Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Roma Sezione della Persona e della Famiglia
composta dai Sigg magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 50488 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promosso con ricorso congiunto da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1
G Mazzini 114B, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coletta che la rappresenta e difende come da procura in atti, e da nato in [...] il [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in Barletta, Via Pier delle Vigne 21, presso lo studio dell'Avv. Ruggiero Fiorella che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.G. in sede.
Conclusioni: dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata il 12/12/2023 dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/3/2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 all'intestata Corte che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza
. pronunciata inter partes il 12/12/2023 dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/3/2025 del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
. con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto con rito concordatario in Itri l'11/6/2018. Hanno dedotto che 1) la sentenza è stata emessa all'esito di procedimento che ha tenuto conto dei diritti della difesa del convenuto ed ha dichiarato la nullità del Pt_2 matrimonio, per difetto del consenso matrimoniale, per “grave carenza di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali”, 2) la nullità detta non urta il limite dell'ordine pubblico italiano. Acquisiti gli atti prodotti dai ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme del rito camerale.
-trattandosi di matrimonio concordatario- e che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, si rileva che la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, visto che
. la convivenza è durata tre anni circa e “non fu allietata dalla nascita di figli”,
. è stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti per cause -grave carenza di discrezione di giudizio circa diritti e doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente da parte della donna- rapportabili ad un vizio del consenso dei coniugi (cfr in motivazione Cass 19808/2009, secondo la quale ("ob defectum discretionis iudicii") da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano>; cfr in motivazione Cass. 13883/2015 secondo la quale dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ.>),
. non ponendosi esigenza di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, stante la natura congiunta del ricorso. Va per l'effetto dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nata Parte_1 in Roma il 9/10/1987, e nato in [...] il [...], così provvede: Parte_2 dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza pronunciata inter partes il 12/12/2023 (depositata il 20/12/2023) dal Tribunale ecclesiastico interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma, resa esecutiva con decreto del 4/3/2025 del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio da loro contratto con rito concordatario in Itri (Rm) l'11 giugno 2018, nulla sulle spese di lite, manda al competente ufficio di stato civile per la trascrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 15/5/2025. Il Consigliere estensore Francesca Romana Salvadori Il Presidente
Sofia Rotunno