Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 1780/2024 R.G., avverso la sentenza n.1962/2023 del Tribunale di Benevento, depositata il 4.10.2023; tra
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Polcino, C.F._1
cod. fisc. ; C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. - P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
già e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per Controparte_1
atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. Persona_1
15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la mandataria (C.F. e Partita Parte_2 P.IVA_3
IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
(C.F. C.F._3
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di appello notificato in data 5 aprile 2024, Parte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento
1
All'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il consigliere istruttore, disponeva, ex art. 350 terzo comma c.p.c., la discussione orale della causa innanzi al Collegio, fissando per la precisazione delle conclusioni davanti a sé, in camera di consiglio,
l'udienza del 31 ottobre 2024.
A tale udienza, le parti chiedevano il rinvio del procedimento, attesa la pendenza tra le stesse di trattative di bonario componimento della lite.
La causa era rinviata all'udienza del 12.12.2024. A tale udienza, nonché alla successiva udienza del 23.1.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
2 Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 26.2.2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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