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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
AZ DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220082884540501 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220082884540501 IRAP 2018
- RUOLO n. 2022/250502 IRAP 2018
- RUOLO n. 2022/250428 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3011/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata il 6 agosto 2024 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiede, in qualità di erede del fratello Nominativo_1, deceduto il 7 settembre 2018, le somme iscritte a ruolo a titolo di Irap e Irpef per l'anno d'imposta 2018, all'esito del controllo effettuato ex art.36 bis del DPR 600/1973 per illegittimità della stessa emessa in violazione ed errata applicazione dell'art. 484 c.c., nonché dell'art.8 del D.lgs.
472/1997.
Si costituisce in giudizio ADER comunicando l'avvenuto sgravio parziale delle sanzioni ex art. 8 D.lgs.
472/1997 con conseguente parziale cessata materia del contendere e chiedendo il rigetto del ricorso per la restante parte.
Con successive memorie il ricorrente insiste nelle proprie deduzioni e producendo sentenze in suo favore per analoghe fattispecie.
All'udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente si riporta ai propri scritti e insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna alle spese.
L'Ufficio si riporta a quanto dedotto e fa presente che la Sez. 12 di questa Corte ha emesso sentenze favorevoli per l'Agenzia, n. 3999/2024 e n. 3176/2024 e chiede un rinvio per produrre le stesse in giudizio.
Parte ricorrente si oppone ad un eventuale rinvio per acquisire le sentenze perchè ininfluenti ai fini della decisione nel merito di questo ricorso e insiste perché la causa sia posta in decisione.
La Corte poneva la causa in decisione, riservandosi di decidere su eventuale rinvio.
All'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2025 la Corte riteneva necessario ai fini del decidere acquisire agli atti del giudizio le sentenze n. 3999/2024 e n. 3176/2024 citate dall'Ufficio ed onerava lo stesso della produzione agli atti del presente giudizio entro il 2 ottobre 2025 con eventuali memorie concedendo termine per il deposito di memorie di replica a parte ricorrente fino al 2 novembre 2025 e rinviava per la trattazione al 2 dicembre 2025.
All'udienza del 2 novembre 2025, all'esito della discussione delle parti, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto la tassazione a carico della erede di Nominativo_1 poiché la ricorrente, sorella del de cuius, ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 484 e ss. del cod. civ., con atto in notaio Nominativo_2 di Palermo del 6 novembre 2018 registrato a Palermo il 7 novembre 2018 al n. 14161 Serie 1T. Detto procedimento di accettazione beneficiata è ad oggi pendente davanti il Tribunale di Palermo sezione volontaria giurisdizione, con il n. 5484/2018 V.G., in attesa che venga concluso l'accertamento dei debiti e la riscossione dei crediti del de cuius.
Con la cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 34.689,76, dovute dal de cuius Nominativo_1, a seguito del controllo del modello redditi l'anno d'imposta 2018.
In dipendenza dell'avviata procedura di accettazione con beneficio di inventario la ricorrente rileva di non avere assunto la qualifica di erede puro e semplice ma di erede accettante con beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 484 e ss del cod. civ. e, come tale, di essere chiamata a rispondere delle obbligazioni del de cuius nel limite delle attività ricevute dallo stesso. In ogni caso riteneva non essere dovute le sanzioni irrogate poiché non trasmissibili agli eredi e che in ogni caso per la riscossione dei debiti del de cuius era necessario, comunque, attendere il completamento della procedura di accettazione beneficiata.
Preliminarmente si rileva che con riferimento alle sanzioni la Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio ai sensi dell'art. 8 D.L:vo 472/1997 con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Con riferimento alla restante parte delle somme richieste in cartella la Corte rileva, in linea con la giurisprudenza di questo Ufficio giudiziario anche per altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima vicenda processuale ed dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso è fondato.
Invero la liquidazione a tassazione separata è fondata sull'erroneo presupposto che la ricorrente fosse destinataria dei redditi del germano Nominativo_1, deceduto il 7/9/2018 non tenendo conto che gli eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e avevano aperto un conto corrente separato, intestato alla procedura beneficiata, dove confluivano gli incassi dei crediti vantati dal de cuius.
Ebbene perchè si realizzi il presupposto impositivo Irpef, è necessario che gli eredi acquisiscano la piena e libera titolarità dei redditi caduti in successione cosa che non si riscontra nel caso di specie poiché dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che i redditi oggetto di tassazione, derivanti da compensi professionali maturati dal de cuius erroneamente assoggettati a tassazione separata, risultano versate non agli eredi personalmente, ma sul conto corrente della procedura di accettazione beneficiata, come si evince chiaramente dal da confronto tra l'estratto del c/c intestato congiuntamente agli eredi con beneficio d'inventario, Nominativo_3 ed Ricorrente_1, e il prospetto riepilogativo dei compensi erroneamente assoggettati a tassazione separata, dove pure sono evidenziati i relativi bonifici.
Pertanto, da tale documentazione emerge, in maniera evidente, che i crediti professionali del de cuius non erano mai entrati nella disponibilità della ricorrente, in quanto erano confluiti nel conto corrente della procedura di accettazione con il beneficio d'inventario e destinati, quindi, al pagamento dei debiti del de cuius, essendo stato tenuto ben distinto il patrimonio personale degli eredi da quella del dell'eredità beneficiata. Pertanto, nel caso in oggetto manca il presupposto impositivo in ordine alla contestazione dell'Ufficio finanziario.
Peraltro, si osserva che la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'erario, che, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residua attivo in favore dell'erede ( Cfr. Sent Cass, n.
11458/2018; Corte di Giustizia di secondo grado della Campania).
Pertanto, nel caso di accettazione con beneficio d'inventario, l'Amministrazione può procedere alla fase di accertamento o di liquidazione, ma non può procedere alla fase di riscossione. Ciò premesso, nel caso in oggetto, è fondata l'eccezione della ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata in quanto l'Ufficio finanziario non poteva procedere alla fase di riscossione con la notifica della cartella di pagamento in oggetto.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto fermo restando che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella relativa alla applicazione delle sanzioni. Le spese vanno compensate, stante la particolarità della vicenda e la difficoltà di interpretazione delle norme in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella relativa alla applicazione delle sanzioni ed accoglie per la restante parte. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il Presidente Dott. Gaetano La Barbera firmato digitalmente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, RE
AZ DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4457/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220082884540501 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220082884540501 IRAP 2018
- RUOLO n. 2022/250502 IRAP 2018
- RUOLO n. 2022/250428 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3011/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente impugna la cartella di pagamento notificata il 6 agosto 2024 con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiede, in qualità di erede del fratello Nominativo_1, deceduto il 7 settembre 2018, le somme iscritte a ruolo a titolo di Irap e Irpef per l'anno d'imposta 2018, all'esito del controllo effettuato ex art.36 bis del DPR 600/1973 per illegittimità della stessa emessa in violazione ed errata applicazione dell'art. 484 c.c., nonché dell'art.8 del D.lgs.
472/1997.
Si costituisce in giudizio ADER comunicando l'avvenuto sgravio parziale delle sanzioni ex art. 8 D.lgs.
472/1997 con conseguente parziale cessata materia del contendere e chiedendo il rigetto del ricorso per la restante parte.
Con successive memorie il ricorrente insiste nelle proprie deduzioni e producendo sentenze in suo favore per analoghe fattispecie.
All'udienza del 3 giugno 2025 parte ricorrente si riporta ai propri scritti e insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la condanna alle spese.
L'Ufficio si riporta a quanto dedotto e fa presente che la Sez. 12 di questa Corte ha emesso sentenze favorevoli per l'Agenzia, n. 3999/2024 e n. 3176/2024 e chiede un rinvio per produrre le stesse in giudizio.
Parte ricorrente si oppone ad un eventuale rinvio per acquisire le sentenze perchè ininfluenti ai fini della decisione nel merito di questo ricorso e insiste perché la causa sia posta in decisione.
La Corte poneva la causa in decisione, riservandosi di decidere su eventuale rinvio.
All'esito della camera di consiglio del 3 giugno 2025 la Corte riteneva necessario ai fini del decidere acquisire agli atti del giudizio le sentenze n. 3999/2024 e n. 3176/2024 citate dall'Ufficio ed onerava lo stesso della produzione agli atti del presente giudizio entro il 2 ottobre 2025 con eventuali memorie concedendo termine per il deposito di memorie di replica a parte ricorrente fino al 2 novembre 2025 e rinviava per la trattazione al 2 dicembre 2025.
All'udienza del 2 novembre 2025, all'esito della discussione delle parti, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto la tassazione a carico della erede di Nominativo_1 poiché la ricorrente, sorella del de cuius, ha accettato l'eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 484 e ss. del cod. civ., con atto in notaio Nominativo_2 di Palermo del 6 novembre 2018 registrato a Palermo il 7 novembre 2018 al n. 14161 Serie 1T. Detto procedimento di accettazione beneficiata è ad oggi pendente davanti il Tribunale di Palermo sezione volontaria giurisdizione, con il n. 5484/2018 V.G., in attesa che venga concluso l'accertamento dei debiti e la riscossione dei crediti del de cuius.
Con la cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 34.689,76, dovute dal de cuius Nominativo_1, a seguito del controllo del modello redditi l'anno d'imposta 2018.
In dipendenza dell'avviata procedura di accettazione con beneficio di inventario la ricorrente rileva di non avere assunto la qualifica di erede puro e semplice ma di erede accettante con beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 484 e ss del cod. civ. e, come tale, di essere chiamata a rispondere delle obbligazioni del de cuius nel limite delle attività ricevute dallo stesso. In ogni caso riteneva non essere dovute le sanzioni irrogate poiché non trasmissibili agli eredi e che in ogni caso per la riscossione dei debiti del de cuius era necessario, comunque, attendere il completamento della procedura di accettazione beneficiata.
Preliminarmente si rileva che con riferimento alle sanzioni la Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio ai sensi dell'art. 8 D.L:vo 472/1997 con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Con riferimento alla restante parte delle somme richieste in cartella la Corte rileva, in linea con la giurisprudenza di questo Ufficio giudiziario anche per altri procedimenti aventi ad oggetto la medesima vicenda processuale ed dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che il ricorso è fondato.
Invero la liquidazione a tassazione separata è fondata sull'erroneo presupposto che la ricorrente fosse destinataria dei redditi del germano Nominativo_1, deceduto il 7/9/2018 non tenendo conto che gli eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e avevano aperto un conto corrente separato, intestato alla procedura beneficiata, dove confluivano gli incassi dei crediti vantati dal de cuius.
Ebbene perchè si realizzi il presupposto impositivo Irpef, è necessario che gli eredi acquisiscano la piena e libera titolarità dei redditi caduti in successione cosa che non si riscontra nel caso di specie poiché dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che i redditi oggetto di tassazione, derivanti da compensi professionali maturati dal de cuius erroneamente assoggettati a tassazione separata, risultano versate non agli eredi personalmente, ma sul conto corrente della procedura di accettazione beneficiata, come si evince chiaramente dal da confronto tra l'estratto del c/c intestato congiuntamente agli eredi con beneficio d'inventario, Nominativo_3 ed Ricorrente_1, e il prospetto riepilogativo dei compensi erroneamente assoggettati a tassazione separata, dove pure sono evidenziati i relativi bonifici.
Pertanto, da tale documentazione emerge, in maniera evidente, che i crediti professionali del de cuius non erano mai entrati nella disponibilità della ricorrente, in quanto erano confluiti nel conto corrente della procedura di accettazione con il beneficio d'inventario e destinati, quindi, al pagamento dei debiti del de cuius, essendo stato tenuto ben distinto il patrimonio personale degli eredi da quella del dell'eredità beneficiata. Pertanto, nel caso in oggetto manca il presupposto impositivo in ordine alla contestazione dell'Ufficio finanziario.
Peraltro, si osserva che la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'erario, che, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residua attivo in favore dell'erede ( Cfr. Sent Cass, n.
11458/2018; Corte di Giustizia di secondo grado della Campania).
Pertanto, nel caso di accettazione con beneficio d'inventario, l'Amministrazione può procedere alla fase di accertamento o di liquidazione, ma non può procedere alla fase di riscossione. Ciò premesso, nel caso in oggetto, è fondata l'eccezione della ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata in quanto l'Ufficio finanziario non poteva procedere alla fase di riscossione con la notifica della cartella di pagamento in oggetto.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto fermo restando che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella relativa alla applicazione delle sanzioni. Le spese vanno compensate, stante la particolarità della vicenda e la difficoltà di interpretazione delle norme in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione alla parte della cartella relativa alla applicazione delle sanzioni ed accoglie per la restante parte. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il Presidente Dott. Gaetano La Barbera firmato digitalmente