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1 marzo 2006
1 marzo 2006
Art. 3. 1. All' articolo 514 del codice di procedura civile , il numero 4) e' abrogato.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 514 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4. (abrogato);
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 514 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4. (abrogato);
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.».
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile n. 4488/2009https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito. (massima n. 2) L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo …
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Giurisprudenza • 22
- 1. Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/02/2024, n. 97Provvedimento: […] detta disposizione, peraltro, era stata abrogata dall'art. 3, comma 1, legge n. 52 del 2006; […] Ebbene, il Tribunale, nell'impugnata sentenza, ha affermato che “il pignoramento attiene ad un bene immobile, con la conseguenza che la normativa invocata dall'opponente, art. 514 comma 4 c.p.c., oltre ad essere stata abrogata dall'art. 3, c.1 Legge 52/2006, non trova applicazione per i beni immobili, ma soltanto per i beni mobili”.Leggi di più...
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