Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 16747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16747 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02888/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR IS TO IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio eletto in Roma, corso D'Italia, 102;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19.2.2025, con la quale la dott.ssa AR IS TO IN è stata nominata Presidente del Tribunale di Crotone all’esito del procedimento identificato con fascicolo n. 11/CO/2023, pubblicato con bollettino n. 6369 del 5 aprile 2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, segnatamente: gli atti e verbali istruttori della Quinta Commissione del CSM relativi alla legittimazione della dott.ssa AR IS TO IN a partecipare alla procedura di conferimento dell’incarico; gli atti e verbali con cui la Quinta Commissione del CSM ha formulato al Plenum la “Proposta A” di conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone alla dott.ssa AR IS TO IN; l’atto di concerto espresso dal Ministro della Giustizia nei confronti della indicata proposta della Quinta Commissione del CSM; il decreto del Presidente della Repubblica di eventuale conferimento alla dott.ssa AR IS TO IN dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17.6.2025: del DPR 28 febbraio 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8/2025, con cui la dott.ssa IN è stata nominata Presidente del Tribunale di Crotone.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e di AR IS TO IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. MO TI ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19.2.2025, con la quale la dott.ssa AR IS TO IN è stata nominata Presidente del Tribunale di Crotone all’esito del procedimento identificato con fascicolo n. 11/CO/2023, pubblicato con bollettino n. 6369 del 5 aprile 2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, segnatamente: gli atti e verbali istruttori della Quinta Commissione del CSM relativi alla legittimazione della dott.ssa AR IS TO IN a partecipare alla procedura di conferimento dell’incarico; gli atti e verbali con cui la Quinta Commissione del CSM ha formulato al Plenum la “Proposta A” di conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone alla dott.ssa AR IS TO IN; l’atto di concerto espresso dal Ministro della Giustizia nei confronti della indicata proposta della Quinta Commissione del CSM; il decreto del Presidente della Repubblica di eventuale conferimento alla dott.ssa AR IS TO IN dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Crotone.
Per quel che più interessa i fatti di causa, nell’ambito del procedimento controverso hanno presentato domanda sia il ricorrente, magistrato di VI valutazione di professionalità, nominato con D.M. 23.12.1997, il quale è stato “ dal 30.9.99 giudice del Tribunale di Catanzaro; dal 13.7.05 fuori ruolo presso la Segretaria generale del CSM; dal 12.4.10 Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone (delibera consiliare di conferma del 12.11.2014); dal 25.9.14 fuori ruolo quale componente del CSM; dal 17.1.19 Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone; dal 28.6.22 giudice del Tribunale di Crotone per scadenza ottennio”; sia la dott.ssa IS TO IN, magistrato di VII valutazione di professionalità, nominata con D.M. 12.11.1981, la quale è stata: “dal 6.4.83 giudice del Tribunale di Cosenza; dal 6.6.85 giudice del Tribunale di Crotone; dal 12.9.97 Consigliere Pretore Dirigente presso la Pretura di Vibo Valentia (successivamente giudice del Tribunale di Vibo Valentia); dal 2.10.00 Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone; dal 30.9.08 Presidente del Tribunale di Crotone (delibera consiliare di conferma del 20.11.2013); dal 18.9.15 Presidente del Tribunale di Cosenza (delibera consiliare di conferma del 9.9.2020); dal 18.9.23 giudice del Tribunale di Cosenza per scadenza ottennio ”.
La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha proposto al plenum di deliberare su due proposte: la proposta A, favorevole alla dott.ssa IN, che ha ottenuto 18 voti; e la proposta B, favorevole al ricorrente, che ha ottenuto 9 voti.
Relativamente alla proposta formulata in favore del ricorrente, la Commissione ha rilevato che si sarebbe dovuta escludere la legittimazione della dott.ssa IN, “ atteso che la stessa ha già svolto le funzioni direttive qui in rilievo di Presidente del Tribunale di Crotone dal 30.9.2008 al 17.9.2015. È noto che gli artt. 45 e 46 del D.lgs. n. 160/2006, come modificati dalla L. n. 111/2007, hanno introdotto il generale principio della “temporaneità delle funzioni” (quattro anni prorogabili di ulteriori quattro anni previa conferma). Il citato art. 45, in relazione alle funzioni direttive che vengono in rilievo nella presente procedura, precisa inoltre che il magistrato che ha esercitato funzioni direttive e per il quale sia scaduto il termine degli otto anni, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. Disposizione analoga, peraltro, è prevista dall’art. 46 in relazione alle funzioni semidirettive. La presenza di un limite all’esercizio delle funzioni semidirettive e direttive pone innanzitutto la necessità di valutare a quali condizioni possa realizzarsi il passaggio di funzioni direttive ovvero semidirettive nello stesso Ufficio decorso l’ottennio e se un eventuale impedimento permanga anche dopo un certo periodo di “decantazione” in altra funzione o sede ”. Tale orientamento sarebbe stato confortato parere dell’Ufficio Studi n. 47/2014.
Indipendentemente da tale, pregiudiziale, profilo, la citata proposta reca un giudizio di prevalenza del dott. TI sulla dott.ssa IN (“ Quanto alla “valutazione attitudinale specifica” deve invero osservarsi, con riferimento in particolare all’indicatore di cui all’art. 17, lett. a), T.U., che la valutazione del lavoro giudiziario, alla luce dei criteri individuati dall’art. 28 T.U., deve essere “condotta privilegiando”, nel caso di specie, non la durata dell’esperienza, quanto piuttosto “la pluralità delle esperienze” (così il richiamato art. 28 T.U., recante “Criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni”). Ne segue che – pur considerando la circostanza per cui la dott.ssa IN ha esercitato le funzioni giudiziarie per più tempo (atteso che la medesima candidata vanta una maggiore anzianità nel ruolo della magistratura, ma l’anzianità in parola è espressamente prevista, in ossequio al disposto di cui all’art. 24 T.U., quale criterio “residuale”, dovendo darsi rilievo alla “durata” dell’esperienza giudiziaria solo quando testualmente prescritta, come accade ad esempio nel caso del conferimento degli incarichi semidirettivi) – non può non evidenziarsi il fatto che entrambi i candidati vantano – oggettivamente – il pluriennale esercizio delle funzioni giudicanti sia nel settore civile sia nel settore penale ed hanno svolto, quanto in particolare a tale ultimo settore – come risulta dalla biografia professionale innanzi richiamata – sostanzialmente tutte le funzioni, connotandosi peraltro il percorso del (solo) candidato proposto per il possesso di una significativa esperienza (anche) nella trattazione (ed efficiente gestione) dei complessi procedimenti di criminalità organizzata. Quanto all’indicatore di cui all’art. 17, lett. b), T.U., occorre analogamente evidenziare che se da un lato la dott.ssa IN annovera plurime e significative esperienze direttive, semidirettive e di collaborazione nella gestione dell’Ufficio (avendo a lungo esercitato, come detto, le funzioni in parola conseguendo risultati senza dubbio positivi) dall’altro il dott. TI ha, in primo luogo, fruttuosamente svolto le richiamate funzioni semidirettive, in secondo luogo svolto, per un tempo significativo, le funzioni “vicariali” (oltre a quelle, come detto, dirigenziali, a far data dalla odierna vacanza) – ossia funzioni che prevedono la concreta e strutturale partecipazione alle mansioni proprie del ruolo apicale – e, in terzo ed ultimo luogo, dato altresì prova, in fatto, del possesso di una eccezionale capacità organizzativa e direttiva (come già innanzi evidenziato l’abbattimento dell’arretrato, unitamente alla sensibile riduzione dei tempi del processo, del settore penale del Tribunale di Crotone – diretto dal dott. TI – sono stati evidenziati dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2014, oltre che dalla ispezione ministeriale del 2016, come dato unico e particolarmente significativo tra quelli relativi al Distretto). Quanto appena precisato esclude, oggettivamente, la possibilità di trarre, in questo caso, dalla considerazione degli “indicatori specifici”, una certa ed indiscutibile regola di prevalenza, non potendo, come detto, la prevalenza in parola fondarsi né sulla considerazione della maggiore durata della esperienza giudiziaria della dott.ssa IN (perché, come detto, nel caso di specie è la “pluralità delle esperienze” il dato qualificante il lavoro giudiziario) né sul maggior numero di incarichi di direzione ricoperti dalla stessa (comunque inidonei a ritenere subvalenti le indubbie capacità direttive e organizzative del candidato proposto, nei termini già precisati). Assumono allora rilievo deciso, nella presente procedura, gli “indicatori generali”, rispetto ai quali la valutazione della formidabile esperienza ordinamentale acquisita dal dott. TI – come detto, quale componente della Consiglio Giudiziario, componente della Commissione Flussi, Magistrato addetto alla Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura e componente del medesimo Organo di governo autonomo – rende non solo la dott.ssa IN sul punto indiscutibilmente recessiva (tali risultando le esperienze, da qualificarsi come indicatori generali, ad essa riferite), ma conferisce ai tratti curriculari del candidato proposto, nella complessiva e unitaria valutazione imposta dall’autovincolo (art. 26 T.U.), quella particolare idoneità a soddisfare le esigenze funzionali proprie dell’Ufficio a concorso (art. 25 T.U.), viste le plurali esperienze giudiziarie, il sicuro (e in fatto dimostrato) possesso di attitudine direttiva e, ultima ma non meno importante, la profonda conoscenza della materia ordinamentale. Caratteristiche, quelle appena precisate, che rendono il profilo del dott. TI (ove, come detto, unitariamente considerato) senz’altro prevalente rispetto a quello (pur di indubbio pregio) dell’aspirante in comparazione ”).
Nella proposta, infine prevalsa, favorevole alla dott.ssa IN si è, invece, preliminarmente ritenuto che sussistesse la legittimazione di quest’ultima a partecipare alla procedura e si è, nel merito della comparazione, rilevato che “ in ordine all’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. a), T.U., con l’apprezzamento del lavoro giudiziario condotto valorizzando la pluralità delle esperienze (come imposto dall’art. 28 T.U.), anche nella dimensione temporale (quale parametro di validazione), si evidenzia che la dott.ssa IN è titolare di quarantennale percorso giurisdizionale, in ogni settore della giurisdizione (civile, penale e lavoro) e in plurimi Uffici giudicanti. Nettamente prevale, pertanto, sul dott. TI, in ragione dello scarto che si registra tra i due percorsi professionali (superiore a 25 anni), nonché per varietà della sua esperienza giudiziaria (cui è conseguita l’acquisizione di trasversali competenze), avendo il concorrente di contro svolto funzioni eminentemente penali (civili da gennaio 2019 a maggio 2020). Netta prevalenza della dott.ssa IN consegna del pari l’indicatore specifico di cui all’art. 17, lett. b), T.U. La candidata proposta, come illustrato, da oltre 25 anni svolge funzioni dirigenziali, quale Consigliere Pretore Dirigente alla Pretura di Vibo Valentia, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Crotone (anche in veste di Presidente f.f. del Tribunale), Presidente del Tribunale di Crotone e, infine, Presidente del Tribunale di Cosenza. Da oltre 15 anni (ininterrottamente) svolge funzioni direttive, con gli eccellenti risultati organizzativi ovunque attestati. La dott.ssa IN si è, dunque, già ottimamente confrontata per lungo tempo con le incombenze apicali di primo grado, derivandone piena e sicura idoneità (concreta e non meramente prognostica) all’analogo incarico oggi a concorso. È, conseguentemente, recessivo il profilo del dott. TI, portatore unicamente di esperienza semidirettiva al Tribunale di Crotone, oltre a reggenze dell’Ufficio in qualità di Vicario (quali pregressi direttivi di fatto di non paragonabile estensione temporale). Invero, seppure il Testo Unico non gradui fra le due tipologie di funzioni (direttive e semidirettive), è indubbio che esse non siano pienamente sovrapponibili, essendo quelle direttive ontologicamente più ampie e complesse delle funzioni semidirettive nonché connotate da maggiore rilevanza e responsabilità, sicché – come osservato dal Giudice amministrativo – l’esercizio della funzione apicale integra titolo presuntivamente poziore, superabile unicamente attraverso rigorosa motivazione rafforzata, che – nel globale giudizio predicato dall’autovincolo – dia conto delle concrete ragioni fattuali a fondamento del ragionamento in deroga. E, nel caso di specie, non sussistono elementi obiettivamente apprezzabili che legittimino detta deroga, atteso il giudizio di eccellenza che restituiscono le fonti di conoscenza in ordine alla duratura esperienza direttiva della dott.ssa IN. La disamina degli indicatori generali non legittima il sovvertimento del globale giudizio comparativo sin qui svolto in considerazione dei prioritari indicatori specifici, comunque assistiti da rafforzata valenza selettiva (a mente degli artt. 26 e 28 T.U.), giacché le esperienze ordinamentali del dott. TI nel circuito del governo autonomo della magistratura (art. 11 T.U.), indubbiamente notevoli, risultano adeguatamente compensate dalle solide competenze organizzative (e anche ordinamentali) maturate dalla dott.ssa IN nell’ultraventennale percorso dirigenziale. Peraltro, va rammentato che le esperienze di cui all’art. 11 T.U. rilevano in quanto indicative di attitudine direttiva (ex art. 12, comma 10, d.lgs. n. 160/06, richiamato dall’art. 26 T.U.). Pertanto, in presenza di indici immediati di capacità organizzativa – come nel caso di protratta e positiva partecipazione alla dirigenza giudiziaria – la titolarità di tali esperienze riveste ruolo secondario. Da ultimo, quand’anche si predicasse una piena equivalenza attitudinale tra i candidati (non creduta, per i superiori argomenti), a ogni modo prevarrebbe il profilo della dott.ssa IN, in ragione del residuale criterio della maggior anzianità nel ruolo della magistratura (ex art. 24, comma 3, T.U.) ”.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) “ illegittimità degli atti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, dell’art. 12 del medesimo d.lgs. n. 160/2006 e dell’art. 194 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ”.
In prima battuta, ad avviso del ricorrente “ nessuna norma prevede un periodo di “decantazione” utile per la ri-assegnazione delle medesime funzioni direttive ”, e ciò in ragione di uno “ stridente contrasto con la corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 160/2006 con cui il legislatore, nel sancire il principio della temporaneità degli incarichi direttivi, ha stabilito che: i) l’incarico direttivo ha una durata di quattro anni (regola); ii) la conferma, per uguale periodo, rappresenta una “eccezione” che può avvenire “per un’ulteriore sola volta”; iii) una volta esaurito il limite temporale massimo dell’incarico direttivo (quattro anni più conferma), al magistrato non è più consentito in termini assoluti assumere funzioni direttive nel medesimo ufficio ” (cfr. pag. 5).
Ha soggiunto che, perciò, “ il legislatore ha voluto introdurre una riserva di legge assoluta, attribuendo al Parlamento la disciplina della delicata materia degli incarichi direttivi per cui opera, in termini assoluti e senza alcun margine di intervento per fonti regolamentari e/o secondarie, il divieto di ri-assegnazione del medesimo incarico (direttivo) già espletato dal magistrato per il tempo massimo consentito di quattro anni oltre conferma ” (cfr. pag. 8).
Cosicché, la controinteressata non sarebbe stata legittimata a partecipare alla procedura oggetto del contendere per l’incarico di Presidente del Tribunale di Crotone, “ avendo consumato la temporaneità della funzione direttiva ” (cfr. pag. 9).
2°) “ Illegittimità degli atti impugnati e della nomina, siccome inficiati da eccesso per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, nonché per manifesta ingiustizia ”.
Con tale motivo il ricorrente ha richiamato il contenuto, che sostanzierebbe un autovincolo, del parere reso dall’Ufficio Studi, citando, inoltre, alcune precedenti procedure di conferimento.
Si è costituito in giudizio il CSM (7.3.2025) e la controinteressata dott.ssa AR IS TO IN (11.3.2025), la quale nella memoria del 14.3.2025 ha opposto che “ il divieto di riassegnazione delle funzioni direttive nello stesso Ufficio matura solo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ossia alla scadenza del secondo quadriennio di conferma. Ebbene, se le parole hanno ancora il significato emergente dal loro tenore, è pacifico che il divieto di ri-assegnazione delle funzioni direttive invocato dal ricorrente opera solo alla scadenza dell’ottavo anno di esercizio e non prima ” (cfr. pag. 3); e che, pertanto, il periodo di copertura dell’incarico di Presidente del Tribunale di Crotone per la durata di sei anni e undici mesi non renderebbe applicabile la disciplina di cui all’art. 45 del d.lgs. 160/2006; ha, inoltre, eccepito che “ in disparte il rilievo che non vi è traccia agli atti del giudizio della conferma da parte dell’Ufficio Studi della validità del ridetto parere nella procedura di interesse, deve rilevarsi che l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche richiamate da controparte (e, in particolare la contraddittorietà) non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all’esito di procedimenti indipendenti, come è nella fattispecie di cui è causa ” (cfr. pag. 9).
A tali opposizioni ha replicato il ricorrente nella memoria del 17.3.2025.
L’Amministrazione, nella memoria del 17.3.2025, ha opposto che “ nell’ottica del legislatore (…) è il giudizio di conferma ad essere strettamente connaturato al concetto di temporaneità, basato sulla natura di “servizio” della funzione di direzione, nella prospettiva di consentire l’avvicendamento non traumatico di dirigenti che non si sono rivelati pienamente all’altezza del compito ” (cfr. pag. 8); ha, poi, rimarcato che il parere dell’Ufficio Studi “ non è mai confluito in una delibera del Consiglio (che, infatti, il ricorrente non cita); pertanto, in mancanza di tale provvedimento non si può affermare che quel parere abbia rappresentato e consolidato una posizione formale dell’organo, bensì rappresenti solamente un atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna, essendo stato per di più richiesto solo da una commissione del Consiglio e utilizzato in una procedura diversa dalla presente e risalente nel tempo ” (cfr. pag. 9).
Con motivi aggiunti depositati il 17.6.2025 il ricorrente ha impugnato il DPR 28 febbraio 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 8/2025, con cui la dott.ssa IN è stata nominata Presidente del Tribunale di Crotone: ha riproposto i motivi oggetto del ricorso principale.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 24 settembre 2025, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche, senza, però, aggiungere elementi di sostanziale novità al contenuto dei precedenti scritti; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, vanno respinto.
La controinteressata, come si è indicato nella proposta di delibera da ultimo approvata dal CSM e come non è contestato tra le parti ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., “ ha già svolto funzioni direttive al Tribunale di Crotone dal 30.9.08 al 17.9.15 ”, quindi per 6 anni, 11 mesi e 23 giorni.
L’art. 45 del d.lgs. 160/2006 prevede che “ le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni ”.
La formulazione di tale disposizione ricalca quella di cui al successivo art. 46, secondo cui “ le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni ”: norma che ha riguardato il caso deciso dalla Sezione nella sentenza 23 gennaio 2024, n. 1248, riguardante il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Aggiunto Sezione GIP Roma.
Nella fattispecie definita, la deliberazione del CSM aveva dato conto che la ricorrente avesse “ svolto per otto anni le funzioni di Presidente di Sezione presso il Tribunale di Roma ”; che “ l’art. 46 del d.lgs. 160/2006 fissa, inoltre, in otto anni (ovvero in quattro anni rinnovabili una sola volta) il limite massimo di esercizio delle medesime funzioni semidirettive, sancendo il principio di temporaneità delle stesse ”; che, dunque, la circostanza che la ricorrente avesse “ già esercitato per otto anni le medesime funzioni semidirettive ora in esame (in ragione dell’“equivalenza” sancita dal citato art. 10, comma 7, tra le funzioni di presidente di sezione presso il tribunale e le funzioni di presidente aggiunto GIP), la stessa deve ritenersi non legittimata a prendere parte alla procedura comparativa, essendo decaduta dalle medesime funzioni semidirettive qui in discussione ”.
La Sezione ha, perciò, statuito che l’art. 46 stabilisce che “ alla scadenza del secondo quadriennio, il magistrato torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, sia nel caso in cui non abbia presentato domanda di assegnazione ad “altre funzioni o altro ufficio”, sia nel caso in cui il CSM non abbia ancora deciso in ordine a tale domanda. In altri termini, alla scadenza degli otto anni di svolgimento di una funzione semidirettiva, il magistrato può presentare “domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio”. In mancanza, egli torna a svolgere le funzioni in precedenza esercitate. L’art. 46 citato è espressione del c.d. “principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive”, il quale risponde all’esigenza di garantire un periodico ricambio nei ruoli direttivi e semidirettivi, al fine di facilitare la circolazione delle esperienze, scongiurare fenomeni di prolungato radicamento territoriale e conseguente “personalizzazione” degli uffici giudiziari, favorendo al contempo la diffusione delle professionalità all’interno dell’ordine giudiziario (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 1374) ”.
L’art. 46, come sopra si è evidenziato, presenta contenuto prescrittivo analogo a quello di cui al precedente art. 45, riferito agli incarichi direttivi.
Il tema del decidere della sentenza n. 1248/2024 è stato rigorosamente definito (“ per dare soluzione alla presente controversia, pertanto, deve valutarsi se il disposto dell’art. 46, citato precluda, o meno, ad un magistrato che ha già volto per otto anni una delle funzioni semidirettive elencate nell’art. 10, comma 7, di presentare domanda per un’altra funzione semidirettiva indicata nel medesimo articolo ”).
Si è trattato, cioè, di delibare circa la legittimazione a partecipare alla procedura di conferimento di un magistrato che aveva svolto “ per otto anni, dal 9 giugno 2014 al 9 giugno 2022, la funzione di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma (ossia una funzione che l’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 160 del 2006 qualifica come “semidirettiva di primo grado”) ”.
Le statuizioni contenute nella citata pronuncia hanno condotto ad affermare che “ l’art. 46 in esame deve, quindi, essere interpretato nel senso che il magistrato, che ha svolto per otto anni una delle “funzioni semidirettive giudicanti di primo grado” elencate nell’art. 10 comma 7, D.Lgs. n. 160 del 2006: a) non può presentare domanda di assegnazione, nel medesimo ufficio giudiziario, per una funzione che è qualificata come “semidirettiva giudicante di primo grado” nell’elenco di cui all’art. 10 citato; b) può, invece, presentare domanda di assegnazione per una delle medesime funzioni semidirettive giudicanti di primo grado di cui all’art. 10, comma 7, purché presso un diverso ufficio giudiziario. Detto in altri termini, è precluso ad un magistrato che ha esercitato per otto anni una funzione semidirettiva giudicante di cui all’art. 10, comma 7, concorrere per l’assegnazione di un’altra funzione semidirettiva giudicante di cui al medesimo art. 10, comma 7, nel medesimo ufficio, anche se tale funzione sia in posizione tabellare differente o attenga a materie diverse ”.
Sulla scorta delle medesime argomentazioni le sopra citate preclusioni non possono essere applicate ad un magistrato che, come la dott.ssa IN, ha ricoperto l’incarico di Presidente del Tribunale di Crotone per un periodo inferiore ad otto anni.
Ammettere che alle medesime conclusioni possa pervenirsi anche in difetto di svolgimento dell’incarico per la durata massima significherebbe violare il principio di uguaglianza, illegittimamente applicando la medesima soluzione a situazioni differenziate.
Come correttamente prospettato nella motivazione della deliberazione impugnata, è “ la protrazione oltre l’ottennio della carica direttiva nel medesimo Ufficio ” a integrare una condizione di preclusione alla partecipazione alla procedura.
E del resto, nello stesso parere n. 47/2014 si è sottolineato che “ ove si dovesse consentire la partecipazione ad un concorso per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive di un magistrato che abbia già ricoperto identiche funzioni per il tempo massimo di otto anni previsto dalla legge, si realizzerebbe, in concreto, la vanificazione degli obiettivi perseguiti con la scelta legislativa ”; si è soggiunto che “ ne consegue che il magistrato che abbia già ricoperto uno specifico incarico direttivo o semidirettivo ed abbia, in relazione a detta attività, ottenuto valutazioni positive tali da meritare la conferma per tutti gli otto anni di legge, difficilmente potrebbe essere superato, nella concreta valutazione comparativa, da altro magistrato che non possa vantare simile specifica esperienza ”.
Pertanto, non coglie nel segno neppure il rilievo oggetto del secondo motivo: a ben vedere il CSM non ha contraddetto il contenuto del parere, ma, al contrario, ne ha ribadito la precisa applicazione.
In disparte da tale profilo, il Collegio è dell’avviso che la valutazione della Commissione consiliare è immune da censure, risultando “ recessivo il profilo del dott. TI, portatore unicamente di esperienza semidirettiva al Tribunale di Crotone, oltre a reggenze dell’Ufficio in qualità di Vicario (quali pregressi direttivi di fatto di non paragonabile estensione temporale) ”; ciò in quanto “ la disamina degli indicatori generali non legittima il sovvertimento del globale giudizio comparativo sin qui svolto in considerazione dei prioritari indicatori specifici, comunque assistiti da rafforzata valenza selettiva (a mente degli artt. 26 e 28 T.U.), giacché le esperienze ordinamentali del dott. TI nel circuito del governo autonomo della magistratura (art. 11 T.U.), indubbiamente notevoli, risultano adeguatamente compensate dalle solide competenze organizzative (e anche ordinamentali) maturate dalla dott.ssa IN nell’ultraventennale percorso dirigenziale ”.
Peraltro, occorre rilevare che il ricorrente non ha articolato motivate censure dirette ad un efficace confutazione degli esiti della comparazione.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO