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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 08/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 264/22
Tribunale di SULMONA in persona del giudice Dr. ssa Francesca Pinacchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 264 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 vertente tra:
La Sig.ra C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Montesilvano (PE), alla via Studenti di San Giuliano di Puglia n. 11, in qualità di amministratore di sostegno e nell'interesse del Sig. C.F. CP_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Studenti di San Giuliano di Puglia n. 11, attualmente domiciliato in Roccasecca (FR) presso la “Borgo San Tommaso”, rappresentata, assistita e difesa Parte_2
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Dante Angiolelli e Massimiliano Cecconi del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pescara, alla via Pisa n.
29, in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione
Attrice
E
La società “ Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante p.t. SI. corrente P.IVA_1 Controparte_3
in via Fonte Palacchio n.
3 - Anversa degli Abruzzi (AQ), rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabrizio Luciani del Foro di Sulmona , presso il cui studio è domiciliata, in via A. Gramsci
n. 43 – Sulmona (AQ), come da procura allegata alla comparsa di costituzione.
Convenuta
Oggetto: responsabilità ex art. 1218 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI. , in qualità di Parte_1
amministratore di sostegno del SI. conveniva in giudizio la CP_1 [...]
, chiedendo al Tribunale di accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per i fatti e le circostanze descritte e dedotte Controparte_4 nel presente atto, causativi di danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali alla persona del Sig. - per l'effetto condannare la CP_1 Controparte_4
[... al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, nessuno escluso od eccettuato, subiti e subendi dal Sig. prudentemente quantificabili in euro CP_1
113.970,00= od in quella maggiore o minore somma che dovesse ritenersi di giustizia, se del caso anche mediante valutazione e liquidazione equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di causa e con ogni ulteriore e consequenziale statuizione di legge e di giustizia. Con espressa e formale riserva di richiedere mezzi istruttori e di produrre ulteriori documenti all'esito della costituzione di controparte”.
A sostegno della propria pretesa ha dedotto che il SI. su prescrizione della CP_1
ASL di Pescara, era ospite della struttura dal mese di Giugno 2005 a causa delle patologie psichiatriche gravemente invalidanti da cui è affetto. In data 13.5.2018, mentre si trovava nelle vicinanze del distributore automatico di bevande “veniva aggredito senza alcun motivo da un altro paziente ospite della Comunità terapeutica, tale SI. che lo spingeva Persona_1
violentemente contro un muro (sul battiscopa), facendogli urtare la spalla destra”.
Successivamente il SI. avrebbe rialzato da terra il “tirandolo Persona_1 CP_1 violentemente verso di sé, intimandogli di tacere ed ordinando allo stesso di alzarsi, poiché a suo dire “non si era fatto nulla”. Detto episodio sarebbe avvenuto “in totale assenza di azione, di controllo, di vigilanza e di sorveglianza da parte del personale della struttura sanitaria e nonostante la stessa ospitasse pazienti potenzialmente pericolosi ( già detenuti negli o.p.g.)”. Dopo il sinistro il SI. nulla riferiva al dott. , medico di turno della struttura. Il giorno CP_1 Per_2
successivo la dott. ssa coordinatrice della Comunità terapeutica, accortasi del dolore Per_3 lamentato dal SI. notava un anomalo gonfiore ed “evidenti ematomi” a livello del CP_1
braccio, spalla e mano destra e invitava pertanto l'infermiera, dott.ssa ad Per_4
accompagnare il paziente presso il P.S. dell'Ospedale civile di Sulmona, dove al CP_1 veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentaria scomposta del collo - omero dx con prognosi gg. 30”. In data 16/05/2018 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico e CP_1
successivamente, in data 6/6/2018, ad un ulteriore intervento di “rimozione dei mezzi di sintesi e bonifica del focolaio di infezione”. Per i in data 9/7/2018 il sporgeva CP_1
denuncia querela nei confronti dell'amministratore della Comunità terapeutica SI.
Con missiva del 21/01/2021 la SI. invitava e Controparte_3 Parte_1
diffidava la Comunità terapeutica a voler risarcire i danni patiti dal SI. in CP_1
conseguenza del sinistro. La Comunità terapeutica riscontrava la comunicazione in data
8/02/2021, respingendo la richiesta e negando la propria responsabilità. Il successivo procedimento di mediazione aveva esito negativo.
La SI. , pertanto conveniva in giudizio la Comunità terapeutica al fine di Parte_1
ottenere la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente patito dal SI. danno che quantificava in complessivi € € 113.970,00, oltre alle CP_1 spese di lite.
Si è costituita in giudizio la “ , in persona Controparte_4
del legale rappresentante p.t. SI. contestando i fatti costitutivi Controparte_3 allegati a sostegno della domanda e chiedendo il rigetto.
All'udienza differita dalla scrivente, le parti provvedevano a depositare le rispettive note di udienza a trattazione scritta. Con ordinanza in data 23.09.2022 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e fissata l'udienza del 26.1.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori, poi ammessi in parte con ordinanza in data 6.02.2023.
È stata poi disposta CTU al fine di accertare “esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria versata in atti, nonché quella acquisibile presso le strutture sanitarie pubbliche, il danno biologico, psichico, morale, esistenziale e non patrimoniale derivati a dall'evento CP_1 lesivo subito da quest'ultimo all'interno della Comunità in data 13 maggio 2018, Controparte_4 nonché dalle conseguenti lesioni personali riportate da esso a seguito e per effetto del CP_1 medesimo evento lesivo, con precisazione della compatibilità logica e causale di tali lesioni personali con la condotta del Sig. nei confronti del […] la natura e l'entità Persona_1 CP_1 dell'inabilità temporanea, totale e parziale, e della invalidità permanente correlata a dette lesioni personali e dei relativi postumi residuati a carico del Con riserva di integrazione del quesito CP_1 nel contraddittorio delle parti”.
È stata svolta l'istruttoria orale delegata al GOP e acquisita la Relazione di Consulenza
Tecnica definitiva in data 27.10.2023. All'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata a trattazione scritta per il giorno 28.05.2024, le parti provvedevano a depositare le proprie
note di udienza per trattazione scritta. Il Giudice, con provvedimento in data 29.05.2024 tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal giorno 3.6.2024.
Ciò premesso, deve in primo luogo rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria e terapeutica come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. 1 marzo
1988, n. 2144; Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n.
4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999,
n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400;
Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n.
2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006, n.
12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni, nonché di attivazione degli obblighi di vigilanza e controllo (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si
sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000).
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo dipendente è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di
Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058).
In conclusione l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera o terapeutica comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche necessarie, ma si estende ad una serie di altre prestazioni.
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura, dunque, ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri
Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e il danno ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della "locatio operis". A carico della medesima struttura gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza, alla sicurezza delle attrezzature, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni professionali rese in suo favore dalla convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Quanto al nesso causale va evidenziato che in tema di responsabilità civile il nesso causale
è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità
del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Secondo la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, incombe sulla struttura dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere.
Dall'esame delle risultanze istruttorie, ritiene la scrivente che non sia emerso alcun profilo di responsabilità da condotte illecite e/o da inadempienze contrattuali , tali da giustificare i pretesi obblighi risarcitori gravanti sulla convenuta. In primo luogo, la versione dei fatti resa da parte attrice, sulla base di quanto de relato appreso dal figlio , è CP_1
smentita da quanto dichiarato in sede di escussione testimoniale dai SIg.ri Tes_1
e (operatori sanitari dipendenti della società convenuta), che
[...] Testimone_2 hanno riferito in termini diversi la dinamica del sinistro lamentato.
Il teste confermava , in particolare, che il giorno 13/05/2018, intorno alle Testimone_1
ore 16,00, egli si trovava nell'atrio della sede della Comunità ed erano presenti i CP_4
SIg.ri oltre all'operatore Di fronte alla Persona_1 CP_1 Persona_5
macchinetta del caffè si trovava il il quale, dopo aver preso il caffè dalla Per_1 macchinetta, si voltava e urtava posto subito dietro di lui. CP_1
Il cadeva di fianco, senza battere il viso. Veniva visitato dal sanitario di turno, che CP_1
non diagnosticava alcun danno al momento.
Negava pertanto l'assunto di parte attrice, secondo il quale il lo avrebbe spinto e Per_1
poi minacciato verbalmente di non riferire l'accaduto.
Anzi, secondo quanto riferito dal teste, Il lo avrebbe aiutato a rialzarsi Per_1
normalmente senza proferire nulla. Il teste confermava la stessa Testimone_2
ricostruzione dei fatti, precisando che il ha una corporatura esile e la differenza di CP_1 corporatura del il potrebbe aver influito sulle conseguenze dell'urto. Per_1
Il dott. , medico-psichiatra fiduciario della struttura riabilitativa ed anche Testimone_3
socio della convenuta, ha riferito invece la condotta corretta tenuta generalmente dal ella struttura, non segnalando alcuna criticità né inimicizia tra i due pazienti. Per_1
Al contrario i congiunti del hanno riferito circostanze apprese de relato, non CP_1
essendo presenti in struttura al momento dei fatti.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso di specie non sia configurabile alcuna condotta omissiva i violazione del dovere di vigilanza e custodia dei pazienti ospiti da parte della struttura ospitante. Al contrario, l'evento dannoso occorso è da ascrivere ad un'ipotesi di caso fortuito, derivando da una condotta accidentale non prevedibile e non evitabile mediante il rispetto delle adeguate cautele poste in essere dai dipendenti, i quali, sebbene presenti, non avrebbero potuto evitare l'urto casuale del al e la caduta Per_1 CP_1 accidentale di quest'ultimo.
Anche la Suprema Corte, in relazione ai casi di pazienti con problemi psichiatrici, ha più volte affermato che la configurabilità di un dovere di sorveglianza a carico del personale sanitario addetto al reparto e della conseguente responsabilità risarcitoria per danni provocati dal ricoverato presuppone solo la prova dell'incapacità di intendere e volere del soggetto (Cass. n. 22818/2010). In generale quindi è predicabile un “inadempimento della struttura sanitaria nel vigilare sulla sicurezza del soggetto in menomate condizione di intendere e volere poiché l'ospedale è tenuto a spiegare un atteggiamento di protezione differenziato a seconda della patologia lamentata dalla persona ricoverata sin dalla fase del primo intervento” (Cass. n. 10832/2014) Ove sia stata allegata e dimostrata l'incapacità di intendere e volere del paziente grava sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare la prova liberatoria e cioè di aver adottato tutte la cautele volte ad evitare che si verificasse l'evento dannoso.
L'estensione ed il contenuto dell'obbligo di vigilanza incombente sulla struttura varia in funzione delle circostanze del caso concreto. Dalla presunzione di colpa di cui all'art. 1218
c.c., gravante sulla struttura, il soggetto onerato si libera dimostrando di aver tenuto una condotta diligente. In altri termini la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della eSIibilità di un comportamento diverso in concreto da quello tenuto. (Cass. n.
25288/2020). Ciò detto, nel caso di specie, non è emerso che il danneggiante SI. Per_1
fosse persona incapace di autodeterminarsi;
anzi, egli godeva di permessi per potersi recare presso la famiglia d'origine residente in [...], rientrando presso la sede della
Comunità nel rispetto delle prescrizioni;
partecipava ai percorsi terapeutici/riabilitativi praticati dalla Comunità e non vi sono segnalazioni di comportamenti anomali o
aggressivi. Non può quindi affermarsi che tra le misure protettive in concreto adottabili dalla Comunità vi fosse il dovere di impedire che i soggetti coinvolti nel sinistro in argomento potessero entrare in contatto tra di loro ove adeguatamente assistiti dagli operatori preposti alla vigilanza. Gli operatori sono sempre presenti ed erano presenti al momento del fatto.
In questo contesto va considerata anche la sentenza n. 25288/20, dep.11/11/20 della Cass.
Civ. Sez. III, con la quale la Suprema Corte stabilisce l'indispensabilità che il
Giudice, qualora rilevi una responsabilità per inadempimento contrattuale di una struttura psichiatrica e dei suoi sanitari, indichi quali misure alternative avrebbero dovuto essere adottate per evitare il danno. La sentenza ha il pregio di riassumere sia la problematica del 'duplice ciclo causale' (“l'uno relativo all'evento dannoso a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere a valle”) sia la complessa problematica della diversa configurabilità del rapporto causale tra processo penale e civile.
In particolare la Corte sottolinea la necessità di considerare la condotta realmente eSIibile dalla struttura psichiatrica in quel particolare contesto in cui è avvenuto l'evento e quindi si è prodotto il danno, sottolineando quindi il nesso di casualità tra la condotta eSIibile e il danno. La condotta imprevedibile del in sostanza, rileva al fine di verificare Per_1
l'eventuale ricorrenza di quella causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (da provarsi, ex art. 1218 c.c., da parte del debitore danneggiante) e quindi sul piano non del rapporto causale ma quale fattore esonerativo della sua responsabilità per inadempimento secondo quanto disposto dal cit. art. 1218 c.c.
Conclusivamente è possibile affermare che non è emersa la prova che la caduta del sia riconducibile e/o causalmente imputabile a “culpa in vigilando” . Da quanto CP_1
emerso in sede istruttoria, la condotta del è stata repentina, imprevedibile e non Per_1 evitabile, da parte degli operatori, in capo ai quali non sono emerse omissioni o inadempienze ai doveri contrattuali derivanti dai cd. “obblighi di protezione” nei confronti dei pazienti.
Non può pertanto trovare accoglimento la pretesa risarcitoria nei confronti della Comunità convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri di cui al DM 55-2014, secondo i parametri medi previsti per i procedimenti del valore corrispondente.
Parte attrice va, altresì, condannata al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona definitivamente pronunciando,
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna la SI.ra , in qualità di amministratore di sostegno e Parte_1
nell'interesse del Sig. a rimborsare a parte convenuta le spese di lite CP_1
del presente giudizio, liquidate in 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese al
15%, IVA e CPA come per legge;
3. condanna la SI.ra , in qualità di amministratore di sostegno e Parte_1
nell'interesse del Sig. alla refusione delle spese di CTU liquidate come CP_1 da separato decreto.
Così deciso in Sulmona in data 7.4.25
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Pinacchio