Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18654/2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Paola Matteucci Presidente dott. Daniela Nunno Giudice dott. Anna Lisa MAni Giudice relatore ed estensore
Nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Joseph LEROSE Parte_1 C.F._1
nei confronti di:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Daniela DANIELE P_ C.F._2
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
A)
1.
ha proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale <<...affinché, P_
inaudita altera parte e con urgenza, ... rigettata ogni contraria istanza, autorizzi il sequestro conservativo dell'immobile e il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, con condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento e per quello di mediazione. - ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ... autorizzare il sequestro dell'immobile del debitore sito in Bologna (Bo) Via Avesella N. 9…>>, allegando che:
Pagina 1
Bancomat, ricettazione di veicoli, ed altri gravissimi reati in forme organizzate, per avergli ceduto un immobile sito in Bologna, Via Avesella n. 9 (e meglio descritto in atti) senza aver mai avuto le somme concordate;
o che solamente poco tempo fa la NOa ha compreso che la situazione P_
in cui versava non corrispondeva a quanto le era stato rammostrato (anche dal figlio) e si recava dalla sottoscritta difesa che cercare di trovare la soluzione alla mancanza di possibilità di rientrare nel proprio immobile;
o che immediatamente veniva contattata la notaia Varchetta che aveva rogato una serie di atti non conformi alla prassi tenuta da pubblici ufficiali;
– che venne anche inviata regolare richiesta di mediazione a cui mai parteciparono né la notaia
, né l'agenzia immobiliare e tanto meno i NOi – che dalle Tes_1 Pt_1
informazioni assunte dal figlio si evidenziava una vera truffa nei di lei confronti e veniva sporta querela;
o che da una comparazione effettuata tra l'atto di quietanza della vendita dell'immobile e l'estratto conto, conto tra l'altro del SI. e non della CP_2
SI.ra , sono emerse delle discrepanze nei pagamenti effettuati dal SI. P_ Pt_1
in quello indicato per il 23/12/2023, data in cui il c/c non era nemmeno stato aperto;
o che solo pochi giorni fa, il collega avv MA OT contattava la sottoscritta difesa informando che il di lui padre stava per acquistare il predetto immobile ma che su conSIlio del figlio e del notaio recedette dal preliminare essendo venuto Per_2
a sapere della situazione poco chiara che investiva la ricorrente;
o che l'agenzia immobiliare conSIliava il promittente compratore di cambiare il notaio così avrebbe potuto sostenere di essere terzo in buona fede;
che la NOa , essendo sicura delle proprie buone e legittime ragioni, si è P_
obbligata a promuovere il presente giudizio avendo come abitazione unica l'immobile di via Avesella n. 9 per evitare un gravissimo e irreparabile pregiudizio…>> (enfasi dell'estensore).
E' stato così instaurato il procedimento n. 10922/2024 R.G.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.9.2024, il resistente , non ancora Pt_1
costituito, non è comparso.
Pagina 2 La difesa della : P_
o ha ripercorso tutti i fatti narrati nell'atto di denuncia-querela allegato al ricorso [in particolare, nella denuncia del 19.6.24, allegata al doc. 1 del ricorso, parte ricorrente ha affermato:
▪ dopo avere ripercorso le motivazioni della cessione del proprio immobile nel
2020 a di avere ricevuto il corrispettivo pattuito solo in parte CP
–ovverosia circa solo limitatamente alla metà, versata direttamente dall'acquirente a favore di propri creditori- non venendo, invece, pagata effettivamente quanto al resto, circostanza per cui, con l'intercessione dei otteneva un ritrasferimento a proprio favore del bene nel 2023 con Pt_1
parziale compensazione del prezzo;
▪ di avere conferito nel 2023 procura al proprio figlio in occasione del riacquisto dell'immobile (con atto che vedeva la propria dante causa CP
rappresentata dal padre di ) in tesi senza Parte_1 PE comprendere realmente la portata dell'atto e di essere stata allontanata dal predetto immobile nel febbraio 2024, con l'inganno, da parte dei i Pt_1
quali le avevano ciò richiesto asseritamente per un periodo temporaneo, al fine di potere usufruire dei benefici fiscali del 110, e le avevano assicurato che le avrebbero medio tempore pagato l'affitto della temporanea dimora.
Poiché un mese dopo si era resa conto che i propri mobili erano stati asportati dall'immobile e che aveva ivi richiesto la residenza, aveva Parte_1
realizzato di essere stata vittima di raggiri atti a truffarla e che il proprio figlio era stato manipolato da ed indotto in errore al fine di Persona_1
farla agire in senso contrario al proprio interesse ad a far ottenere il possesso del proprio immobile al v. doc.1 di partte ricorrente]; Pt_1
o ha ribadito di non avere ricevuto nulla a titolo di pagamento (enfasi dell'estensore);
o ha rilevato, inoltre, di non avere mai firmato l'atto di quietanza di cui al doc. 3 redatto dal Notaio Rep. N. 3728 Racc. n. 2942 registrato in data Persona_3
05.03.2024 al n. 9742 presso Agenzia delle Entrate.
Il Giudice di prime cure, dato atto di quanto sopra, ravvisatane la necessità per meglio chiarire i contorni della vicenda, ha disposto l'audizione degli informatori indicati in ricorso (segnatamente: il Notaio , invitandola ad esibire gli originali di tutti gli atti da essa redatti che Persona_3 hanno interessato la compravendita dell'immobile di via Avesella n. 9 di proprietà della , ivi P_
Pagina 3 compreso l'atto di quietanza di cui sopra;
invitandolo ad esibire l'estratto Controparte_4
conto completo di tutti i bonifici e versamenti mediante assegni dichiarati davanti al Notaio relativi al prezzo di compravendita;
MA OT;
. Persona_4
Il si è costituito tardivamente in data 23.10.24, rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1 <voglia l tribunale previa ogni declaratoria: in via pregiudiziale: disporre la cancellazione ex art comma c.p.c. delle seguenti espressioni ricorrente stato oggetto di truffa da parte del NO noto con il padre parte_1 persona_1 alle forze dell per aver assaltato sportelli bancomat ricettazione veicoli ed altri gravissimi reati forme organizzate pag. primo capoverso ricorso introduttivo preliminare: rimettere termini resistente e ammetterlo alla prova contraria gli stessi informatori indicati dalla sui fatti cui narrativa nel merito: rigettare quanto inammissibili comunque infondate le domande tutte conseguentemente condannare NOa rispettivamente: a art. septies al cp_1>rimborso/pagamento, in favore del NO , delle spese di mediazione pari Parte_1
ad euro 1.571,36 dallo stesso sostenute;
b) ex art 89 comma 2 c.p.c., al pagamento, in favore del NO , di una somma, pari ad euro 10.000,00 (salvo diversa Parte_1
maggiore o minor quantificazione ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, risultando evidente come le espressioni (di cui si è chiesta la cancellazione al punto sub n. 1) non riguardino l'oggetto della presente causa;
c) ex art. 93 comma 1 e ss. c.p.c., al risarcimento del danno da riconoscersi al NO Parte_1
e, quindi, condannare la parte ricorrente, in favore del resistente, al pagamento
[...] dell'ulteriore somma di euro 10.000,00 (salvo diversa maggiore o minore quantificazione ritenuta di giustizia) nonché, in favore della cassa delle ammende, di quella somma ritenuta come dovuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 comma 4 c.p.c.. 4) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse meritevole di accoglimento la domanda cautelare di parte ricorrente, si chiede, ai sensi dell'art. 669 undecies c.p.c.,
l'imposizione di cauzione nei confronti della ricorrente e, quindi, di fatto che l'efficacia esecutiva del provvedimento sia subordinata al deposito di una somma non inferiore ad €
120.000,00 o diversa maggiore/minore somma ritenuta di giustizia. 5) In ogni caso condannare parre ricorrente al pagamento degli onorari e spese di lite della presente fase cautelare da riconoscersi in favore dell'avv. Joseph Lerose che si dichiara antistatario>>.
Pagina 4 Il resistente, tra l'altro, ha prodotto 2 file audio, non datati, contenenti asseriti messaggi vocali di
(figlio della ricorrente), diretti a in cui il primo si scusa con Persona_5 Persona_1 quest'ultimo per la situazione (da lui) creata e per le difese svolte dalla madre nel presente giudizio, affermando di non avere, in realtà, lui rappresentato e chiarito alla madre i termini della cessione oggetto di causa (per non farla preoccupare in quanto anziana) e di avere intenzione di fare revocare il mandato conferito dalla madre all'Avv. Brunelli, infine ipotizzando interessi personali di quest'ultima professionista sull'immobile.
Alla successiva udienza del 24.10.24:
-la ha presenziato personalmente, contestando integralmente il contenuto della comparsa P_ avversaria, rilevando che non vi era prova degli effettivi versamenti e confermando l'intenzione di agire in altra sede per quanto concerneva gli illeciti penali;
-il si è riportato alla memoria ed alle conclusioni ed istanze ivi rassegnate;
Pt_1
-il primo informatore, , Notaio rogante degli atti relativi all'immobile di cui si Persona_3
discute, esaminata dal Giudice, esibendo gli originali degli atti, così ha risposto:
l'acquirente era la NOa il P_ Controparte_4 CP prezzo era fissato in €120.000,00; le modalità del pagamento del prezzo sono riportate in atto all'art. 5 e risulta il prezzo quietanzato salvo un buon fine di un assegno bancario di €54.355,79 intestato alla NOa l'atto reca le firma di tutte le parti. Vi è poi un secondo atto datato P_
23.03.2021 in cui si dà atto che non è esercitata la prelazione da parte del con riguardo CP_5 al vincolo dei beni culturali. Anche in questo caso l'atto è stato firmato da tutte le parti ( , P_
e in mia presenza. Rappresento che, prodromica alla vendita suddetta, è stata CP_2 CP
la pratica di dichiarazione di successione in morte di . Esibisco la Persona_6
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dalla NOa . Di seguito alla suddetta P_ compravendita, in data 09.05.2023 ho rogato l'atto di vendita di a . CP P_
Preciso che è intervenuto in qualità di procuratore speciale di , il NO CP PE
. La procura era stata ricevuta da altro notaio, dott. di Forlì Rep.
[...] Persona_7
264616 del 03.03.2023. Il prezzo di vendita era di €120.000,00. L'assegno di €54.355,79, che doveva essere incassato da , non era stato incassato e, dunque, lo ha P_ CP
ritrasferito alla NOa dunque questa parte di prezzo è stata compensata;
quanto alla P_ restante parte, nell'atto è previsto il pagamento mediante assegno postale di € 65.644,21 tratto in data 09.05.2023. Questo assegno è stato consegnato in mia presenza dalla NOa a P_ PE
. Ovviamente io non ho modo di verificare l'effettivo incasso o se l'assegno stesso sia
[...]
Pagina 5 coperto o meno da provvista. Parte venditrice ha rilasciato quietanza. C'è rinuncia espressa all'ipoteca legale (art. 6). L'assegno postale di € 65.644,21 doveva essere tratto da un conto intestato o alla NOa al figlio Ritengo che fosse intestato al figlio in quanto è P_ CP_2
lui che ha pagato le mie competenze sempre con assegno postale tratto da conto acceso presso la stessa agenzia di via Zanardi. Trascorsi 60 giorni è stato da me redatto l'atto di avveramento della condizione, ossia la rinuncia alla prelazione da parte del . Siamo al 20.07.2023. Sempre CP_5
in data 20.07.2023 ho autenticato la procura speciale che la NOa , alla mia P_ presenza, ha rilasciato al figlio per la vendita dell'immobile. E' stata autenticata, sempre lo stesso giorno, anche una seconda procura rilasciata da al figlio affinché intervenisse P_ nell'atto di avveramento della condizione riguardante la prelazione del Ministero. Il figlio della NOa aveva, dunque, pieni poteri, anche ad incassare. In data 14.09.2023 ha P_ P_
venduto a e era rappresentata dal figlio. La parte venditrice, come Parte_1 P_ rappresentata dal figlio, ha rinunciato all'ipoteca legale. In data 13.12.2023 ho rogato l'atto di avveramento della condizione sempre alla presenza di quale procuratore della madre CP_2
, e di . Nell'atto si dà conto che, quanto al prezzo di vendita, risulta il P_ Parte_1 pagamento di €50.000,00 mediante assegno postale, a me esibito, intestato alla parte venditrice
. I restanti €70.000,00 venivano rateizzati. In data 27.02.2024 ho ricevuto, alla P_ presenza della NOa , che l'ha sottoscritta, e del NO , che a sua P_ Parte_1 volta l'ha sottoscritta, atto di quietanza in cui si dà atto che ha corrisposto i Parte_1 residui €70.000,00 del prezzo di vendita, che dovevano essere rateizzati, con tre bonifici di cui mi è stata esibita la documentazione bancaria attestante gli ordini di bonifico e dalla quale risulta che gli ordini di bonifico sono stati effettuati dal conto di al conto di Parte_1 CP_4
. Nell'atto è previsto che l'esecuzione dei pagamenti vale come quietanza. Preciso che gli
[...] ordini di bonifici sono del 23.12.2023 per l'importo di €5.000,00; del 24.01.2024 per l'importo di €
5.00,00; del 05.02.2024 per l'importo di €60.000,00. A.D.R.: Per rogare gli atti di compravendita sono stata contattata in prima battuta dal tributarista che segue e i CP_6 CP_2 Pt_1
che lavoravano insieme....>>;
-la ricorrente ha, quindi, chiesto che venisse prodotta per la corretta predisposizione della difesa della ER copia fotostatica delle sottoscrizioni in originale degli atti esibiti al magistrato, nonché le fotocopie degli assegni citati all'interno dei vari atti ed ha chiesto sia termine per poter replicare alla comparsa di costituzione avversaria, che la riconvocazione degli informatori;
-il resistente ha formulato opposizione alla richiesta di parte ricorrente ritenendola Pt_1 esplorativa in considerazione dell'escussione del Notaio che aveva esibito gli originali degli atti rogati;
Pagina 6 -il Giudice ha ordinato al Notaio di produrre le fotocopie degli originali degli atti notarili Tes_1
esibiti in udienza nonché le fotocopie degli assegni di tutti i pagamenti, entro 20 giorni. Ha, altresì, onerato le parti di depositare su consolle tale documentazione ed assegnato a parte ricorrente termine sino al 25.11.2024 per note di replica alla costituzione avversaria, riservandosi all'esito sulle istanze delle parti.
Con memoria autorizzata del 25.11.24, la : P_
o ha eccepito, in merito alla comparsa avversaria, oltre a contestarne integralmente il contenuto in fatto ed in diritto, la carenza di prove documentali ed ha prodotto denuncia–querela sporta in data 20/11/2024 (all. a) nei Parte_2
confronti di e che lo avrebbero raggirato e subornato allo Parte_1 PE
scopo di indurre il magistrato ad una rappresentazione falsa dei fatti. In particolare, gli avrebbero dettato il testo del messaggio orale da inviare poi in file audio. Anche per questo gravissimo fatto ha insistito per l'audizione del CP_2
o circa i pagamenti delle rate per l'acquisto dell'immobile in via Avesella 9, Bologna, ha eccepito che, oltre a non esserne stata data prova documentale in comparsa di costituzione e risposta, dalla documentazione depositata dal notaio Tes_1
(allegati b - 3 fogli), emergerebbe che gli stessi sarebbero semplici ordini di bonifico, effettuati on line, ed ha evidenziato come essi non sarebbero idonei a provare l'effettività dei bonifici stessi. In particolare, ha evidenziato che:
▪ dall'allegato già in atti, riallegato
5000 del 16.1.2024;
5000 del 26.1.2024;
4000 del 6.2.2024;
1000 del 7.2.2024;
5000 del 14.2.2024;
10.000 del 3.4.2024 (a saldo)
Pagina 7 ossia 30.000 euro
▪ i quali versare l'acquirente NO pari ad euro 70.000. Parte_1
▪ Ma non solo;
anche i suddetti pagamenti sono stati dallo stesso CP_2
contestualmente restituiti con bonifici a persone presta nome dei Pt_1
(padre e figlio, allegato c) ossia: (prestanome di Persona_8 PE
per euro 7.600; (impiegata o comunque
[...] Controparte_7
lavoratrice del MG, oggi commerciante d'auto) per euro 6.950;
MG (dove il in realtà lavorava sino all'8 maggio 2024 CP_2
come trasportatore e gommista, pagato in nero con i suoi stessi soldi) per euro 6000; (figliastra di del titolare dell'MGarage)per Persona_9 PE0
euro 6900; (la compagna di , un amico di Persona_11 PE PE
per euro 800; Contanti al NO titolare del MG, per
[...] PE0
euro 1.150 Affitti 3000 per una complessiva somma di euro 32.400,00.
Ancora.
▪ Il raggiro nei confronti della NOa potrebbe concludersi con P_
questo conteggio. Tuttavia, per ulteriore conferma della subornazione del figlio della proprietaria, si allega il documento ed un elenco di somme bonificate, sempre alle suddette persone, nel momento in cui il NO diventava erede dello zio CP_2 Persona_12
▪ I quindi riuscivano, oltre a truffare la NOa della sua unica Pt_1 P_
abitazione e dei danari di cui aveva stretta necessità, anche delle somme di danaro ereditate dal figlio per euro 58.200,00 (all. d).
▪ Ma si ritiene utile depositare anche l'allegato e) con il quale, in corso di causa, il NO , di suo pugno, sottoscriveva una proposta ai Persona_1
NOi di cedere l'usufrutto a vita in favore della NOa CP_2
a condizione che il NO gli concedesse in comodato P_ CP_2
gratuito l'immobile ereditato, sempre dallo zio, nel comune di Ponte Ronca.
▪ Emerge chiaramente come in realtà, il NO , di cui si Parte_1
chiede che il giudice voglia disporre l'interrogatorio formale, sia stato un prestanome del padre. Infatti, come si comprova anche dalle missive della proprietaria dell'immobile condotto in locazione (allegato f), il NO PE aveva contrattato un affitto temporaneo per i suoi “inquilini (
[...] P_
e )”, garantendone il pagamento (tuttavia non risulta nel contratto CP_4
Pagina 8 di locazione). Sempre, quindi, per svolgere tutte le indagini necessarie ad addivenire ad un pronunciamento del giudice che tenga conto dei fatti che si sono concretamente verificati, si chiede che venga sentito quale informatore il NO proprietario dell'immobile ove attualmente vive con il figlio la NOa Ovviamente si rende ancor più determinante l'audizione del P_
NO che risulta essere colui che ha raggirato la NOa Persona_1
e ha richiesto, tra l'altro, i file audio allo scopo di compromettere la P_
difesa della ricorrente come da allegati g. e g1.
▪ Da quanto sopra eccepito e prodotto documentalmente, né la NOa P_ né il suo “procuratore” hanno mai ricevuto la somma per la vendita immobiliare.
▪ Al contrario e , insieme, hanno preso alla NOa Pt_1 Persona_1
(e al di Lei figlio) oltre 93.000,00 nonché la casa di proprietà, con gli P_
atti di compravendita, tutti rogati dalla notaia . Come vedremo tra Tes_1
poco la quietanza di cui il notaio , sentita quale informatrice, non è Tes_1
mai stata firmata dalla NOa che ne disconosce formalmente P_
la firma. Si presuppone quindi che oltre al falso in atto pubblico vi sia anche il reato di falsa testimonianza. Del che se il giudice lo ritiene dovrà darne comunicazione, inviandone, copia degli atti alla procura della
Repubblica...>> (enfasi e schematizzazione dell'estensore).
Nella denuncia del 20.11.24, allegata sub doc. a alle predette memorie autorizzate, Persona_5
affermava di essere stato indotto ad effettuare gli atti oggetto di causa ed versamenti
[...]
direttamente o indirettamente a favore di in quanto, dopo avere commesso un reato Persona_1
insieme a quest'ultimo, aveva fatto trovare il bottino e sempre quest'ultimo allora, sfruttando il suo stato di soggezione e fragilità psicologica, lo aveva fatto sentire in debito e costretto a fare atti che altrimenti non avrebbe mai fatto, come quelli oggetto di causa ed in parte sopra accennati, per punirlo. Anche i vocali in atti gli erano stati estorti dal per denigrare il legale della madre. Pt_1
Con ordinanza emessa in data 22.12.24 il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda cautelare fondata e meritevole di accoglimento.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto, <<...con riguardo al fumus boni iuris...dall'esame degli atti di causa, ivi comprese le dichiarazioni rese dal Notaio dott.ssa Per_3
...e dalla documentazione prodotta dalle parti, ... il sicuro pregiudizio alle ragioni
[...]
creditorie della ricorrente>>.
Pagina 9 Ha motivato il magistrato la propria decisione nei termini che seguono:
o
emerge che la NOa si è trovata al centro di operazioni di compravendita P_
del proprio immobile, sito a Bologna via Avesella n. 9, che hanno visto il coinvolgimento diretto ed indiretto di , padre dell'odierno resistente, Persona_1
di e di e che disvelano condotte Controparte_4 Parte_1
inadempienti ed opache che saranno meglio chiarite in sede di merito civile e nel procedimento penale scaturente dalle denunce sporte.
o Nella sommarietà che contraddistingue il presente procedimento cautelare, risulta documentalmente accertato che la NOa , di anni 81, ha conferito, in P_
data 20.07.2023, davanti al Notaio dott.ssa , procura speciale al Persona_3
figlio affinché procedesse alla vendita, in suo nome, vece ed Controparte_4
interesse, dell'immobile sito a Bologna, via Avesella n. 9, abilitandolo a tutte le operazioni connesse alla cessione, ivi compreso l'incasso del prezzo e il rilascio di quietanza liberatoria.
o Con rogito a ministero Notaio del 14.09.2023 Rep. 3480 Racc. 2778, Tes_1
, in qualità di procuratore speciale di , vendeva a Controparte_4 P_
, all'epoca di anni 21, l'immobile suddetto al prezzo complessivo Parte_1 di €120.000,00. Le modalità di pagamento venivano così stabilite: quanto all'acconto di € 50.000,00, mediante bonifico da eseguirsi entro e non oltre il
15.09.2023; quanto al saldo prezzo di € 70.000,00, in rate mensili di € 5.000,00 dal
30.10.2023.
o Veniva, altresì, convenuto tra le parti di attribuire alla documentazione bancaria attestante l'esecuzione dei bonifici di pagamento a favore della parte venditrice anche il valore ed efficacia di piena e liberatoria quietanza per l'intero prezzo.
o In data 13.12.2023, il Notaio , alla presenza di , in Tes_1 Controparte_4
qualità di procuratore speciale della madre, e di , redigeva atto di Parte_1
avveramento di condizione sospensiva (Rep. 3637 Racc. 2882) nel cui corpo le parti davano atto del pagamento dell'acconto sul prezzo per l'importo di €50.000,00 a mezzo assegno postale non trasferibile n. 7250863530-01 tratto in data 14.09.2023 su POSTEITALIANE S.P.A., Filiale di Bologna, via Zanardi n. 28/6 ed intestato alla parte venditrice. Nello stesso atto di avveramento del 13.12.2023 le parti
Pagina 10 concordavano, quanto al saldo del prezzo per l'importo di €70.000,00 che le rate mensili di €5.000,00 avrebbero avuto decorrenza non più dal 30.10.2023 ma dal
30.01.2024.
o In data 27.02.2024, questa volta alla presenza di e , il P_ Parte_1
Notaio redigeva “Atto di quietanza” in cui le parti davano atto che il Tes_1 pagamento del saldo del prezzo di €70.000,00 era già stato eseguito e pertanto la NOa ne rilasciava quietanza. In particolare e P_ P_ [...]
dichiaravano al Notaio che il saldo del prezzo di €70.000,00 Pt_1 Tes_1
era stato corrisposto come segue:
- quanto a €5.000,00 a mezzo bonifico bancario, codice di riferimento n.
EA24012502693754480513899999IT – UPV 566215 eseguito in data 23.12.2023,
- quanto a €5.000,00 a mezzo bonifico bancario, codice di riferimento n.
EA24012502693754480513899999IT – UPV 5855685 eseguito in data 22.01.2024,
- quanto a €60.000,00 a mezzo bonifico bancario, codice di riferimento n.
EA24012502693754480513899999IT – UPV 5978546 eseguito in data 05.02.2024, tutti disposti da conto corrente intrattenuto presso ed in favore del CP_8
conto corrente intrattenuto presso Emil Banca Credito Cooperativo società cooperativa.
o La NOa ha negato fermamente, anche all'udienza in data 24.10.2024 P_
davanti allo stesso Notaio sentito in veste di informatore, di essere stata presente alla redazione di tale atto e ha disconosciuto la propria sottoscrizione. Soprattutto ha affermato di non aver mai ricevuto il pagamento del prezzo di vendita e, pertanto, ritenendosi vittima di raggiri diretti a privarla dell'unico immobile di sua proprietà, ha chiesto disporsi la cautela invocata.
o Ebbene, in disparte dell'accertamento della falsità dell'atto di quietanza che non può trovare spazio nell'ambito del presente giudizio cautelare, connotato da una cognizione sommaria, si osserva che l'arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie della ricorrente trova conferma nella documentazione versata e acquisita in atti.
o Dall'esame dell'estratto conto del conto corrente n. 002/007/739527 intestato a presso BCC Emil Banca, Filiale Riva Reno, risultano Controparte_4 eseguiti i seguenti bonifici riferiti a pagamenti di per l'acquisto Parte_1 dell'appartamento di via Avesella n. 9:
▪ €5000,00 in data 16.01.2024
▪ €5.000,00 in data 26.01.2024
Pagina 11 ▪ € 4.000,00 in data 06.02.2024
▪ € 1.000,00 in data 07.02.2024
▪ €5.000,00 in data 14.02.2024
▪ € 10.000,00 in data 03.04.2024
o ... In particolare nell'estratto conto non vi è traccia del bonifico di €60.000,00 che era stato dichiarato, nell'atto di quietanza, come eseguito in data 05.02.2024.
o L'esecuzione di tale pagamento non risulta, peraltro, provata dall'ordine di bonifico
Postepay del 05.02.2024 prodotto dal resistente (v. documenti depositati in data
20.11.2024) atteso che il timbro apposto dall'Ufficio Postale in calce a tale ordine certifica che il bonifico bancario identificato con codice di riferimento n.
EA24012502693754480513899999IT – UPV 5978546 ammonta ad un importo di
€5.000,00 e non di €60.000,00 come inizialmente ordinato da . Parte_1
o In totale, dall'estratto del conto corrente intestato a , risulta Controparte_4 la corresponsione di €30.000,00, e ciò sino alla data del 05.04.2024 in cui risulta essere stata effettuata l'operazione di giroconto ed estinzione del conto corrente intestato a . Controparte_4
o Neppure il resistente ha fornito prova dell'effettivo pagamento dell'acconto di
€50.000,00 sul prezzo di vendita, che e , Parte_1 Controparte_4 nell'atto notarile del 13.12.2023, dichiaravano essere stato corrisposto a mezzo P assegno postale non trasferibile n. 7250863530-01 tratto data 14.09.2023 su
POSTEITALIANE S.P.A., Filiale di Bologna, via Zanardi n. 28/6 ed intestato alla parte venditrice.
o Si osserva, in proposito, che il Notaio – alla quale, all'udienza in data Tes_1
24.10.2024, è stato ordinato di produrre alle difese delle parti in causa le fotocopie degli originali degli atti notarili esibiti nonché le fotocopie degli assegni di tutti i pagamenti -, con mail del 12.11.2024 ha precisato che “l'assegno di euro 50.000 n.
7250863530-01 rep. 3637 del 13-12-2023 in data 14-9- Parte_4 Parte_5
2023, alla sottoscrizione dell'atto di compravendita repertorio Parte_6
n.3480, ed alla data di sottoscrizione dell'atto di avveramento repertorio n. 3637 del
13-12-2023, in cui detto assegno viene descritto, non era più in possesso delle parti
(per procura conferita dalla NOa ) e Controparte_4 P_ [...]
e non ne fornivano copia”. Pt_1
o Da quanto esposto emerge che sul prezzo di vendita concordato in €120.000,00,
ha corrisposto la minore somma di €30.000,00 e, dunque, sussiste Parte_1
Pagina 12 l'evidente pregiudizio delle ragioni creditorie di per €90.000,00>> P_
(enfasi e schematizzazione del redattore).
Acclarata come sopra la sussistenza del fumus boni iuris, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente anche l'ulteriore requisito del periculum in mora, <considerata per quanto esposto la chiara incapienza di ad adempiere all pagamento e parte_1>circostanza che lo stesso abbia proceduto, già in data 16.07.2024, a stipulare un contratto preliminare di vendita dell'immobile in oggetto (v. doc. 1 depositato da parte ricorrente in data
12.09.2024) così pregiudicando la garanzia del credito della ricorrente>>.
Pertanto, la è stata autorizzata a procedere -fino alla concorrenza della somma complessiva P_ di € 90.000,00- al sequestro conservativo dell'immobile sito in Bologna, Via Avesella n. 9 di proprietà dell'odierno reclamante.
2.
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza de qua. Parte_1
In particolare, il reclamante lamenta:
b) Inammissibilità della cautela invocata per mancata individuazione della domanda di merito da proporsi...;
c) ...ingiustificata omessa pronuncia di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive riportate da controparte in ricorso e da ultimo nella memoria del 25/11/24....;
NEL MERITO
d) ...erronea affermazione della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 671 c.p.c.; d.1)
...erronea affermazione del fumus boni iuris: (segnatamente per)
-...distorta configurazione dei rapporti intercorsi tra il SI e la Parte_1
OR (in quanto) Nel provvedimento reclamato è riportato che sulla base delle Controparte_1
dichiarazioni rese dal Notaio dott.ssa e degli atti di causa (id est Persona_3
documentazione notarile, denunce querele sporte dalla OR e dal figlio P_ [...]
e dall' estratto conto ex adverso prodotto) risulterebbe provato “il sicuro pregiudizio CP_4 alle ragioni creditorie della ricorrente...” che si sarebbe “trovata al centro di operazioni di compravendita del proprio immobile, sito a Bologna via Avesella n. 9, che hanno visto il coinvolgimento diretto ed indiretto di padre dell'odierno resistente, di Persona_1
Pagina 13 e di , e che disvelano condotte inadempienti ed opache Controparte_4 Parte_1
che saranno meglio chiarite in sede di merito civile e nel procedimento penale scaturente dalle denunce sporte” (cfr. pagg. 1 e 2 ordinanza reclamata). Tale premessa è evidentemente erronea risultando, invece, documentalmente provato come mai il SI abbia preso Parte_1 parte ad “operazioni di compravendita” diverse da quella del 14/09/2023 (quando il SI
-figlio e procuratore speciale della OR – gli vendeva, in Controparte_4 P_ nome e per conto della di lui madre, giusta procura speciale del 20/07/2023, l'appartamento sito in
Bologna in Via Avesella n. 9). A ben vedere l'unico contatto/rapporto diretto tra l'odierno reclamante e la OR avveniva in data 27/2/2024, presso lo Studio del Notaio P_
di Bologna, quando- veniva redatto e sottoscritto dalle parti in causa, al cospetto del Tes_1
prefato pubblico ufficiale, l'atto di quietanza di cui infra meglio si dirà (cfr. doc. 3 allegato al ricorso). Quanto alle “operazioni di compravendita” precedenti a quella del 14/09/2023 si rimarca come le stesse abbiano interessato soggetti estranei all'odierno reclamante, nello specifico trattasi: -della compravendita immobiliare del 30/12/2020 (rep. 2109 racc. 1819 Notaio
[...]
) con cui la OR vendeva l'immobile de quo a tale -dell'atto di PE3 Pt_7 PE4
avveramento di condizione sospensiva del 23/03/2021 in cui si dichiara che non è esercitata la prelazione da parte del “ ; -della compravendita immobiliare del Controparte_9
9/5/2023 (rep. 3357 racc. 2692 Notaio ) con cui la citata “retrocedeva” il Persona_13 PE4 diritto di proprietà dell'immobile de quo alla OR;
-dell'atto di avveramento di Pt_7
condizione sospensiva data 20/7/2023 (rep.3442 racc.2747 Notaio ) in cui si dichiara che Tes_1 non è stata esercitata la prelazione da parte del “ ; -della procura Controparte_9
speciale del 20/07/2023, Notaio dott.ssa , conferita dalla NOa al Persona_3 Pt_7 figlio affinché questi procedesse alla vendita dell'immobile in questione P_0
abilitandolo a tutte le operazioni connesse (ivi comprese riscossione somme e rilascio quietanza).
Operazioni che si rimarca avvenivano tutte al cospetto di pubblico ufficiale (notaio) e durante le quali, per di più, la OR era affiancata dal di lei figlio/procuratore speciale P_
( ) che, fino a prova contraria, ha curato gli interessi della madre. Ritiene Controparte_4
l'odierno reclamante- diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prima istanza- che le dichiarazioni rese dal Notaio all'udienza del 24/10/2024 non siano altro che una mera Tes_1
“cronistoria” relativa alle operazioni di vendita che, dal 2020, hanno interessato l'immobile per cui è vertenza e dalle quali non si evincono, neanche per presunzioni, responsabilità di sorta del
. Non sfuggirà, inoltre, al Collegio come l'odierno reclamante sia totalmente Parte_1
estraneo rispetto: - al nebuloso “antefatto” riportato nella denuncia-querela sporta, in data
19/4/2024 (cfr. doc. 1 allegato in ricorso) dalla OR che, peraltro, non fa alcun P_
Pagina 14 riferimento né all'atto di compravendita del 14/09/2023 né all'atto di quietanza del 27/2/2024 a rogito stesso 6 Cfr. dichiarazioni rese dal Notaio all'udienza del 24 ottobre 2024. Notaio Tes_1
e che, inoltre, afferma a chiare lettere di aver voluto la vendita del proprio immobile e di aver conferito a tal fine procura speciale a vendere ed incassare al figlio;
-all'artificiosa narrazione dei fatti riportata nella denuncia querela sporta da in data 20/11/2024 (cfr all. Controparte_4
a memoria avversaria del 25/11/2024), solo in pendenza della precedente fase cautelare, nel goffo tentativo, in qualche modo, di porre “rimedio” ai suoi messaggi audio (già prodotti dal Pt_1
sub docc. 3 e 4) in merito ai quali alcuna argomentazione è stata svolta dal giudice di primo grado.
Risolutivi, invece, in termini di smentita della partecipazione del SI a Parte_1
“condotte inadempienti ed opache” risultano proprio i suddetti files audio che chiariscono, da una parte, come mai alcuna minaccia sia stata formulata dai (padre e figlio) e, dall'altra, come Pt_1 il (figlio/procuratore speciale della OR ) abbia avuto, fin dall'inizio, CP_2 P_ contezza di tutta la vicenda, e comunque, sia stato l'unico interlocutore della di lui madre non rilevando, in questa sede, né potendo pregiudicare i diritti del reclamante, eventuali condotte omissive od “opache” del nei confronti della madre ( ) anche in merito alla loro CP_2 P_ permanenza dell'appartamento a seguito della vendita. Alla luce di quanto sopra esposto pare proprio che il giudice di prime cure si sia lasciato influenzare: a) dalla strumentale, suggestiva, falsa e calunniosa rappresentazione avversaria del SI qualificato nel Parte_1
ricorso- contrariamente al vero (cfr. doc. 1 parte reclamante) - come pregiudicato per
“…gravissimi reati in forme organizzative…” fra cui assalti agli sportelli bancomat;
b) dall'artificiosa narrazione riportata nelle querele (ed integrazioni) sporte dalla OR e Pt_7
dal figlio soggetto ritenuto, peraltro dallo stesso giudice monocratico, come P_0 concorrente nelle “condotte inadempienti ed opache”! (cfr. pag. 2 ordinanza reclamata); c) dalla teatralità della condotta tenuta dalla OR che- durante la deposizione del Notaio P_ all'udienza del 24/10/2024, simulava non meglio diagnosticabili malori.. Tes_1
-...illegittimo “disconoscimento” dell'atto di quietanza del 27/02/2024 redatto dal Notaio
(in quanto) ...Il Tribunale Civile di Bologna (avrebbe) ritenuto, correttamente, Tes_1 documentalmente comprovati i seguenti atti: ➢ procura speciale del 20/07/2023, Notaio dott.ssa
, conferita dalla NOa al figlio affinché questi Persona_3 P_ Controparte_4 procedesse alla vendita dell'immobile in questione abilitandolo a tutte le operazioni connesse (ivi comprese riscossione somme e rilascio quietanza); ➢ rogito del 14/09/2023 (Notaio Rep. Tes_1
3480 Racc. 2778) (cfr. doc. 2 allegato al ricorso), con cui , in qualità di Controparte_4 procuratore speciale della madre , vendeva a l'immobile de quo al P_ Parte_1
prezzo di euro 120.000,00 (di cui euro 50.000,00 versati a mezzo di assegno postale e il saldo di
Pagina 15 euro 70.000,00 da corrispondersi con rate mensili di euro 5.000,00 cadauna con decorrenza dal
13/10/2023); ➢ atto di avveramento di condizione sospensiva (Notaio Rep. 3637 Racc. Tes_1
2882), del 13/12/2023, con cui le parti davano atto del pagamento 50.000,00 a mezzo assegno postale non trasferibile e confermavano quanto al saldo di euro 70.000,00 il pagamento in ratei mensili di euro 5.000,00 cadauno posticipandone, tuttavia, la decorrenza al 30/01/2024; ➢ atto di quietanza del 27/02/2024, redatto dal Notaio alla presenza di e Tes_1 P_ [...]
, in cui dette parti, confermavano il pagamento dell'acconto di euro 50.000,00 e davano Pt_1
atto anche del pagamento del saldo di euro 70.000,00 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso). Rispetto a tale atto di quietanza il giudice di prime cure ha dato tuttavia rilevanza al “disconoscimento” (?) ritenuto come avvenuto anche all'udienza del 24/10/2024 senza che, però, alcuna evidenza se ne rinvenga nel relativo verbale… La Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza del 21 ottobre
2022, n. 33200 ha ribadito un principio già affermato dalle Sezioni Unite (sent. 22 settembre 2014,
n. 19888), secondo il quale la quietanza rilasciata in atto notarile ha natura confessoria e di conseguenza contro la stessa non è ammessa la prova per testi o per presunzioni. Gli ermellini - stante la natura confessoria della dichiarazione scritta indirizzata al debitore- attribuiscono alla stessa efficacia di piena prova dei fatti attestati, escludendo di conseguenza la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività perché inveritiera ed ammettendo soltanto la possibilità di revoca per errore di fatto o per violenza;
in altre parole, la quietanza esonera il debitore dall'onere probatorio e vincola il giudice circa la verità del fatto in essa indicato. Il Tribunale monocratico - glissando su tale rilevante aspetto di diritto e sull'assunto che la falsità dell'atto di quietanza non troverebbe spazio nell'ambito del giudizio cautelare - ha ritenuto sussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie della sulla base della documentazione in atti ripiegando così sulla più P_ comoda “disamina contabile” dell' estratto conto ex adverso prodotto dal quale -secondo il giudice di prima istanza- risulterebbero annotati, nel corso del 2024 accrediti di euro 30.000,00 residuando così- sempre secondo la ricostruzione contabile del giudice di primo grado- in favore della reclamata euro 90.000,00. Tale statuizione si pone in senso contrario anche rispetto alle dichiarazioni rese dal Notaio all'udienza del 24/10/2024 che sul punto così Tes_1 espressamente dichiarava: “In data 27.02.2024 ho ricevuto, alla presenza della NOa P_
che l'ha sottoscritta, e del NO , che a sua volta l'ha sottoscritta, atto di
[...] Parte_1 quietanza in cui si dà atto che ha corrisposto i residui €70.000,00 del prezzo di Parte_1
vendita, che dovevano essere rateizzati, con tre bonifici di cui mi è stata esibita la documentazione bancaria attestante gli ordini di bonifico e dalla quale risulta che gli ordini di bonifico sono stati effettuati dal conto di al conto di . Nell'atto è previsto che Parte_1 Controparte_4
l'esecuzione dei pagamenti vale come quietanza.” (cfr. verbale d'udienza del 24710/24). Ma vi è
Pagina 16 un ulteriore elemento che è stato inspiegabilmente tralasciato dal giudice di prima istanza ovvero che -quanto meno per l'acconto di euro 50.000,00 (già corrisposto, nel settembre 2023, a mezzo di assegno postale) - in data 13/12/2023 (ovvero antecedentemente alla sottoscrizione della quietanza di cui sopra) era stata rogato, sempre dal Notaio , “atto di avveramento della condizione Tes_1 sospensiva” in cui, alla pagina n. 2, si dà atto che l'acconto di euro 50.000,00 era già stato pagato a mezzo di assegno postale (cfr. allegato al deposito complementare del 19/11/2024). Orbene, rispetto a tale atto e alla sottostante dichiarazione confessoria (relativa allo avvenuto pagamento dell'acconto di euro 50.000,00) nessun disconoscimento risulta esser stato operato da controparte, di talché, sicuramente, il pagamento dell'acconto di euro 50.000,00 non può esser messo in discussione e, conseguentemente, a tutto voler concedere, la pretesa creditoria di parte avversaria, andrebbe limitata ad euro 35.000,00 (tenuto conto anche dell'ulteriore dazione di euro 5.000,00 del 23/12/2023). Erra, dunque, il giudice monocratico, nel ritenere che l'odierno reclamante aveva l'onere di provare di aver corrisposto l'acconto di euro 50.000,00 a mezzo di assegno, in quanto – in base ai principi di diritto sopra enucleati- nessun onere probatorio competeva e compete al
Non solo, la motivazione del provvedimento reclamato- peraltro, estremamente carente e Pt_1
sommaria- appare sotto diversi profili finanche contraddittoria laddove, da una parte ritiene raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale del (che si evincerebbe dall'estratto Pt_1 conto del SI dall'altra considera proprio quest'ultimo, in qualche Controparte_4 modo, coinvolto nell' “antefatto” a discapito della madre (cfr. pag. 2 ordinanza reclamata)...
-...caducità della disamina contabile dell'unico estratto conto (in quanto)... la mera
“disamina contabile” effettuata dal Tribunale monocratico sullo estratto conto ex adverso prodotto
(cfr. doc. 4 allegato al ricorso), non (terrebbe) conto delle seguenti evidenze: a) il documento bancario in questione è limitato al periodo dall' 1/1/2024 al 18/6/2024 non potendo, quindi, evidentemente contenere annotazioni di accreditati di data antecedente come, ad esempio, il citato acconto di euro 50.000,00 (corrisposto a mezzo di assegno postale in data 14/9/23) e l'ulteriore dazione di euro 5.000,00 del 23/12/2023; b) l'estratto conto de quo attiene al non CP_2 potendosi aprioristicamente escludere che le somme corrisposte dall'odierno reclamate possano essere confluite in altri conti correnti e ciò a maggior ragione se si considera che nell'atto di quietanza si fa generico riferimento ad un conto corrente intrattenuto presso “EMIL BANCA” senza specifica dell'intestatario...;
d.2) Sull'erronea affermazione del periculum in mora (in quanto) non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive (nel caso di specie, peraltro, non verificatesi) o, comunque, espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del
Pagina 17 credito e alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e, cioè, che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi. Quanto al profilo oggettivo del periculum, esso non va individuato nella mera incapienza del patrimonio del debitore rispetto al credito (come erroneamente statuito dal giudice monocratico), ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.
L'incapacità patrimoniale del debitore, invero, seppur rappresenta la misura per valutare la garanzia del credito ex art. 2740 c.c., acquista rilevanza in sede di sequestro solo allorquando faccia ritenere concreto e verosimile il pericolo di una perdita e diminuzione del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori. Diversamente opinando, si addiverrebbe alla errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente. Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un'accezione “dinamica” strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto deve essere espressione. Il Tribunale Civile di Bologna non si è attenuto ai suddetti principi rifugiandosi nel generico assunto della “chiara incapienza di ”.A ben vedere il Parte_1
reclamante- che non risulta protestato e/o soggetto a procedure esecutive e, comunque, debitore di alcuno- è intestatario, oltre che dell'immobile de quo, anche di diversi rapporti bancari (fra cui conti correnti). La trascrizione di preliminare di vendita, in data antecedente rispetto all'introduzione della presente vertenza, denota sicuramente assenza di scientia fraudis e, ciò a maggior ragione, se si considera la “buona condotta” tenuta dal che, medio tempore, non Pt_1 ha dato corso alla promessa di vendita dell'immobile in parola;
laddove vi fosse stato davvero un intento fraudolento, il si sarebbe già “spogliato” del bene immobile in questione Parte_1
essendosi perfezionata la trascrizione del suddetto preliminare di compravendita già in data antecedente rispetto all'azione cautelare avviata da controparte...>>;.
Il reclamante ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: <in diritto in via preliminare>-“…la ricorrente è stato oggetto di truffa da parte del NO noto con il Parte_1 padre alle forze dell'Ordine per aver assaltato sportelli Bancomat, Persona_1
Pagina 18 ricettazione di veicoli, ed altri gravissimi reati in forme organizzate…” (cfr. pag. 1 primo capoverso del “premesso” del ricorso introduttivo),
- e che avrebbero raggirato e subornato l'informatore Pt_1 Persona_1
allo scopo di indurre il magistrato ad una rappresentazione falsa dei fatti. In CP_2 particolare, gli avrebbero dettato il testo del messaggio orale da inviare poi in file audio.”
(cfr. pag. 1 memoria avversaria del 25/11/24);
-“Il raggiro nei confronti della NOa potrebbe concludersi con questo P_
conteggio. Tuttavia, per ulteriore conferma della subornazione del figlio della proprietaria, si allega il documento ed un elenco di somme bonificate, sempre alle suddette persone, nel momento in cui il NO diventava erede dello zio I CP_2 Persona_12
quindi riuscivano, oltre a truffare la NOa della sua unica abitazione e dei Pt_1 P_
danari di cui aveva stretta necessità, anche delle somme di danaro ereditate dal figlio per euro 58.200,00 (all. d).” (cfr. pag. 2 memoria avversaria del 25/11/24);
-“il NO sia stato un prestanome del padre” (cfr. pag. 2 memoria Parte_8
avversaria del 25/11/24);
-“…Leonardo e insieme, hanno preso alla NOa (e al di Lei figlio) Persona_1 P_ oltre 93.000,00 nonché la casa di proprietà…” (cfr. pag. 2 memoria avversaria del
25/11/24), con conseguente condanna della OR al pagamento, in favore P_ dell'odierno reclamante, di una somma, pari ad euro 10.000,00 (salvo diversa maggiore o minor quantificazione ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, risultando evidente come le espressioni in questione non riguardino l'oggetto della presente causa;
nel merito: accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare, in quanto inammissibile e/o erronea e/o infondata l'ordinanza ex artt. 669-bis, 669-quarter, 671 c.p.c. datata 22/12/24
(comunicata il 23/12/24) del Tribunale Ordinario di Bologna -III^ Sezione Civile- cron.
6892/2024 del 23/12/2024 (RG n. 10922/2024 giudice dott.ssa C. Gamberini), e conseguentemente condannare la NOa rispettivamente: a) ex art. 669 P_
septies c.p.c., al rimborso/pagamento, in favore del NO , delle spese di Parte_1
mediazione pari ad euro 1.571,36 dallo stesso sostenute;
b) ex art. 93 comma 1 e ss. c.p.c., al risarcimento del danno da riconoscersi al NO e, quindi, al Parte_1 pagamento in favore di questi dell'ulteriore somma di euro 10.000,00 (salvo diversa maggiore o minore quantificazione ritenuta di giustizia) nonché, in favore della cassa delle ammende, di quella somma ritenuta come dovuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93
Pagina 19 comma 4 c.p.c.; c) al pagamento degli onorari e spese di lite, sia della precedente che della presente fase cautelare, da riconoscersi in favore dell'avv. Joseph Lerose che si dichiara antistatario. Il tutto con ogni conseguente provvedimento.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenesse di dover solamente modificare/rettificare/integrare l'ordinanza reclamata si chiede che:
- il sequestro conservativo venga limitato ad una somma pari o minore ad euro 35.000,00;
- ai sensi dell'art. 669 undecies c.p.c., sia, comunque, stabilita l'imposizione di cauzione nei confronti della OR e, quindi, di fatto che l'efficacia esecutiva del P_ provvedimento sia subordinata al deposito di una somma non inferiore ad € 120.000,00 o diversa maggiore/minore somma ritenuta di giustizia.
Riservato ogni diritto...>>.
La resistente si è costituita, rassegnando le seguenti conclusioni: P_
< In via pregiudiziale rigettare la richiesta sospensione dell'esecuzione nonché la prestazione di congrua cauzione non essendo stato né indicato né provato il grave danno che subirebbe il reclamante
In via preliminare
- rigettare la richiesta di cancellazione delle espressioni utilizzate in quanto non offensive bensì corrispondenti alla realtà dei fatti e di cui l'autorità giudiziaria penale è stata nel passato e nel presente investito;
- rigettare la richiesta di condanna della SI.ra al pagamento in favore del P_ reclamante di €. 10.000 e, al contrario, proprio per questa incredibile richiesta, sia dal punto di vista della carenza del presupposto in questa sede di natura cautelare e per l'infondatezza evidente al mero scopo di intimidire la SI.ra ; P_
- si chiede la condanna alle spese legali ai sensi dell'art. 96 cpc.
Nel merito
- rigettare il reclamo e per l'effetto confermare, in toto l'ordinanza del 22/12/2024 del
Tribunale ordinario di Bologna rgn 10922/24 a ministero della dott.ssa Cinzia Gamberini e conseguentemente confermare la condanna anche alle spese legali al provvedimento reclamato;
- condannare come sopra meglio specificato il ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc per richiesta infondata e lite temeraria circa il risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto;
Pagina 20 - condannare al pagamento degli onorari e delle spese di lite del presente giudizio;
- rigettare la richiesta e conseguentemente rigettare la richiesta di riduzione del sequestro conservativo;
- rigettare l'infondata e questa si offensiva richiesta di imposizione di cauzione in capo alla SI.ra di €. 120.000 rileva come anche in questa sede nessuna prova a fondamento P_
dei punti 1 e 2 sia stata fornita...>>;
In particolare, la ER allega che: sia in fatto che in diritto, ne risulta la palese infondatezza in quanto nell'impugnazione non viene fatto cenno alle due questioni dirimenti a base del corretto provvedimento di sequestro emesso da
Tribunale Civile, a ministero della dott.ssa Cinzia Gamberini. In particolare:
I) Riguardo al fumus boni iuris
Alle pagine 2, 3 e 4 dell'ordinanza di sequestro, il giudice motiva la sussistenza del fumus indicando come, dalle dichiarazione rese dal notaio del 24/10/24 e dalla Persona_3
documentazione prodotta dalle parti, emerge il sicuro pregiudizio alle ragioni creditorie della ricorrente non avendo controparte provato i pagamenti per € 90.000 come ex adverso dichiarato e conseguentemente non risulterebbe realizzata la condizione di avveramento che le parti concordavano già nel primo atto di compravendita e che pregiudicherebbe la validità formale anche dei successivi atti, tutti rogati dal medesimo notaio.
II) Riguardo al periculum in mora dal giudice la chiara incapienza di ad adempiere all'obbligazione di PE5 Parte_1
pagamento e, vista la circostanza che già in data 16/7/24 il reclamante aveva tentato di procedere alla vendita in modo non conforme alla legge, come sarà anche comprovato dagli informatori ammessi e che verranno sentiti durante la fase di merito, è certo il pericolo del pregiudizio della garanzia del credito...
a) Ammissibilità del sequestro conservativo azionato al singolo bene
Il giudice di prime cure ha giustamente considerato, l'immobile per cui è causa, unico bene di natura economica in capo al reclamante...
b) Ammissibilità della cautela come da domanda di merito proposta
Nel ricorso introduttivo, già dalla narrazione di fatto risulta scritta la domanda della ricorrente di rientrare in possesso ed in proprietà dell'unica abitazione essendosi resa conto della truffa ai suoi danni da parte di (e )... Pt_1 Persona_1
c) Espressioni riportate in ricorso e nella memoria del 25/11/2024
Per valutare se le espressioni siano una rappresentazione della realtà ovvero offensive, si chiede che il tribunale adito ordini-autorizzi al deposito degli atti, delle sentenze e delle indagini per cui
Pagina 21 sono state scritte, nei confronti sia di che . Tuttavia, ci si riporta Pt_1 Persona_1
integralmente alle denunce allegate al giudizio di primo grado...
MERITO
a) Sulla giusta affermazione del fumus boni iuris
Il giudice di prime cure ha accertato che, sia la SI.ra (madre della compagna o PE6
compagna di ), prima acquirente, che , secondo acquirente, erano Persona_1 Parte_1
entrambi nullatenenti e senza impiego lavorativo, impossibilitati ad adempiere al contratto, a restituire le somme, tra l'altro mai corrisposte, dimostrando non solo l'insolvenza economica alla base delle contrattazioni bensì una mera apparenza, rilevante per fornire indizi indicativi dell'accordo simulatorio del terzo . L'incapacità per incapienza economica al Persona_1
momento della stipula dei contratti di compravendita ed il contestuale mancato pagamento del prezzo di compravendita rileva agli effetti di cui all'articolo 1415, secondo comma, c.c. al fine di provare, oltre al fumus ed al periculum di questa procedura, anche in relazione all'interesse ad agire per simulazione soggettiva...>>.
All'udienza collegiale dell'11 febbraio 2025:
-il ha insistito per l'accoglimento del reclamo e per l'ordine di cancellazione, Pt_1 contestando la fondatezza della memoria di costituzione avversa e si è opposto all'ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate;
si è riportata alla memoria di costituzione, che ha illustrato. In particolare, ha contestato P_1
che fossero state redatte frasi sconvenienti negli atti difensivi, ritenendo che ivi fossero descritti fatti rilevanti anche in sede penale. Ove ritenuto utile, ha insistito nelle istanze istruttorie formulate nella memoria di costituzione;
-il Collegio si è riservata la decisione.
B)
Il reclamo va rigettato e l'ordinanza reclamata va confermata, fatta eccezione per il punto relativo alle spese di lite, per le seguenti ragioni.
1.
Vanno richiamati i seguenti principi di diritto:
Pagina 22 a.
Recente giurisprudenza di merito, decidendo in sede di reclamo, ha chiarito che <la prima vendita dell stata rogata in data e all erano presenti sia la NOa>l'esercizio, riconoscendo la facoltà di eseguire un sequestro conservativo su un bene determinato - il bene la cui dispersione s'intende evitare - anziché' per un determinato valore rispetto al patrimonio, come nelle ordinarie ipotesi di sequestro conservativo>> (v. Trib. Verona 30/7/2020, in banca dati DeJure): anche tale giurisprudenza, oltre alla lettera stessa della legge, conferma l'ammissibilità del sequestro conservativo azionato limitatamente a un singolo bene (immobile, nel caso di specie).
b.
La giurisprudenza di merito ha ritenuto che, ai fini della valida proposizione di un ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., non è necessaria l'espressa formulazione delle conclusioni della domanda di merito, ma è sufficiente l'indicazione dei suoi elementi costitutivi, cioè “petitutm”
e “causa petendi” dell'azione di merito (v. Trib. Milano 10.4.2004, in banca dati DeJure).
c.
La S.C. ha chiarito che <la prima vendita dell stata rogata in data e all erano presenti sia la NOa>c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità>> (Cass.
38730/21). Ha chiarito, altresì, che negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le eSIenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte>> (Cass.21031/16); <non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti>Pagina 23 difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle eSIenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti>> (Cass. 17325/15); << In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le eSIenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte>> (Cass. 26195/11); <la prima vendita dell stata rogata in data e all erano presenti sia la NOa>> (Cass.
10288/09).
d.
Le S.U. si sono espressamente pronunciate in ordine all'efficacia probatoria di quietanza “tipica” indirizzata al solvens che in quanto tale <fa piena prova dell pagamento sicch il quietanziante non ammesso alla contraria per testi salvo dimostri in applicazione analogica c.c. che rilascio della quietanza avvenuto errore di fatto o violenza>> (Cass. SSUU 19888/14; conf. Cass. 20520/2020).
e.
La S.C. ha da tempo chiarito che <il periculum in mora che esprime il fondato timore di un danno futuro per diritto credito tutelabile con sequestro conservativo pu essere valutato sia relazione ad elementi obiettivi come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio debitore ordine alla quale l della prova incombe integralmente al creditore istante non essendo esempio ammissibile pretendere dal dimostrazione libert dei suoi immobili da iscrizioni ipotecarie subiettivi>Pagina 24 come il timore determinato dal comportamento extra processuale e processuale del debitore (come nel caso di inadempimento volontario e assolutamente ingiustificato dell'impegno di pagare una certa somma pur avendola gia riscossa da un terzo, cui sia seguita una difesa processuale assolutamente incoerente e chiaramente defatigatoria)>> ( v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1712 del
02/07/1966).
2.
Alla luce della giurisprudenza citata:
a. il primo motivo di doglianza, ribadito in reclamo in via preliminare
(Inammissibilità/improponibilità del sequestro conservativo azionato in quanto limitato a singolo bene), non è accoglibile (v. Trib. Verona 30/7/2020, cit.);
b. parimenti inaccoglibile è il secondo motivo di doglianza proposto e ribadito in reclamo in via preliminare (Inammissibilità della cautela invocata per mancata individuazione della domanda di merito da proporsi), essendo, sin dal ricorso ex art. 671 c.p.c., nel caso di specie, individuabili, quale “petitum, la restituzione dell'immobile de quo agitur e, quale “causa petendi”, la lamentata truffa, consistente negli asseriti artifici e raggiri volti ad indurre in errore l'odierna reclamata (ed il proprio figlio, quale procuratore), così determinandola alla stipula della compravendita del settembre 2023 tra parte reclamante e parte reclamata ed ai successivi atti negoziali e non, come sopra meglio descritti, ciò al fine di procurare un ingiusto vantaggio a favore di e Pt_1 PE
in danno di;
[...] P_
c. vista la potenziale rilevanza penale dei fatti rappresentati ed alla base della predetta “causa petendi”, le espressioni utilizzate dalla difesa della (che, peraltro, non risultano oggetto di P_
denuncia in sede penale) non giustificano una pronuncia di cancellazione quali espressioni sconvenienti ed offensive in quanto, alla luce, in particolare, della giurisprudenza succitata, <non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. c.p.c. ove le espressioni contenute negli scritti>> risultano dell'avversario>> la fondatezza delle proprie difese (v., ex multis, Cass 10288/09 cit.).
Pagina 25 2.
Nel merito, il reclamo è accoglibile unicamente per quanto attiene alla doglianza in punto a condanna alle spese di lite a fronte di accoglimento del ricorso cautelare (vedasi la norma di cui all'art. 669 octies c.p.c.), essendo infondato per i restanti profili di doglianza, per i seguenti motivi.
2.a.
Alla luce della giurisprudenza prima citata, la quietanza in esame del 27.2.24, seppur effettuata con atto notarile (v. doc. h di parte ricorrente, allegata alle memorie del 25.11.24), non impedisce la prova contraria laddove emergente per tabulas e, laddove se ne provi l'erroneità e la riconducibilità
a violenza, anche per testi o presunzioni.
Nel caso in esame, come chiaramente illustrato nell'impugnata ordinanza e come emerge per tabulas, è
o L'esecuzione di tale pagamento non risulta, peraltro, provata dall'ordine di bonifico
Postepay del 05.02.2024 prodotto dal resistente (v. documenti depositati in data
20.11.2024) atteso che il timbro apposto dall'Ufficio Postale in calce a tale ordine certifica che il bonifico bancario identificato con codice di riferimento n.
EA24012502693754480513899999IT – UPV 5978546 ammonta ad un importo di
€5.000,00 e non di €60.000,00 come inizialmente ordinato da . Parte_1
o In totale, dall'estratto del conto corrente intestato a , risulta Controparte_4 la corresponsione di €30.000,00, e ciò sino alla data del 05.04.2024 in cui risulta essere stata effettuata l'operazione di giroconto ed estinzione del conto corrente intestato a . Controparte_4
o Neppure il resistente ha fornito prova dell'effettivo pagamento dell'acconto di
€50.000,00 sul prezzo di vendita, che e , Parte_1 Controparte_4 nell'atto notarile del 13.12.2023, dichiaravano essere stato corrisposto a mezzo P assegno postale non trasferibile n. 7250863530-01 tratto data 14.09.2023 su
POSTEITALIANE S.P.A., Filiale di Bologna, via Zanardi n. 28/6 ed intestato alla parte venditrice.
Pagina 26 o Si osserva, in proposito, che il Notaio – alla quale, all'udienza in data Tes_1
24.10.2024, è stato ordinato di produrre alle difese delle parti in causa le fotocopie degli originali degli atti notarili esibiti nonché le fotocopie degli assegni di tutti i pagamenti -, con mail del 12.11.2024 ha precisato che “l'assegno di euro 50.000 n.
7250863530-01 3637 del 13-12-2023 in data 14-9- Parte_9 Parte_5
2023, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita repertorio n.3480, ed alla data di sottoscrizione dell'atto di avveramento repertorio n. 3637 del
13-12-2023, in cui detto assegno viene descritto, non era più in possesso delle parti
(per procura conferita dalla NOa ) e Controparte_4 P_ [...]
e non ne fornivano copia”. Pt_1
o Da quanto esposto emerge che sul prezzo di vendita concordato in €120.000,00,
ha corrisposto la minore somma di €30.000,00 e, dunque, sussiste Parte_1
l'evidente pregiudizio delle ragioni creditorie di per €90.000,00>> P_
(enfasi e schematizzazione del redattore).
Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto attiene all'an, emerge sufficiente fumus boni iuris per quanto attiene alla lamentata sussistenza di artifici e raggiri, vista l'anomalia delle operazioni negoziali stragiudiziali (che prevedevano pagamenti successivi alla stipula di atti caratterizzati da consenso traslativo, rinunce ad ipoteca legale, procure, differimenti di scadenze rateali, inadempimenti parziali, trasferimenti e ritrasferimenti succedutisi in breve arco temporale, denunce penali, discordanze tra ordini di pagamenti, accrediti e quietanze per atto pubblico basate, almeno in parte, su dichiarazioni e documentazione di parte) che hanno coinvolto la , e disvelanti P_
<<condotte inadempienti ed opache che saranno meglio chiarite in sede di merito civile e nel>procedimento penale scaturente dalle denunce sporte>> tenute, direttamente e indirettamente, da e a favore di questi ultimi ed in danno della (nonché, in sede PE Parte_1 P_
giudiziale, la produzione, da parte del , di messaggi vocali anomali, provenienti dal Pt_1
volti a denigrare la difesa della ed oggetto di denuncia proposta dallo stesso CP_2 P_
in quanto asseritamente in ciò raggirato e subornato). CP_2
Emerge, altresì, idonea evidenza di fumus boni iuris della cautela richiesta e concessa anche per quanto attiene al quantum, a fronte dell'affermazione più volte espressamente formulata dalla
, sia a verbale di udienza che nelle proprie memorie difensive, di nulla avere percepito del P_
corrispettivo pattuito della compravendita de qua, viste le discordanze documentalmente comprovate tra ordini di bonifico de quibus e quietanza del 27.2.24: discordanze idonee, non solo
Pagina 27 documentalmente, ma anche ex art. 116 c.p.c., a mettere in dubbio l'effettivo versamento da parte dell'odierno reclamante del corrispettivo pattuito tutto (laddove venisse provata in sede Pt_1 di merito come veritiera la denunciata circostanza di ritrasferimenti a prestanome dell'avente causa)
o, quanto meno, nei limiti degli importi ulteriori rispetto ai 30.000,00 euro effettivamente accreditati sul c/c del in atti (ovverosia di euro 90.000,00). CP_2
Il , infatti, si è limitato ad avvalersi delle quietanze in atti, nonostante l'onere della prova Pt_1
a suo carico di provare l'effettivo addebito su propri conti (o comunque il pagamento) derivante dalle contestazioni della e dal quadro probatorio documentale e logico, come sopra P_ delineato, idoneo a superare, allo stato, l'inversione dell'onere della prova derivante dall'astrazione processuale ex art. 2732 c.c. cit. (ciò a prescindere dalla rilevanza e decorso penale della denunciata falsità della sottoscrizione della quietanza del 27.2.25, allo stato non provata vista la fidefacienza dell'atto e la testimonianza in atti del notaio rogante).
Parimenti condivisibile è la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure in punto a periculum, sussistendo sia elementi obiettivi - come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore (comprovata, per quanto ci occupa, ad esempio, sia dagli stessi inadempimenti/parziali pagamenti in esame, sia dall'assenza di altro immobile in proprietà del reclamante), sia elementi subiettivi, come il timore determinato dal comportamento extraprocessuale e processuale del debitore (nel caso in esame, oltre al tentativo, non contestato di rivendita del bene a terzi, anche le predette “artificiose” discordanze tra bonifici prodotti e menzionati nell'atto pubblico del 27.2.24 cit. ed i minori importi effettivamente accreditati) (v., ex multis, Cass. 1712/66 cit.).
2.b.
Alla luce delle superiori statuizioni:
-merita conferma la concessa autorizzazione di a procedere a sequestro conservativo P_ sull'immobile sito in Bologna, via Avesella n. 9 di proprietà di fino alla Parte_1
concorrenza della somma complessiva di euro 90.000,00;
-in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, la statuizione sulle spese di lite contenuta nell'ordinanza reclamata va demandata al giudizio di merito;
ne consegue che l'ordinanza reclamata va revocata in parte qua;
-parimenti va demandata al giudizio di merito ogni statuizione sulle spese del presente procedimento di reclamo;
-va rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal reclamante . Pt_1
Pagina 28 Nel complesso, difettano i presupposti per accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
. P_
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così statuisce:
-in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, demanda al giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite del procedimento di prime cure;
pertanto, revoca in parte qua l'ordinanza reclamata;
-conferma per il resto l'ordinanza reclamata;
-spese del procedimento di reclamo al definitivo;
-rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal reclamante Parte_1
Così deciso in Bologna nella camera di conSIlio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente
dott.ssa Paola Matteucci
Si comunichi
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