Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/05/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5053/2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 01.04.2025
TRA
nato a [...] il [...] (CF. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti CIRA MANISI (C.F. ) e FABRIZIO TODARO (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso C.F._3
lo studio legale sito in Grottaglie (TA) alla Via De Gasperi n. 75, ricorrente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
convenuta contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per il ricorrente come da verbale di udienza del 01.04.2025 e con l'intervento del
P.M.;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2024, esponeva di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Monteiasi in data 30.08.2001, che dal matrimonio nasceva una figlia Controparte_1
l'8.06.2002, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che il Tribunale di Per_1
Taranto aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di Omologa n. 1145/2015 depositato il 04.02.2015, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 01.04.2025, la resistente non si presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è Controparte_1 presentata all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto non avendo parte ricorrente formulato alcuna domanda.
La natura della controversia e l'interesse del ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o Controparte_1
assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteiasi in data 30/08/2001 da nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 15/09/1977, matrimonio registrato al n. 15, parte II, serie A, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Monteiasi dell'anno 2001.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.04.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente