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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5050/2023 R.G. promossa da
(avv. Massimo Iolita) Parte_1
ATTRICE contro avv. Rosella Repetti) Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento di
NA MA e IN MA (avv. Rossella Repetti)
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Si discute della successione di deceduta a Esine in data 8 Persona_1
febbraio 2021.
La vocazione ereditaria trova titolo nel testamento olografo del 21 novembre
2018, col quale la de cuius ha istituito il marito erede universale. Controparte_1
Rivestono la qualifica di legittimarie (oltre al citato coniuge) le figlie dell'ereditanda, , LU e MI GG. La quota di legittima a ciascuna Pt_1
spettante è pari a 1/6 (cfr. art. 542 comma 2 c.c.).
1 L'attrice ha operato i calcoli ex art. 556 c.c.1 e ha agito nei confronti del padre per conseguire la reintegrazione della legittima nella misura di euro 229.402,73, mediante riduzione della disposizione testamentaria d'istituzione di erede universale e successiva divisione. L'attrice ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma non inferiore ad euro 600,00 mensili per il godimento del compendio immobiliare, con decorrenza dalla data della notificazione della citazione.
Il convenuto ha contestato il valore dei beni stimato dall'attrice, le ha imputato di aver prelevato – senza ragione giustificativa alcuna – la somma di euro 2.250,00 dal conto corrente Ubi Banca intestato alla madre, nel periodo giugno-novembre 2018 e ha negato che sia dovuto alcun indennizzo per il godimento degli immobili, in parte gravati dal diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., in parte totalmente liberi. Il convenuto ha quindi proposto, nell'interesse delle altre due figlie, domanda di riduzione della disposizione testamentaria che lo istituisce erede, insistendo affinché, nella valutazione dell'azione attorea, si tenga conto del credito di MI GG per l'edificazione del capannone censito al C.F. foglio 2, particella 2975, sub. 10.
In data 14 luglio 2023 le sig.re LU e MI GG hanno depositato comparsa di intervento volontario, proponendo eccezioni e domande in tutto assimilabili a quelle del convenuto.
L'attrice ha eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali del convenuto (riduzione, indennizzo per costruzione del capannone) di spettanza di LU
e MI GG e ha rilevato la tardività dell'intervento di queste ultime, operato dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Quanto all'indennizzo per la realizzazione del capannone, ne ha comunque eccepita la prescrizione. Infine,
l'attrice ha dedotto la tardività della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dalle controparti.
Il processo è stato istruito mediante espletamento di c.t.u. a cura dell'ing. Per_2
che ha depositato il proprio elaborato in data 21 giugno 2024.
[...]
Le richieste di prova orale articolate dal convenuto e dalle intervenute sono state respinte con ordinanza in data 15 ottobre 2023, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione. Esauriti gli incombenti di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in data 29 novembre 2024.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Preliminarmente, si precisa che la sentenza è resa in forma monocratica, poiché la causa è stata avviata nella vigenza del novellato art. 50-bis c.p.c., che, a differenza del passato, non contempla più, fra le cause di cognizione collegiale, quelle di «impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima».
4.
L'attrice ha esercitato: (i) azione di riduzione della disposizione testamentaria, contenuta nella scheda datata 21 novembre 2018, con la quale la de cuius, Persona_1
ha istituito erede universale il marito (art. 558 c.c.); (ii) azione
[...] Controparte_1
di scioglimento dello stato di indivisione derivante dalla declaratoria di inefficacia relativa della disposizione testamentaria (art. 560 c.c.).
Ai fini del vaglio dell'azione di riduzione, occorre anzitutto identificare e stimare il patrimonio della de cuius, che non coincide coi beni relitti, ma è il risultato della seguente operazione: relictum – debiti + donatum (art. 556 c.c.).
Il relictum è così composto:
1) abitazione su tre piani, capannoni uso stalla e depositi in Artogne, via Cesare
Battisti, n. 11, censiti al C.F. foglio 2 mappale 2975 subalterni 2, 3, 4, 5, 11, 12, 7 e 9, del valore di euro 1.107.930,84, al netto del diritto di abitazione spettante al convenuto
(pagg.
8-20 della c.t.u.);
2) terreni agricoli in Artogne, censiti al C.T. foglio 9 particelle 121, 123, 136, 329,
333, 334/AA, 334/AB, 359, 364, 402, 411, 994, 1045, 2470, 3062, 3244, 4150, 6608 e
6609, del valore di euro 154.890,00 (pagg. 21-25 della c.t.u.);
3) quota di 1/2 di appartamento con cantina ed autorimessa in Pian Camuno, via
Agostino Gemelli, n. 19, censiti al C.F. foglio 3 particelle 4382/3, 4382/26 e 4382/27, del valore di euro 53.296,88 (pagg. 26-30 della c.t.u.);
4) saldo attivo di conto corrente da denuncia di successione, pari ad euro
32.028,00;
3 5) credito restitutorio della massa per donazioni effettuate dalla de cuius a favore del convenuto, provenienti dal conto corrente n. 926 presso Ubi Banca, filiale di
Gratacasolo, nulle per difetto di forma, di importo complessivo pari ad euro 28.000,002.
Non rientra, tra i beni relitti, il credito restitutorio dedotto dal convenuto, asseritamente derivante da prelievi non autorizzati dalla sig.ra e tanto meno posti Per_1
in essere nel suo interesse3. La prospettazione del convenuto è infondata, poiché gli esborsi non sono ingenti, sono del tutto compatibili con le esigenze di sostentamento della de cuius4 e non v'è prova che siano stati distratti a vantaggio dell'attrice.
Del tutto indimostrato è anche il credito vantato da MI GG per l'edificazione del capannone censito al C.F. foglio 2, particella 2975, sub. 10.
Dal relictum – pari nel complesso ad euro 1.376.145,72 – vanno detratte, quali passività, le spese funerarie (euro 7.042,00) e le spese per regolarizzazioni edilizie e catastali (euro 6.000,00).
Poiché non vi sono donazioni da riunire fittiziamente5, il valore del patrimonio è pari ad euro 1.363.103,72 (pag. 32 c.t.u.).
All'attrice e alle terze intervenute spetta una quota di legittima pari a 1/6 ciascuna
(art. 542 comma 2 c.c.). Il valore di ogni quota è di euro 227.183,95. Le tre figlie non hanno ricevuto alcunché né per testamento, né per donazione, talché nulla debbono imputare ex art. 564 comma 2 c.c. Di conseguenza, il valore della legittima a ciascuna spettante coincide con l'ammontare della lesione che ognuna ha subito e che deve essere reintegrata.
Per effetto del vittorio esperimento dell'azione di riduzione – che non è in discussione – sul patrimonio ereditario si viene ad instaurare uno stato di comunione che coinvolge tutte le parti in causa (al convenuto spetta una quota del valore pari ad euro
681.551,86). Pertanto, l'effettiva e concreta reintegrazione della legittima postula uno scioglimento di tale comunione, con l'attribuzione di beni e diritti determinati ai condividenti. Il c.t.u. ha predisposto tre progetti divisionali alternativi (il terzo è una specificazione del primo). Non v'è accordo, tra le parti, circa la soluzione da adottare.
L'attrice insiste per l'approvazione del terzo progetto, mentre le controparti si sono rifatte ad una ripartizione contenuta nell'allegato A), prodotto unitamente ai fogli di precisazione delle conclusioni (in via meramente subordinata, hanno espresso preferenza per il secondo progetto redatto dall'ing. . Per_2
Lo scrivente ritiene che la divisione debba avvenire in conformità al «secondo progetto divisionale», analiticamente illustrato dal c.t.u. alle pagg. 46-53 dell'elaborato peritale depositato in data 21 giugno 2024. L'ing. ha elencato i vantaggi del Per_2
progetto in questione alle pagg. 51-52 della relazione. Si tratta di considerazioni del tutto condivisibili. Fra di esse, una è peraltro determinante ed è quella dell'assenza di conguagli. La reintegrazione della legittima deve avvenire, per quanto possibile, in natura, sicché la minimizzazione o, se praticabile, l'esclusione di conguagli è una finalità di primaria importanza che ogni progetto divisionale deve perseguire6.
Lo scioglimento della comunione avverrà, dunque, secondo i dettami del secondo progetto divisionale, che contempla le seguenti assegnazioni:
piede primo (azzurro) al convenuto (pag. 47 c.t.u.); Controparte_1
piede secondo (giallo) a (pag. 48 c.t.u.); Parte_1
piede terzo (verde) a LU GG (pag. 49 c.t.u.);
piede quarto (rosa) a MI GG (pag. 50 c.t.u.).
L'unica servitù necessaria è quella indicata a pag. 53 della relazione dell'ing.
(servitù di passaggio solo pedonale a favore della particella 2975 sub. 12 a Per_2
carico della particella 2975 sub. 3 per consentire l'accesso alla cantina ed alla taverna per il tratto che va dell'uscita del vano scale sino all'accesso alla cantina/taverna).
Non occorrono, invece, opere divisionali per rendere autonomi i piedi.
5.
L'attrice ha chiesto di condannare, a norma dell'art. 561 c.c. e/o dell'art. 723 c.c., il convenuto a pagarle una indennità per il godimento del compendio immobiliare.
È principio consolidato che all'attore vittorioso in riduzione, reintegrato in natura, spettino i frutti sui beni ereditari che gli sono stati assegnati. Se la spettanza dei frutti è pacifica, si registra, però, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto circa la decorrenza. Una pronuncia ha affermato che i frutti sono dovuti dall'apertura della successione (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24755 del 04/12/2015), mentre in altre due occasioni la Suprema Corte ha fissato la decorrenza dalla domanda giudiziale, poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020;
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970).
Nella fattispecie concreta, se è certo che all'attrice sono dovuti i frutti sui beni che le sono assegnati (cfr. pag. 54 della c.t.u.), il dibattito giurisprudenziale sulla decorrenza
è privo di rilevanza, poiché è la stessa attrice a chiedere che i frutti le siano riconosciuti
«a partire dalla data di notificazione del presente atto7 e fino all'effettivo rilascio», di modo che stabilire una decorrenza anticipata implicherebbe una inammissibile pronuncia ultra petitum.
La citazione è stata notificata nel mese di aprile 2023, cosicché, ad oggi, le mensilità dovute sono ventitré. Si ottengono le seguenti somme:
- per l'appartamento: euro 450,00 x 23 = 10.350,00;
- per i terreni agricoli: euro 70,00 x 23 = 1.610,00;
- frutti totali: euro 11.960,00.
6.
Le spese di lite vanno regolate in modo differenziato, sulla base dei diversi rapporti fra le parti.
Se si considera il rapporto processuale attrice-convenuto, si registra la soccombenza del secondo, che dovrà, quindi, rifondere i compensi legali esposti nella nota attorea depositata in data 15 gennaio 2025.
Se, invece, si focalizza l'attenzione sulla posizione dell'attrice in relazione alle terze intervenute, non è possibile predicare una netta soccombenza dell'una o delle altre, poiché tutte hanno subito una lesione di legittima e tutte ne ottengono la reintegrazione nei confronti del padre. La statuizione più consona è quella della compensazione delle spese.
La c.t.u. è stata espletata nell'interesse di tutti i condividenti. Si reputa congruo, pertanto, porne definitivamente il costo a carico di tutte le parti, nella misura di 1/4 per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che l'attrice e le due intervenute hanno subito una lesione della quota di legittima a ciascuna spettante sulla successione della madre sig.ra Persona_1
pari ad euro 227.183,95 cadauna;
[...]
2. dichiara l'inefficacia relativa dell'istituzione di erede universale del convenuto contenuta nel testamento olografo in data 21 novembre 2018, nella misura necessaria alla reintegrazione di tali lesioni;
3. dispone lo scioglimento della comunione instauratasi per effetto della declaratoria di cui al punto 2, in conformità al «secondo progetto divisionale» analiticamente illustrato dal c.t.u. alle pagg. 46-53 dell'elaborato peritale depositato in data 21 giugno 2024, da intendersi qui interamente richiamato e, per l'effetto,
3.1. assegna:
- il piede primo (azzurro) al convenuto (pag. 47 c.t.u.); Controparte_1
- il piede secondo (giallo) a (pag. 48 c.t.u.); Parte_1
- il piede terzo (verde) a LU GG (pag. 49 c.t.u.);
- il piede quarto (rosa) a MI GG (pag. 50 c.t.u.);
3.2. dispone che allo scioglimento della comunione sia associata la servitù di passaggio indicata a pag. 53 dell'elaborato peritale;
4. condanna il convenuto a pagare all'attrice, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 11.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
5. respinge tutte le restanti domande delle parti, che siano incompatibili con le statuizioni appena rese;
6. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro
13.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
7. compensa le spese di lite fra l'attrice e le terze intervenute;
8. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di tutte le parti, nella misura di 1/4 per ciascuna.
Brescia, 5 febbraio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il relictum comprenderebbe beni immobili, una polizza vita a contenuto finanziario e assicurativo con premio unico versato di euro 60.000,00 e il saldo attivo del conto corrente n. 1000/5593 acceso presso
Intesa San Paolo. Vi sarebbero, poi, donazioni per euro 28.000,00, provenienti dal conto corrente n. 926 presso Ubi Banca, filiale di Gratacasolo.
2 2 L'allegazione non è mai stata specificatamente contestata dal convenuto. 3 Si tratta di 23 operazioni, per piccole somme, per complessivi euro 4.639,58. 4 L'art. 265 comma 2 c.p.c. consente al giudice di ammettere le partite per le quali non si suole chiedere ricevuta, quando «sono verosimili e ragionevoli». Nel caso di specie, la verosimiglianza e la ragionevolezza discendono dalla coerenza fra gli esborsi e le necessità della sig.ra Per_1 5 La prospettazione secondo la quale, con riferimento alla polizza vita, il premio pagato di euro 60.000,00 sarebbe oggetto di donazione indiretta, da riunire fittiziamente al relictum, è stata esplicitata ed argomentata, assai tardivamente, solo in sede di scritti conclusivi. Di tale importo, pertanto, non si tiene conto.
4 6 Non a caso, l'art. 560 comma 1 c.c. stabilisce, quale modalità di reintegrazione preferibile, quella della separazione dall'immobile della «parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente».
5 7 S'intende l'atto di citazione.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5050/2023 R.G. promossa da
(avv. Massimo Iolita) Parte_1
ATTRICE contro avv. Rosella Repetti) Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento di
NA MA e IN MA (avv. Rossella Repetti)
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Si discute della successione di deceduta a Esine in data 8 Persona_1
febbraio 2021.
La vocazione ereditaria trova titolo nel testamento olografo del 21 novembre
2018, col quale la de cuius ha istituito il marito erede universale. Controparte_1
Rivestono la qualifica di legittimarie (oltre al citato coniuge) le figlie dell'ereditanda, , LU e MI GG. La quota di legittima a ciascuna Pt_1
spettante è pari a 1/6 (cfr. art. 542 comma 2 c.c.).
1 L'attrice ha operato i calcoli ex art. 556 c.c.1 e ha agito nei confronti del padre per conseguire la reintegrazione della legittima nella misura di euro 229.402,73, mediante riduzione della disposizione testamentaria d'istituzione di erede universale e successiva divisione. L'attrice ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma non inferiore ad euro 600,00 mensili per il godimento del compendio immobiliare, con decorrenza dalla data della notificazione della citazione.
Il convenuto ha contestato il valore dei beni stimato dall'attrice, le ha imputato di aver prelevato – senza ragione giustificativa alcuna – la somma di euro 2.250,00 dal conto corrente Ubi Banca intestato alla madre, nel periodo giugno-novembre 2018 e ha negato che sia dovuto alcun indennizzo per il godimento degli immobili, in parte gravati dal diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c., in parte totalmente liberi. Il convenuto ha quindi proposto, nell'interesse delle altre due figlie, domanda di riduzione della disposizione testamentaria che lo istituisce erede, insistendo affinché, nella valutazione dell'azione attorea, si tenga conto del credito di MI GG per l'edificazione del capannone censito al C.F. foglio 2, particella 2975, sub. 10.
In data 14 luglio 2023 le sig.re LU e MI GG hanno depositato comparsa di intervento volontario, proponendo eccezioni e domande in tutto assimilabili a quelle del convenuto.
L'attrice ha eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali del convenuto (riduzione, indennizzo per costruzione del capannone) di spettanza di LU
e MI GG e ha rilevato la tardività dell'intervento di queste ultime, operato dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Quanto all'indennizzo per la realizzazione del capannone, ne ha comunque eccepita la prescrizione. Infine,
l'attrice ha dedotto la tardività della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. depositata dalle controparti.
Il processo è stato istruito mediante espletamento di c.t.u. a cura dell'ing. Per_2
che ha depositato il proprio elaborato in data 21 giugno 2024.
[...]
Le richieste di prova orale articolate dal convenuto e dalle intervenute sono state respinte con ordinanza in data 15 ottobre 2023, che in questa sede si conferma, anche in punto di motivazione. Esauriti gli incombenti di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in data 29 novembre 2024.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
Preliminarmente, si precisa che la sentenza è resa in forma monocratica, poiché la causa è stata avviata nella vigenza del novellato art. 50-bis c.p.c., che, a differenza del passato, non contempla più, fra le cause di cognizione collegiale, quelle di «impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima».
4.
L'attrice ha esercitato: (i) azione di riduzione della disposizione testamentaria, contenuta nella scheda datata 21 novembre 2018, con la quale la de cuius, Persona_1
ha istituito erede universale il marito (art. 558 c.c.); (ii) azione
[...] Controparte_1
di scioglimento dello stato di indivisione derivante dalla declaratoria di inefficacia relativa della disposizione testamentaria (art. 560 c.c.).
Ai fini del vaglio dell'azione di riduzione, occorre anzitutto identificare e stimare il patrimonio della de cuius, che non coincide coi beni relitti, ma è il risultato della seguente operazione: relictum – debiti + donatum (art. 556 c.c.).
Il relictum è così composto:
1) abitazione su tre piani, capannoni uso stalla e depositi in Artogne, via Cesare
Battisti, n. 11, censiti al C.F. foglio 2 mappale 2975 subalterni 2, 3, 4, 5, 11, 12, 7 e 9, del valore di euro 1.107.930,84, al netto del diritto di abitazione spettante al convenuto
(pagg.
8-20 della c.t.u.);
2) terreni agricoli in Artogne, censiti al C.T. foglio 9 particelle 121, 123, 136, 329,
333, 334/AA, 334/AB, 359, 364, 402, 411, 994, 1045, 2470, 3062, 3244, 4150, 6608 e
6609, del valore di euro 154.890,00 (pagg. 21-25 della c.t.u.);
3) quota di 1/2 di appartamento con cantina ed autorimessa in Pian Camuno, via
Agostino Gemelli, n. 19, censiti al C.F. foglio 3 particelle 4382/3, 4382/26 e 4382/27, del valore di euro 53.296,88 (pagg. 26-30 della c.t.u.);
4) saldo attivo di conto corrente da denuncia di successione, pari ad euro
32.028,00;
3 5) credito restitutorio della massa per donazioni effettuate dalla de cuius a favore del convenuto, provenienti dal conto corrente n. 926 presso Ubi Banca, filiale di
Gratacasolo, nulle per difetto di forma, di importo complessivo pari ad euro 28.000,002.
Non rientra, tra i beni relitti, il credito restitutorio dedotto dal convenuto, asseritamente derivante da prelievi non autorizzati dalla sig.ra e tanto meno posti Per_1
in essere nel suo interesse3. La prospettazione del convenuto è infondata, poiché gli esborsi non sono ingenti, sono del tutto compatibili con le esigenze di sostentamento della de cuius4 e non v'è prova che siano stati distratti a vantaggio dell'attrice.
Del tutto indimostrato è anche il credito vantato da MI GG per l'edificazione del capannone censito al C.F. foglio 2, particella 2975, sub. 10.
Dal relictum – pari nel complesso ad euro 1.376.145,72 – vanno detratte, quali passività, le spese funerarie (euro 7.042,00) e le spese per regolarizzazioni edilizie e catastali (euro 6.000,00).
Poiché non vi sono donazioni da riunire fittiziamente5, il valore del patrimonio è pari ad euro 1.363.103,72 (pag. 32 c.t.u.).
All'attrice e alle terze intervenute spetta una quota di legittima pari a 1/6 ciascuna
(art. 542 comma 2 c.c.). Il valore di ogni quota è di euro 227.183,95. Le tre figlie non hanno ricevuto alcunché né per testamento, né per donazione, talché nulla debbono imputare ex art. 564 comma 2 c.c. Di conseguenza, il valore della legittima a ciascuna spettante coincide con l'ammontare della lesione che ognuna ha subito e che deve essere reintegrata.
Per effetto del vittorio esperimento dell'azione di riduzione – che non è in discussione – sul patrimonio ereditario si viene ad instaurare uno stato di comunione che coinvolge tutte le parti in causa (al convenuto spetta una quota del valore pari ad euro
681.551,86). Pertanto, l'effettiva e concreta reintegrazione della legittima postula uno scioglimento di tale comunione, con l'attribuzione di beni e diritti determinati ai condividenti. Il c.t.u. ha predisposto tre progetti divisionali alternativi (il terzo è una specificazione del primo). Non v'è accordo, tra le parti, circa la soluzione da adottare.
L'attrice insiste per l'approvazione del terzo progetto, mentre le controparti si sono rifatte ad una ripartizione contenuta nell'allegato A), prodotto unitamente ai fogli di precisazione delle conclusioni (in via meramente subordinata, hanno espresso preferenza per il secondo progetto redatto dall'ing. . Per_2
Lo scrivente ritiene che la divisione debba avvenire in conformità al «secondo progetto divisionale», analiticamente illustrato dal c.t.u. alle pagg. 46-53 dell'elaborato peritale depositato in data 21 giugno 2024. L'ing. ha elencato i vantaggi del Per_2
progetto in questione alle pagg. 51-52 della relazione. Si tratta di considerazioni del tutto condivisibili. Fra di esse, una è peraltro determinante ed è quella dell'assenza di conguagli. La reintegrazione della legittima deve avvenire, per quanto possibile, in natura, sicché la minimizzazione o, se praticabile, l'esclusione di conguagli è una finalità di primaria importanza che ogni progetto divisionale deve perseguire6.
Lo scioglimento della comunione avverrà, dunque, secondo i dettami del secondo progetto divisionale, che contempla le seguenti assegnazioni:
piede primo (azzurro) al convenuto (pag. 47 c.t.u.); Controparte_1
piede secondo (giallo) a (pag. 48 c.t.u.); Parte_1
piede terzo (verde) a LU GG (pag. 49 c.t.u.);
piede quarto (rosa) a MI GG (pag. 50 c.t.u.).
L'unica servitù necessaria è quella indicata a pag. 53 della relazione dell'ing.
(servitù di passaggio solo pedonale a favore della particella 2975 sub. 12 a Per_2
carico della particella 2975 sub. 3 per consentire l'accesso alla cantina ed alla taverna per il tratto che va dell'uscita del vano scale sino all'accesso alla cantina/taverna).
Non occorrono, invece, opere divisionali per rendere autonomi i piedi.
5.
L'attrice ha chiesto di condannare, a norma dell'art. 561 c.c. e/o dell'art. 723 c.c., il convenuto a pagarle una indennità per il godimento del compendio immobiliare.
È principio consolidato che all'attore vittorioso in riduzione, reintegrato in natura, spettino i frutti sui beni ereditari che gli sono stati assegnati. Se la spettanza dei frutti è pacifica, si registra, però, nella giurisprudenza di legittimità, un contrasto circa la decorrenza. Una pronuncia ha affermato che i frutti sono dovuti dall'apertura della successione (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 24755 del 04/12/2015), mentre in altre due occasioni la Suprema Corte ha fissato la decorrenza dalla domanda giudiziale, poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020;
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970).
Nella fattispecie concreta, se è certo che all'attrice sono dovuti i frutti sui beni che le sono assegnati (cfr. pag. 54 della c.t.u.), il dibattito giurisprudenziale sulla decorrenza
è privo di rilevanza, poiché è la stessa attrice a chiedere che i frutti le siano riconosciuti
«a partire dalla data di notificazione del presente atto7 e fino all'effettivo rilascio», di modo che stabilire una decorrenza anticipata implicherebbe una inammissibile pronuncia ultra petitum.
La citazione è stata notificata nel mese di aprile 2023, cosicché, ad oggi, le mensilità dovute sono ventitré. Si ottengono le seguenti somme:
- per l'appartamento: euro 450,00 x 23 = 10.350,00;
- per i terreni agricoli: euro 70,00 x 23 = 1.610,00;
- frutti totali: euro 11.960,00.
6.
Le spese di lite vanno regolate in modo differenziato, sulla base dei diversi rapporti fra le parti.
Se si considera il rapporto processuale attrice-convenuto, si registra la soccombenza del secondo, che dovrà, quindi, rifondere i compensi legali esposti nella nota attorea depositata in data 15 gennaio 2025.
Se, invece, si focalizza l'attenzione sulla posizione dell'attrice in relazione alle terze intervenute, non è possibile predicare una netta soccombenza dell'una o delle altre, poiché tutte hanno subito una lesione di legittima e tutte ne ottengono la reintegrazione nei confronti del padre. La statuizione più consona è quella della compensazione delle spese.
La c.t.u. è stata espletata nell'interesse di tutti i condividenti. Si reputa congruo, pertanto, porne definitivamente il costo a carico di tutte le parti, nella misura di 1/4 per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che l'attrice e le due intervenute hanno subito una lesione della quota di legittima a ciascuna spettante sulla successione della madre sig.ra Persona_1
pari ad euro 227.183,95 cadauna;
[...]
2. dichiara l'inefficacia relativa dell'istituzione di erede universale del convenuto contenuta nel testamento olografo in data 21 novembre 2018, nella misura necessaria alla reintegrazione di tali lesioni;
3. dispone lo scioglimento della comunione instauratasi per effetto della declaratoria di cui al punto 2, in conformità al «secondo progetto divisionale» analiticamente illustrato dal c.t.u. alle pagg. 46-53 dell'elaborato peritale depositato in data 21 giugno 2024, da intendersi qui interamente richiamato e, per l'effetto,
3.1. assegna:
- il piede primo (azzurro) al convenuto (pag. 47 c.t.u.); Controparte_1
- il piede secondo (giallo) a (pag. 48 c.t.u.); Parte_1
- il piede terzo (verde) a LU GG (pag. 49 c.t.u.);
- il piede quarto (rosa) a MI GG (pag. 50 c.t.u.);
3.2. dispone che allo scioglimento della comunione sia associata la servitù di passaggio indicata a pag. 53 dell'elaborato peritale;
4. condanna il convenuto a pagare all'attrice, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 11.960,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
5. respinge tutte le restanti domande delle parti, che siano incompatibili con le statuizioni appena rese;
6. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro
13.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
7. compensa le spese di lite fra l'attrice e le terze intervenute;
8. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico di tutte le parti, nella misura di 1/4 per ciascuna.
Brescia, 5 febbraio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il relictum comprenderebbe beni immobili, una polizza vita a contenuto finanziario e assicurativo con premio unico versato di euro 60.000,00 e il saldo attivo del conto corrente n. 1000/5593 acceso presso
Intesa San Paolo. Vi sarebbero, poi, donazioni per euro 28.000,00, provenienti dal conto corrente n. 926 presso Ubi Banca, filiale di Gratacasolo.
2 2 L'allegazione non è mai stata specificatamente contestata dal convenuto. 3 Si tratta di 23 operazioni, per piccole somme, per complessivi euro 4.639,58. 4 L'art. 265 comma 2 c.p.c. consente al giudice di ammettere le partite per le quali non si suole chiedere ricevuta, quando «sono verosimili e ragionevoli». Nel caso di specie, la verosimiglianza e la ragionevolezza discendono dalla coerenza fra gli esborsi e le necessità della sig.ra Per_1 5 La prospettazione secondo la quale, con riferimento alla polizza vita, il premio pagato di euro 60.000,00 sarebbe oggetto di donazione indiretta, da riunire fittiziamente al relictum, è stata esplicitata ed argomentata, assai tardivamente, solo in sede di scritti conclusivi. Di tale importo, pertanto, non si tiene conto.
4 6 Non a caso, l'art. 560 comma 1 c.c. stabilisce, quale modalità di reintegrazione preferibile, quella della separazione dall'immobile della «parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente».
5 7 S'intende l'atto di citazione.
6