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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 584/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 11/05/1986, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CECCHINI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. (MI) il Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
11/06/1991, on il patrocinio dell'Avv. MILANESI PARIDE e dell'Avv. MALARAGGIA
GE e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da verbale di udienza del 3.12.2025
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Tavazzano con VE il 9.1.2021 (atto n. 1, parte I, anno 2021, Comune di Tavazzano con VE); dalla loro unione esisto nati i figli minori (Lodi, Persona_1
9.1.2014) e (Lodi, 26.1.2021). Persona_2
Pag. 1 Con ricorso del 27.3.2025 ha adito questo ufficio giudiziario domandando la Pt_1 separazione e la regolamentazione dei rapporti con il coniuge quanto all'affidamento, al collocamento, al mantenimento della prole.
Con comparsa del 23.5.2025 si è costituito . CP_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 25.6.2025, il Tribunale, su congiunta istanza, ha pronunciato la sentenza sullo stato (n. 361/2025) e, su concorde istanza delle parti, ha recepito gli accordi sulle ulteriori questioni con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno chiesto una modifica di tale ultimo provvedimento e il giudice relatore delegato ha provveduto in conformità.
All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la rimessione in decisione sulle ulteriori questioni quanto all'affidamento, al collocamento, al mantenimento della prole: in tal sede, infatti, si è chiesta “la conferma dell'attuale assetto vigente, come derivante dalle ordinanze dell'1.7.2025 e dell'8.10.2025, salva l'integrazione in punto di vacanze/festività come da convergenti atti introduttivi e con intesa altresì sulla compensazione integrale delle spese di lite”.
2. Il Collegio stima sussistenti i presupposti per recepire tutte le condizioni proposte dalle parti, che non trovano ostacolo nella legge e rispondono al migliore interesse dei figli minori sotto ogni aspetto.
La concentrazione nella madre di alcuni poteri in concreto finalizzati a rilasciare talune autorizzazioni è giustificata dal fatto che il padre ha lavorato per alcuni periodi in Svizzera ed è, allo stato, alla ricerca di altra occupazione, di incerta localizzazione.
I genitori hanno dimostrato una buona capacità di organizzazione dei tempi di permanenza presso i figli, sia nel periodo estivo, sia nel tempo ordinario.
3. Le spese sono compensate come da congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. AFFIDA i minori (Lodi, 9.1.2014) e Persona_1 [...]
(Lodi, 26.1.2021) in via condivisa ai genitori e Per_2 Parte_1
, prevedendo tuttavia che possa assumere Controparte_1 Parte_1 in via esclusiva le scelte che, nell'interesse dei figli, debbano essere assunte, limitatamente a: autorizzazioni e consensi da rilasciare all'istituto scolastico dei minori in corso di anno scolastico;
autorizzazioni e consensi da rilasciare alle società/associazioni sportive/ricreative frequentate dai minori;
frequentazione, autorizzazioni e consensi rispetto alla catechesi.
Pag. 2
2. DISPONE che i figli siano collocati in prevalenza presso la madre e possano trascorrere con il padre finesettimana alternati e un pomeriggio a settimana, da concordare tra i genitori;
3. DISPONE che i figli durante i mesi di pausa estiva dalla scuola, dalla metà di giugno alla metà di settembre, passeranno almeno 15 giorni di vacanza, anche non continuativi con ognuno dei genitori, inoltre cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali, con suddivisione alternata delle festività (in particolare, la Vigilia di Natale e il Natale, il 31 Dicembre e il primo di Gennaio, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo); ogni viaggio all'estero ed ogni spostamento dei figli fuori della residenza familiare, per più di 24 ore, potrà essere effettuato previa comunicazione anche per vie brevi;
i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi, prima della partenza, le rispettive destinazioni con ogni utile recapito ai fini del rintraccio. Ponti scolastici alternati tra i genitori. I periodi di vacanza andranno stilati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
4. OBBLIGA a versare alla ricorrente la somma di 500,00 euro Controparte_1 al mese, oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida in uso presso il
Tribunale di Milano, per il mantenimento dei figli;
la madre percepirà in via esclusiva gli assegni unici per la prole;
5. COMPENSA le spese;
6. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 584/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. LODI il 11/05/1986, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CECCHINI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. (MI) il Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
11/06/1991, on il patrocinio dell'Avv. MILANESI PARIDE e dell'Avv. MALARAGGIA
GE e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE come da verbale di udienza del 3.12.2025
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Tavazzano con VE il 9.1.2021 (atto n. 1, parte I, anno 2021, Comune di Tavazzano con VE); dalla loro unione esisto nati i figli minori (Lodi, Persona_1
9.1.2014) e (Lodi, 26.1.2021). Persona_2
Pag. 1 Con ricorso del 27.3.2025 ha adito questo ufficio giudiziario domandando la Pt_1 separazione e la regolamentazione dei rapporti con il coniuge quanto all'affidamento, al collocamento, al mantenimento della prole.
Con comparsa del 23.5.2025 si è costituito . CP_1
All'esito dell'udienza di comparizione del 25.6.2025, il Tribunale, su congiunta istanza, ha pronunciato la sentenza sullo stato (n. 361/2025) e, su concorde istanza delle parti, ha recepito gli accordi sulle ulteriori questioni con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c.
All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno chiesto una modifica di tale ultimo provvedimento e il giudice relatore delegato ha provveduto in conformità.
All'udienza del 3.12.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la rimessione in decisione sulle ulteriori questioni quanto all'affidamento, al collocamento, al mantenimento della prole: in tal sede, infatti, si è chiesta “la conferma dell'attuale assetto vigente, come derivante dalle ordinanze dell'1.7.2025 e dell'8.10.2025, salva l'integrazione in punto di vacanze/festività come da convergenti atti introduttivi e con intesa altresì sulla compensazione integrale delle spese di lite”.
2. Il Collegio stima sussistenti i presupposti per recepire tutte le condizioni proposte dalle parti, che non trovano ostacolo nella legge e rispondono al migliore interesse dei figli minori sotto ogni aspetto.
La concentrazione nella madre di alcuni poteri in concreto finalizzati a rilasciare talune autorizzazioni è giustificata dal fatto che il padre ha lavorato per alcuni periodi in Svizzera ed è, allo stato, alla ricerca di altra occupazione, di incerta localizzazione.
I genitori hanno dimostrato una buona capacità di organizzazione dei tempi di permanenza presso i figli, sia nel periodo estivo, sia nel tempo ordinario.
3. Le spese sono compensate come da congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. AFFIDA i minori (Lodi, 9.1.2014) e Persona_1 [...]
(Lodi, 26.1.2021) in via condivisa ai genitori e Per_2 Parte_1
, prevedendo tuttavia che possa assumere Controparte_1 Parte_1 in via esclusiva le scelte che, nell'interesse dei figli, debbano essere assunte, limitatamente a: autorizzazioni e consensi da rilasciare all'istituto scolastico dei minori in corso di anno scolastico;
autorizzazioni e consensi da rilasciare alle società/associazioni sportive/ricreative frequentate dai minori;
frequentazione, autorizzazioni e consensi rispetto alla catechesi.
Pag. 2
2. DISPONE che i figli siano collocati in prevalenza presso la madre e possano trascorrere con il padre finesettimana alternati e un pomeriggio a settimana, da concordare tra i genitori;
3. DISPONE che i figli durante i mesi di pausa estiva dalla scuola, dalla metà di giugno alla metà di settembre, passeranno almeno 15 giorni di vacanza, anche non continuativi con ognuno dei genitori, inoltre cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre durante quelle pasquali, con suddivisione alternata delle festività (in particolare, la Vigilia di Natale e il Natale, il 31 Dicembre e il primo di Gennaio, la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo); ogni viaggio all'estero ed ogni spostamento dei figli fuori della residenza familiare, per più di 24 ore, potrà essere effettuato previa comunicazione anche per vie brevi;
i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi, prima della partenza, le rispettive destinazioni con ogni utile recapito ai fini del rintraccio. Ponti scolastici alternati tra i genitori. I periodi di vacanza andranno stilati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
4. OBBLIGA a versare alla ricorrente la somma di 500,00 euro Controparte_1 al mese, oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida in uso presso il
Tribunale di Milano, per il mantenimento dei figli;
la madre percepirà in via esclusiva gli assegni unici per la prole;
5. COMPENSA le spese;
6. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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