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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2108/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2108/2019
TRA
difeso dall'avv. GRADIA FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Valeria Vasapollo
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2019, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199000875188000 notificata in data 5 settembre 2019, in relazione alle cartelle di pagamento n. 13920060000452992000, importo: € 5.198,44; n. 13920070000135159000, importo: € 8.825,86; n.
13920070008122950000, importo: € 4.190,91; n. 13920080006047417000, importo: €
3.129,22; avviso d'addebito n. 43920112000125853000, importo: € 3.390,51, relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo;
atti e provvedimenti prodromici, presupposti, connessi e consequenziali.
In via preliminare, evidenziava di aver già impugnato, con separato ricorso proposto dinanzi al giudice del lavoro, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che
1 richiamava le cartelle alle cartelle di pagamento n. 13920060000452992000, importo: €
5.198,44; n. 13920070000135159000, importo: € 8.825,86; n. 13920070008122950000, importo: € 4.190,91; n. 13920080006047417000, importo: € 3.129,22;. Chiedeva comunque che fosse dichiarata la prescrizione del credito.
Nelle more del giudizio depositava la Sentenza n. 751/2022 relativa alle cartelle menzionate;
chiedeva che per l'avviso di addebito sopra descritto che venisse dichiarata la prescrizione
Contr Si costituivano l' e l' e chiedevano il rigetto della domanda CP_1
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
1. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 22.4.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia tra , Parte_1
l' e l' , avente in parte la medesima causa CP_1 Controparte_2
petendi e un parziale petitum già oggetto di un distinto procedimento, definito con sentenza n. 751 del Tribunale di Vibo Valentia, ormai passata in giudicato.
3. Ai sensi dell'articolo 2909 del Codice civile, la sentenza passata in giudicato
“fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Inoltre, l'articolo 324 del Codice di procedura civile stabilisce che “si intendono coperte dal giudicato le questioni di fatto e di diritto che hanno formato oggetto della decisione”.
4. Il principio di cosa giudicata materiale comporta l'improponibilità di un nuovo giudizio sullo stesso oggetto tra le medesime parti, con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di eccezione di parte, è tenuto a rilevare d'ufficio l'esistenza di una precedente pronuncia definitiva.
5. Nel caso di specie, risulta evidente la parziale coincidenza soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento e quello già definito, con conseguente preclusione alla trattazione del merito della domanda. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice ha il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza della cosa giudicata, anche in assenza di un'eccezione di parte (Cass. civ.,
Sez. Un., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 15799/2020).
2 6. Pertanto, accertata l'intervenuta formazione del giudicato, il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, relativamente alle cartelle
13920060000452992000, importo: € 5.198,44; n. 13920070000135159000, importo: €
8.825,86; n. 13920070008122950000, importo: € 4.190,91; n. 13920080006047417000, importo: € 3.129,22; non potendo essere nuovamente esaminata una questione già definitivamente decisa.
7. Occorre ora esaminare avviso d'addebito n. 43920112000125853000, importo: €
3.390,51, per la quale parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della prescrizione del credito ivi contenuto. La cartella risulta notificata in data 10/10/2011, mentre la successiva intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 5/09/2019. Non risultando nel frattempo compiuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione, il credito deve ritenersi prescritto.
8. Ai sensi dell'art. 2946 c.c., il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni, salvo che non sia previsto un termine più breve da leggi speciali. In materia previdenziale, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n.
23397/2016) ha chiarito che i crediti dell' per contributi previdenziali si CP_1 prescrivono nel termine quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995, ove non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
9. Nel caso di specie, trattandosi di crediti previdenziali, trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che
tra la notifica della cartella
(2011) e l'intimazione di pagamento (2019) è decorso un periodo superiore a cinque anni senza atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione del credito. Contr 10. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' e l' , così provvede: CP_1 Controparte_2
1.Dichiara l'improcedibilità del ricorso limitatamente alla domanda avente ad oggetto crediti già definiti con sentenza n. 751/22 del Tribunale di Vibo Valentia, passata in giudicato;
2. Dichiara la prescrizione del credito portato dalla avviso d'addebito n.
43920112000125853000, importo: € 3.390,51;
3 Contr
4.Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso 29.4.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
4