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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2721/2024 promossa da: nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 residente in [...], interno 7 ma domiciliato in Livorno, Via Piero Della Francesca, 1 [C.F.: ] con C.F._1
l'Avv. Francesco Agostinelli
RICORRENTE/I
e nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 residente in [...], interno 7 [C.F.:
] con l'avv. Alessandra Benvenuti C.F._2
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano pagina 1 di 7 le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso in data 19.11.2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la in Livorno il 6.1.2017 e di non essere dalla loro CP_1 unione nati figli, adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dalla resistente e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 23.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.3.2025. In data 31.1.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto che le parti erano addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e del divorzio. Il Giudice, quindi, preso atto dell'accordo inter partes, disponeva la sostituzione dell'udienza del 6.3.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. All'udienza del 6.3.2025 il Giudice Relatore disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rinviava la causa all'udienza del 17.4.2025 per consentire alle parti di prendere posizione in ordine alla condizione sub 6b) di cui all'accordo inter partes. In data 17.4.2025, il Giudice Relatore, lette le note scritte delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine alla domanda di separazione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. L'accordo depositato dalle parti, inoltre, risulta sottoscritto da entrambi i coniugi personalmente e, nelle note in sostituzione di udienza depositate, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno pagina 2 di 7 confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
Livorno procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 6.1.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 2 parte 1 anno 2017;
pagina 3 di 7 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi convengono e si impegnano a mettere immediatamente in vendita l'abitazione coniugale posta in Viale Città del Vaticano, n. 70, int. 7 in regime di comunione tra loro, abitazione che il Sig. ha già Pt_1 rilasciato e nella quale attualmente abita la Sig.ra ad un prezzo CP_1 che sarà concordato dagli stessi in base alla valutazione che sarà data all'immobile. Sia per la valutazione, che per l'attività di intermediazione le parti potranno dare incarico ciascuna ad una sola Agenzia Immobiliare di propria fiducia. Le Agenzie incaricate dai coniugi non potranno avere mandato in esclusiva, dovranno concordare previamente con entrambi i proprietari l'importo della loro provvigione, che dovrà essere la stessa per entrambe le Agenzie, così come identiche dovranno essere le indicazioni che le Agenzie forniranno ai potenziali acquirenti in relazione al prezzo di vendita e ai margini di trattativa.
3. I coniugi stabiliscono che fino al rogito di compravendita, la Sig.ra continuerà ad abitare e usufruire in via esclusiva della Controparte_1 abitazione coniugale. In relazione all'impegno di cui al punto 2, la Sig.ra si impegna a CP_1 non porre ostacoli e, anzi, a favorire le visite dell'abitazione di potenziali acquirenti, che le Agenzie dovranno, comunque, concordare direttamente con lei, con adeguato anticipo. La stessa si impegna, altresì, a rilasciare l'immobile tempestivamente quando lo stesso dovrà essere consegnato al futuro acquirente. Le spese condominiali ordinarie e le utenze che matureranno dalla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte fino a tale data saranno ad esclusivo carico della Sig.ra CP_1
Il Sig. si impegna a saldare le spese condominiali ordinarie maturate Pt_1 al 31 gennaio 2025, rimaste da pagare. I coniugi si impegnano a pagare al 50 % le bollette Eni insolute intestate al Sig. Filiali per consumi pregressi, per complessivi € 336,43. La Sig.ra si impegna a volturare le utenze dell'abitazione CP_1 coniugale entro la fine del mese di febbraio 2025. Nessuna somma e/o indennizzo potranno essere pretesi dal coniuge pagina 4 di 7 comproprietario per l'utilizzo in via esclusiva dell'immobile da parte della Sig.ra fino alla vendita. CP_1
4. Dopo lo scioglimento della comunione, i coniugi resteranno obbligati in pari quota al pagamento del residuo importo del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione coniugale - che resterà in comproprietà tra loro in pari quote - fino alla sua estinzione e, quindi, al pagamento in pari misura di tutte le prossime rate. Con riferimento ai ratei di mutuo ad oggi già scaduti e pagati solo parzialmente, per un importo complessivo di € 957,00 per capitale non corrisposto e interessi di mora, e alla rata di gennaio 2025 pari ad € 1.027,00, i coniugi stabiliscono che tali importi saranno pagati dai coniugi al 50% al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni.
5. Allo scopo di regolare i loro rapporti giuridici, economici e patrimoniali, con accordo unitario di natura economica a valenza negoziale, i coniugi convengono quanto segue. a) Con riferimento alla richiesta di separazione personale. Pur essendo il Sig. attualmente disoccupato e la Parte_1
Sig.ra affetta da gravi problemi di salute che le Controparte_1 rendono difficoltoso esercitare la propria attività di insegnante di pilates, nel periodo della loro separazione personale i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni pretesa a tale riguardo l'uno nei confronti dell'altro, potendo ciascuno contare sull'aiuto dei propri genitori. b) Con riferimento al già richiesto scioglimento del vincolo matrimoniale, tenuto conto di quanto concordato per il periodo della separazione, nonché della durata del matrimonio e del contributo che ciascuno dei coniugi ha fornito alla formazione del patrimonio familiare, il Sig. si impegna a Parte_1 corrispondere alla Sig.ra quale assegno divorzile Controparte_1 in un'unica soluzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00). I coniugi stabiliscono che la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) pattuita a titolo di assegno divorzile una tantum, sarà corrisposta alla Sig.ra nel momento in cui Controparte_1
l'abitazione coniugale posta in Viale Città del Vaticano, n. 70, int. 7,
pagina 5 di 7 in regime di comunione tra loro, sarà venduta ed, esattamente, contestualmente alla stipulazione del relativo atto. I coniugi stabiliscono che tale somma potrà essere pretesa dalla Sig.ra direttamente dal futuro acquirente, in aggiunta alla quota CP_1 pari al 50 % del ricavato, alla stessa spettante dalla compravendita. Nell'ipotesi in cui il rogito venisse effettuato prima del deposito della sentenza di scioglimento del loro matrimonio, la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00), spettante alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile una tantum – Controparte_1 impregiudicato il diritto della stessa a percepire immediatamente il 50% del ricavato della compravendita per la sua quota di proprietà- le sarà corrisposta con assegno circolare non trasferibile a lei intestato, che resterà depositato presso il Notaio rogante dal momento della stipulazione dell'atto di compravendita fino alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e assegno Controparte_1 Parte_1 che potrà essere consegnato dal Notaio alla Sig.ra Controparte_1
a semplice richiesta, dietro presentazione di copia autentica della predetta sentenza. I coniugi riconoscono e dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alla presente condizione, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
6. Gli effetti personali del Sig. ancora giacenti presso la ex casa Pt_1 coniugale saranno consegnati entro il mese di febbraio 2025 dalla Sig.ra ai genitori del Sig. previa trasmissione di un elenco a tal CP_1 Pt_1 fine. I restanti beni mobili e le suppellettili che arredano l'abitazione coniugale sono e restano di proprietà indivisa di entrambi i coniugi, che procederanno alla loro divisione di comune accordo solo nel momento in cui l'immobile sarà stato venduto e dovrà essere liberato.
7. Spese di lite al definitivo;
8. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 17.4.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2721/2024 promossa da: nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 residente in [...], interno 7 ma domiciliato in Livorno, Via Piero Della Francesca, 1 [C.F.: ] con C.F._1
l'Avv. Francesco Agostinelli
RICORRENTE/I
e nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 residente in [...], interno 7 [C.F.:
] con l'avv. Alessandra Benvenuti C.F._2
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano pagina 1 di 7 le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso in data 19.11.2024 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la in Livorno il 6.1.2017 e di non essere dalla loro CP_1 unione nati figli, adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale intervenuta dalla resistente e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 23.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.3.2025. In data 31.1.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto che le parti erano addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni della separazione e del divorzio. Il Giudice, quindi, preso atto dell'accordo inter partes, disponeva la sostituzione dell'udienza del 6.3.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. All'udienza del 6.3.2025 il Giudice Relatore disponeva la conversione del rito da giudiziale in consensuale e rinviava la causa all'udienza del 17.4.2025 per consentire alle parti di prendere posizione in ordine alla condizione sub 6b) di cui all'accordo inter partes. In data 17.4.2025, il Giudice Relatore, lette le note scritte delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine alla domanda di separazione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. L'accordo depositato dalle parti, inoltre, risulta sottoscritto da entrambi i coniugi personalmente e, nelle note in sostituzione di udienza depositate, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno pagina 2 di 7 confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo inter partes, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
Livorno procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 6.1.2017 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 2 parte 1 anno 2017;
pagina 3 di 7 DISPONE CHE:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi convengono e si impegnano a mettere immediatamente in vendita l'abitazione coniugale posta in Viale Città del Vaticano, n. 70, int. 7 in regime di comunione tra loro, abitazione che il Sig. ha già Pt_1 rilasciato e nella quale attualmente abita la Sig.ra ad un prezzo CP_1 che sarà concordato dagli stessi in base alla valutazione che sarà data all'immobile. Sia per la valutazione, che per l'attività di intermediazione le parti potranno dare incarico ciascuna ad una sola Agenzia Immobiliare di propria fiducia. Le Agenzie incaricate dai coniugi non potranno avere mandato in esclusiva, dovranno concordare previamente con entrambi i proprietari l'importo della loro provvigione, che dovrà essere la stessa per entrambe le Agenzie, così come identiche dovranno essere le indicazioni che le Agenzie forniranno ai potenziali acquirenti in relazione al prezzo di vendita e ai margini di trattativa.
3. I coniugi stabiliscono che fino al rogito di compravendita, la Sig.ra continuerà ad abitare e usufruire in via esclusiva della Controparte_1 abitazione coniugale. In relazione all'impegno di cui al punto 2, la Sig.ra si impegna a CP_1 non porre ostacoli e, anzi, a favorire le visite dell'abitazione di potenziali acquirenti, che le Agenzie dovranno, comunque, concordare direttamente con lei, con adeguato anticipo. La stessa si impegna, altresì, a rilasciare l'immobile tempestivamente quando lo stesso dovrà essere consegnato al futuro acquirente. Le spese condominiali ordinarie e le utenze che matureranno dalla sottoscrizione delle presenti condizioni congiunte fino a tale data saranno ad esclusivo carico della Sig.ra CP_1
Il Sig. si impegna a saldare le spese condominiali ordinarie maturate Pt_1 al 31 gennaio 2025, rimaste da pagare. I coniugi si impegnano a pagare al 50 % le bollette Eni insolute intestate al Sig. Filiali per consumi pregressi, per complessivi € 336,43. La Sig.ra si impegna a volturare le utenze dell'abitazione CP_1 coniugale entro la fine del mese di febbraio 2025. Nessuna somma e/o indennizzo potranno essere pretesi dal coniuge pagina 4 di 7 comproprietario per l'utilizzo in via esclusiva dell'immobile da parte della Sig.ra fino alla vendita. CP_1
4. Dopo lo scioglimento della comunione, i coniugi resteranno obbligati in pari quota al pagamento del residuo importo del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione coniugale - che resterà in comproprietà tra loro in pari quote - fino alla sua estinzione e, quindi, al pagamento in pari misura di tutte le prossime rate. Con riferimento ai ratei di mutuo ad oggi già scaduti e pagati solo parzialmente, per un importo complessivo di € 957,00 per capitale non corrisposto e interessi di mora, e alla rata di gennaio 2025 pari ad € 1.027,00, i coniugi stabiliscono che tali importi saranno pagati dai coniugi al 50% al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni.
5. Allo scopo di regolare i loro rapporti giuridici, economici e patrimoniali, con accordo unitario di natura economica a valenza negoziale, i coniugi convengono quanto segue. a) Con riferimento alla richiesta di separazione personale. Pur essendo il Sig. attualmente disoccupato e la Parte_1
Sig.ra affetta da gravi problemi di salute che le Controparte_1 rendono difficoltoso esercitare la propria attività di insegnante di pilates, nel periodo della loro separazione personale i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando ad ogni pretesa a tale riguardo l'uno nei confronti dell'altro, potendo ciascuno contare sull'aiuto dei propri genitori. b) Con riferimento al già richiesto scioglimento del vincolo matrimoniale, tenuto conto di quanto concordato per il periodo della separazione, nonché della durata del matrimonio e del contributo che ciascuno dei coniugi ha fornito alla formazione del patrimonio familiare, il Sig. si impegna a Parte_1 corrispondere alla Sig.ra quale assegno divorzile Controparte_1 in un'unica soluzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00). I coniugi stabiliscono che la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) pattuita a titolo di assegno divorzile una tantum, sarà corrisposta alla Sig.ra nel momento in cui Controparte_1
l'abitazione coniugale posta in Viale Città del Vaticano, n. 70, int. 7,
pagina 5 di 7 in regime di comunione tra loro, sarà venduta ed, esattamente, contestualmente alla stipulazione del relativo atto. I coniugi stabiliscono che tale somma potrà essere pretesa dalla Sig.ra direttamente dal futuro acquirente, in aggiunta alla quota CP_1 pari al 50 % del ricavato, alla stessa spettante dalla compravendita. Nell'ipotesi in cui il rogito venisse effettuato prima del deposito della sentenza di scioglimento del loro matrimonio, la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00), spettante alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile una tantum – Controparte_1 impregiudicato il diritto della stessa a percepire immediatamente il 50% del ricavato della compravendita per la sua quota di proprietà- le sarà corrisposta con assegno circolare non trasferibile a lei intestato, che resterà depositato presso il Notaio rogante dal momento della stipulazione dell'atto di compravendita fino alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e assegno Controparte_1 Parte_1 che potrà essere consegnato dal Notaio alla Sig.ra Controparte_1
a semplice richiesta, dietro presentazione di copia autentica della predetta sentenza. I coniugi riconoscono e dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alla presente condizione, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
6. Gli effetti personali del Sig. ancora giacenti presso la ex casa Pt_1 coniugale saranno consegnati entro il mese di febbraio 2025 dalla Sig.ra ai genitori del Sig. previa trasmissione di un elenco a tal CP_1 Pt_1 fine. I restanti beni mobili e le suppellettili che arredano l'abitazione coniugale sono e restano di proprietà indivisa di entrambi i coniugi, che procederanno alla loro divisione di comune accordo solo nel momento in cui l'immobile sarà stato venduto e dovrà essere liberato.
7. Spese di lite al definitivo;
8. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 17.4.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
pagina 7 di 7