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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1800/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 01/07/2025, sono presenti:
per e , l'avv. Annamaria Scialoja;
Parte_1 Parte_2
per , l'avv. Franco Petrella. CP_1 Parte_3 Controparte_2
L'avv. Petrella precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte e ai precedenti scritti difensivi;
precisa che dal documento 75 di controparte, si evince che, pur scaduti i sei mesi, le parti erano in discussione per oggettive difficoltà di cantiere e non per responsabilità dell'appaltatrice. Contesta infine che si possa moltiplicare la penale per il numero dei contratti, visto che l'opera da realizzare era sostanzialmente unitaria. Precisa che dopo l'ultima udienza sono avvenuti pagamenti come documentati in atti.
L'avv. Scialoja precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle proprie note scritte. Precisa che, dal proprio doc. 75, si evince che la controparte era in ritardo e, nel calcolo della penale, le parti avevano convenuto che i giorni dovessero essere computati in modo continuativo, inclusi i giorni festivi, i sabati e le domeniche.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 17 R.G. N. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1800/2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Como, via Mentana n. 12, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Anna Scialoja, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponenti –
E
P.IVA , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Erba, corso XXV
Aprile n. 14/B, presso lo studio dell'avv. Franco Petrella, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Parti opponenti precisano le conclusioni come segue: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: a) disattesa ogni contraria e diversa eccezione accogliere la presente pagina 2 di 17 opposizione per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente revocare il D.I. provvisoriamente esecutivo nr. 369/2024 – R.G. nr. 861/2024- emesso il 21.03.2024 dal
Tribunale di Como Giudice dr. A. Abate per l'importo di € 78669,14 oltre interessi di mora e spese legali b) procedere al ricalcolo dei giorni di penale da applicare individuandoli in gg. 270 applicando gli stessi gg ad ogniuno dei 4 contratti di appalto, per un totale di € 54.000,00 da dedurre dall'importo di cui alle fatture di cui al D.I. ovvero individuandoli in gg 233 applicando gli stessi gg ad ogniuno dei 4 contratti di appalto, per un totale di € 46.000,00 da dedurre dall'importo di cui alle fatture di cui al D.I. c) condannare al risarcimento Parte_3 del danno causato ai committenti per il danno ulteriore causato dal ritardo nella consegna dell'immobile- prima abitazione quantificato in € 10.000,00 per ogniuno dei committenti ovvero nella maggiore o minore misura ritenta dal Giudice Spese di lite rifuse. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: a) sempre previa revoca del D.I. opposto accogliere la presente opposizione, qualora ritenga esatto il calcolo della penale cosi come individuato in 164 gg applicare gli stessi gg ad ogniuno dei 4 contratti di appalto, per un totale di € 32.800,00 da dedurre dall'importo di cui alle fatture di cui al D.I. b) condannare al risarcimento del danno causato Parte_3 ai committenti per il danno ulteriore causato dal ritardo nella consegna dell'immobile- prima abitazione quantificato in € 10.000,00 per ogniuno dei committenti. ovvero nella maggiore o minore misura ritenta dal Giudice Spese di lite rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) vero che nel novembre 2021 i coniugi hanno commissionato all'azienda AC Crippa Arredamenti con sede in Carate Parte_1
Brianza l'arredamento della cucina/sala della casa in costruzione in Proserpio (CO) via Tirelli nr. 3 fornendole i disegni;
2) vero che nel febbraio del 2022 ha effettuato il sopralluogo nella casa e l'immobile si presentava nella situazione di cui alle foto che si era mostrano e contenute nel documento nr. 14 “sopralluogo nr. 9”; 3) vero che la cucina è stata montata nel novembre del 2022; Testi: sig. a e c/o Testimone_1 Testimone_2 Controparte_4
(MB) Via marengo nr. 24 4) vero che nel periodo agosto 2022-febbraio 2023 ha
[...]
affiancato il Sig. nei lavori di posa pavimenti, piastrelle, posa porte interne, Parte_1 imbiancatura, nell' immobile in costruzione in Proserpio (CO)Via Tirelli nr. 3 5) vero che il sig.
le ha detto di essere stato era stato autorizzato a effettuare in proprio, e anche Parte_1
pagina 3 di 17 con ausilio di altre persone, alcune lavorazioni Teste: res. Novate Testimone_3
Milanese (MI) Via Camillo Prampolini nr. 7 Ci si oppone all'audizione della teste Arch. Tes_4
in quanto potrebbe avere interesse personale e comunque ci si rimette alla valutazione del
Giudice. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli ex adverso dedotti sulle circostanze da 1 a 7 in quanto documentali, al cap. 11 e 13 in quanto documentali. In relazione ai capitoli 9,10,14 si chiede di essere ammessi a prova contraria con seguenti capitoli di prova indicati con numerazione successiva a quelli già dedotti: 3) vero che nel giugno 2022 i committenti hanno comunicato l'intenzione di scorporare dall'appalto le opere di pavimentazione, rivestimenti e serramenti nel momento in cui hanno appreso che i fornitori dell avrebbero Parte_3
potuto consegnare i relativi materiali nel gennaio 2023; 4) Vero che i lavori di pavimentazione, rivestimenti e posa finestre e porte hanno potuto avere esecuzione solo dopo che l
[...] aveva eseguito i lavori “ sino al massetto”; 5) vero che era necessario che prima CP_3
fosse eseguita la tracciatura e la posa dell'impianto idraulico e dell'impianto elettrico 6) vero che i lavori eseguiti dai committenti hanno avuto momenti differenti di esecuzione dovendo aspettare che prima asciugasse il massetto 7) vero che il massetto è stato posato in momenti differenti nelle quattro unità 8) vero che per la verifica del raggiungimento del 70% dello stato di avanzamento dei lavori si è direttamente interfacciata col tecnico incaricato della verifica,
(Albonico e associati) e in data 20.07.2022 dopo un sopralluogo congiuntamente eseguito ha trasmesso con mail accompagnatoria la documentazione da loro richiesta con mail tra cui -
CME aggiornato con indicazione delle percentuali delle opere eseguite ad oggi. Come anticipato questa mattina, sono indicate alcune percentuali relative ai materiali che comunque risultano già presenti in cantiere (e di cui nelle prossime settimane è prevista la posa) e ad alcuni materiali di cui risulta già documentato l'acquisto (sia tramite impresa sia per conto diretto della committenza - es. pavimenti/serramenti, ecc..). Lascio poi a Lei l'onere di definire quanto dichiarabile e certificabile a seguito di Suo sopralluogo. - scansione / copia di protocollo dei titoli abilitativi: Permesso di Costruire (relativo al piano di recupero approvato per la chiusura del vano scala esterno), SCIA per messa in sicurezza, SCIA in variante a PdC per diversa distribuzione interna + protocollo del deposito sismico per le opere di consolidamento strutturale eseguite ed allegate alla suddetta SCIA. - elaborato grafico riassuntivo delle opere pagina 4 di 17 previste in progetto con comparazione fra stato di fatto e progetto. Nello stesso non sono indicate le opere di finitura ed impiantistiche che sono invece descritte nel CM allegato (pavimentazioni, rivestimenti, sanitari, ecc) Riservando, se necessario di trasmettere anche gli elaborati grafici redatti da ingegnere strutturista che descrivono tutti gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico eseguiti e descritti nel computo metrico, me lo faccia sapere così provvedo all'inoltro. In ogni caso tali interventi sono già schematicamente descritti negli elaborati grafici qui allegati. Come da documento che si rammostra (doc.80) 9) Vero che alla data della perizia per la verifica del raggiungimento del 70% dello stato di avanzamento dei lavori i materiali ordinati dai committenti erano già stati consegnati 10) Vero che ha redatto il documento denominato STIMA LAVORI datato 19.07.2022 di cui al doc. 65 e 59 di parte opponente che si rammostra. Teste Arch. E. rba Via San Calogero 37”; Testimone_5
Per l'opposta: “nel merito ed in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande formulate dagli attori-opponenti, con conseguente riconoscimento della legittimità del decreto ingiuntivo opposto (n. 369/2024 del 21/03/2024 - RG n. 861/2024- Repert. n. 1631/2024 del 21/03/2024 del Tribunale di Como) per sussistenza di tutti i presupposti e requisiti processuali e normativi. Dato atto degli acconti corrisposti nel corso del presente giudizio per la complessiva somma di € 19.500,00= (diciannovemilacinquecento/00) (€10.500,00= in data
27.12.2024 e sei rate di € 1.500,00= cadauna in data 14.01.2025, 17.02.2025, 17.03.2025,
15.04.2025, 13.05.2025, 13.06.2025), di cui € 538,01= quale rimborso delle spese legali dell'atto di precetto notificato in forza del decreto ingiuntivo esecutivo, dichiarare gli attori opponenti, e , tenuti e, per l'effetto condannarli, in via Parte_1 Parte_2 solidale fra di loro, al pagamento della somma capitale di Euro 78669,14
(settantottomilaseicentosessantanove/14), degli interessi di mora dalla data di emissione delle singole fatture al saldo come da domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo, e delle spese della procedura monitoria come liquidate, oltre alle successive, da cui dedursi l'acconto di € 18.961,99 (diciottomilanovecentosessantuno/99) versato ratealmente dai debitori in pendenza di giudizio e da imputarsi, a scalare, a parziale scomputo dapprima del credito per le spese legali e quindi per gli interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza delle singole pagina 5 di 17 fatture ed infine per il capitale, come dovuti in forza del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori di incremento della quantificazione dell'importo dovuto a titolo di penale: - scomputare dall'eventuale maggiorazione riconosciuta l'importo di € 8.200,00 già dedotta a titolo di penale nelle fatture azionate nel decreto ingiuntivo opposto;
- ridurre la pretesa degli attori in considerazione della manifesta eccessività dell'ammontare della penale da costoro rivendicata nella misura di € 200,00 al giorno, diminuendo secondo equità il valore della penale giornaliera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c. - in punto spese: con vittoria di spese per la fase monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo nonché per il presente giudizio di merito, come da nota che si deposita, oltre imposte di registro e successive. In via istruttoria, ribadita l'opposizione alle prove dedotte dagli attori, ove ritenutane la necessità ai fini del decidere, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. che di seguito si trascrivono: 1) Vero che in data 04.07.2023 si teneva un incontro presso gli uffici dell'impresa , in occasione del quale la D.L. arch. Pt_3 Tes_4
illustrava alle parti la liquidazione finale dei lavori extra contratto eseguiti dall'appaltatrice?
2) vero che in occasione di tale incontro la D.L. arch. illustrava alle parti i criteri Tes_4
utilizzati per la quantificazione dei giorni di ritardo rispetto all'ultimazione dei lavori imputabili all'impresa ai fini dell'applicazione della clausola penale contrattualmente pattuita? 3) vero che all'esito dell'incontro le parti manifestavano la loro accettazione alla liquidazione proposta dalla D.L e l'impresa formulava due possibili soluzioni di pagamento rateale del saldo Pt_3 dovuto sulle quali i committenti si riservavano di comunicare la loro scelta? 4) vero che la D.L. arch. inviava alle parti mail in data 6 luglio 2023 (che si rammostra al teste – doc 6 del Tes_4 fascicolo monitorio prodotto quale doc. 2) con la quale riepilogava i termini dell'accordo, allegando il conteggio del calcolo della penale che parimenti si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente) redatto in conformità a quanto concordato ed accettato dalle parti in occasione dell'incontro del 4.7.2023? 5) vero che nel corso di esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti sospensioni accettate e ratificate dalla D.L. arch. , come da Tes_4 quest'ultima riportate nel conteggio dei giorni di ritardo che si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente): - 38 giorni per maltempo;
- 7 giorni complessivi per motivato pagina 6 di 17 impedimento comunicato dall'impresa (legato a emergenza Covid 19 ed infortunio operaio); -
15 giorni per ritardo nella consegna di materiale (pompa di calore) derivante da contingenze produttive di mercato non imputabile all'impresa appaltatrice;
- 22 giorni (nel periodo incluso fra il 22.03.22 ed il 7.2.23) per fermo cantiere per ferie e festività preventivamente concordate con la D.L.? 6) vero che l'incidenza delle opere extra contratto rispetto a quelle originariamente commissionate all'impresa è stata calcolata, ai fini della proroga del termine di Pt_3 esecuzione dei lavori, limitatamente alle varianti non meramente sostitutive delle opere inizialmente progettate, per un totale di 68 giorni calcolati secondo il criterio illustrato nel conteggio che si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente)? 7) vero che nel conteggio del ritardo ai fini della penale che si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente) sono stati imputati a carico dell'appaltatore n. 12 giorni relativi alle opere scorporate dall'appalto (pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, tinteggiature) e commissionate dai coniugi ad altre imprese di loro fiducia, le quali hanno operato Parte_1 sul cantiere nel periodo compreso fra il 21.03.2022 ed il 6.2.2023? 8) Vero che nelle ultime settimane antecedenti la fine dei lavori il cantiere è stato prevalentemente utilizzato dalle imprese incaricate dai committenti per l'esecuzione delle opere scorporate dall'appalto conferito all'impresa ? 9) vero che a metà del mese di giugno 2022 i committenti hanno Pt_3
comunicato la decisione di scorporare dall'appalto le opere inerenti alla fornitura e la posa di pavimentazioni, rivestimenti e serramenti, indicando che la fornitura dei materiali era prevista per il successivo mese di ottobre 2022? 10) vero che la posa dei serramenti e dei pavimenti da parte delle imprese incaricate dai committenti ha avuto inizio nel mese di novembre 2022 e si è protratta nei mesi successivi fino alla chiusura del cantiere? 11) vero che l'inizio dei lavori commissionati all'impresa è avvenuto in data 21.09.2021? 12) Vero che l'inizio dei Pt_3
lavori è stato preceduto dall'espletamento delle seguenti pratiche e formalità amministrative: - deposito di SCIA in data 2.8.2021 per l'autorizzazione delle opere sopravvenute a causa dei danni apportati all'immobile a seguito delle demolizioni intraprese dai committenti prima della sottoscrizione dei contratti di appalto;
- pratica per interventi locali di consolidamento predisposta dal tecnico strutturista ing. e protocollata in data 08.09.2021; - Tes_6
completamento del piano di sicurezza del cantiere redatto dal responsabile della sicurezza geom. pagina 7 di 17 incaricato dai committenti in data 6.9.2021 - definizione con l'impresa appaltatrice di Pt_4 cronoprogramma avente decorrenza dal 20.09.2021? 13) Vero che sia la progettazione dell'intervento commissionato all'impresa , sia i cronoprogrammi di definizione dello Pt_3
svolgimento dei lavori sia i verbali di sopralluogo per il controllo dell'avanzamento dei lavori hanno sempre riguardato il cantiere nella sua unitarietà e non in relazione alle quattro singole unità immobiliari originarie? 14) vero che la verifica del raggiungimento della percentuale del
70% di avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione della rata di corrispettivo dovuta all'impresa ai sensi dell'art. 16 dei quattro contratti di appalto è stata effettuata dalla D.L. in relazione al cantiere nella sua unitarietà e non separatamente per ciascuna delle quattro singole unità immobiliari originarie?
15) vero che la necessità di formalizzazione dei quattro distinti contratti è stata determinata esclusivamente dalla necessità di conformarsi alle formalità amministrative di gestione della pratica di cessione del credito sull'apposita piattaforma Deloitte? Teste: Arch. , con Tes_7 studio in Caslino d'Erba, Via San Calogero n. 37”.
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 12.03.2024, la adiva Controparte_3
l'intestato Ufficio esponendo di aver stipulato con e , in data Parte_1 Parte_2
13.07.2021, quattro contratti d'appalto aventi tutti ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione da svolgersi nelle quattro unità abitative di loro proprietà e finalizzati all'accorpamento delle stesse in un unico immobile, il tutto previo consolidamento strutturale, come da progetto redatto dall'arch. , che aveva successivamente assunto l'incarico Tes_7
di direttore dei lavori, e approvato con permesso di costruire n. 37/2020, rilasciato dal Comune di Proserpio. Premesso, dunque, che i committenti avevano affidato al direttore dei lavori non solo il compito di “coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile”, ma anche di
“redigere o verificare la liquidazione di ogni rata del corrispettivo”, riconoscendone ed pagina 8 di 17 accettandone l'operato quale loro rappresentante, e precisato altresì che, dopo l'ultimazione dei lavori, avvenuta nel mese di febbraio 2023, l'arch. aveva redatto la contabilità finale Tes_7
del cantiere da cui risultava, a favore dell'appaltatrice, un credito di € 78.669,14 (€ 71.517,40, oltre IVA 10%), comprensivo dei lavori aggiuntivi e al netto della penale da ritardo, chiedeva ingiungersi agli intimati il pagamento di quanto da loro dovuto, oltre interessi di mora dalle singole fatture al saldo.
Chiedeva, inoltre, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo dal momento che, con e-mail del 7.09.2023, i committenti avevano sostanzialmente riconosciuto la propria obbligazione e si erano impegnati a saldare il debito in tre rate da € 26.223,05 ciascuna, con scadenza rispettivamente ad ottobre, novembre e dicembre 2023.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 369/2024, provvisoriamente esecutivo, ed effettuata la notifica alle parti ingiunte, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di queste ultime con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 16.05.2024.
Ammettevano, questi ultimi, di aver stipulato con la Controparte_3
quattro contratti d'appalto, relativi alle quattro unità immobiliari di loro proprietà, per un
[...] prezzo complessivo di € 262.904,48, lavori che avrebbero dovuto beneficiare della detrazione fiscale del 50%, e non contestavano di aver commissionato alla controparte anche l'esecuzione di opere extracontrattuali. Precisavano, tuttavia, che l'appaltatrice si era resa responsabile di gravi ritardi nell'ultimazione dei lavori, giacché gli stessi avrebbero dovuto iniziare entro trenta giorni dalla consegna del cantiere, avvenuta in data 21.09.202,1 ed essere ultimati entro sei mesi dal loro inizio, il tutto con la previsione di una penale giornaliera di € 50,00 a partire dal trentesimo giorno di ritardo, e il cantiere era stato consegnato solamente in data 7.02.2023, ovvero a distanza di undici mesi dalla data pattuita.
Contestavano quindi il calcolo della penale effettuata dal direttore dei lavori, che non aveva considerato tutti i giorni di ritardo e l'aveva determinata come se fosse unica per tutti e quattro i contratti, a dispetto di quanto espressamente previsto.
Tutto ciò aveva, peraltro, provocato agli opponenti ingenti danni, avendo gli stessi dovuto reperire una diversa soluzione abitativa ed essendosi tale situazione protratta fino al mese di febbraio 2023, con notevoli svantaggi per l'intero nucleo familiare. pagina 9 di 17 Infine, adducevano l'inadeguatezza delle certificazioni di conformità degli impianti atteso che
“nella dichiarazione di conformità dell'idraulico non sono riportati schemi o elenco dei materiali utilizzati, mentre nella dichiarazione dell'elettricista sono presenti sia lo schema elettrico che l'elenco dei materiali, MA è riportato che gli interruttori e i frutti sono della serie civile “Bticino Living”, mentre il reale installato è “BTicino Matix”, di talché essi opponenti avrebbero potuto incorrere in eventuali sanzioni qualora la controparte non avesse fornito loro la
“documentazione integrale dei cantieri comprensiva di conteggi, documenti di cantieri, grafici, fatture di acquisto materiale, verbali di ispezione, dichiarazioni accessorie e quant'altro, unitamente alle dichiarazioni di garanzia sui lavori eseguiti e copia delle polizze assicurative stipulate” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Concludevano quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa;
di procedere al ricalcolo della penale da ritardo, ponendo a carico della controparte la somma di € 54.000,00 per 270 giorni di ritardo, o in subordine di € 32.800,00 per 164 giorni di ritardo;
di condannare la controparte al risarcimento del danno da loro subito di € 10.000,00 per ciascuno dei committenti. Il tutto previa sospensione, eventualmente inaudita altera parte, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Fissata apposita udienza per la discussione sull'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa di risposta del 5.07.2024, la concludendo per il Controparte_3
rigetto dell'opposizione e delle avverse domande riconvenzionali.
Rappresentava, in particolare, l'opposta che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il solo compenso relativo alle opere extracontrattuali, liquidato dal direttore dei lavori, a ciò specificamente autorizzato dai committenti, e approvato da questi ultimi con e-mail del
7.09.2023, allorché si erano detti disponibili ad effettuare il pagamento.
Contestava poi il calcolo della penale effettuato dalla controparte dal momento che: il termine non decorreva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del contratto, nei primi trenta giorni dall'inizio delle opere;
il ritardo andava valutato considerando i soli giorni di esecuzione delle opere extra, quantificati in 68 dal direttore dei lavori;
non potevano considerarsi i giorni di sospensione per pagina 10 di 17 maltempo o per le altre cause previste dall'art. 22 del contratto, stimati in complessivi 82 giorni dal direttore dei lavori.
Si opponeva inoltre acciocché la penale fosse moltiplicata per ciascuna delle quattro unità immobiliari oggetto di ristrutturazione, dovendo in ogni caso esserne disposta la riduzione ex art. 1384 c.c., e contestava l'avversa pretesa risarcitoria, sia in quanto non era stata espressamente convenuta, in sede di pattuizione della penale, la risarcibilità del danno ulteriore, sia perché alcun inadempimento poteva esserle imputato.
All'esito dell'apposita udienza del 9.07.2024, veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva, come per legge, con lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
In occasione della prima udienza del 16.10.2024, veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, che si concludeva con esito negativo, e venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti. La causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va detto innanzitutto che il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo maturato dalla per le lavorazioni Controparte_3
extra capitolato, pacificamente svolte a favore di e . Parte_1 Parte_2
È infatti documentalmente provato che questi ultimi avevano commissionato all'odierna parte opposta l'esecuzione di una serie di lavori di consolidamento strutturale e di ristrutturazione, da svolgersi nei quattro immobili di loro proprietà e finalizzati, tra l'altro, alla loro fusione in un'unica unità abitativa, il tutto come da contratti di appalto del 13.07.2021 (cfr. all. 1, 2, 3 e 4 al ricorso per decreto ingiuntivo). È poi incontestato tra le parti che, in aggiunta alle opere contrattuali, gli opponenti avevano commissionato alla controparte l'esecuzione di alcune opere estranee all'originario capitolato d'appalto, il cui valore è stato liquidato dal direttore dei lavori, al netto della penale da ritardo di € 5.424,07, in complessivi € 78.669,14, cioè pari ad € 71.517,40 più IVA al 10% (cfr. all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Va detto infine che, ai sensi dell'art. 12 dei contratti d'appalto, gli opponenti avevano attribuito al direttore dei lavori non solo compiti di “coordinamento, direzione e controllo tecnico- pagina 11 di 17 contabile" per conto dei committenti, ma anche la rappresentanza sul loro piano sostanziale per quanto atteneva alla liquidazione del corrispettivo finale.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
La liquidazione del compenso è stata, infatti, operata dal direttore dei lavori, munito di poteri di rappresentanza, con un atto da ritenersi vincolante per i committenti.
Sul punto, occorre infatti rammentare che “laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in detto ambito tecnico, mentre sono prive di valore vincolante quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera” (cfr.
Cass., sez. II, 28 maggio 2001, n. 7242; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 19 giugno
1996, n. 5632); la liquidazione dei lavori costituisce, d'altra parte, una prestazione diversa e ulteriore, di natura contabile e amministrativa, che normalmente esula dai compiti del professionista incaricato della direzione tecnica delle opere.
Nulla esclude tuttavia che il committente, con apposita dichiarazione negoziale, attribuisca al direttore dei lavori non solo il compito di verificare l'andamento del cantiere ma anche quello di approvare, per suo conto, la liquidazione finale delle opere.
In tal caso, il direttore dei lavori agisce in veste di rappresentante e il committente non può, nei rapporti con l'appaltatore, più mettere in discussione l'approvazione della contabilità finale del cantiere (cfr. Cass., sez. II, 16 marzo 2023, n. 7593, ove si legge che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, qualora il committente contesti l'entità del dovuto, né le fatture emesse dall'appaltatore, quali documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori costituiscono prova idonea del credito dell'assuntore, salvo che detta contabilità sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica”; nello stesso senso, Cass., sez. VI-2, 29 gennaio pagina 12 di 17 2019, n. 2490; Cass., sez. II, 19 ottobre 2018, n. 26517; Cass., sez. II, 14 maggio 2014, n. 10598;
Cass., sez. II, 10 maggio 2007, n. 10860).
Peraltro, va detto che il compenso di € 78.669,14 è stato oggetto di espressa accettazione da parte opponente con e-mail del 7.09.2023, essendosi i committenti impegnati al versamento di quanto da loro dovuto in tre rate da € 26.223,05 ciascuna (cfr. all. 8 al ricorso monitorio).
Né, a ben vedere, gli opponenti hanno sollevato specifiche contestazioni attinenti alla quantità delle lavorazioni svolte o alla stima del corrispettivo, considerato che le loro doglianze si sono appuntate principalmente sulla liquidazione della penale da ritardo.
Anche tale contestazione è, tuttavia, infondata.
All'art. 23 di ciascun contratto di appalto, è infatti previsto che “per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori, l'appaltatore, purché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 50 a partire dal trentesimo giorno di ritardo, naturali e consecutivi”. Inoltre, ai sensi dell'art. 22, dal computo del termine dovevano essere esclusi i giorni: “a) inerenti a proroghe e/o sospensioni dei lavori, concordati tra appaltatore e DL;
b) di sospensione dell'attività per necessità del committente o del DL, al fine di assumere decisioni inerenti a eventuali opere in variante e/o extra contrattuali;
c) nei quali le avversità atmosferiche non consentono di proseguire i lavori a regola d'arte; d) di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore (per esempio nel caso di qualche maestranza, anche tra i subappaltatori e tra i fornitori e le maestranze incaricate direttamente dal committente contraesse il covid-19) o per ordine dell'autorità pubblica (tra le quali disposizioni covid-19); e) corrispondenti ai ritardi nell'espletamento delle opere scorporate, rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma;
f) dovuti a ritardi nella consegna di materiale da parte dei fornitori diretti scelti dal committente;
g) dovuti a ritardi nella consegna di materiale da parte dei fornitori, legata alle esigenze produttive degli stabilimenti che producono materiali inerenti il superbonus o simili”.
Ai fini del calcolo della penale, si dovevano dunque considerare unicamente i giorni di effettiva inattività, imputabili a colpa esclusiva della società appaltatrice.
Ciò posto, va detto che anche la liquidazione della penale da ritardo è stata effettuata d'intesa con il direttore dei lavori, munito di poteri di rappresentanza sul piano sostanziale, e non vi è
pagina 13 di 17 prova che la stessa sia stata determinata in modo errato, omettendo cioè di considerare giorni di inattività imputabile alla Controparte_3
Del tutto generiche e contraddittorie sono, infatti, le allegazioni svolte al riguardo da parte opponente, che si è limitata a mettere in risalto alcune “discrasie” nel calcolo della penale.
Né potrebbe riconoscersi agli opponenti una distinta penale per ciascuno dei quattro contratti di appalto. È infatti pacifica tra le parti l'esistenza di un collegamento tra i citati accordi, siccome funzionali alla realizzazione della medesima opera;
non è un caso, d'altronde, che i contraenti avevano previsto un unico termine per la conclusione di tutti i lavori.
Stando così le cose, anche la penale deve intendersi pattuita come unitaria, tale essendo l'interpretazione che meglio si concilia con la volontà delle parti, per come espressa sia in sede di stipula del contratto, sia successivamente (art. 1362 c.c.).
In ogni caso, quand'anche la suddetta clausola negoziale dovesse essere diversamente interpretata e si riconoscesse, a favore degli opponenti, una distinta penale per ciascun cantiere, la stessa dovrebbe necessariamente essere ridotta, ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto sproporzionata e manifestamente eccessiva.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta, a nulla rilevando gli ulteriori inadempimenti sollevati da parte opponente in citazione ed afferenti alla mancata consegna o all'incompletezza delle certificazioni di conformità, siccome dedotti in modo eccessivamente generico e comunque privi di un rapporto di diretta corrispettività con il prezzo dell'appalto.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opponente per il ritardo nell'ultimazione dei lavori dal momento che, all'art. 23, secondo comma, del contratto d'appalto si esclude espressamente la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, primo comma, c.c.; né la suddetta previsione potrebbe integrare una clausola vessatoria e lesiva dei diritti del consumatore, a norma dell'art. 33 cod. cons., considerato che la stessa si limita a riprodurre il testo della legge.
Peraltro, va detto che neppure vi è prova che gli opponenti abbiano subito un qualche danno ulteriore, per effetto della ritardata conclusione dei lavori, generiche essendo le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
pagina 14 di 17 3. Da ultimo, occorre dare atto che, nelle more del giudizio, gli opponenti hanno provveduto al pagamento della complessiva somma di € 19.500,00, di cui € 10.500,00 sono stati versati in data
27.12.2024, € 1.500,00 in data 14.01.2025, € 1.500,00 in data 17.02.2025, € 1.500,00 in data
17.03.2025, € 1.500,00 in data 15.04.2025, € 1.500,00 in data 13.05.2025 ed € 1.500,00 in data
13.06.2025. Il pagamento deve inoltre essere imputato, come rappresentato da parte opposta all'odierna udienza e non specificamente contestato dall'opponente, in primo luogo alle spese dell'atto di precetto per € 538,01, in secondo luogo alle spese processuali relative alla fase monitoria, quindi agli interessi e solo infine al capitale.
Ciò posto, dalla somma di € 19.500,00 vanno innanzitutto detratti i compensi per l'atto di precetto, residuando un importo di € 18.961,99.
Dal predetto importo vanno poi sottratte le spese della fase monitoria, già liquidate in € 2.936,50, oltre accessori, per un totale di € 3.440,56, residuando un importo di € 15.521,43.
Tale importo va poi imputato agli interessi, i quali vanno liquidati al tasso legale sull'intero capitale dovuto di € 78.669,14, a far data dalla scadenza delle singole fatture (31.10.2023 per la fattura n. 74/E del 2023 di € 26.223,05; 30.11.2023 per la fattura n. 85/E del 2023 di € 26.223,05;
31.12.2023 per la fattura n. 99/E del 2023 di € 26.223,05), fino alla data dei singoli pagamenti, per un totale di: € 1.759,13, maturati alla data del 27.12.2024 (€ 670,41 + € 587,30 + € 501,42);
€ 76,51 maturati dal 28.12.2024 al 14.01.2025; € 142,25 maturati dal 15.01.2025 al 17.02.2025;
€ 116,39 maturati dal 18.02.2025 al 17.03.2025; € 120,70 maturati dal 18.03.2025 al 15.04.2025;
€ 116,39 maturati dal 16.04.2025 al 13.05.2025; € 129,32 maturati dal 14.05.2025 al 13.06.2025.
Il tutto per un totale di € 2.460,69.
L'importo residuo di € 13.060,74 (€ 15.521,43 - € 2.460,69) va infine imputato al capitale di €
78.669,14, residuando un debito di € 65.608,40.
Nonostante il rigetto dell'opposizione, segue quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al pagamento di tale ultimo importo, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo. Infatti, secondo l'impostazione dominante, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si pagina 15 di 17 estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. lav., 17 ottobre 2011, n. 21432; nello stesso senso, v. già Cass., sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489;
Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448).
4. Le spese processuali per il giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal
DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione di quella istruttoria e di quella decisionale, da liquidarsi ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle difese addotte dalle parti), in relazione al valore del decreto ingiuntivo, maggiorato da quello delle due domande riconvenzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e condanna
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...] della somma di € 65.608,40, oltre interessi di mora Controparte_3
al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti della Controparte_3
pagina 16 di 17 3) Condanna e alla refusione delle spese processuali, Parte_1 Parte_2
a favore della che liquida in € 9.142,00 Controparte_3
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Como, all'udienza dell'1.07.2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 01/07/2025, sono presenti:
per e , l'avv. Annamaria Scialoja;
Parte_1 Parte_2
per , l'avv. Franco Petrella. CP_1 Parte_3 Controparte_2
L'avv. Petrella precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte e ai precedenti scritti difensivi;
precisa che dal documento 75 di controparte, si evince che, pur scaduti i sei mesi, le parti erano in discussione per oggettive difficoltà di cantiere e non per responsabilità dell'appaltatrice. Contesta infine che si possa moltiplicare la penale per il numero dei contratti, visto che l'opera da realizzare era sostanzialmente unitaria. Precisa che dopo l'ultima udienza sono avvenuti pagamenti come documentati in atti.
L'avv. Scialoja precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle proprie note scritte. Precisa che, dal proprio doc. 75, si evince che la controparte era in ritardo e, nel calcolo della penale, le parti avevano convenuto che i giorni dovessero essere computati in modo continuativo, inclusi i giorni festivi, i sabati e le domeniche.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 17 R.G. N. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1800/2024, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Como, via Mentana n. 12, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Anna Scialoja, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponenti –
E
P.IVA , Controparte_3 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Erba, corso XXV
Aprile n. 14/B, presso lo studio dell'avv. Franco Petrella, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Parti opponenti precisano le conclusioni come segue: NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: a) disattesa ogni contraria e diversa eccezione accogliere la presente pagina 2 di 17 opposizione per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente revocare il D.I. provvisoriamente esecutivo nr. 369/2024 – R.G. nr. 861/2024- emesso il 21.03.2024 dal
Tribunale di Como Giudice dr. A. Abate per l'importo di € 78669,14 oltre interessi di mora e spese legali b) procedere al ricalcolo dei giorni di penale da applicare individuandoli in gg. 270 applicando gli stessi gg ad ogniuno dei 4 contratti di appalto, per un totale di € 54.000,00 da dedurre dall'importo di cui alle fatture di cui al D.I. ovvero individuandoli in gg 233 applicando gli stessi gg ad ogniuno dei 4 contratti di appalto, per un totale di € 46.000,00 da dedurre dall'importo di cui alle fatture di cui al D.I. c) condannare al risarcimento Parte_3 del danno causato ai committenti per il danno ulteriore causato dal ritardo nella consegna dell'immobile- prima abitazione quantificato in € 10.000,00 per ogniuno dei committenti ovvero nella maggiore o minore misura ritenta dal Giudice Spese di lite rifuse. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: a) sempre previa revoca del D.I. opposto accogliere la presente opposizione, qualora ritenga esatto il calcolo della penale cosi come individuato in 164 gg applicare gli stessi gg ad ogniuno dei 4 contratti di appalto, per un totale di € 32.800,00 da dedurre dall'importo di cui alle fatture di cui al D.I. b) condannare al risarcimento del danno causato Parte_3 ai committenti per il danno ulteriore causato dal ritardo nella consegna dell'immobile- prima abitazione quantificato in € 10.000,00 per ogniuno dei committenti. ovvero nella maggiore o minore misura ritenta dal Giudice Spese di lite rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA: Chiede
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) vero che nel novembre 2021 i coniugi hanno commissionato all'azienda AC Crippa Arredamenti con sede in Carate Parte_1
Brianza l'arredamento della cucina/sala della casa in costruzione in Proserpio (CO) via Tirelli nr. 3 fornendole i disegni;
2) vero che nel febbraio del 2022 ha effettuato il sopralluogo nella casa e l'immobile si presentava nella situazione di cui alle foto che si era mostrano e contenute nel documento nr. 14 “sopralluogo nr. 9”; 3) vero che la cucina è stata montata nel novembre del 2022; Testi: sig. a e c/o Testimone_1 Testimone_2 Controparte_4
(MB) Via marengo nr. 24 4) vero che nel periodo agosto 2022-febbraio 2023 ha
[...]
affiancato il Sig. nei lavori di posa pavimenti, piastrelle, posa porte interne, Parte_1 imbiancatura, nell' immobile in costruzione in Proserpio (CO)Via Tirelli nr. 3 5) vero che il sig.
le ha detto di essere stato era stato autorizzato a effettuare in proprio, e anche Parte_1
pagina 3 di 17 con ausilio di altre persone, alcune lavorazioni Teste: res. Novate Testimone_3
Milanese (MI) Via Camillo Prampolini nr. 7 Ci si oppone all'audizione della teste Arch. Tes_4
in quanto potrebbe avere interesse personale e comunque ci si rimette alla valutazione del
Giudice. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli ex adverso dedotti sulle circostanze da 1 a 7 in quanto documentali, al cap. 11 e 13 in quanto documentali. In relazione ai capitoli 9,10,14 si chiede di essere ammessi a prova contraria con seguenti capitoli di prova indicati con numerazione successiva a quelli già dedotti: 3) vero che nel giugno 2022 i committenti hanno comunicato l'intenzione di scorporare dall'appalto le opere di pavimentazione, rivestimenti e serramenti nel momento in cui hanno appreso che i fornitori dell avrebbero Parte_3
potuto consegnare i relativi materiali nel gennaio 2023; 4) Vero che i lavori di pavimentazione, rivestimenti e posa finestre e porte hanno potuto avere esecuzione solo dopo che l
[...] aveva eseguito i lavori “ sino al massetto”; 5) vero che era necessario che prima CP_3
fosse eseguita la tracciatura e la posa dell'impianto idraulico e dell'impianto elettrico 6) vero che i lavori eseguiti dai committenti hanno avuto momenti differenti di esecuzione dovendo aspettare che prima asciugasse il massetto 7) vero che il massetto è stato posato in momenti differenti nelle quattro unità 8) vero che per la verifica del raggiungimento del 70% dello stato di avanzamento dei lavori si è direttamente interfacciata col tecnico incaricato della verifica,
(Albonico e associati) e in data 20.07.2022 dopo un sopralluogo congiuntamente eseguito ha trasmesso con mail accompagnatoria la documentazione da loro richiesta con mail tra cui -
CME aggiornato con indicazione delle percentuali delle opere eseguite ad oggi. Come anticipato questa mattina, sono indicate alcune percentuali relative ai materiali che comunque risultano già presenti in cantiere (e di cui nelle prossime settimane è prevista la posa) e ad alcuni materiali di cui risulta già documentato l'acquisto (sia tramite impresa sia per conto diretto della committenza - es. pavimenti/serramenti, ecc..). Lascio poi a Lei l'onere di definire quanto dichiarabile e certificabile a seguito di Suo sopralluogo. - scansione / copia di protocollo dei titoli abilitativi: Permesso di Costruire (relativo al piano di recupero approvato per la chiusura del vano scala esterno), SCIA per messa in sicurezza, SCIA in variante a PdC per diversa distribuzione interna + protocollo del deposito sismico per le opere di consolidamento strutturale eseguite ed allegate alla suddetta SCIA. - elaborato grafico riassuntivo delle opere pagina 4 di 17 previste in progetto con comparazione fra stato di fatto e progetto. Nello stesso non sono indicate le opere di finitura ed impiantistiche che sono invece descritte nel CM allegato (pavimentazioni, rivestimenti, sanitari, ecc) Riservando, se necessario di trasmettere anche gli elaborati grafici redatti da ingegnere strutturista che descrivono tutti gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento statico eseguiti e descritti nel computo metrico, me lo faccia sapere così provvedo all'inoltro. In ogni caso tali interventi sono già schematicamente descritti negli elaborati grafici qui allegati. Come da documento che si rammostra (doc.80) 9) Vero che alla data della perizia per la verifica del raggiungimento del 70% dello stato di avanzamento dei lavori i materiali ordinati dai committenti erano già stati consegnati 10) Vero che ha redatto il documento denominato STIMA LAVORI datato 19.07.2022 di cui al doc. 65 e 59 di parte opponente che si rammostra. Teste Arch. E. rba Via San Calogero 37”; Testimone_5
Per l'opposta: “nel merito ed in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto e diritto le domande formulate dagli attori-opponenti, con conseguente riconoscimento della legittimità del decreto ingiuntivo opposto (n. 369/2024 del 21/03/2024 - RG n. 861/2024- Repert. n. 1631/2024 del 21/03/2024 del Tribunale di Como) per sussistenza di tutti i presupposti e requisiti processuali e normativi. Dato atto degli acconti corrisposti nel corso del presente giudizio per la complessiva somma di € 19.500,00= (diciannovemilacinquecento/00) (€10.500,00= in data
27.12.2024 e sei rate di € 1.500,00= cadauna in data 14.01.2025, 17.02.2025, 17.03.2025,
15.04.2025, 13.05.2025, 13.06.2025), di cui € 538,01= quale rimborso delle spese legali dell'atto di precetto notificato in forza del decreto ingiuntivo esecutivo, dichiarare gli attori opponenti, e , tenuti e, per l'effetto condannarli, in via Parte_1 Parte_2 solidale fra di loro, al pagamento della somma capitale di Euro 78669,14
(settantottomilaseicentosessantanove/14), degli interessi di mora dalla data di emissione delle singole fatture al saldo come da domanda formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo, e delle spese della procedura monitoria come liquidate, oltre alle successive, da cui dedursi l'acconto di € 18.961,99 (diciottomilanovecentosessantuno/99) versato ratealmente dai debitori in pendenza di giudizio e da imputarsi, a scalare, a parziale scomputo dapprima del credito per le spese legali e quindi per gli interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza delle singole pagina 5 di 17 fatture ed infine per il capitale, come dovuti in forza del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate dagli attori di incremento della quantificazione dell'importo dovuto a titolo di penale: - scomputare dall'eventuale maggiorazione riconosciuta l'importo di € 8.200,00 già dedotta a titolo di penale nelle fatture azionate nel decreto ingiuntivo opposto;
- ridurre la pretesa degli attori in considerazione della manifesta eccessività dell'ammontare della penale da costoro rivendicata nella misura di € 200,00 al giorno, diminuendo secondo equità il valore della penale giornaliera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c. - in punto spese: con vittoria di spese per la fase monitoria come liquidate in decreto ingiuntivo nonché per il presente giudizio di merito, come da nota che si deposita, oltre imposte di registro e successive. In via istruttoria, ribadita l'opposizione alle prove dedotte dagli attori, ove ritenutane la necessità ai fini del decidere, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. che di seguito si trascrivono: 1) Vero che in data 04.07.2023 si teneva un incontro presso gli uffici dell'impresa , in occasione del quale la D.L. arch. Pt_3 Tes_4
illustrava alle parti la liquidazione finale dei lavori extra contratto eseguiti dall'appaltatrice?
2) vero che in occasione di tale incontro la D.L. arch. illustrava alle parti i criteri Tes_4
utilizzati per la quantificazione dei giorni di ritardo rispetto all'ultimazione dei lavori imputabili all'impresa ai fini dell'applicazione della clausola penale contrattualmente pattuita? 3) vero che all'esito dell'incontro le parti manifestavano la loro accettazione alla liquidazione proposta dalla D.L e l'impresa formulava due possibili soluzioni di pagamento rateale del saldo Pt_3 dovuto sulle quali i committenti si riservavano di comunicare la loro scelta? 4) vero che la D.L. arch. inviava alle parti mail in data 6 luglio 2023 (che si rammostra al teste – doc 6 del Tes_4 fascicolo monitorio prodotto quale doc. 2) con la quale riepilogava i termini dell'accordo, allegando il conteggio del calcolo della penale che parimenti si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente) redatto in conformità a quanto concordato ed accettato dalle parti in occasione dell'incontro del 4.7.2023? 5) vero che nel corso di esecuzione dei lavori si sono verificate le seguenti sospensioni accettate e ratificate dalla D.L. arch. , come da Tes_4 quest'ultima riportate nel conteggio dei giorni di ritardo che si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente): - 38 giorni per maltempo;
- 7 giorni complessivi per motivato pagina 6 di 17 impedimento comunicato dall'impresa (legato a emergenza Covid 19 ed infortunio operaio); -
15 giorni per ritardo nella consegna di materiale (pompa di calore) derivante da contingenze produttive di mercato non imputabile all'impresa appaltatrice;
- 22 giorni (nel periodo incluso fra il 22.03.22 ed il 7.2.23) per fermo cantiere per ferie e festività preventivamente concordate con la D.L.? 6) vero che l'incidenza delle opere extra contratto rispetto a quelle originariamente commissionate all'impresa è stata calcolata, ai fini della proroga del termine di Pt_3 esecuzione dei lavori, limitatamente alle varianti non meramente sostitutive delle opere inizialmente progettate, per un totale di 68 giorni calcolati secondo il criterio illustrato nel conteggio che si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente)? 7) vero che nel conteggio del ritardo ai fini della penale che si rammostra al teste (doc. 40 del fascicolo di parte opponente) sono stati imputati a carico dell'appaltatore n. 12 giorni relativi alle opere scorporate dall'appalto (pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, tinteggiature) e commissionate dai coniugi ad altre imprese di loro fiducia, le quali hanno operato Parte_1 sul cantiere nel periodo compreso fra il 21.03.2022 ed il 6.2.2023? 8) Vero che nelle ultime settimane antecedenti la fine dei lavori il cantiere è stato prevalentemente utilizzato dalle imprese incaricate dai committenti per l'esecuzione delle opere scorporate dall'appalto conferito all'impresa ? 9) vero che a metà del mese di giugno 2022 i committenti hanno Pt_3
comunicato la decisione di scorporare dall'appalto le opere inerenti alla fornitura e la posa di pavimentazioni, rivestimenti e serramenti, indicando che la fornitura dei materiali era prevista per il successivo mese di ottobre 2022? 10) vero che la posa dei serramenti e dei pavimenti da parte delle imprese incaricate dai committenti ha avuto inizio nel mese di novembre 2022 e si è protratta nei mesi successivi fino alla chiusura del cantiere? 11) vero che l'inizio dei lavori commissionati all'impresa è avvenuto in data 21.09.2021? 12) Vero che l'inizio dei Pt_3
lavori è stato preceduto dall'espletamento delle seguenti pratiche e formalità amministrative: - deposito di SCIA in data 2.8.2021 per l'autorizzazione delle opere sopravvenute a causa dei danni apportati all'immobile a seguito delle demolizioni intraprese dai committenti prima della sottoscrizione dei contratti di appalto;
- pratica per interventi locali di consolidamento predisposta dal tecnico strutturista ing. e protocollata in data 08.09.2021; - Tes_6
completamento del piano di sicurezza del cantiere redatto dal responsabile della sicurezza geom. pagina 7 di 17 incaricato dai committenti in data 6.9.2021 - definizione con l'impresa appaltatrice di Pt_4 cronoprogramma avente decorrenza dal 20.09.2021? 13) Vero che sia la progettazione dell'intervento commissionato all'impresa , sia i cronoprogrammi di definizione dello Pt_3
svolgimento dei lavori sia i verbali di sopralluogo per il controllo dell'avanzamento dei lavori hanno sempre riguardato il cantiere nella sua unitarietà e non in relazione alle quattro singole unità immobiliari originarie? 14) vero che la verifica del raggiungimento della percentuale del
70% di avanzamento dei lavori ai fini della liquidazione della rata di corrispettivo dovuta all'impresa ai sensi dell'art. 16 dei quattro contratti di appalto è stata effettuata dalla D.L. in relazione al cantiere nella sua unitarietà e non separatamente per ciascuna delle quattro singole unità immobiliari originarie?
15) vero che la necessità di formalizzazione dei quattro distinti contratti è stata determinata esclusivamente dalla necessità di conformarsi alle formalità amministrative di gestione della pratica di cessione del credito sull'apposita piattaforma Deloitte? Teste: Arch. , con Tes_7 studio in Caslino d'Erba, Via San Calogero n. 37”.
Oggetto: Contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 12.03.2024, la adiva Controparte_3
l'intestato Ufficio esponendo di aver stipulato con e , in data Parte_1 Parte_2
13.07.2021, quattro contratti d'appalto aventi tutti ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione da svolgersi nelle quattro unità abitative di loro proprietà e finalizzati all'accorpamento delle stesse in un unico immobile, il tutto previo consolidamento strutturale, come da progetto redatto dall'arch. , che aveva successivamente assunto l'incarico Tes_7
di direttore dei lavori, e approvato con permesso di costruire n. 37/2020, rilasciato dal Comune di Proserpio. Premesso, dunque, che i committenti avevano affidato al direttore dei lavori non solo il compito di “coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile”, ma anche di
“redigere o verificare la liquidazione di ogni rata del corrispettivo”, riconoscendone ed pagina 8 di 17 accettandone l'operato quale loro rappresentante, e precisato altresì che, dopo l'ultimazione dei lavori, avvenuta nel mese di febbraio 2023, l'arch. aveva redatto la contabilità finale Tes_7
del cantiere da cui risultava, a favore dell'appaltatrice, un credito di € 78.669,14 (€ 71.517,40, oltre IVA 10%), comprensivo dei lavori aggiuntivi e al netto della penale da ritardo, chiedeva ingiungersi agli intimati il pagamento di quanto da loro dovuto, oltre interessi di mora dalle singole fatture al saldo.
Chiedeva, inoltre, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo dal momento che, con e-mail del 7.09.2023, i committenti avevano sostanzialmente riconosciuto la propria obbligazione e si erano impegnati a saldare il debito in tre rate da € 26.223,05 ciascuna, con scadenza rispettivamente ad ottobre, novembre e dicembre 2023.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 369/2024, provvisoriamente esecutivo, ed effettuata la notifica alle parti ingiunte, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di queste ultime con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 16.05.2024.
Ammettevano, questi ultimi, di aver stipulato con la Controparte_3
quattro contratti d'appalto, relativi alle quattro unità immobiliari di loro proprietà, per un
[...] prezzo complessivo di € 262.904,48, lavori che avrebbero dovuto beneficiare della detrazione fiscale del 50%, e non contestavano di aver commissionato alla controparte anche l'esecuzione di opere extracontrattuali. Precisavano, tuttavia, che l'appaltatrice si era resa responsabile di gravi ritardi nell'ultimazione dei lavori, giacché gli stessi avrebbero dovuto iniziare entro trenta giorni dalla consegna del cantiere, avvenuta in data 21.09.202,1 ed essere ultimati entro sei mesi dal loro inizio, il tutto con la previsione di una penale giornaliera di € 50,00 a partire dal trentesimo giorno di ritardo, e il cantiere era stato consegnato solamente in data 7.02.2023, ovvero a distanza di undici mesi dalla data pattuita.
Contestavano quindi il calcolo della penale effettuata dal direttore dei lavori, che non aveva considerato tutti i giorni di ritardo e l'aveva determinata come se fosse unica per tutti e quattro i contratti, a dispetto di quanto espressamente previsto.
Tutto ciò aveva, peraltro, provocato agli opponenti ingenti danni, avendo gli stessi dovuto reperire una diversa soluzione abitativa ed essendosi tale situazione protratta fino al mese di febbraio 2023, con notevoli svantaggi per l'intero nucleo familiare. pagina 9 di 17 Infine, adducevano l'inadeguatezza delle certificazioni di conformità degli impianti atteso che
“nella dichiarazione di conformità dell'idraulico non sono riportati schemi o elenco dei materiali utilizzati, mentre nella dichiarazione dell'elettricista sono presenti sia lo schema elettrico che l'elenco dei materiali, MA è riportato che gli interruttori e i frutti sono della serie civile “Bticino Living”, mentre il reale installato è “BTicino Matix”, di talché essi opponenti avrebbero potuto incorrere in eventuali sanzioni qualora la controparte non avesse fornito loro la
“documentazione integrale dei cantieri comprensiva di conteggi, documenti di cantieri, grafici, fatture di acquisto materiale, verbali di ispezione, dichiarazioni accessorie e quant'altro, unitamente alle dichiarazioni di garanzia sui lavori eseguiti e copia delle polizze assicurative stipulate” (cfr. atto di citazione, pag. 4).
Concludevano quindi chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa;
di procedere al ricalcolo della penale da ritardo, ponendo a carico della controparte la somma di € 54.000,00 per 270 giorni di ritardo, o in subordine di € 32.800,00 per 164 giorni di ritardo;
di condannare la controparte al risarcimento del danno da loro subito di € 10.000,00 per ciascuno dei committenti. Il tutto previa sospensione, eventualmente inaudita altera parte, della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Fissata apposita udienza per la discussione sull'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. alla scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c., si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa di risposta del 5.07.2024, la concludendo per il Controparte_3
rigetto dell'opposizione e delle avverse domande riconvenzionali.
Rappresentava, in particolare, l'opposta che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il solo compenso relativo alle opere extracontrattuali, liquidato dal direttore dei lavori, a ciò specificamente autorizzato dai committenti, e approvato da questi ultimi con e-mail del
7.09.2023, allorché si erano detti disponibili ad effettuare il pagamento.
Contestava poi il calcolo della penale effettuato dalla controparte dal momento che: il termine non decorreva, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del contratto, nei primi trenta giorni dall'inizio delle opere;
il ritardo andava valutato considerando i soli giorni di esecuzione delle opere extra, quantificati in 68 dal direttore dei lavori;
non potevano considerarsi i giorni di sospensione per pagina 10 di 17 maltempo o per le altre cause previste dall'art. 22 del contratto, stimati in complessivi 82 giorni dal direttore dei lavori.
Si opponeva inoltre acciocché la penale fosse moltiplicata per ciascuna delle quattro unità immobiliari oggetto di ristrutturazione, dovendo in ogni caso esserne disposta la riduzione ex art. 1384 c.c., e contestava l'avversa pretesa risarcitoria, sia in quanto non era stata espressamente convenuta, in sede di pattuizione della penale, la risarcibilità del danno ulteriore, sia perché alcun inadempimento poteva esserle imputato.
All'esito dell'apposita udienza del 9.07.2024, veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva, come per legge, con lo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.
In occasione della prima udienza del 16.10.2024, veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, che si concludeva con esito negativo, e venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti. La causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va detto innanzitutto che il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo maturato dalla per le lavorazioni Controparte_3
extra capitolato, pacificamente svolte a favore di e . Parte_1 Parte_2
È infatti documentalmente provato che questi ultimi avevano commissionato all'odierna parte opposta l'esecuzione di una serie di lavori di consolidamento strutturale e di ristrutturazione, da svolgersi nei quattro immobili di loro proprietà e finalizzati, tra l'altro, alla loro fusione in un'unica unità abitativa, il tutto come da contratti di appalto del 13.07.2021 (cfr. all. 1, 2, 3 e 4 al ricorso per decreto ingiuntivo). È poi incontestato tra le parti che, in aggiunta alle opere contrattuali, gli opponenti avevano commissionato alla controparte l'esecuzione di alcune opere estranee all'originario capitolato d'appalto, il cui valore è stato liquidato dal direttore dei lavori, al netto della penale da ritardo di € 5.424,07, in complessivi € 78.669,14, cioè pari ad € 71.517,40 più IVA al 10% (cfr. all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Va detto infine che, ai sensi dell'art. 12 dei contratti d'appalto, gli opponenti avevano attribuito al direttore dei lavori non solo compiti di “coordinamento, direzione e controllo tecnico- pagina 11 di 17 contabile" per conto dei committenti, ma anche la rappresentanza sul loro piano sostanziale per quanto atteneva alla liquidazione del corrispettivo finale.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
La liquidazione del compenso è stata, infatti, operata dal direttore dei lavori, munito di poteri di rappresentanza, con un atto da ritenersi vincolante per i committenti.
Sul punto, occorre infatti rammentare che “laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in detto ambito tecnico, mentre sono prive di valore vincolante quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera” (cfr.
Cass., sez. II, 28 maggio 2001, n. 7242; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 19 giugno
1996, n. 5632); la liquidazione dei lavori costituisce, d'altra parte, una prestazione diversa e ulteriore, di natura contabile e amministrativa, che normalmente esula dai compiti del professionista incaricato della direzione tecnica delle opere.
Nulla esclude tuttavia che il committente, con apposita dichiarazione negoziale, attribuisca al direttore dei lavori non solo il compito di verificare l'andamento del cantiere ma anche quello di approvare, per suo conto, la liquidazione finale delle opere.
In tal caso, il direttore dei lavori agisce in veste di rappresentante e il committente non può, nei rapporti con l'appaltatore, più mettere in discussione l'approvazione della contabilità finale del cantiere (cfr. Cass., sez. II, 16 marzo 2023, n. 7593, ove si legge che “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, qualora il committente contesti l'entità del dovuto, né le fatture emesse dall'appaltatore, quali documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori costituiscono prova idonea del credito dell'assuntore, salvo che detta contabilità sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica”; nello stesso senso, Cass., sez. VI-2, 29 gennaio pagina 12 di 17 2019, n. 2490; Cass., sez. II, 19 ottobre 2018, n. 26517; Cass., sez. II, 14 maggio 2014, n. 10598;
Cass., sez. II, 10 maggio 2007, n. 10860).
Peraltro, va detto che il compenso di € 78.669,14 è stato oggetto di espressa accettazione da parte opponente con e-mail del 7.09.2023, essendosi i committenti impegnati al versamento di quanto da loro dovuto in tre rate da € 26.223,05 ciascuna (cfr. all. 8 al ricorso monitorio).
Né, a ben vedere, gli opponenti hanno sollevato specifiche contestazioni attinenti alla quantità delle lavorazioni svolte o alla stima del corrispettivo, considerato che le loro doglianze si sono appuntate principalmente sulla liquidazione della penale da ritardo.
Anche tale contestazione è, tuttavia, infondata.
All'art. 23 di ciascun contratto di appalto, è infatti previsto che “per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori, l'appaltatore, purché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 50 a partire dal trentesimo giorno di ritardo, naturali e consecutivi”. Inoltre, ai sensi dell'art. 22, dal computo del termine dovevano essere esclusi i giorni: “a) inerenti a proroghe e/o sospensioni dei lavori, concordati tra appaltatore e DL;
b) di sospensione dell'attività per necessità del committente o del DL, al fine di assumere decisioni inerenti a eventuali opere in variante e/o extra contrattuali;
c) nei quali le avversità atmosferiche non consentono di proseguire i lavori a regola d'arte; d) di sospensione dei lavori per causa di forza maggiore (per esempio nel caso di qualche maestranza, anche tra i subappaltatori e tra i fornitori e le maestranze incaricate direttamente dal committente contraesse il covid-19) o per ordine dell'autorità pubblica (tra le quali disposizioni covid-19); e) corrispondenti ai ritardi nell'espletamento delle opere scorporate, rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma;
f) dovuti a ritardi nella consegna di materiale da parte dei fornitori diretti scelti dal committente;
g) dovuti a ritardi nella consegna di materiale da parte dei fornitori, legata alle esigenze produttive degli stabilimenti che producono materiali inerenti il superbonus o simili”.
Ai fini del calcolo della penale, si dovevano dunque considerare unicamente i giorni di effettiva inattività, imputabili a colpa esclusiva della società appaltatrice.
Ciò posto, va detto che anche la liquidazione della penale da ritardo è stata effettuata d'intesa con il direttore dei lavori, munito di poteri di rappresentanza sul piano sostanziale, e non vi è
pagina 13 di 17 prova che la stessa sia stata determinata in modo errato, omettendo cioè di considerare giorni di inattività imputabile alla Controparte_3
Del tutto generiche e contraddittorie sono, infatti, le allegazioni svolte al riguardo da parte opponente, che si è limitata a mettere in risalto alcune “discrasie” nel calcolo della penale.
Né potrebbe riconoscersi agli opponenti una distinta penale per ciascuno dei quattro contratti di appalto. È infatti pacifica tra le parti l'esistenza di un collegamento tra i citati accordi, siccome funzionali alla realizzazione della medesima opera;
non è un caso, d'altronde, che i contraenti avevano previsto un unico termine per la conclusione di tutti i lavori.
Stando così le cose, anche la penale deve intendersi pattuita come unitaria, tale essendo l'interpretazione che meglio si concilia con la volontà delle parti, per come espressa sia in sede di stipula del contratto, sia successivamente (art. 1362 c.c.).
In ogni caso, quand'anche la suddetta clausola negoziale dovesse essere diversamente interpretata e si riconoscesse, a favore degli opponenti, una distinta penale per ciascun cantiere, la stessa dovrebbe necessariamente essere ridotta, ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto sproporzionata e manifestamente eccessiva.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta, a nulla rilevando gli ulteriori inadempimenti sollevati da parte opponente in citazione ed afferenti alla mancata consegna o all'incompletezza delle certificazioni di conformità, siccome dedotti in modo eccessivamente generico e comunque privi di un rapporto di diretta corrispettività con il prezzo dell'appalto.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opponente per il ritardo nell'ultimazione dei lavori dal momento che, all'art. 23, secondo comma, del contratto d'appalto si esclude espressamente la risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, primo comma, c.c.; né la suddetta previsione potrebbe integrare una clausola vessatoria e lesiva dei diritti del consumatore, a norma dell'art. 33 cod. cons., considerato che la stessa si limita a riprodurre il testo della legge.
Peraltro, va detto che neppure vi è prova che gli opponenti abbiano subito un qualche danno ulteriore, per effetto della ritardata conclusione dei lavori, generiche essendo le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
pagina 14 di 17 3. Da ultimo, occorre dare atto che, nelle more del giudizio, gli opponenti hanno provveduto al pagamento della complessiva somma di € 19.500,00, di cui € 10.500,00 sono stati versati in data
27.12.2024, € 1.500,00 in data 14.01.2025, € 1.500,00 in data 17.02.2025, € 1.500,00 in data
17.03.2025, € 1.500,00 in data 15.04.2025, € 1.500,00 in data 13.05.2025 ed € 1.500,00 in data
13.06.2025. Il pagamento deve inoltre essere imputato, come rappresentato da parte opposta all'odierna udienza e non specificamente contestato dall'opponente, in primo luogo alle spese dell'atto di precetto per € 538,01, in secondo luogo alle spese processuali relative alla fase monitoria, quindi agli interessi e solo infine al capitale.
Ciò posto, dalla somma di € 19.500,00 vanno innanzitutto detratti i compensi per l'atto di precetto, residuando un importo di € 18.961,99.
Dal predetto importo vanno poi sottratte le spese della fase monitoria, già liquidate in € 2.936,50, oltre accessori, per un totale di € 3.440,56, residuando un importo di € 15.521,43.
Tale importo va poi imputato agli interessi, i quali vanno liquidati al tasso legale sull'intero capitale dovuto di € 78.669,14, a far data dalla scadenza delle singole fatture (31.10.2023 per la fattura n. 74/E del 2023 di € 26.223,05; 30.11.2023 per la fattura n. 85/E del 2023 di € 26.223,05;
31.12.2023 per la fattura n. 99/E del 2023 di € 26.223,05), fino alla data dei singoli pagamenti, per un totale di: € 1.759,13, maturati alla data del 27.12.2024 (€ 670,41 + € 587,30 + € 501,42);
€ 76,51 maturati dal 28.12.2024 al 14.01.2025; € 142,25 maturati dal 15.01.2025 al 17.02.2025;
€ 116,39 maturati dal 18.02.2025 al 17.03.2025; € 120,70 maturati dal 18.03.2025 al 15.04.2025;
€ 116,39 maturati dal 16.04.2025 al 13.05.2025; € 129,32 maturati dal 14.05.2025 al 13.06.2025.
Il tutto per un totale di € 2.460,69.
L'importo residuo di € 13.060,74 (€ 15.521,43 - € 2.460,69) va infine imputato al capitale di €
78.669,14, residuando un debito di € 65.608,40.
Nonostante il rigetto dell'opposizione, segue quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti al pagamento di tale ultimo importo, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo. Infatti, secondo l'impostazione dominante, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si pagina 15 di 17 estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. lav., 17 ottobre 2011, n. 21432; nello stesso senso, v. già Cass., sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass., sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489;
Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448).
4. Le spese processuali per il giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal
DM n. 147/2022, per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione di quella istruttoria e di quella decisionale, da liquidarsi ai minimi per via della natura documentale della causa e della ripetitività delle difese addotte dalle parti), in relazione al valore del decreto ingiuntivo, maggiorato da quello delle due domande riconvenzionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e condanna
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 [...] della somma di € 65.608,40, oltre interessi di mora Controparte_3
al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da e da Parte_1 Parte_2 nei confronti della Controparte_3
pagina 16 di 17 3) Condanna e alla refusione delle spese processuali, Parte_1 Parte_2
a favore della che liquida in € 9.142,00 Controparte_3
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Como, all'udienza dell'1.07.2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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