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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10/12/2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 23/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6839 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele
Manfredonia, elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla Via Fogazzaro, n. 57/A, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente-opponente
E
Controparte_1
C.F.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., geom. , con sede in Roma, al Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 4, CP_2
rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto,
dall'avv. Massimo Garzilli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
1 PEC: Email_2
Resistente-opposta
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 627/2023 del 02/10/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 04/12/2023, presentava opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 627/2023 del 02/10/2023, emesso dal Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento n. 5227/2023 R.G., con il quale era stato condannato a pagare nei confronti della resistente la somma di € 118.401,54, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese della procedura, a titolo di contributo soggettivo, integrativo, di maternità, interessi e sanzioni dal 2002 al 2021.
L'opponente eccepiva in primo luogo la nullità dell'ingiunzione di pagamento, essendo stato egli sospeso dall'albo dei Geometri con effetto dal 02/03/2002 ed essendosi iscritto alla Cassa degli Agenti Assicurativi, e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la CP_1
avrebbe potuto ottenere dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva al Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, di:
<a) dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni
summenzionate in particolare essendo maturato il termine prescrizionale quinquennale
(Cass. Sez. Unite n.12339.2016)
b) Vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore ex art 93
CPC.>>
2 2. Instaurato il contraddittorio con l'opposta (ricorrente in monitorio), quest'ultima si costituiva con memoria depositata il 22/03/2024, nella quale evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione, in quanto la sospensione dall'albo, mera sanzione disciplinare conseguente alla morosità nel versamento dei contributi, non comportava la cessazione degli obblighi contributivi previsti per tutti gli iscritti alla non ostando a CP_1
ciò, peraltro, l'iscrizione del geometra presso altro ente di previdenza, attesa l'insussistenza, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, di un divieto di doppia iscrizione.
Evidenziava, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il relativo termine iniziava a decorrere solo dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini IRPEF ed al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, in mancanza della quale non maturava alcuna prescrizione.
Nel merito, rimarcava la sussistenza del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto, non contestato nel quantum, dimostrato dall'estratto conto contributivo e dall'ulteriore documentazione prodotta in fase monitoria, idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<- rigettare la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo per i dedotti motivi;
- nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il
decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare il
geometra al pagamento della complessiva somma di euro 118.401,54 Parte_1
ovvero a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata in
3 corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui
all'istanza di ingiunzione;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio>>.
3. Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 23/05/2025, la quale veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione va interamente rigettata.
Occorre, in primo luogo, prendere atto della sussistenza della prova scritta del credito azionato in sede monitoria dall'odierna opposta.
E, difatti, va condiviso l'assunto secondo cui l'attestazione di credito redatta dal Direttore
Generale della ha valore di prova documentale ex art. 635 comma 2 c.p.c. ai fini Pt_2
dell'emissione del Decreto Ingiuntivo.
In particolare, in forza di suddetta norma:
agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo
459, secondo comma, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato
corporativo e dai funzionari degli enti>> (dovendo inoltre ora intendersi riferibile all'articolo
442 c.p.c. il richiamo contenuto nell'articolo 635 all'articolo 459 c.p.c., che era relativo alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, articolo da ritenersi
4 abrogato per effetto dell'articolo 1 L. 5333/1973 che ha modificato l'intero titolo quarto del c.p.c.; cfr. Cass., Sez. L. n. 2568/1979).
Posto che le Casse professionali, novero nel cui ambito rientra anche la , sono Pt_2
inquadrabili nel genere degli Enti di previdenza cc.dd. “privatizzati”, ne consegue che la relativa attestazione da parte del direttore generale rientra a pieno titolo tra quegli atti idonei a fondare prova scritta del credito fatto valere con il ricorso alla procedura monitoria così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 635 c.p.c.
Nel ricorso in opposizione, del resto , parte attrice non ha formulato alcuna deduzione specifica e puntuale, indicante la ragione per la quale le risultanze della sarebbero CP_1
da reputare erronee ed inattendibili, ma si è limitata – come visto – a svolgere contestazioni relative agli aspetti della sussistenza dell'obbligo contributivo in ragione della sospensione dall'esercizio della professione e della contestuale iscrizione alla degli CP_1
Agenti Assicurativi, nonché della prescrizione del credito.
2. Passando, a questo punto, ai motivi di merito a fondamento dell'opposizione, va detto che non meritano accoglimento le deduzioni relative all'insussistenza dell'obbligazione di versamento della contribuzione (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di maternità, interessi e sanzioni) per i motivi indicati in precedenza.
2.1. E, infatti, partendo dall'aspetto della sospensione del ricorrente dall'albo, disposta con provvedimento del 2.3.2002 quale misura disciplinare in ragione dell'omesso versamento della contribuzione dovuta alla è sufficiente osservare come detta sospensione CP_1
non comporti né la cancellazione dall'albo e tanto meno dall'iscrizione alla non CP_1
sollevando il professionista sospeso dal versamento della contribuzione minima, essendo a ciò tenuto dall'art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione.
2.2. Quanto, poi, alla doglianza secondo cui l'obbligo di versamento della contribuzione minima sarebbe escluso dalla coeva iscrizione del ricorrente presso la Cassa degli Agenti
Assicurativi, premessa la mancata dimostrazione di tale circostanza ad opera del
5 ricorrente (né quanto alla sussistenza della circostanza né all'ipotetico periodo di doppia iscrizione), che già di per sé determina l'inaccoglibilità della deduzione, va, in ogni caso,
richiamato l'orientamento ormai cristallizzato della Suprema Corte, che ha affermato la legittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento
in vigore dal 10 gennaio 2003, nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione all'albo. In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1
prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
Né “la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere CP_3
degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a un'assicurazione CP_1
generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo” (v. da ultimo, Cass. n.
28188 del 2022 e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 7820/2022; e Cass. n. 4568/2021).
Di conseguenza, stante la mancata prova della coeva iscrizione del ricorrente alla Cassa
degli Agenti Assicurativi e, comunque, in presenza della perdurante iscrizione del ricorrente all'albo dei Geometri nel periodo cui si riferisce la contribuzione azionata in via monitoria, va ritenuta infondata anche tale argomentazione difensiva dell'opponente.
3. Venendo, infine, all'eccezione di prescrizione, anche solo parziale, dei crediti contributivi vantati va ritenuta anch'essa infondata. CP_1
Sul piano normativo, l'istituto della prescrizione in subiecta materia è disciplinato dall'articolo
19 della legge 773/1982 e dall'articolo 33 del Regolamento Contributivo, a mente dei quali la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
dichiarazione relativa al proprio reddito professionale ai fini IRPEF, nonché al valore
6 complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere, non iniziando a decorrere, invece, nel caso in cui tale comunicazione manchi del tutto.
Secondo la giurisprudenza, infatti,
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma
non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con
riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova
ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui
la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1
comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della
medesima legge>> (Cass. Sez. L, n. 4981 del 04/03/2014, e, più di recente, Tribunale
Milano, Sez. lavoro, Sentenza, 26/03/2019, n. 532).
Tale previsione di fonte primaria è ribadita dall'articolo 33, comma secondo, del
Regolamento di contribuzione della in forza del quale Pt_2
(id est relative ai contributi previdenziali e ogni relativo accessorio) decorrono dal termine
previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui
la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati CP_1
definitivi da comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni
di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione
del Modello Unico e per i relativi pagamenti >>.
Le comunicazioni richiamate devono, inoltre, essere presentate entro il termine del 15
settembre di ogni anno (art. 9, primo comma Regolamento citato) secondo le specifiche modalità indicate dall'articolo 14 del medesimo regolamento.
Ai sensi della richiamata disposizione
ingegneria, da inviare alla a mezzo posta con raccomandata semplice, la CP_1
trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica,
direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo Internet
7 messo a disposizione dalla In caso di mancato rispetto delle modalità di cui al CP_1
comma 1, la dichiarazione sarà considerata irregolare, ferma rimanendo l'applicabilità delle
sanzioni previste dall'art. 43. Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la
data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio
postale. Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di disciplinare ulteriori
modalità operative di inoltro delle comunicazioni da parte dei Collegi, ai sensi dell'art. 14,
comma 10 lett. h) dello Statuto>>.
Nel caso di specie occorre rilevare come difetti l'effettiva e puntuale allegazione da parte del ricorrente dell'avvenuta trasmissione alla cassa di appartenenza delle dichiarazioni richieste dalla legge.
Peraltro la Cassa opposta ha depositato in atti la prova dell'avvenuto invio di molteplici atti interruttivi della prescrizione, rispetto alla cui efficacia il ricorrente non ha svolto alcuna doglianza.
Ne consegue che non può essere dichiarata la prescrizione di nessuno dei crediti contributivi azionati in monitorio.
4. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, mod.
dal d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dichiarata l'esecutività del titolo monitorio oggetto dell'odierna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6839/2023 del Ruolo Generale del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2023
reso dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro in data 2.10.2023 (RG n. 5227/2023);
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, Controparte_1
8 che liquida in complessivi € 4.201,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge.
3) letto l'art. 653, comma 1, c.p.c., dichiara esecutivo il decreto opposto.
Salerno, 16.6.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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