TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10747/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10747/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI ELISA in forza di procura alle liti 10.6.2024 Parte_1
ATTRICE
e con il patrocinio dell'avv. l'avv. PUZONE Controparte_1
COSTANTINO, in forza di procura generale alle liti autenticata dal notaio Persona_1 in data 27.4.2022
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 26 MAGGIO 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. SEGNAN Elisa in sost. per delega orale dell'avv. FACCIOLI ELISA e Parte_1
- per l'avv. PUZONE COSTANTINO. Controparte_1
Per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Segnan precisa le conclusioni come da atto di appello.
L'avv. Puzone precisa le conclusioni coma da comparsa di costituzione e da note autorizzate
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10747/2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI ELISA in forza di procura alle liti 10.6.2024 Parte_1
ATTRICE
e con il patrocinio dell'avv. l'avv. PUZONE Controparte_1
COSTANTINO, in forza di procura generale alle liti autenticata dal notaio Persona_1 in data 27.4.2022
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 26.5.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 3280/2023 depositata in data 17/12/2023, resa dal
Giudice di Pace di Torino nel procedimento RG 17105/2022, non notificata, per le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 53 del 24/10/2022 – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CUP Comune di Bussoleno – anno 2021 - e la pretesa creditoria al medesimo sottesa.
In ogni caso: vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 6 Per Controparte_3
“Rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto, e confermarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3280/2023 pubblicata il 17/12/2023.
Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 21, d. lgs. n° 546/92, (in seguito “ ”) ha Controparte_3 CP_1 impugnato l'accertamento esecutivo n.53 di euro 125,80 riferito all'anno 2021 notificatole da in riferimento all'ufficio postale di , Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 3 Parte_1 CP_2
10053 BUSSOLENO (TO) per sentirne accertare la nullità e/o per procedere al suo annullamento sostenendo che difettava il requisito legale di cui all'art. 1, comma 821 lettera g) della L. 160/2019, costituito da un verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale e che, nel merito, non sussistevano i presupposti per l'irrogazione della sanzione quanto alla superficie in quanto la metratura dell'insegna non superava i cinque metri e doveva trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lettera l) della legge n. 160/2019.
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando (i) che il Pt_1 verbale di accertamento era necessario solo in caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi e non, invece, nel caso di specie in cui era contestato solo il mancato pagamento del canone (ii) che il cartello di Piazza Vittorio Veneto indicato come “Prelievo di contante ricariche” non integrava insegna di esercizio, bensì cartello idoneo a diffondere messaggi pubblicitari soggetto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (in seguito CUP) in quanto soddisfaceva il presupposto di cui all'art. 1 comma 819 L. 160/2019; che in ogni caso la superficie complessiva superava i cinque metri in quanto ciascun mezzo pubblicitario deve essere singolarmente considerato e ad esso deve essere applicato l'art. 1 comma 825 L.
160/2019 che stabilisce che “per la diffusione di messaggi pubblicitari… il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi...Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”, disposizione richiamata dal
Regolamento del Comune di all'art. 31, commi 1 e 2, intitolato “Modalità di CP_2 applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari”.
Il non è costituito ed è stato dichairato contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 3280/2023 pubblicata in data 21.12.2023, il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso e ha annullato l'accertamento esecutivo nr. 53 riferito al 2021 disponendo il rimborso del C.U. a carico della resistente.
ha proposto il presente appello sostenendo: Pt_1
1. la nullità della sentenza per omessa motivazione non avendo il Giudice preso posizione in modo specifico e pertinente con riferimento alle difese svolte da essa resistente;
2. l'erroneità della motivazione della sentenza laddove rilevava la mancanza di prova pagina 3 di 6 offerta, atteso che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato era coerentemente motivato e aveva eseguito il calcolo della superficie impositiva in conformità sia della normativa nazionale in materia di CUP, sia in applicazione del Regolamento del
Comune di . CP_2
Parte appellante ha concluso chiedendo al tribunale di riformare integralmente la sentenza n.
3280/2023 depositata dal Giudice di Pace di Torino in data 17/12/2023, confermando l'avviso di accertamento esecutivo n. 53 del 24/10/2022 – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CUP Comune di Bussoleno – anno 2021 - e la pretesa creditoria al medesimo sottesa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che la sentenza era stata correttamente CP_1 motivata. Parte appellata ha ribadito che in applicazione dell'art. 1, comma 833, lettera l), della L. 160/2019 che prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati e dell'art. 1 comma 825 della predetta legge che prevede che il canone è determinato in base alla superfice complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadri, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, nulla era dovuto. In particolare, ha sostenuto che nel caso di pluralità di insegne collegate inscindibilmente e strutturalmente fra di loro, come nel caso di specie, l'arrotondamento della loro superfice ex art. 1 lettera 825 della l. 160/2019 doveva essere effettuato sulla somma complessiva delle superfici imponibili e non sulla superficie di ogni singola insegna. Parte appellata ha aggiunto che il procedimento di calcolo della superficie imponibile doveva effettuarsi in base a quanto già individuato dal
Legislatore all'art. 7 c 5 del D.lgs 507\1993 che recita: “…i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Il Giudice di Pace di Torino ha fondato l'accoglimento del ricorso sul rilievo che il CP_2
non avesse assolto l'onere di provare che la superficie complessiva delle insegne
[...] fosse superiore a cinque metri quadrati e dovesse essere assoggettata al pagamento del canone.
Invero, la questione controversa non era la superficie complessiva delle insegne, quanto il criterio di calcolo della stessa: sosteneva che l'art. 1 comma 825 della legge 160/2019 Pt_1 1doveva essere applicato per ciascuna insegna con conseguente arrotondamento al metro 1 L'art. 1 comma 825 della legge 160/2019 recita: “Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi pagina 4 di 6 quadrato di ogni singolo mezzo pubblicitario, mentre assumeva che trattandosi di CP_1 pluralità di insegne collegate inscindibilmente e strutturalmente fra di loro, l'arrotondamento della loro superfice doveva essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna.
Dalle difese delle parti risulta, dunque, che l'oggetto del contendere non è la superficie delle insegne, che è dato non contestato, bensì se l'arrotondamento si applichi a ciascuna insegna o alla superficie complessiva delle insegne.
La questione di diritto che è idonea a definire la controversia non è stata, dunque, esaminata dal Giudice di Pace con la conseguenza che deve procedersi in sede di gravame alla sua disamina.
L'art. 1, comma 833, lettera l), della L. 160/2019 prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'art. 1 comma 825 della medesima legge prevede che il canone sia determinato in base alla superfice complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadri, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, escluse le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Tale ultima disposizione, dunque, prevede un arrotondamento al metro quadrato della superficie del mezzo pubblicitario superiore a trecento centimetri quadrati.
Qualora, peraltro, il mezzo pubblicitario sia costituito da insegna di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, l'esenzione per le insegne si riferisce a “una superficie complessiva di cinque metri quadrati”.
Tale disposizione è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della tassazione di cui all'art. 1 comma 825 che esonera dal pagamento del canone la superficie del mezzo pubblicitario inferiore a trecento centimetri quadrati.
Inoltre, il comma 833 non fa riferimento al mezzo pubblicitario ma alle “insegne” indicate non al singolare ma al plurale e riferite all'“esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività” e non parla di “superficie inferiore a” ma di “superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Si ritiene, allora, che il calcolo della superficie complessiva sino a 5 metri quadrati non debba essere effettuato applicando i criteri di cui al comma 825, bensì il criterio autonomo e speciale privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. pagina 5 di 6 indicato al comma 833 che fa riferimento alla superficie complessiva fino a 5 metri quadrati di tutte le insegne riferite all'“esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività”, con un calcolo effettuato secondo la effettiva superficie di ogni insegna da sommarsi alle altre e tale da non superare nel complesso la superficie di 5 metri quadrati.
Né rileva in alcun modo quanto era originariamente previsto dall'art. dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto disposizione abrogata.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
3.Le spese di causa seguono la soccombenza della appellante e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione sino a € 1.100,01, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, valore medio di liquidazione e così per € 462,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3280/2023 pubblicata in Parte_1 data 21.12.2023, il Giudice di Pace di Torino;
CONDANNA a rimborsare a le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_3 liquidate in € 462,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10747/2024 tra
, con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI ELISA in forza di procura alle liti 10.6.2024 Parte_1
ATTRICE
e con il patrocinio dell'avv. l'avv. PUZONE Controparte_1
COSTANTINO, in forza di procura generale alle liti autenticata dal notaio Persona_1 in data 27.4.2022
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 26 MAGGIO 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. SEGNAN Elisa in sost. per delega orale dell'avv. FACCIOLI ELISA e Parte_1
- per l'avv. PUZONE COSTANTINO. Controparte_1
Per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Segnan precisa le conclusioni come da atto di appello.
L'avv. Puzone precisa le conclusioni coma da comparsa di costituzione e da note autorizzate
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10747/2024
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FACCIOLI ELISA in forza di procura alle liti 10.6.2024 Parte_1
ATTRICE
e con il patrocinio dell'avv. l'avv. PUZONE Controparte_1
COSTANTINO, in forza di procura generale alle liti autenticata dal notaio Persona_1 in data 27.4.2022
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Udienza di discussione in data 26.5.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
Nel merito: riformare integralmente la sentenza n. 3280/2023 depositata in data 17/12/2023, resa dal
Giudice di Pace di Torino nel procedimento RG 17105/2022, non notificata, per le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 53 del 24/10/2022 – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CUP Comune di Bussoleno – anno 2021 - e la pretesa creditoria al medesimo sottesa.
In ogni caso: vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 6 Per Controparte_3
“Rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto, e confermarsi integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3280/2023 pubblicata il 17/12/2023.
Con vittoria di spese e onorari anche del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 21, d. lgs. n° 546/92, (in seguito “ ”) ha Controparte_3 CP_1 impugnato l'accertamento esecutivo n.53 di euro 125,80 riferito all'anno 2021 notificatole da in riferimento all'ufficio postale di , Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 3 Parte_1 CP_2
10053 BUSSOLENO (TO) per sentirne accertare la nullità e/o per procedere al suo annullamento sostenendo che difettava il requisito legale di cui all'art. 1, comma 821 lettera g) della L. 160/2019, costituito da un verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale e che, nel merito, non sussistevano i presupposti per l'irrogazione della sanzione quanto alla superficie in quanto la metratura dell'insegna non superava i cinque metri e doveva trovare applicazione l'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lettera l) della legge n. 160/2019.
si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando (i) che il Pt_1 verbale di accertamento era necessario solo in caso di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi e non, invece, nel caso di specie in cui era contestato solo il mancato pagamento del canone (ii) che il cartello di Piazza Vittorio Veneto indicato come “Prelievo di contante ricariche” non integrava insegna di esercizio, bensì cartello idoneo a diffondere messaggi pubblicitari soggetto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (in seguito CUP) in quanto soddisfaceva il presupposto di cui all'art. 1 comma 819 L. 160/2019; che in ogni caso la superficie complessiva superava i cinque metri in quanto ciascun mezzo pubblicitario deve essere singolarmente considerato e ad esso deve essere applicato l'art. 1 comma 825 L.
160/2019 che stabilisce che “per la diffusione di messaggi pubblicitari… il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi...Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati”, disposizione richiamata dal
Regolamento del Comune di all'art. 31, commi 1 e 2, intitolato “Modalità di CP_2 applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari”.
Il non è costituito ed è stato dichairato contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 3280/2023 pubblicata in data 21.12.2023, il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso e ha annullato l'accertamento esecutivo nr. 53 riferito al 2021 disponendo il rimborso del C.U. a carico della resistente.
ha proposto il presente appello sostenendo: Pt_1
1. la nullità della sentenza per omessa motivazione non avendo il Giudice preso posizione in modo specifico e pertinente con riferimento alle difese svolte da essa resistente;
2. l'erroneità della motivazione della sentenza laddove rilevava la mancanza di prova pagina 3 di 6 offerta, atteso che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato era coerentemente motivato e aveva eseguito il calcolo della superficie impositiva in conformità sia della normativa nazionale in materia di CUP, sia in applicazione del Regolamento del
Comune di . CP_2
Parte appellante ha concluso chiedendo al tribunale di riformare integralmente la sentenza n.
3280/2023 depositata dal Giudice di Pace di Torino in data 17/12/2023, confermando l'avviso di accertamento esecutivo n. 53 del 24/10/2022 – Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – CUP Comune di Bussoleno – anno 2021 - e la pretesa creditoria al medesimo sottesa, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo che la sentenza era stata correttamente CP_1 motivata. Parte appellata ha ribadito che in applicazione dell'art. 1, comma 833, lettera l), della L. 160/2019 che prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati e dell'art. 1 comma 825 della predetta legge che prevede che il canone è determinato in base alla superfice complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadri, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, nulla era dovuto. In particolare, ha sostenuto che nel caso di pluralità di insegne collegate inscindibilmente e strutturalmente fra di loro, come nel caso di specie, l'arrotondamento della loro superfice ex art. 1 lettera 825 della l. 160/2019 doveva essere effettuato sulla somma complessiva delle superfici imponibili e non sulla superficie di ogni singola insegna. Parte appellata ha aggiunto che il procedimento di calcolo della superficie imponibile doveva effettuarsi in base a quanto già individuato dal
Legislatore all'art. 7 c 5 del D.lgs 507\1993 che recita: “…i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Il Giudice di Pace di Torino ha fondato l'accoglimento del ricorso sul rilievo che il CP_2
non avesse assolto l'onere di provare che la superficie complessiva delle insegne
[...] fosse superiore a cinque metri quadrati e dovesse essere assoggettata al pagamento del canone.
Invero, la questione controversa non era la superficie complessiva delle insegne, quanto il criterio di calcolo della stessa: sosteneva che l'art. 1 comma 825 della legge 160/2019 Pt_1 1doveva essere applicato per ciascuna insegna con conseguente arrotondamento al metro 1 L'art. 1 comma 825 della legge 160/2019 recita: “Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi pagina 4 di 6 quadrato di ogni singolo mezzo pubblicitario, mentre assumeva che trattandosi di CP_1 pluralità di insegne collegate inscindibilmente e strutturalmente fra di loro, l'arrotondamento della loro superfice doveva essere applicato solo alla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna.
Dalle difese delle parti risulta, dunque, che l'oggetto del contendere non è la superficie delle insegne, che è dato non contestato, bensì se l'arrotondamento si applichi a ciascuna insegna o alla superficie complessiva delle insegne.
La questione di diritto che è idonea a definire la controversia non è stata, dunque, esaminata dal Giudice di Pace con la conseguenza che deve procedersi in sede di gravame alla sua disamina.
L'art. 1, comma 833, lettera l), della L. 160/2019 prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'art. 1 comma 825 della medesima legge prevede che il canone sia determinato in base alla superfice complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadri, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, escluse le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Tale ultima disposizione, dunque, prevede un arrotondamento al metro quadrato della superficie del mezzo pubblicitario superiore a trecento centimetri quadrati.
Qualora, peraltro, il mezzo pubblicitario sia costituito da insegna di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, l'esenzione per le insegne si riferisce a “una superficie complessiva di cinque metri quadrati”.
Tale disposizione è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale della tassazione di cui all'art. 1 comma 825 che esonera dal pagamento del canone la superficie del mezzo pubblicitario inferiore a trecento centimetri quadrati.
Inoltre, il comma 833 non fa riferimento al mezzo pubblicitario ma alle “insegne” indicate non al singolare ma al plurale e riferite all'“esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività” e non parla di “superficie inferiore a” ma di “superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Si ritiene, allora, che il calcolo della superficie complessiva sino a 5 metri quadrati non debba essere effettuato applicando i criteri di cui al comma 825, bensì il criterio autonomo e speciale privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. pagina 5 di 6 indicato al comma 833 che fa riferimento alla superficie complessiva fino a 5 metri quadrati di tutte le insegne riferite all'“esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività”, con un calcolo effettuato secondo la effettiva superficie di ogni insegna da sommarsi alle altre e tale da non superare nel complesso la superficie di 5 metri quadrati.
Né rileva in alcun modo quanto era originariamente previsto dall'art. dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto disposizione abrogata.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato.
3.Le spese di causa seguono la soccombenza della appellante e devono essere liquidate secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione sino a € 1.100,01, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo, valore medio di liquidazione e così per € 462,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3280/2023 pubblicata in Parte_1 data 21.12.2023, il Giudice di Pace di Torino;
CONDANNA a rimborsare a le spese del presente giudizio Parte_1 Controparte_3 liquidate in € 462,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 6 di 6