanna soltanto nell'aprile scorso), ma anche nei confronti dei figli stanchi e provati pagina 19 di 27 soprattutto dal pesante clima familiare costantemente alimentato dall'imprevedibilità degli agiti paterni CP_2
e dalla sua incapacità di controllare la sua rabbia nei confronti della madre.
Soprattutto la relazione con il figlio maggiore è quella che sconta le maggiori difficoltà e tensioni e che CP_2 ancora oggi viene riferito da tutti gli operatori coinvolti, compresi quelli di CO che hanno in carico il padre, essere quella più critica e conflittuale.
Del resto, vale la pena ricordare che, in questi anni di presa in carico, diversi sono stati gli episodi che hanno fortemente condizionato la relazione con i figli e che hanno, quindi, impedito che questa maturasse e progredisse verso la ripresa di più ampi spazi di frequentazione. Varie volte, infatti, il padre non ha saputo contenere la propria impulsività e aggressività lasciandosi andare a reazioni spropositate o comunque fortemente inadeguate durante gli incontri con i figli, mal apostrofando la madre o anche la nonna materna dei medesimi;
non sempre il suo contegno anche nei confronti degli Assistenti Sociali è parso adeguato e collaborativo avendo il medesimo anche nei loro confronti usato non di rado toni e modi sopra le righe;
nel settembre del 2023 si è dovuti addirittura arrivare a sospendere le frequentazioni in Spazio Neutro con i figli avendo il padre durante un incontro e per futili motivi cominciato a minacciare e offendere davanti a la madre;
in quella occasione, CP_2 peraltro, i toni erano talmente accessi che, addirittura, dovevano intervenire le forze dell'Ordine per sedare gli animi. (v. anche relazione dei Servizi Sociali di TE pervenuta il 10.10.2023, nonché quella dei Servizi
Sociali di CO pervenuta il 16.10.2023 e le note della Curatrice Speciale del 11.10.2023). Gli incontri sono stati poi riattivati, dapprima con le sole videochiamate, e poi nell'aprile del 2024 ancora in Spazio Neutro con un andamento comunque riferito come altalenante tanto che i Servizi Sociali e gli stessi operatori dello Spazio
Neutro, pur certamente dando atto di un qualche miglioramento nell'interazione padre/figli, ritenevano però necessario proseguire a tenere monitorate e protette le frequentazioni (v. rel. pervenuta in data 11.02.2025 e l'allegata relazione sull'andamento delle visite in Spazio Neutro).
E questo ben prima dei fatti occorsi nel maggio del 2025 che hanno nuovamente determinato una frizione nei rapporti tra il padre e la cui relazione, del resto, è sempre stata critica e conflittuale. CP_2
Riferiscono infatti le parti e la Curatrice Speciale nelle comparse conclusionali – in riferimento a cui la difesa ha potuto interloquire nelle memorie di replica - che il ragazzo nel maggio del 2025 è stato ricoverato CP_1 per agiti autolesionistici;
la documentazione allegata dà atto, infatti, che è stato ricoverato presso CP_2
l'ospedale Salvini di Garbagnate Milanese dal 15.05.2025 e dimesso fortunatamente in buone condizioni in data
20.05.2025 (v. doc. 42).
Il ragazzo da quando è stato dimesso non ha più voluto riprendere gli incontri in Spazio Neutro con il padre.
Anche al colloquio neuropsichiatrico del 20 maggio 2025 effettuato in ospedale dal dott.re all'atto delle Per_5 dimissioni ha espressamente ricondotto il suo momento di forte disagio di vita alla relazione con il CP_2
pagina 20 di 27 padre riferendo che per lui la “tematica prevalente è la conflittualità con il padre con cui non vorrebbe avere più rapporti” (v. doc. 42 fascicolo parte attrice).
Pertanto, pur nelle diverse ricostruzioni che le parti hanno fornito relativamente agli sviluppi dell'ultimo periodo su cui entrambe hanno quindi potuto interloquire e confrontarsi nelle memorie in atti, ciò che, però, continua ad emergere con chiarezza e nettezza è il grande disagio che continua a manifestare, e che da ultimo si è CP_2 pesantemente riacutizzato, nella relazione con il padre.
Le difficoltà ancora presenti del padre nel riconoscere e nell'accogliere le esigenze emotive ed affettive dei figli e nell'operare quel necessario cambiamento nelle modalità relazionali nei loro confronti che è in buona sostanza quello che i ragazzi desidererebbero e si aspetterebbero da lui, la mancanza di una presa di consapevolezza che certe dinamiche apportino disagio ai figli, in specie a con una vicenda separativa sofferente che ha CP_2 impattato sull'equilibrio psicoemotivo dei figli, sono tutti indici ancora di una inadeguatezza genitoriale del sig.
che, ad oggi, nonostante il sincero sentimento che il Tribunale non dubita che lo leghi ai figli, non gli CP_1 consentono però di poter assumere nei loro confronti un ruolo genitoriale di guida, maturo e responsabile nei confronti dei figli.
Inoltre, le difficolta relazionali tra i genitori e l'assenza di una effettiva condivisione che è stata obbligata dall'osservanza delle varie prescrizioni penali, la cui adozione si è imposta per la tutela dell'incolumità della madre in conseguenza degli eventi destabilizzanti che hanno caratterizzato la storia anche recente del nucleo familiare a causa deli agiti paterni (che hanno trovato ulteriormente conferma nella recente sentenza di condanna che è stata emessa a suo carico) rende evidentemente allo stato certamente non concretamente esercitabile una responsabilità genitoriale condivisa come pure era stato inizialmente richiesto dal medesimo.
Né appare necessario un affido all'Ente da ultimo chiesto dal padre con le proprie conclusioni, non essendo emerse, come ampiamente motivato, alcuna inadeguatezza della madre nell'assolvere le sue funzioni genitoriali, ed essendo d'altro canto anche chiaramente emerso che la ricostruzione di una intesa genitoriale adeguata e funzionale all'interesse dei figli sia stata sino ad oggi oggettivamente condizionata e impedita dai gravi comportamenti posti in essere dal padre e giudizialmente accertati.
Certamente i Servizi Sociali dovranno mantenere ben salda la loro presenza nelle dinamiche di questo nucleo familiare nell'ambito delle deleghe che verranno qui rinnovate e infra meglio articolate e ciò anche con l'obiettivo di supportare questi genitori nella ricostruzione di una relazione serena, matura e libera da recriminazioni, accuse e rabbie e che sia quindi funzionale a garantire una reciproca collaborazione e partecipazione alla vita dei figli nell'interesse esclusivo dei medesimi ed auspicabilmente una ripresa della relazione sempre più stabile e serena tra il padre e i figli.
pagina 21 di 27 Allo stato, dunque, l'unica soluzione concretamente realizzabile e tutelante per i minori è, dunque, la conferma dell'affido cd. super– esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., così come anche chiesto dalla curatrice speciale in rappresentanza dei minori.
I medesimi rimarranno quindi prevalentemente collocati presso la madre nell'abitazione ove la stessa risulta essere trasferita unitamente ai medesimi e il suo nuovo compagno , sita a TE via Mozart 11. Persona_2
I Servizi Sociali continueranno, poi, a regolamentare le frequentazioni dei minori con il padre, allo stato ancora in Spazio Neutro e con modalità osservate alla presenza di un educatore - procedendo con particolare riferimento a a valutare le modalità più tutelanti per la ripresa di una relazione stabile con il padre e con potere di CP_2 immediatamente sospendere le frequentazioni nel caso in cui il minore opponga un rifiuto ove emergano situazioni di pregiudizio per il medesimo, supportandolo comunque nel percorso di riavvicinamento al padre – e con l'obiettivo anche con riferimento a , sussistendone le condizioni ed in assenza di qualsivoglia elemento CP_3 di pregiudizio e sempre nell'interesse prioritario dei minori, di un progressivo ampliamento e/o liberalizzazione ma anche di sospensione in caso di insorgenza di nuovi pregiudizi, tenuto conto della situazione psicoemotiva dei minori, della loro volontà e dell'andamento dei percorsi di supporti che dovranno necessariamente essere attivati a favore del padre come meglio in dispositivo indicati.
Reputa infine il Collegio opportuno, vista la delicatezza della situazione del nucleo familiare anche in relazione ai recenti eventi che l'hanno in profondità scossa e considerata l'esigenza di non marginalizzare la figura del padre, che va invece supportato nell'acquisizione e nel rafforzamento delle sue competenze genitoriali e per prendere finalmente - e ci si auspica definitivamente - consapevolezza delle della pregiudizialità di certi agiti per i figli minori e di essere in grado a superare e/o contenere le proprie manifestazioni emotive, sì da consentire al medesimo di recuperare pienamente il rapporto con i medesimi anche in vista di una futura reintegra nella responsabilità genitoriale, confermare gli incarichi e le deleghe ai Servizi Sociali competenti di attento monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare oltre che di attuazione e/o prosecuzione di tutti gli interventi di supporto necessari per i minori nonché anche per i genitori in dispositivo meglio articolati.
Si provvede come da dispositivo.
Il contributo al mantenimento dei figli
Con l'ordinanza presidenziale del 28.02.2023 veniva determinato in euro 400,00 mensili l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli minori.
Con riferimento alla situazione economica delle parti si richiamano i dati già puntualmente riportati nell'ordinanza presidenziale.
Rispetto a quanto ivi fotografato, la SIa risulta sempre lavorare per l'azienda Cotril di TE Parte_1 presso cui è stata assunta con contratto a tempo indeterminato e con redditi che negli ultimi due anni sono pagina 22 di 27 rimasti sostanzialmente inalterati. Dal C.U. 2024 relativo all'anno di imposta del 2023 risulta infatti un reddito annuo di euro 22.746,84 che decurtato delle imposte e rapportato su dodici mensilità è pari ad un netto mensile di circa euro 1.600,00 (v. C.U. 2024). Non è stata invece depositata la dichiarazione dei redditi aggiornata all'anno di imposta del 2024, evidentemente ancora non disponibile. Nel modello informativo sulle condizioni economiche viene riferito un reddito complessivo percepito nell'ultimo anno del 2024 pari a complessivi euro
23.483,91,00, dunque, sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente.
Percepisce per intero l'assegno unico per i figli per un importo complessivo che ha riferito essere pari a circa
467,00 euro.
Quanto alla questione abitativa il nucleo familiare non vive più nella casa ex coniugale di TE via Riccardi 9, immobile che era stato concesso in comodato gratuito dalla famiglia della signora . Parte attrice a Parte_1 febbraio 2024 ha, infatti, acquistato insieme al suo compagno un'abitazione sempre sita a Persona_2
TE via Mozart 11 in cui attualmente vive unitamente ai figli. L'abitazione di cui la medesima è proprietaria al 50% è stata acquistata mediante ricorso a mutuo per euro 215.000,00 con rata mensile pari a circa euro 990,00 mensili che ella deve, quindi, pro quota, sostenere. (v. doc. 34 mutuo ipotecario e piano di ammortamento).
Con il compagno, dunque, con cui ha instaurato una convivenza ormai consolidata la medesima condivide tutti i costi connessi evidentemente non solo alle spese abitative ma anche quelli quotidiani per il ménage familiare.
Pertanto, il maggiore onere economico assunto per effetto del mutuo è, dunque, compensato dai risparmi derivanti dalla ripartizione degli oneri economici abitativi con il compagno che prima erano, invece, integralmente a proprio carico.
Certamente la stessa continua ad essere gravata integralmente del mantenimento diretto dei figli che non hanno significativi rapporti con il padre.
Quanto a in fase presidenziale il medesimo dava atto di percepire una retribuzione netta mensile pari a CP_1 circa euro 1.850,00/1.950,00 mensili (risultavano infatti per il 2021, ultimo anno esaminato, due C.U. 2022 pari l'una ad euro 16.980,40 dalla Speed Log per 245 giorni di lavoro e l'altra ad 10.453,00 per 121 giorni di lavoro dalla Drive società cooperativa).
Il medesimo ha poi riferito essere stato licenziato dal datore di lavoro nel novembre del 2024; alcuna evidenza è stato però offerta in giudizio relativamente a detto licenziamento;
ha percepito l'indennità Naspi per euro
1.200,00 mensili (v. doc). Risulta poi aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato part time verticale con la società Sic Europa e retribuzione di euro 1.838,78 lordi (v. contratto di lavoro in atti); la scadenza del rapporto di lavoro stando ai temini del contratto depositato era al 30.05.2025. Non ha riferito se il rapporto di lavoro gli sia stato o meno rinnovato. La C.U. 2025 relativa al 2024 reca un reddito annuo lordo percepito dalla sino al 15.11.2024 pari a complessivi euro 21.921,51 (v. C.U. 2025). Controparte_7
pagina 23 di 27 Relativamente agli oneri abitativi il riferiva in udienza presidenziale di corrispondere alla sorella euro CP_1
400,00 mensili come contributo alla locazione a lei intestata.
Il medesimo, poi, nel gennaio del 2025 risulta essersi trasferito nel Comune di Duno, in provincia di Varese, alla via Borgato 4 ove corrisponde un canone sempre pari ad euro 400,00 mensili, come da contratto di locazione in atti e rinnovato sino a giugno del 2025.
Il medesimo deve poi sostenere due rate di finanziamento che ha acceso l'una per acquisto di un auto e l'altra per avere liquidità; oneri, dunque, che, se certamente da un lato riducono le sue disponibilità mensili, dall'altro però senz'altro rappresentano indici di capienza economica..
A prescindere comunque dall'attuale poca chiarezza circa la sua attuale situazione lavorativa - non ha CP_1 infatti specificato se il contratto di lavoro gli sia stato o meno rinnovato né se stia percependo come è probabile
Naspi o altre indennità a fronte però di un onere locativo assunto e anche recentemente rinnovato e che evidentemente comprova l'esistenza di una idonea capacità economica per assolverlo (così come per le altre obbligazioni recentemente assunte) - è chiaro che il sig. debba continuare a farsi carico del CP_1 mantenimento indiretto dei figli tanto più considerato che il medesimo in alcun modo partecipa al loro mantenimento diretto a carico esclusivo della madre.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale ed economica delle parti come sopra illustrata, in assenza di dati documentali aggiornati e più dettagliati, valutate tutte le esigenze dei figli in relazione all'età, ritiene il Collego di dover confermare il contributo economico già posto a carico del padre per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di € 400,00 mensili, ( euro 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante l'assenza di comunicazione tra le parti e la mancata partecipazione del padre alle decisioni dei figli.
L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre con cui tutti i figli vivono e che da sola provvede a soddisfacimento di tutti i loro bisogni.
Le spese di lite
Considerati gli esiti del presente procedimento e valutato il comportamento complessivamente assunto, rilevata la maggiore soccombenza di parte convenuta relativamente alla domanda di addebito della separazione nonchè sulla responsabilità genitoriale sui figli minori, rilevato che sulle questioni inerenti il contributo al mantenimeto entrambe le parti sono parzialmente e reciprocamente soccombenti, considerato altresì anche l'esito del subprocedimento, ritiene il Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare alla rifusione della residua parte (2/3) in favore di Controparte_1 [...]
. Parte_1 pagina 24 di 27 Atteso che la signora è stata ammessa al gratuito patrocinio (delibera n. 2022/5228 del Parte_1
13.10.2022) l'importo dovrà essere versato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, nella misura però di € 1.500,00 come da separato decreto collegiale emesso in pari data in cui rappresentando che il reddito complessivo percepito dalla signora ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a partire dall'anno di imposta del 2023 ha superato i limiti reddituali previsti dalla legge, invece sussistenti per l'anno 2022, ha liquidato in relazione all'attività espletata dal difensore dal momento dell'ammissione al beneficio a quello della revoca dello stesso,
l'importo di Euro 1.500,00 (oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e CPA), dovendo il sig versare alla CP_1 stessa signora la residua misura come calcolata in dispositivo Parte_1
Le spese della Curatrice Pt_3
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatrice
Speciale nominata Avvocato SILVIA VERONESI che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori (come da delibera in atti).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento, avendo parte convenuta non più riproposto la domanda di addebito originariamente formulata da intendersi quindi come rinunciata: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile a TE (MI) in data 9 marzo 2018 con Parte_1 rito civile (dati iscrizione: Anno 2018; atto n. 3; parte I;
serie).
2) ADDEBITA la responsabilità della separazione, ex art. 151 2° comma c.c., al marito . Controparte_1
3) CONFERMA l'affido in via esclusiva dei figli minori (in data 3 luglio 2009) e (in data CP_2 CP_3
12.02.2015) alla madre che lì terrà collocate anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di
TE via Mozart, 11. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le pagina 25 di 27 questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minor, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
4) INCARICA i Servizi Sociale del Comune di TE, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza dei minori), mantengano una presa in carico efficiente dell'intero nucleo familiare e in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST anche del Comune di Duno (VA) (dove risulta attualmente residente il padre), ognuno per quanto di rispettiva competenza provvedano a:
- continuare a regolamentare le frequentazioni dei minori con il padre, ancora in Spazio Neutro e con modalità osservate alla presenza di un educatore - procedendo con particolare riferimento a a valutare le modalità CP_2 più tutelanti per la ripresa di una relazione stabile con il padre solo ove sussistano le condizioni nel rispetto della volontà del minore e con tutte le cautele e le protezioni del caso con potere di immediatamente sospendere le frequentazioni nel caso in cui il minore non volesse incontrarlo ma supportandolo comunque nel percorso di riavvicinamento al padre - e con l'obiettivo anche con riferimento a , sussistendone le condizioni ed in CP_3 assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio e sempre nell'interesse prioritario dei minori, di un progressivo eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, ma anche di sospensione in caso di insorgenza di nuovi pregiudizi, tutto sempre tenuto conto della situazione psicoemotiva dei minori, della loro volontà e dell'andamento dei percorsi di supporto;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/ psichiatrico necessari o anche solo opportuni per i minori, in particolar modo e con la massima sollecitudine per che CP_2 ha mostrato sofferenza e disagio e che andrà quindi supportato anche nella ripresa della relazione con il padre, per il tempo ritenuto necessario e nel solo interesse dei medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità in forma individuale per ciascuno nonché percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori che consenta loro di rafforzarli e di riflettere ed elaborare i nuclei problematici presenti in particolare per il padre, supportandolo per favorire un accesso finalmente più sereno e sintonizzato con i figli che lo aiuti ad elaborare le sue vicende con una rivisitazione seria e consapevole dei propri agiti e ciò per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse dei minori;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori e con relazioni semestrali al
Giudice Tutelare in sede competente per la vigilanza.
5) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli in quanto funzionale al loro percorso di crescita sereno, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione pagina 26 di 27 agli operatori dei Servizi Sociali e agli operatori dei Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, avvisandoli che in caso di mancata effettiva collaborazione potranno essere assunti (ulteriori per ) provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. CP_1
6) CONFERMA, a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
e mediante versamento a entro il 5 di ogni mese, dal mese di CP_2 CP_3 Parte_1 marzo 2023, dell'importo mensile di € 400,00 (annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
7) DISPONE che l'Assegno Unico universale continui ad essere percepito per intero dalla madre come per legge;
8) CONDANNA a rifondere, in favore di , 2/3 delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida per tale quota nella misura complessiva di euro 5.000,00 per compenso professionale, da versare all'Erario per l'importo di € 1.500,00 e alla signora per la misura di € 3.500,00 Parte_1 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua misura di 1/3.
9) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali e Specialistici dell'ASST del Comune di TE (MI) nonché ai Servizi Sociali del Comune di Duno (VA).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Pres. Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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