Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
Come emerge dagli artt. 39 legge fall. e 6 del D.M. n. 570 del 1992, al liquidatore giudiziale del concordato preventivo possono essere accordati acconti sul compenso per "giustificati motivi" e sulla base "di risultati ottenuti e dell'attività prestata"; acconti che sono, dunque, correlati ad attività già svolta (o almeno da svolgere nell'immediatezza) e, comunque, proprio perché commisurati ad un fatto o ad un'attività già avvenuti (o di imminente realizzazione), assumono il connotato di definitività della loro attribuzione. Ne consegue che su gli stessi non può essere operata la rivalutazione, costituendo connotato fondamentale di questa l'adeguamento monetario all'attualità di una somma che si verserà in un momento successivo a quello nel quale, invece, avrebbe dovuto essere versata, laddove è, al contrario, previsto che l'acconto debba essere corrisposto in data anteriore a quella di liquidazione finale del compenso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR FR, in proprio e quale commissario giudiziale del concordato preventivo Cattaneo RT SpA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 5, presso l'avvocato SANDRO CARBONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO NOSEDA, giusta procura speciale per Notaio Giuseppe Manfredi di Cantù rep. n. 126678 del 5.10.1998;
- ricorrente -
contro
ET AN SpA in liquidazione e in concordato preventivo, IA RA in qualità di liquidatore dei beni della procedura di concordato della SpA Cattaneo RT,
AR RA in qualità di liquidatore dei beni della procedura di concordato della SpA Cattaneo RT;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 07549/96 proposto da:
IA RA, elettivamente domiciliato in Roma Via PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MACCAGNO BENESSIA C. , giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IG AN ET SpA in liquidazione e in concordato preventivo,
FR RR,
RA AR;
- intimati -
avverso il provvedimento del UN di Como, depositato il 02/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Noseda, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo.
Con decreto del 2-4-1996 il UN di Como : A) liquidò al dr. AN MA, commercialista liquidatore giudiziale (insieme a AN MA) del concordato preventivo con cessione dei beni AN RT s.p.a." , il compenso a saldo di lire 2.674.700, oltre 2% e IVA sul totale , affermando: che il compenso andava liquidato ai sensi dell'art.1 d.m. n.570/1992 e non ai sensi dell'art.30 della tariffa professionale dei dottori commercialisti introdotta con il d.p.r. n.645/1994 dovendo quest'ultima norma essere disapplicata stante la sproporzione che la sua applicazione determinerebbe tra il compenso del curatore del fallimento e il compenso del liquidatore , considerato che il primo svolge funzioni molteplici e più ampie rispetto al secondo;
che l'applicabiltà della tariffa professionale dovrebbe comunque escludersi sia perché il liquidatore è titolare di pubblico ufficio sia perché , anche se lo si ritenesse titolare di un ufficio di diritto privato , egli è comunque sottoposto all'ingerenza degli organi dello Stato e tale circostanza , nonché le finalità della procedura , escluderebbero l'applicazione di criteri di compenso dettati per il contratto di opera professionale;
che le funzioni del liquidatore sono equiparabili solo a parte di quelle del curatore fallimentare e pertanto nella determinazione del compenso del primo va escluso il parametro del passivo sia perché nel concordato preventivo non esiste una verifica dello stato passivo sia perché sulla base di tale parametro viene già liquidato il compenso al commissario giudiziale e pertanto il liquidatore verrebbe a fruire di una rendita di posizione;
che l'applicazione degli scaglioni della tariffa professionale remunererebbe il liquidatore in maniera esorbitante rispetto al curatore;
B) liquidò al rag. Francesco OR commissario giudiziale di detto concordato , compenso a saldo di lire 113.723.000 , oltre 2% e IVA sul totale;
C) nel procedere ad entrambe dette liquidazioni calcolò gli acconti percepiti dai menzionati soggetti rivalutando le relative somme , e ciò sui rilievi che l'attribuzione da parte del giudice di acconti sul compenso è facoltativa e l'anticipato versamento di somme a tale titolo impone la loro capitalizzazione all'atto della liquidazione finale del compenso dal momento che altrimenti si potrebbe finire con il liquidare , a titolo di compenso , una somma nominale rispettosa dei limiti tariffari ma in concreto maggiore degli stessi. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il OR e il MA;
non si sono costituiti gli intimati;
il MA ha presentato due memorie.
Motivi della decisione.
I due ricorsi , in quanto proposti avverso lo stesso provvedimento , vanno riuniti.
Nelle premesse del ricorso MA si ipotizza - e la deduzione è stata recepita quale propria istanza dal Procuratore generale - che il ricorso andrebbe notificato , e perciò eventualmente in tal senso dovrebbe disporsi dalla Corte , anche nei confronti dell'intero organo liquidatorio , in persona di un nominando curatore dello stesso.
La deduzione non va condivisa.
Essa si fonda sulla sentenza di questa Corte n. 4779/1987 , la quale ha affermato , in ordine al concordato preventivo , il formarsi di un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile , con conseguente instaurazione di litisconsorzio necessario , tra il creditore, il debitore concordatario e il liquidatore giudiziale: ma l'applicabilià di detto principio deve escludersi perché esso è stato dalla Corte affermato per le controversie concernenti i beni oggetto della liquidazione , la distribuzione delle somme realizzate e il carattere concorsuale del credito : e tra tali controversie non può considerarsi compresa quella in esame avente un oggetto diverso. Con il primo motivo del ricorso del MA , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.47 d.p.r. n.1067/1953 e 30 d.p.r. n.645/1994 , in relazione agli art.5 legge n.2248/1865 (all.E) e 134 Costituzione nonché vizio di motivazione , si deduce che il UN ha disapplicato l'art.30 del d.p.r. n.645/1994 affermando che tale decreto è atto non avente forza di legge , laddove esso ha tale forza perché costituisce regolamento (di determinazione degli onorari spettanti ai dottori commercialisti) delegato dall'art.47 della legge n.1067/1953 (disciplinante l'ordinamento della professione di tali soggetti) , la quale costituisce legge ordinaria in quanto a sua volta delegata dalla legge n.3060/1952 , e pertanto detto art.30 integra la fattispecie legale.
Il motivo è infondato.
Nessun dubbio che la norma del regolamento serva ad integrare la fattispecie legale : il problema consiste unicamente nello stabilire se il regolamento - e quindi la norma - costituisca atto avente forza di legge.
E a tale quesito correttamente il UN ha dato risposta negativa in base all'orientamento costituzionale secondo il quale detta forza spetta allorché il rinvio della legge al regolamento sia non formale ma materiale , e cioè consista nel richiamo ad una precedente specifica disciplina , e quindi a norme determinate ed esattamente individuate dalla norma rinviante , e non invece allorché il rinvio sia formale , e cioè consista in un richiamo generico - come nella specie - ad una disciplina che - non esiste ma - dovrate essere posta in futuro.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso , denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.182 e 185 r.d. n.267/ 1942 e 1 d.p.r. n.1067/ 1953 e 2233 c.c. nonché vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della tariffa professionale , si deduce : a) che la attività di liquidazione (realizzazione dell'attivo e pagamento dei creditori) conseguente al concordato è assimilabile all'attività di liquidazione conseguente a una causa di scioglimento di una società e costituisce la tipica attività professionale del dottore commercialista che proprio per questo gli è conferita : con la conseguenza che la disapplicazione della tariffa professionale per il compenso al professionista nominato liquidatore giudiziale contrasterebbe con l'art.2233 c.c. , secondo il quale il compenso è determinabile dal giudice solo quando non sia convenuto dalle parti o non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi , tenuto conto che anche il liquidatore a causa di scioglimento della società può essere nominato dal UN;
b) che il criterio della ragionevolezza del compens, posto a base della disapplicabilità del regolamento , è inutilizzabile perché potrebbe invocarsi - inversamente - per il compenso del curatore in relazione a quello del liquidatore;
c) che l'esclusione della parametrazione del compenso del liquidatore al passivo , basata sul rilievo che tale accertamento non è previsto nel concordato, è errata perché, dovendo il liquidatore provvedere al pagamento, necessariamente e responsabilmente deve procedere alla formazione del passivo. Le tre censure sono infondate.
La prima perché : se intesa quale basata unicamente sull'assunto che l'attività del liquidatore rivesta natura privatistica è inammissibile in quanto non investe l'affermazione del tribunale che l'incarico di liquidatore riveste connotati di natura pubblicistica;
se intesa quale denunzia di disarmonia tra la disapplicazione della tariffa nel caso attività di liquidazione di concordato e l'applicazione della tariffa in caso di attività di liquidazione conseguente allo scioglimento di società è infondata perché presupporrebbe la correttezza di tale seconda proposizione, la quale (correttezza), invece solo asserita ma non dimostrata , deve comunque escludersi in quanto la nomina del liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.2450 c.c. , costituisce attività non autonoma di tale autorità ma meramente surrogatoria della volontà assembleare , e pertanto le due invocate situazioni non sono equiparabili.
La seconda perché, benvero che le posizioni del liquidatore e del curatore sarebbero reversibili al fine dell'individuazione della ragionevolezza del compenso il parametro di tale ragionevolezza non può che essere individuato nel compenso del curatore quale vigente e non quale ipoteticamente maggiorabile in quanto eventualmente inadeguato.
La terza perché non è possibile equiparazione tra l'attività di individuazione del passivo e l'attività di verifica dello stesso, imponendo quest'ultima attività l'osservanza di specifiche formalità ed adempimenti nonché di conseguenti valutazioni ed incombenti tanto che il risultato finale è la efficacia di giudicato endofallimentare del provvedimento finale - estranei alla attività di mera individuazione del passivo: in tal senso peraltro si è già espressa questa Corte , la quale ha tenuto conto delle argomentazioni svolte nell'attuale ricorso (cass.,n. 1730/1994). Con il terzo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt.2234 c.c. e 39 e 165 r.d. n.267/1942 , si deduce che erroneamente si è proceduto alla capitalizzazione degli acconti sul compenso posto che questi non costituiscono anticipazione dello stesso ma concretano funzione di corrispettività della remunerazione di un'attività che si protrae nel tempo.
Il motivo va esaminato insieme al ricorso proposto dal OR, nel quale si deduce - sullo stesso punto - che il UN è incorso rispettivamente: 1) in violazione e falsa applicazione degli artt.39 r.d. n.267/1942 e 5 e 6 d.m. n.570/1992 perché non ha rilevato che l'art.6 citato, prevedendo che nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso "tenendo conto dei risultati ottenuti e della attività prestata" , ha inteso quindi correlare l'acconto ad un'attività già svolta ed al valore monetario della stessa a quel momento;
2) in vizio di motivazione perché non ha tenuto conto che la liquidazione fatta al momento finale non risulta correlata all'attività svolta in quanto questa ha avuto luogo in parte in periodo notevolmente precedente;
3) in violazione degli artt.113 c.p.c. e 101 Costituzione perché ha deciso secondo equità laddove il principio desumibile da tali norme impone di decidere secondo diritto;
4) in violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.m. n.570/1992 , 39 r.d. n.267/1942 e 1185 c.c. perché se ha inteso applicare quest'ultima norma lo ha fatto senza che ne ricorressero i presupposti.
Tutti i riportati motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per le seguenti assorbenti considerazioni.
Va premesso che il tribunale, pur adoperando la locuzione capitalizzazione in realtà ha inteso affermare la rivalutazione. L'art.39 legge fallimentare dispone che "la liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi". L'art.6 d.m. n.570/1992 dispone che "nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto di risultati ottenuti e dell'attività prestata".
Il tenore delle riportate norme esclude che gli acconti possano essere rivalutati al momento ed al fine della determinazione del compenso finale complessivo spettante.
Se - come emerge dalle riportate norme - gli acconti possono essere accordati sulla base di "giustificati motivi" e "di risultati ottenuti e dell'attività prestata" è evidente che gli stessi - ferma ovviamente la loro natura - sono correlati ad attività già svolta (o almeno da svolgere nell'immediatezza) e comunque, proprio perché commisurati ad un fatto o ad un'attività già avvenuti (o di imminente realizzazione), assumono il connotato di definitività della loro attribuzione: nel senso che il giudice ha accertato la ricorrenza delle condizioni che secondo la previsione normativa consentivano la corresponsione degli acconti disposti. E ciò esclude che degli stessi possa operarsi la rivalutazione, costituendo connotato fondamentale di questa l'adeguamento monetario all'attualità di una somma che si verserà in un momento successivo a quello nel quale invece avrebbe dovuto essere versata: laddove normativamente è previsto che l'acconto debba essere corrisposto in data anteriore a quella di liquidazione finale del compenso. Il provvedimento impugnato dev'essere pertanto cassato in ordine al punto (oggetto del terzo motivo del ricorso del MA e del ricorso del OR) e poiché la cassazione avviene per motivi di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto può provvedersi nel merito , ai sensi dell'art.384 c.p.c., nel senso seguente : A) dal compenso di lire 313.349.400 va detratta la somma di lire 220.000.000 - e non quella di lire 308.000.000 ottenuta rivalutando la somma di lire 220.000.000 - e pertanto il residuo compenso ammonta a lire 93.349.400 - anziché a lire 5.349.400 - con la conseguenza che il residuo compenso spettante al MA ammonta a lire 46.674.700 (corrispondente alla metà della somma di lire 93.349.400) ; B) dal compenso di lire 458.723.000 va detratta la somma di lire 270.000.000 - e non quella di lire 345.000.000 ottenuta rivalutando la somma di lire 270.000.000 - e pertanto il residuo compenso spettante al OR ammonta a lire 188.723.000 - anziché a lire 113.723.000 -.
Giusti motivi consigliano la compensazione tra tutte le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso del MA e rigetta i rimanenti;
accoglie il ricorso del OR;
cassa - "in parte qua" - il provvedimento impugnato e provvedendo nel merito : a) liquida in lire 46.674.700 (anziché in lire 2.674.700), oltre 2% ed IVA sul totale il saldo del compenso spettante a AN MA;
b) liquida in lire 188.723.000 (anziché in lire 113.723.000), oltre 2% ed IVA sul totale, il saldo del compenso spettante al OR;
compensa tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13-10-1998.
Depositato in Cancelleria il 28 Gennaio 1999