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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9414 /2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Longo, Silvia Ciccarone
mandato in atti
Opposta Intimante
contro
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Liliana Controparte_1
Tomasi mandato in atti
Opponente
Intimato
Oggetto: risoluzione contrattuale pagamento canoni
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione notificato il 11.07.2022 la Parte_1
citava in giudizio il sig. a comparire dinanzi al Tribunale Controparte_1
per la convalida dello sfratto per morosità con istanza di ingiunzione.
Si costituiva il sig. assumendo l'insussistenza della Controparte_1
morosità e spiegando domanda riconvenzionale.
Il Giudice con ordinanza disponeva il rilascio dell'immobile concesso in godimento.
Disposto il mutamento di rito si invitavano le parti ad integrare i rispettivi atti 2
introduttivi.
La cooperativa integrava i propri atti introduttivi insistendo sulla sussistenza della morosità; e sulla l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Il all'udienza del 22.05.2023 eccepiva “ l'assenza di legittimazione CP_1
attiva e passiva e/o titolarità del diritto della ” la causa Parte_1
veniva rinviata all'udienza del 13.01.2025 per la discussione, previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o del diritto ad agire della Cooperativa atteso che dalla Pt_1
documentazione versata in atti risulta agevolmente che in numero di Partita
Iva è rimasto lo stesso sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1979 e comunque le ultime variazioni , fusioni, scissioni e subenti rilevanti ai fini della legittimazione attiva e/o passiva risalgono al 2005
Parimenti va disattesa l'eccezione ( sollevata dal all'udienza dl CP_1
17.05.2024) di carenza di legittimazione attiva in poiché La Cooperativa non
risultava proprietaria dell'immobile oggetto del presente giudizio .
Ed invero dalla documentazione versata in atti ( contratto intervenuto tra la e la con cui la società di Gestione- - CP_2 Parte_1 CP_2
autorizza la cooperativa a stipulare i contratti di concessione in godimento ai singoli soci)) si evince come la cooperativa sia effettivamente l'unico soggetto giuridicamente autorizzato ad agire in giudizio nella risoluzione del contratto locatizio in oggetto.
Nel merito la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Dalla produzione documentale emerge che effettivamente il CP_1 3
risulta debitore nei confronti della a titolo di residuo della Parte_1
complessiva somma 3.551,14 per canoni scaduti di godimento dell'immobile per consumo idrico e di energia elettrica e spese di gestione.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall' intimato la stessa deve ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza ex artt. 416 e 418 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra va confermata l'ordinanza di rilascio dell'immobile in oggetto, e dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del
. Controparte_1
L'intimato va altresì condannato al pagamento del residua canoni scaduti di godimento dell'immobile per consumo idrico e di energia elettrica e spese di gestione pari ad €. 3.551,14
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così dispone :
1)dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di godimento del 26.09.2018
per inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
2) condanna il sig. al pagamento al pagamento della complessiva CP_1
somma di €.3.551,14 in favore della per residuo Controparte_3
canoni scaduti di godimento dell'immobile per consumo idrico e di energia elettrica e per spese di gestione
4) Rigetta la domanda riconvenzionale siccome inammissibile.
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
CP_ favore della “. “ pari ad €.1.800,00 Parte_1 Pt_1
( Euro milleottocento/00) oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito. 4
Lecce, 13.01.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9414 /2022 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Longo, Silvia Ciccarone
mandato in atti
Opposta Intimante
contro
rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Liliana Controparte_1
Tomasi mandato in atti
Opponente
Intimato
Oggetto: risoluzione contrattuale pagamento canoni
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione notificato il 11.07.2022 la Parte_1
citava in giudizio il sig. a comparire dinanzi al Tribunale Controparte_1
per la convalida dello sfratto per morosità con istanza di ingiunzione.
Si costituiva il sig. assumendo l'insussistenza della Controparte_1
morosità e spiegando domanda riconvenzionale.
Il Giudice con ordinanza disponeva il rilascio dell'immobile concesso in godimento.
Disposto il mutamento di rito si invitavano le parti ad integrare i rispettivi atti 2
introduttivi.
La cooperativa integrava i propri atti introduttivi insistendo sulla sussistenza della morosità; e sulla l'inammissibilità della domanda riconvenzionale.
Il all'udienza del 22.05.2023 eccepiva “ l'assenza di legittimazione CP_1
attiva e passiva e/o titolarità del diritto della ” la causa Parte_1
veniva rinviata all'udienza del 13.01.2025 per la discussione, previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o del diritto ad agire della Cooperativa atteso che dalla Pt_1
documentazione versata in atti risulta agevolmente che in numero di Partita
Iva è rimasto lo stesso sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1979 e comunque le ultime variazioni , fusioni, scissioni e subenti rilevanti ai fini della legittimazione attiva e/o passiva risalgono al 2005
Parimenti va disattesa l'eccezione ( sollevata dal all'udienza dl CP_1
17.05.2024) di carenza di legittimazione attiva in poiché La Cooperativa non
risultava proprietaria dell'immobile oggetto del presente giudizio .
Ed invero dalla documentazione versata in atti ( contratto intervenuto tra la e la con cui la società di Gestione- - CP_2 Parte_1 CP_2
autorizza la cooperativa a stipulare i contratti di concessione in godimento ai singoli soci)) si evince come la cooperativa sia effettivamente l'unico soggetto giuridicamente autorizzato ad agire in giudizio nella risoluzione del contratto locatizio in oggetto.
Nel merito la domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Dalla produzione documentale emerge che effettivamente il CP_1 3
risulta debitore nei confronti della a titolo di residuo della Parte_1
complessiva somma 3.551,14 per canoni scaduti di godimento dell'immobile per consumo idrico e di energia elettrica e spese di gestione.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall' intimato la stessa deve ritenersi inammissibile per intervenuta decadenza ex artt. 416 e 418 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra va confermata l'ordinanza di rilascio dell'immobile in oggetto, e dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del
. Controparte_1
L'intimato va altresì condannato al pagamento del residua canoni scaduti di godimento dell'immobile per consumo idrico e di energia elettrica e spese di gestione pari ad €. 3.551,14
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così dispone :
1)dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di godimento del 26.09.2018
per inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
2) condanna il sig. al pagamento al pagamento della complessiva CP_1
somma di €.3.551,14 in favore della per residuo Controparte_3
canoni scaduti di godimento dell'immobile per consumo idrico e di energia elettrica e per spese di gestione
4) Rigetta la domanda riconvenzionale siccome inammissibile.
3) Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
CP_ favore della “. “ pari ad €.1.800,00 Parte_1 Pt_1
( Euro milleottocento/00) oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito. 4
Lecce, 13.01.2025
Il G.O. Marilena Caroppo