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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLOCCHI Parte_1 C.F._1
LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: insiste per l'accoglimento delle conclusioni corrette con il nuovo calcolo del danno di cui in narrativa che si riportano di seguito:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di BI adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro in oggetto e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 31.843,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento del danno patito dalla ricorrente o nella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria e della espletata CTU medico legale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a cpa spese generali e iva se dovuta come per legge”. pagina 1 di 9 Per parte convenuta:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione parte attrice ha richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi riportati a seguito della caduta a terra avvenuta all'interno del supermercato “Gala” ad Acqualagna in data
23/12/2021.
Si è regolarmente costituita la soc. contestando gli assunti avversari chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 19.01.2024 il giudice a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del
16.02.2024, lette le memorie depositate dalle parti ex art. 171 ter cpc, autorizzava il deposito non telematico del DVD contenenti i referti medici e disponeva l'assunzione di ctu nominando il dott.
[...]
al quale in data 28.06.2024 veniva conferito incarico di visitare la sig.ra Per_1 Parte_1
e valutare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla stessa.
In data 11 novembre 2024 il CTU depositava il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 13.12.2024 le parti hanno concordemente richiesto lche la causa venisse trattenuta in decisione e il giudice visto l'art. 281 quinquies c.p.c. ha fissato l'udienza del 09.05.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 189 n.1 e n.2 cpc.
Entrambe le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Rappresenta parte attrice che in data 23/12/2021 verso le ore 17:00, si è recata a fare spese presso il supermercato denominato “GALA” sito in via Flaminia n. 2 ad Acqualagna (PU) in località Fossato e che, mentre si trovava di fronte al banco della frutta e verdura, a causa di alcune foglie presenti a terra e non segnalate, su cui ha appoggiato il piede, cadeva a terra rovinosamente riportando lesioni personali.
La sig. ra veniva prontamente soccorsa dai presenti e dal personale del supermercato nella Parte_1
persona della sig. ra responsabile del reparto frutta e verdura, e si recava a mezzo Parte_2
ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di BI (doc n. 2 atto di citazione) presso il quale le veniva diagnosticata la frattura di polso bilaterale.
Si prosegue nell'atto introduttivo nel ribadire che veniva effettuata la richiesta di risarcimento danni alla convenuta che a sua volta quest'ultima denunciava il sinistro alla propria Compagnia assicurativa
(doc n. 5 atto di citazione) la quale incaricava a sua volta la società di effettuare i CP_2 CP_3
necessari accertamenti circa la dinamica del sinistro, le modalità e le cause.
Parte attrice ha depositato la perizia che la società (doc n. 6 atto di citazione) ha redatto, CP_3
facendo anche uso delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza attive presso i locali commerciali e sentendo altresì il personale di servizio presente al momento del sinistro.
Dalla lettura della perizia in atti redatta su incarico della soc. assicurazione della parte CP_2
convenuta, si legge testualmente: “ Più precisamente, dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte sul posto, è emerso che la sig.ra , mentre faceva acquisti, improvvisamente cadeva a Parte_1
terra, in prossimità del reparto frutta del supermercato (Foto 2-8). Sul luogo accorreva la sig.ra
[...]
(responsabile reparto frutta), trovatasi nelle immediatezze dell'accaduto in quanto stava Pt_2
sistemando la verdura, ed alcuni clienti del punto vendita. A seguito dei lamenti della sig.ra Parte_1
veniva contattato il personale medico del 118, che trasferiva la stessa al Pronto Soccorso di BI
(PU). La sig.ra direttrice del supermercato, riferisce che sulla pavimentazione vi era Testimone_1
pagina 3 di 9 una foglia di NA (Foto 3). Si fa presente che la ricostruzione della dinamica è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite nel corso del sopralluogo, effettuato congiuntamente alla sig.ra
[...]
in qualità di direttrice del Punto Vendita, nonché dalle immagini dell'impianto di Tes_1
videosorveglianza;…, in ordine al mantenimento del rischio, fatte salve Vostre diverse decisioni, esprime parere favorevole”.
Ora, si osserva che la perizia accertativa è stata commissiona direttamente dalla compagnia di assicurazione in possesso della convenuta e in particolare la stessa direttrice del supermercato, Sig. ra ha riferito al perito “che sulla pavimentazione vi era una foglia di ananas”. Testimone_1
La fattispecie concreta in esame, quindi, deve essere sussunta in quella della responsabilità del custode per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.: secondo pacifico orientamento dottrinale e giurisprudenziale, tale norma deve ritenersi applicabile ogni qualvolta sia ravvisabile un rapporto tra un soggetto ed un bene che presenti i caratteri propri della custodia, e tale rapporto non risulta essere stato contestato dalla parte convenuta la quale non ha mai escluso a priori l'applicabilità nei propri confronti dell'art. 2051 c.c. eccependo unicamente il mancato raggiungimento nel merito della prova del nesso di causalità tra la cosa custodita ed il danno patito ovvero, in via subordinata, la corresponsabilità della danneggiata nella determinazione dell'infortunio. Proprio quest'ultimo rilievo induce a precisare come l'art. 2051, configuri un'ipotesi di responsabilità presunta in capo al custode in ragione della custodia stessa, presunzione dalla quale deriva quale logica conseguenza una ripartizione dell'onere probatorio tra le parti maggiormente favorevole al danneggiato rispetto a quella prevista nell'ambito della responsabilità extracontrattuale generale ex art. 2043 c.c.: mentre nel secondo caso l'attore è tenuto a fornire prova dell'esistenza del danno, del nesso di causalità tra questo e la condotta del danneggiante e la natura dolosa o colposa della condotta stessa, nel primo caso l'attore sarà invece tenuto unicamente a dimostrare l'esistenza del danno e del nesso causale con la cosa in custodia, spettando invece al soggetto investito della custodia l'onere di provare l'esistenza di fattori che escludano la riconducibilità
dell'evento alla propria condotta, in quanto tali da integrare il caso fortuito (In questo senso, ex multis
Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza del 22.12.2017).
pagina 4 di 9 Pertanto, analizzando e ponendo attenzione al caso in esame, riguardante una caduta da scivolamento sull'altrui pavimentazione, occorre precisare che l'insegnamento della Suprema Corte in proposito,
stabilisce che «la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione» (Cass. civ. sez. VI, 22787 del 27/10/2014,
Cass. civ. sez. VI, n. 24480 del 30/11/2016 e, da ultima, civ. sez. III, n. 7580 del 27/03/2020).
A fronte quindi, delle dovute precisazioni in punto di diritto, l'accertamento in fatto delle dinamiche del sinistro risulta allo stato pacifico e non contestato, dal momento che dalla documentazione depositata e dalla dichiarazione resa dalla dipendente al perito dell'assicurazione, emerge lo stato dei luoghi al momento in cui si verificava l'evento incidentale e cioè la presenza di una foglia di ananas sul pavimento.
Parte attrice, ha inoltre depositato oltre alle attestazioni e certificati medici attinenti alla fase successiva a quella dell'accertamento delle dinamiche dell'evento incidentale, anche la perizia dell'assicurazione intervenuta a seguito di chiamata del proprio assicurato, dalla quale emerge l'accadimento dei fatti anche alla luce della visione da parte del perito delle immagini delle videocamere presenti.
Necessaria conseguenza di ciò è che l'accertamento circa la sussistenza del nesso di causalità, "Il
criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può
anche essere esclusiva". Causalità questa che può essere condotta unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dal perito e dalle registrazioni delle videocamere, nonché dei rilievi di cui alla CTU medico - legale presente in atti.
pagina 5 di 9 Per quanto attiene all'esistenza del danno, dall'analisi comparata della documentazione versata in atti emerge come fatto incontestato che l'odierna attrice sia caduta mentre si trovava all'interno del supermercato Gala: in questo senso militano sia le dichiarazioni rese dai dipendenti del negozio sia le immagini delle videocamere presenti (in particolare, il perito dell'assicurazione ha sentito la sig.ra
(responsabile reparto frutta), che si trovava nelle immediate vicinanze dell'accaduto in Parte_2
quanto stava sistemando la verdura e ha soccorso la parte attrice, nonché la sig.ra Testimone_1
direttrice del supermercato, la quale quest'ultima ha riferito sempre al perito, della presenza sulla pavimentazione di una foglia di ananas.
In ordine all'accertamento circa la condizione di pericolosità in cui versava la cosa custodita al momento dell'infortunio, condizione che parte attrice, fin dal proprio atto introduttivo, ricollega alla presenza sulla pavimentazione del supermercato di una foglia di verdura, confermata questa anche dalle dipendenti, si osserva a proposito, che le dichiarazioni fornite dalle persone sentite dal perito dell'assicurazione incaricata dalla parte convenuta non smentiscono ma anzi confermano la presenza della foglia in specie di ananas sulla pavimentazione del locale, e di aver soccorso la parte attrice nel momento in cui è caduta. Appurata dunque in questi termini la presenza dell'insidia nei luoghi di causa,
in merito alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento lesivo riportato dall'attrice si riporta quanto accertato nella CTU disposta con ordinanza del 16.02.2024 e depositata in data 11.11.2024. In
essa il perito incaricato, dopo aver effettuato anamnesi patologica remota e prossima sulla danneggiata ed aver certificato la correttezza delle diagnosi risultanti dalla sua cartella clinica, sulla base della documentazione medica ampiamente riportata in perizia giunge a ritenere che lesività riportata a seguito degli eventi del 23.12.2021 sia dovuta a Frattura polso destro e Frattura biossea radio Parte_3
e ulna polso sinistro.
Si ritiene che sia ben compatibile con una caduta da scivolamento da un punto anatomico, mentre dal punto di vista fattuale la presenza della foglia della quale hanno riferito le persone (dipendenti) sentite dal perito assicurativo, appare l'unico elemento idoneo a cagionare un evento di tal sorta.
Accertato l'an debeatur nei termini di cui sopra, in merito alla determinazione del quantum risarcitorio dovuto, occorre nuovamente rifarsi a quanto accertato in sede di CTU medico - legale. In essa il perito pagina 6 di 9 incaricato, rispondendo ai quesiti a lui posti, ha ricostruito le condizioni cliniche della sig. ra Parte_1
al momento del sinistro, nonché la cronologia delle visite specialistiche alle quali la stessa è
[...]
stata sottoposta e le relative osservazioni fino al momento della guarigione.
Nello specifico, dalla CTU emerge che, a seguito dell'evento dannoso, l'attrice riportava:
-Frattura di Colles polso destro - Frattura biossea radio e ulna polso sinistro.
Sulla base dell'analisi svolta, il consulente incaricato fornisce la seguente valutazione del danno biologico sofferto dal punto di vista medico legale: Circa i postumi permanenti derivanti dalle lesioni sopra indicate, si ritiene la sussistenza di “Esiti di frattura di colles in arto superiore dominante e di frattura biossea trattata conservativamente all'avambraccio sinistro”.
Circa i postumi permanenti il danno biologico è stato complessivamente calcolato in percentuale pari al
10,5% (dieci virgola cinque punti percentuali)
Circa i postumi dell'inabilità temporanea si ritiene la sussistenza di periodo di inabilità temporanea di giorni 76 suddivisi come segue:
- Inabilità temporanea totale (100%): giorni 35
- Invalidità temporanea parziale (75%): giorni 15
- Invalidità temporanea parziale (50%): giorni 13
- Invalidità temporanea parziale (25%): giorni 13
Spese ritenute congrue per € 925,00.
Alla luce dei riferimenti della Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26972 e ss dell'11.11.2008, ribadite da ultimo anche da Cass., sez. III, del 26.5.2011 n. 11609), il danno biologico ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva (confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n.
209/2005 “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico -
fisica della persona, suscettibile di valutazione medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), per cui la Cassazione ha più volte pagina 7 di 9 sottolineato l'importanza di una adeguata personalizzazione delle note tabelle nella liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò dovutamente premesso, facendo riferimento, alla Tabella Unica Nazionale entrata in vigore recentemente ( DPR n. 12 del 13.01.2025) vanno riconosciute le seguenti somme:
(punto danno biologico € 2.612,40, personalizzazione danno morale 26% € 679,22, coefficiente per riduzione età 0,684) e così:
danno biologico permanente 10,5% € 18.762,26
danno morale nel valore medio € 4.878,15
danno temporaneo € 4.485,49
spese € 925,00
totale generale €……………………………………………………29.050,90=
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, tenendo a mente i valori medi, tutte le fasi tranne quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di 28.125,90 quale risarcimento del danno biologico Parte_1
patito, nonché € 925,00 quale rimborso delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo;
2) condanna altresì parte convenuta al rimborso delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
5.810,00, oltre rimb. forf., CPA ed Iva come per legge;
3) Pone le spese relative alla ctu come già liquidate, definitivamente carico della convenuta soccombente.
pagina 8 di 9 BI, 12 giugno 2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLOCCHI Parte_1 C.F._1
LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: insiste per l'accoglimento delle conclusioni corrette con il nuovo calcolo del danno di cui in narrativa che si riportano di seguito:
“Voglia l'Ill. mo Tribunale di BI adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro in oggetto e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di € 31.843,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro fino alla data dell'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento del danno patito dalla ricorrente o nella maggiore o minore somma che risulterà a seguito della istruttoria e della espletata CTU medico legale.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a cpa spese generali e iva se dovuta come per legge”. pagina 1 di 9 Per parte convenuta:
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione parte attrice ha richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi riportati a seguito della caduta a terra avvenuta all'interno del supermercato “Gala” ad Acqualagna in data
23/12/2021.
Si è regolarmente costituita la soc. contestando gli assunti avversari chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza del 19.01.2024 il giudice a scioglimento della riserva assunta con ordinanza del
16.02.2024, lette le memorie depositate dalle parti ex art. 171 ter cpc, autorizzava il deposito non telematico del DVD contenenti i referti medici e disponeva l'assunzione di ctu nominando il dott.
[...]
al quale in data 28.06.2024 veniva conferito incarico di visitare la sig.ra Per_1 Parte_1
e valutare la natura e l'entità delle lesioni subite dalla stessa.
In data 11 novembre 2024 il CTU depositava il proprio elaborato peritale.
All'udienza del 13.12.2024 le parti hanno concordemente richiesto lche la causa venisse trattenuta in decisione e il giudice visto l'art. 281 quinquies c.p.c. ha fissato l'udienza del 09.05.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 189 n.1 e n.2 cpc.
Entrambe le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Rappresenta parte attrice che in data 23/12/2021 verso le ore 17:00, si è recata a fare spese presso il supermercato denominato “GALA” sito in via Flaminia n. 2 ad Acqualagna (PU) in località Fossato e che, mentre si trovava di fronte al banco della frutta e verdura, a causa di alcune foglie presenti a terra e non segnalate, su cui ha appoggiato il piede, cadeva a terra rovinosamente riportando lesioni personali.
La sig. ra veniva prontamente soccorsa dai presenti e dal personale del supermercato nella Parte_1
persona della sig. ra responsabile del reparto frutta e verdura, e si recava a mezzo Parte_2
ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di BI (doc n. 2 atto di citazione) presso il quale le veniva diagnosticata la frattura di polso bilaterale.
Si prosegue nell'atto introduttivo nel ribadire che veniva effettuata la richiesta di risarcimento danni alla convenuta che a sua volta quest'ultima denunciava il sinistro alla propria Compagnia assicurativa
(doc n. 5 atto di citazione) la quale incaricava a sua volta la società di effettuare i CP_2 CP_3
necessari accertamenti circa la dinamica del sinistro, le modalità e le cause.
Parte attrice ha depositato la perizia che la società (doc n. 6 atto di citazione) ha redatto, CP_3
facendo anche uso delle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza attive presso i locali commerciali e sentendo altresì il personale di servizio presente al momento del sinistro.
Dalla lettura della perizia in atti redatta su incarico della soc. assicurazione della parte CP_2
convenuta, si legge testualmente: “ Più precisamente, dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte sul posto, è emerso che la sig.ra , mentre faceva acquisti, improvvisamente cadeva a Parte_1
terra, in prossimità del reparto frutta del supermercato (Foto 2-8). Sul luogo accorreva la sig.ra
[...]
(responsabile reparto frutta), trovatasi nelle immediatezze dell'accaduto in quanto stava Pt_2
sistemando la verdura, ed alcuni clienti del punto vendita. A seguito dei lamenti della sig.ra Parte_1
veniva contattato il personale medico del 118, che trasferiva la stessa al Pronto Soccorso di BI
(PU). La sig.ra direttrice del supermercato, riferisce che sulla pavimentazione vi era Testimone_1
pagina 3 di 9 una foglia di NA (Foto 3). Si fa presente che la ricostruzione della dinamica è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite nel corso del sopralluogo, effettuato congiuntamente alla sig.ra
[...]
in qualità di direttrice del Punto Vendita, nonché dalle immagini dell'impianto di Tes_1
videosorveglianza;…, in ordine al mantenimento del rischio, fatte salve Vostre diverse decisioni, esprime parere favorevole”.
Ora, si osserva che la perizia accertativa è stata commissiona direttamente dalla compagnia di assicurazione in possesso della convenuta e in particolare la stessa direttrice del supermercato, Sig. ra ha riferito al perito “che sulla pavimentazione vi era una foglia di ananas”. Testimone_1
La fattispecie concreta in esame, quindi, deve essere sussunta in quella della responsabilità del custode per i danni cagionati da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.: secondo pacifico orientamento dottrinale e giurisprudenziale, tale norma deve ritenersi applicabile ogni qualvolta sia ravvisabile un rapporto tra un soggetto ed un bene che presenti i caratteri propri della custodia, e tale rapporto non risulta essere stato contestato dalla parte convenuta la quale non ha mai escluso a priori l'applicabilità nei propri confronti dell'art. 2051 c.c. eccependo unicamente il mancato raggiungimento nel merito della prova del nesso di causalità tra la cosa custodita ed il danno patito ovvero, in via subordinata, la corresponsabilità della danneggiata nella determinazione dell'infortunio. Proprio quest'ultimo rilievo induce a precisare come l'art. 2051, configuri un'ipotesi di responsabilità presunta in capo al custode in ragione della custodia stessa, presunzione dalla quale deriva quale logica conseguenza una ripartizione dell'onere probatorio tra le parti maggiormente favorevole al danneggiato rispetto a quella prevista nell'ambito della responsabilità extracontrattuale generale ex art. 2043 c.c.: mentre nel secondo caso l'attore è tenuto a fornire prova dell'esistenza del danno, del nesso di causalità tra questo e la condotta del danneggiante e la natura dolosa o colposa della condotta stessa, nel primo caso l'attore sarà invece tenuto unicamente a dimostrare l'esistenza del danno e del nesso causale con la cosa in custodia, spettando invece al soggetto investito della custodia l'onere di provare l'esistenza di fattori che escludano la riconducibilità
dell'evento alla propria condotta, in quanto tali da integrare il caso fortuito (In questo senso, ex multis
Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza del 22.12.2017).
pagina 4 di 9 Pertanto, analizzando e ponendo attenzione al caso in esame, riguardante una caduta da scivolamento sull'altrui pavimentazione, occorre precisare che l'insegnamento della Suprema Corte in proposito,
stabilisce che «la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione» (Cass. civ. sez. VI, 22787 del 27/10/2014,
Cass. civ. sez. VI, n. 24480 del 30/11/2016 e, da ultima, civ. sez. III, n. 7580 del 27/03/2020).
A fronte quindi, delle dovute precisazioni in punto di diritto, l'accertamento in fatto delle dinamiche del sinistro risulta allo stato pacifico e non contestato, dal momento che dalla documentazione depositata e dalla dichiarazione resa dalla dipendente al perito dell'assicurazione, emerge lo stato dei luoghi al momento in cui si verificava l'evento incidentale e cioè la presenza di una foglia di ananas sul pavimento.
Parte attrice, ha inoltre depositato oltre alle attestazioni e certificati medici attinenti alla fase successiva a quella dell'accertamento delle dinamiche dell'evento incidentale, anche la perizia dell'assicurazione intervenuta a seguito di chiamata del proprio assicurato, dalla quale emerge l'accadimento dei fatti anche alla luce della visione da parte del perito delle immagini delle videocamere presenti.
Necessaria conseguenza di ciò è che l'accertamento circa la sussistenza del nesso di causalità, "Il
criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può
anche essere esclusiva". Causalità questa che può essere condotta unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dal perito e dalle registrazioni delle videocamere, nonché dei rilievi di cui alla CTU medico - legale presente in atti.
pagina 5 di 9 Per quanto attiene all'esistenza del danno, dall'analisi comparata della documentazione versata in atti emerge come fatto incontestato che l'odierna attrice sia caduta mentre si trovava all'interno del supermercato Gala: in questo senso militano sia le dichiarazioni rese dai dipendenti del negozio sia le immagini delle videocamere presenti (in particolare, il perito dell'assicurazione ha sentito la sig.ra
(responsabile reparto frutta), che si trovava nelle immediate vicinanze dell'accaduto in Parte_2
quanto stava sistemando la verdura e ha soccorso la parte attrice, nonché la sig.ra Testimone_1
direttrice del supermercato, la quale quest'ultima ha riferito sempre al perito, della presenza sulla pavimentazione di una foglia di ananas.
In ordine all'accertamento circa la condizione di pericolosità in cui versava la cosa custodita al momento dell'infortunio, condizione che parte attrice, fin dal proprio atto introduttivo, ricollega alla presenza sulla pavimentazione del supermercato di una foglia di verdura, confermata questa anche dalle dipendenti, si osserva a proposito, che le dichiarazioni fornite dalle persone sentite dal perito dell'assicurazione incaricata dalla parte convenuta non smentiscono ma anzi confermano la presenza della foglia in specie di ananas sulla pavimentazione del locale, e di aver soccorso la parte attrice nel momento in cui è caduta. Appurata dunque in questi termini la presenza dell'insidia nei luoghi di causa,
in merito alla sussistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento lesivo riportato dall'attrice si riporta quanto accertato nella CTU disposta con ordinanza del 16.02.2024 e depositata in data 11.11.2024. In
essa il perito incaricato, dopo aver effettuato anamnesi patologica remota e prossima sulla danneggiata ed aver certificato la correttezza delle diagnosi risultanti dalla sua cartella clinica, sulla base della documentazione medica ampiamente riportata in perizia giunge a ritenere che lesività riportata a seguito degli eventi del 23.12.2021 sia dovuta a Frattura polso destro e Frattura biossea radio Parte_3
e ulna polso sinistro.
Si ritiene che sia ben compatibile con una caduta da scivolamento da un punto anatomico, mentre dal punto di vista fattuale la presenza della foglia della quale hanno riferito le persone (dipendenti) sentite dal perito assicurativo, appare l'unico elemento idoneo a cagionare un evento di tal sorta.
Accertato l'an debeatur nei termini di cui sopra, in merito alla determinazione del quantum risarcitorio dovuto, occorre nuovamente rifarsi a quanto accertato in sede di CTU medico - legale. In essa il perito pagina 6 di 9 incaricato, rispondendo ai quesiti a lui posti, ha ricostruito le condizioni cliniche della sig. ra Parte_1
al momento del sinistro, nonché la cronologia delle visite specialistiche alle quali la stessa è
[...]
stata sottoposta e le relative osservazioni fino al momento della guarigione.
Nello specifico, dalla CTU emerge che, a seguito dell'evento dannoso, l'attrice riportava:
-Frattura di Colles polso destro - Frattura biossea radio e ulna polso sinistro.
Sulla base dell'analisi svolta, il consulente incaricato fornisce la seguente valutazione del danno biologico sofferto dal punto di vista medico legale: Circa i postumi permanenti derivanti dalle lesioni sopra indicate, si ritiene la sussistenza di “Esiti di frattura di colles in arto superiore dominante e di frattura biossea trattata conservativamente all'avambraccio sinistro”.
Circa i postumi permanenti il danno biologico è stato complessivamente calcolato in percentuale pari al
10,5% (dieci virgola cinque punti percentuali)
Circa i postumi dell'inabilità temporanea si ritiene la sussistenza di periodo di inabilità temporanea di giorni 76 suddivisi come segue:
- Inabilità temporanea totale (100%): giorni 35
- Invalidità temporanea parziale (75%): giorni 15
- Invalidità temporanea parziale (50%): giorni 13
- Invalidità temporanea parziale (25%): giorni 13
Spese ritenute congrue per € 925,00.
Alla luce dei riferimenti della Cassazione a Sezioni Unite (nn. 26972 e ss dell'11.11.2008, ribadite da ultimo anche da Cass., sez. III, del 26.5.2011 n. 11609), il danno biologico ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva (confermata dalla definizione normativa adottata dal d.lgs. n.
209/2005 “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico -
fisica della persona, suscettibile di valutazione medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), per cui la Cassazione ha più volte pagina 7 di 9 sottolineato l'importanza di una adeguata personalizzazione delle note tabelle nella liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Ciò dovutamente premesso, facendo riferimento, alla Tabella Unica Nazionale entrata in vigore recentemente ( DPR n. 12 del 13.01.2025) vanno riconosciute le seguenti somme:
(punto danno biologico € 2.612,40, personalizzazione danno morale 26% € 679,22, coefficiente per riduzione età 0,684) e così:
danno biologico permanente 10,5% € 18.762,26
danno morale nel valore medio € 4.878,15
danno temporaneo € 4.485,49
spese € 925,00
totale generale €……………………………………………………29.050,90=
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M. 55/14, tenendo a mente i valori medi, tutte le fasi tranne quella istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna parte convenuta al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di 28.125,90 quale risarcimento del danno biologico Parte_1
patito, nonché € 925,00 quale rimborso delle spese mediche sostenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dalla data della messa in mora al soddisfo;
2) condanna altresì parte convenuta al rimborso delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
5.810,00, oltre rimb. forf., CPA ed Iva come per legge;
3) Pone le spese relative alla ctu come già liquidate, definitivamente carico della convenuta soccombente.
pagina 8 di 9 BI, 12 giugno 2025
Il Giudice on.
dott. ssa Anna Mercuri
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