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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente e Relatore
SECCHI EMILIO, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
AB S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 23447 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni:
per le parti in causa : dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
--------------
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere n.23447 del 16.08.2024 di € 8.888,49, notificata da AB S.p.A. per conto del comune di Sassari a Poste Italiane per la notifica dell' ingiunzione di pagamento notificata il 7.1.2024.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del tributo, contestandone la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto per legge con conseguente irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. Per tale motivo ha chiesto l'annullamento dell'intimazione ad adempiere, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Con nota in data 11 maggio 2025 il ricorrente comunica che “la materia del contendere è cessata perché
AB SpA ha annullato l'atto impugnato”, chiedendo perciò che venga dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art.46 D.Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
preso atto che AB con nota in data 21 Marzo 2025 ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'Intimazione impugnata;
vista la nota in data 11 maggio 2025 con cui il ricorrente comunica la cessata materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela da parte di AB;
visto il provvedimento in autotutela depositato dal ricorrente agli atti processuali in data 23.06.2025;
Preso atto che si impone la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 .Lgs. n. 546/31.12.1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PITTALIS ANGELA, Presidente e Relatore
SECCHI EMILIO, Giudice
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 636/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
AB S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 23447 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il
13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni:
per le parti in causa : dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
--------------
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione ad adempiere n.23447 del 16.08.2024 di € 8.888,49, notificata da AB S.p.A. per conto del comune di Sassari a Poste Italiane per la notifica dell' ingiunzione di pagamento notificata il 7.1.2024.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del tributo, contestandone la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto per legge con conseguente irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale. Per tale motivo ha chiesto l'annullamento dell'intimazione ad adempiere, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Con nota in data 11 maggio 2025 il ricorrente comunica che “la materia del contendere è cessata perché
AB SpA ha annullato l'atto impugnato”, chiedendo perciò che venga dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art.46 D.Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
preso atto che AB con nota in data 21 Marzo 2025 ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'Intimazione impugnata;
vista la nota in data 11 maggio 2025 con cui il ricorrente comunica la cessata materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela da parte di AB;
visto il provvedimento in autotutela depositato dal ricorrente agli atti processuali in data 23.06.2025;
Preso atto che si impone la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.46 .Lgs. n. 546/31.12.1992;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate tra le parti in causa.