Decreto cautelare 21 novembre 2022
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 15/12/2022, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01275/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1275 del 2022, proposto dalla:
- Gama S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Ugento, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Quinto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’Ordinanza del Comune di Ugento n. 160 del 20.10.2022, avente a oggetto: “ Ordine di rimozione di strutture balneari a carattere stagionale di cui alla C.D.M. n. 39-REG./2007 ”;
- della nota prot. n. 28903 del 19.10.2022 con la quale “ l’istruttore tecnico dell’Ufficio demanio comunale, congiuntamente al Nucleo Rurale ed Ambientale della Polizia Locale comunicava che, a seguito di apposito sopralluogo del 17.10.2022 le strutture di cui alla C.D.M. 39-REG./2007 non risultavano rimosse al termine della stagione balneare ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Premesso che la società ricorrente impugna l’ordinanza del Comune di Ugento n. 160 del 20.10.2022, con cui si disponeva la ‘ rimozione di strutture balneari a carattere stagionale di cui alla C.D.M. n. 39-REG./2007 ’.
2.- Ritenuto che ricorrono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare, con riferimento all’esigenza di salvaguardare lo stato di fatto esistente nelle more della definizione del procedimento avviato sull’istanza di autorizzazione al mantenimento annuale proposta dalla ricorrente in data in data 24 settembre 2019, per quanto dedotto con il ricorso - senza essere smentito dalla p.A. - non ancora definito [« la giurisprudenza di questa Sezione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui, in caso di istanze di mantenimento puntuali e tempestive, l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta dal concessionario costituisce un comportamento contra legem che determina la conseguente illegittimità dell’ingiunzione allo smontaggio delle strutture (tra le altre, cfr. TAR Lecce, Sez. I, 19/11/2021 n. 1683)»; v., tra le ultime, tra le altre, T.a.r. Puglia Lecce, I, ord. n. 572 del 25 novembre 2022 ] .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO