TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11108 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Romeo ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via G. Ventura n° 5
attore
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dall'avv. Silvana Celesia ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale in questa piazza Marina n° 39
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Le domande formulate da non meritano accoglimento, in Parte_1
quanto le emergenze processuali non consentono di ritenere provato l'an debeatur.
Come è noto, l'art. 2697 c.c., nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere ( fatti costitutivi ), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso il nesso di causalità fra il danno che l'attore lamenta di avere
1 subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea ( v. ex plurimis Cass. civ. n. 7026/2001 ).
Ora, venendo al caso di specie, non risulta provato il nesso causale tra evento dannoso ed anomalia riscontrata sulla pavimentazione pedonale di questo corso dei Mille, così come prospettato da parte attrice in atto di citazione.
Le uniche fonti di prova acquisite agli atti di causa afferenti l'an debeatur sono rappresentate dalla testimonianza resa dal sig. e dalla relazione Testimone_1
di servizio redatta dai VV.UU..
Invero, il teste escusso con riguardo alla dinamica del sinistro ha dichiarato di non ricordare nulla, non consentendo, pertanto, di ricostruire l'evento dannoso così come prospettato da parte attrice, e segnatamente di accertare se in concreto la descritta anomalia, ossia una disconessione della pavimentazione pedonale, sia stata la causa effettiva dell'evento.
D'altro canto, nella relazione di servizio gli agenti verbalizzanti, non avendo personalmente assistito all'evento dannoso, riportavano, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro, esclusivamente quanto loro riferito all'epoca dei fatti dal suindicato teste , di guisa che, non potendo Tes_1
assurgere a dignità di vero e proprio accertamento, tale materiale appreso “de relato” non può che assumere valore meramente indiziario.
La Suprema Corte ha, difatti, più volte ribadito che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese “de relato”, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 13449/04; Cass. civ. n. 10128/03 ).
2 In assenza, pertanto, di ulteriori elementi di supporto in relazione al profilo eziologico sopra menzionato, le prove addotte da a fondamento Parte_1
della pretesa azionata precludono l'accoglimento della richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti, non risultando idoneamente provato il nesso causale tra evento dannoso e anomalia.
Tuttavia, in considerazione dei danni patiti dal e della tipologia di Pt_1
argomentazioni che sorreggono la decisione, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio;
quelle di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il G.O.T., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta le domande proposte da con atto di citazione in Parte_1
notificato in data 2.08.21 nei confronti del . Controparte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
quelle di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo in data 9.06.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
3