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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3191/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004247574000 BOLLO 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120002844232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130002625459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140023465126000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6049/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259004247574000, in relazione alle presupposte cartelle di pagamento nn. 10020120002844232000, 10020130002625459000 e 10020140023465126000, tutte afferenti omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per il complessivo importo di € 549,54, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del credito e la decadenza in capo all'Ente impositore.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione, che deposita documentazione attestante la regolare notifica degli atti prodromici, non opposti, e chiede il rigetto del ricorso, spese vinte.
Con memorie illustrative, il contribuente dichiara di rinunciare al ricorso, avendo peraltro provveduto alla rateizzazione del debito, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della dichiarazione del ricorrente e sulla base degli atti processuali, dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992. Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3191/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004247574000 BOLLO 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N 14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120002844232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130002625459000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140023465126000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6049/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 10020259004247574000, in relazione alle presupposte cartelle di pagamento nn. 10020120002844232000, 10020130002625459000 e 10020140023465126000, tutte afferenti omesso pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per il complessivo importo di € 549,54, eccependo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del credito e la decadenza in capo all'Ente impositore.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione, che deposita documentazione attestante la regolare notifica degli atti prodromici, non opposti, e chiede il rigetto del ricorso, spese vinte.
Con memorie illustrative, il contribuente dichiara di rinunciare al ricorso, avendo peraltro provveduto alla rateizzazione del debito, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della dichiarazione del ricorrente e sulla base degli atti processuali, dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992. Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992.