Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NEI CONFONTI DI
(c. f. ), elett.te dom.to in Roma alla Via Della Parte_1 C.F._1
Giuliana 80 c/o lo studio dell'Avv.to Pierluigi Nazzaro che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.to Giorgia Villani giusta procura su foglio separato unito all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del l.r. p.t. (c.f. , elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Domenico Chelini c/o lo studio dell'Avv.to Luca Savini Zangrandi che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto Notaio Persona_1
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1025/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1025/20 con cui il Tribunale di Velletri, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso della per il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 30.502,86 oltre interessi legali e spese di procedura, nonché sulla sua conseguente domanda riconvenzionale nei confronti della banca medesima, ha così statuito:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1116/2016 emesso dal Tribunale di
Velletri; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della opposta che si liquidano in € 4.835,00 per compensi ed € 725,25 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Nullità della sentenza – Violazione dell'art. 132 c.p.c.: la decisione è priva di motivazione, essendo quella esposta in sentenza meramente apparente in quanto costituita esclusivamente dalla integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate da senza alcuna autonoma valutazione da parte Controparte_1 del giudicante e comunque in assenza di una anche sintetica esplicitazione delle ragioni della totale adesione del medesimo alla tesi del convenuto.
B) Errata qualificazione del rapporto giuridico alla base della pretesa monitoria: il contratto azionato rientra in una complessa operazione negoziale qualificabile, al più, quale contratto di rinegoziazione del debito senza erogazione di altro denaro.
C) Nullità del contratto per illiceità della causa ex art. 1334 c.c.: il contratto veniva concluso al solo scopo di estinguere la precedente illecita esposizione debitoria derivante da altro finanziamento e da due carte revolving usurarie e sostituire la stessa con un nuovo credito a vantaggio esclusivo del creditore – Nullità del contratto di rinegoziazione per difetto di causa: il contratto di rinegoziazione veniva stipulato al solo fine di aggravare la posizione debitoria del debitore – Nullità del pag. 2/10 contratto per vizi nel consenso ex art. 1427 c.c. o ancora in subordine annullabilità dello stesso ex art. 1438 c.c. in quanto stipulato per minaccia di far valere un diritto.
D) Illegittimità del contratto di rinegoziazione n. 20049305651915 per la presenza di clausole che impongono interessi usurai: la clausola che prevede che gli interessi di mora vadano calcolati sulla intera rata scaduta e non pagata è nulla ex art. 1815 comma 2 c.c.
E) Necessaria ammissione di ctu. contabile richiesta: la mancata ammissione dei mezzi istruttori preclude la possibilità alla parte di assolvere l'onere probatorio su lei gravante – difetto di motivazione della sentenza impugnata.
F) Mancato esame delle ulteriori cause di nullità del contratto n. 20049305651915: a) nullità del contratto per difetto di sottoscrizione della B) nullità del contratto CP_1 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex art. 124 TUB.
G) Violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1176 c.c.
Risarcimento dei danni.
Alla luce dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. della esecutività del decreto ingiuntivo n. 1116/2016 del Tribunale di
Velletri e della sentenza impugnata con riferimento al capo di condanna alle spese sussistendo gravi e fondati motivi per come espressi nel presente atto, in riforma della sentenza gravata: in via principale revocare e dichiarare nullo annullabile ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1116/2016 notificato il 30.5.2016 emesso all'esito del procedimento monitorio RG 3289/2016 per tutti i motivi dedotti anche nel grado precedente e per ogni altro dovesse appalesarsi in corso di causa in quanto il sig. nulla deve alla Parte_1 parte appellata in ragione di quanto dedotto nel ricorso monitorio o in subordine rideterminare l'importo della provvigione secondo equità.
Condannare in ogni caso parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 3/10 Si è costituita la la quale, in via preliminare, ha eccepito la Controparte_1 inammissibilità dell'avverso gravame in quanto, a suo dire, tardivamente proposto.
Ne ha comunque contestato anche nel merito la sua fondatezza ed ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello
1) In via pregiudiziale, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile perché tardivo;
2) Nel merito rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella presente comparsa.
3) Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 5.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Va preliminarmente respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività.
In effetti, tenuto conto della notifica della sentenza di primo grado (20.7.2020) ai fini della decorrenza del termine breve per la impugnazione, questa andava proposta entro il
19.9.2020.
Tuttavia, il 19 settembre 2020 cadeva di sabato sicchè il termine era prorogato ex lege al successivo lunedì, ovvero il 21.9.2020, data in cui è stata effettuata la regolare notifica ai difensori dell'odierna appellata della impugnazione.
Dunque, l'appello è stato tempestivamente proposto e la eccezione va respinta.
Venendo ai singoli motivi della impugnazione, osserva il Collegio:
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. essendo, a suo dire, la motivazione meramente apparente essendosi il Giudice conformato acriticamente alle prospettazioni difensive della banca ricorrente senza illustrarne le ragioni.
La censura è infondata.
Il Tribunale, infatti, ha bene illustrato le motivazioni a sostegno della sua decisione, a nulla rilevando che abbia utilizzato anche le argomentazioni esposte dalla difesa della appellata pag. 4/10 laddove le abbia condivise. La motivazione, del resto, è stata ampiamente contestata dall'appellante con plurimi argomenti che, in ogni caso, vengono in questa sede presi in esame, con la conseguenza che la doglianza è peraltro anche del tutto ininfluente ai fini della odierna decisione.
Con il secondo motivo, il si duole della qualificazione che il Giudice di prime cure Pt_1 ha dato del rapporto giuridico posto alla base della pretesa monitoria di CP_1
In particolare, è pacifico dalla documentazione in atti, ma anche alla luce della stessa esposizione della ricorrente, che tra l'appellante e la banca vi erano stati in passato diversi rapporti, essendosi il alla predetta rivolto per ottenere un finanziamento e due carte Pt_1
“revolving” che, tuttavia, essendo rimasti insoluti i relativi crediti della erano CP_1 stati poi estinti con il pagamento del residuo attraverso la sottoscrizione del contratto di rinegoziazione del debito oggetto del presente giudizio.
Ebbene, secondo la difesa di parte appellante, detta complessa operazione avrebbe comportato la nullità del contratto che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non potrebbe ritenersi rientrare nella categoria dei contratti di rifinanziamento e, dunque, sarebbe viziato.
In sostanza, detto contratto si inserirebbe nell'ambito di una complessa operazione negoziale avente quale unico ed illecito fine quello di ottenere un maggior indebitamento del debitore, già in difficoltà, nei confronti della banca senza che a detto contratto abbia mai fatto seguito la erogazione di una somma di denaro.
Orbene, è pacifico che con il rifinanziamento denominato appunto “Ristrutturazione credito BI”, sono state pattuite tutte le condizioni dello stesso ed il contratto è stato regolarmente sottoscritto dall'odierno appellante.
E' altrettanto pacifico, come emerge dalla documentazione versata in atti dalla CP_1
e mai disconosciuta dalla controparte, che contestualmente alla erogazione del detto finanziamento il ha espressamente richiesto che il soggetto finanziatore Pt_1 provvedesse ad estinguere i precedenti rapporti.
Ora, a prescindere dalla nozione giuridica che di detto contratto in questa sede impugnato si voglia dare, non è in discussione che la somma erogata da è stata CP_1 giuridicamente posta a disposizione del finanziato, che ha autorizzato la utilizzazione della pag. 5/10 somma per la estinzione dei precedenti rapporti. Ma ciò non incide minimamente sulla qualificazione che le parti hanno inteso dare al contratto ed alle conseguenze giuridiche che ne sono derivate.
La doglianza va, quindi, respinta.
Con il terzo motivo, si lamenta la nullità del citato contratto per illiceità della causa, in quanto stipulato al solo fine di favorire la creditrice consentendole la estinzione dei precedenti rapporti illeciti, nel contempo provocando un aggravamento delle condizioni dello stesso appellante la cui volontà sarebbe stata viziata.
Il Tribunale ha respinto le domande proposte dall'attore rilevando che sarebbe rimasta la sua asserzione del tutto sprovvista di elementi di prova.
La difesa dell'appellante sostiene che il contratto sarebbe rimasto viziato dalla stessa illiceità dei precedenti contratti in quanto implicanti profili di chiara illiceità per applicazione di interessi usurari sicchè, in considerazione dello stretto collegamento negoziale tra tutti i rapporti, anche il contratto oggetto di causa ne sarebbe rimasto inevitabilmente travolto. Si tratterebbe, in sostanza, di una “illegittimità derivata”.
Orbene, a parte la genericità delle contestazioni effettuate dall'appellante nel giudizio di primo grado, sarebbe stato necessario che fossero impugnati anche gli altri rapporti laddove, al contrario, l'unico contratto oggetto del giudizio è stato quello di rifinanziamento in base al quale è stato ottenuto da il provvedimento monitorio mentre quelli CP_1 precedenti, regolarmente estinti con il rifinanziamento, non sono mai stati contestati.
Che poi il contratto sia affetto da nullità perché finalizzato ad aggravare la posizione del debitore è una tesi ugualmente da respingere.
E' evidente, che non si è tratto di un nuovo finanziamento che è andato ad aggiungersi ai precedenti, quanto di una rinegoziazione del debito derivante dai precedenti rapporti finalizzato, al contrario, a favorire il debitore che, evidentemente non in grado di fare fronte per sue esclusive ragioni personali e familiari al pagamento dei ratei dei precedenti rapporti, ha formulato di sua esclusiva volontà la richiesta di rifinanziamento al fine di un abbassamento dei ratei diversamente spalmati in un lasso di tempo maggiore.
pag. 6/10 Quanto poi alla ritenuta illegittimità del comportamento della che in tal modo CP_1 avrebbe potuto estinguere i precedenti propri crediti, la stessa S.C. ha ormai pacificamente ritenuto la sua ammissibilità
Proprio di recente, infatti, la S.C., con riferimento al contratto di mutuo, ma valevole ovviamente anche per la fattispecie in oggetto, ha ribadito il seguente principio: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su c/c, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse disposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. costituisce valido titolo” (Cass. SS.UU.
5.3.2025 n. 5841).
Dunque, non vi è alcun profilo di nullità derivante anche dalla carenza di causa o dalla presenza di causa illecita.
Quanto al vizio del consenso, poi, esso non è ricavabile da alcun documento, essendo rimasta una mera asserzione della parte appellante.
La circostanza che la banca avrebbe fatto correttamente valere il proprio credito per gli insoluti dai precedenti rapporti intrattenuti con il , certamente non costituisce una Pt_1 minaccia di sorta.
Peraltro, ben avrebbe potuto il fare eventualmente ricorso ad altri soggetti Pt_1 finanziatori, in tal senso non essendo stata fornita alcuna prova di tale impossibilità e della conseguente coercizione da parte di per la accettazione delle relative CP_1 condizioni contrattuali da parte del finanziato.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Come ulteriore motivo il censura la sentenza per avere omesso di dichiarare la Pt_1 nullità delle clausole contrattuali che prevedevano gli interessi usurari.
pag. 7/10 In particolare, infatti, il Giudice non avrebbe fatto corretta applicazione della norma di riferimento relativa al calcolo del tasso soglia, avendo ritenuto non corretta la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini del TAEG.
Sul punto, tuttavia, come è noto, la S.C. ha spiegato come, ai fini del calcolo del tasso soglia usura, anche gli interessi moratori ricadono sotto il vincolo del non superamento del tasso soglia (Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19597).
La medesima S.C., tuttavia, in questo confermato anche da successive pronunce (Cass.
16.5.2022 n. 15505), ha affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 196/08 art. 2 comma 4, vanno qualificati ipso iure usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi con interessi moratori”.
Dunque, anche nel caso di specie, attesa la impossibilità di procedere alla detta sommatoria, non si rinviene dalle pattuizioni contrattuali il superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto e né, tanto meno, risulta indicato dall'appellante in quale misura e quando il tasso sarebbe stato superato nel corso del rapporto, ferma restando che anche una eventuale usura sopravvenuta non avrebbe rilevanza come è altrettanto pacifico secondo la Giurisprudenza di Legittimità. Ma, al riguardo, alcuna contestazione è stata sollevata neanche dall'appellante.
Anche con riferimento alle modalità del calcolo pattuito per gli interessi, non va peraltro trascurato che dal piano di ammortamento regolarmente allegato al contratto, non è dato evincersi il superamento del TAEG. Si tratta del c.d. piano di “ammortamento alla francese” in merito al quale di recente la stessa S.C. ha ritenuto sussistere la piena legittimità
(Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
L'appellante, in ogni caso, lo si ribadisce, non ha mai documentato il superamento del tasso soglia, salvo rimettere ogni valutazione alla eventuale ctu. che, tuttavia, appare essere meramente esplorativa, non potendo essa supplire all'onere probatorio che incombeva sull'attore in riconvenzionale.
pag. 8/10 Il quinto motivo inerente la mancata ammissione della ctu. contabile è infondato per quanto detto in relazione al precedente motivo.
Con il sesto motivo la parte insiste nell'affermare che il contratto sarebbe stato affetto da nullità per la mancata sottoscrizione da parte della banca e per indeterminabilità e/o indeterminatezza.
Quanto al primo profilo, ormai la S.C. si è reiteratamente espressa, nel senso che in materia di contratti bancari 'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117 comma 3 d.l.vo n. 385/93. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'Istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. Sez. I^ 29.11.2018 n.
30885/2018).
Quanto alla indeterminatezza del contratto, esso è del tutto infondato essendo state perfettamente indicate tutte le clausole contrattuali e non essendo certamente necessaria la indicazione anche dei debiti derivanti dagli altri contratti.
La doglianza va, pertanto, respinta.
L'ultimo motivo inerente alla dedotta mala fede della banca quale conseguenza della illegittimità dei comportamenti richiamati con riferimento agli altri motivi non può che seguire, ovviamente, la medesima sorte non essedo stata rilevata alcuna violazione da parte della appellata.
L'appello va quindi integralmente respinto, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1025/2020 del Tribunale di Velletri, così provvede: Parte_1 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante, alla rifusione in favore della appellata, delle spese e CP_1 competenze del presente grado che liquida, quanto alle competenze, in € 9.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10