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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. –
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice –
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15561 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. D'ONOFRIO MARIA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. DE STEFANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 14/06/1990; Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: nato il [...], , nata il [...], Per_1
e , nato il [...]; Per_3
che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
24/06/2022, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa del 13/09/2022;
1 che nei patti della separazione le parti addivenivano alla loro separazione personale senza ulteriori statuizioni accessorie;
ciò premesso, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio senza altre statuizioni.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 14/06/1990
(atto n. 85, parte I, S., Sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 1990);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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