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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. IC Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 366 2025 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MUNARI PIERFRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MAZZUCCO MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 5-3-2025, ha proposto nei confronti Parte_1 di domanda ex art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la Controparte_1 modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 357/2014, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 5-8-2014, chiedendo la declaratoria di cessazione del proprio obbligo di provvedere al mantenimento del figlio IC, nato il [...]. Ha dedotto che il giovane, completati gli studi, non ha in questi
1 anni reperito un'occupazione lavorativa, nonostante gli siano state prospettate possibilità di lavoro anche dalla compagna del padre, né ha manifestato una qualche propensione allo svolgimento di un'attività.
2. Con decreto depositato il 7-3-2025 la Presidente ha fissato l'udienza del 6-6- 2025 per la comparizione personale delle parti, assegnando alle stesse i termini di rito per la notifica del ricorso e del decreto e per la costituzione in giudizio.
3. Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato le allegazioni del ricorrente, ma ha infine dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 337-septies c.c., chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. All'udienza del 6-6-2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il collegio ha disposto la discussione orale della causa, riservandosi di decidere.
5. Ritiene il collegio che, alla luce della posizione processuale assunta dalla convenuta, la domanda del debba trovare accoglimento, cosicché va Pt_1 dichiarato cessato, a far data dall'1-6-2025, l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio IC, CP_1
l'assegno mensile di 300,00 euro stabilito dalla sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Rovigo il 5-8-2014.
6. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.366/2025 R.G., promosso da e da con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
a parziale modifica della sentenza n. 357/2014 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti,
- dispone conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 6 giugno 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
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riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. IC Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 366 2025 R.G. promossa da
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MUNARI PIERFRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MAZZUCCO MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 5-3-2025, ha proposto nei confronti Parte_1 di domanda ex art. 473-bis. 29 c.p.c., avente ad oggetto la Controparte_1 modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 357/2014, pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data 5-8-2014, chiedendo la declaratoria di cessazione del proprio obbligo di provvedere al mantenimento del figlio IC, nato il [...]. Ha dedotto che il giovane, completati gli studi, non ha in questi
1 anni reperito un'occupazione lavorativa, nonostante gli siano state prospettate possibilità di lavoro anche dalla compagna del padre, né ha manifestato una qualche propensione allo svolgimento di un'attività.
2. Con decreto depositato il 7-3-2025 la Presidente ha fissato l'udienza del 6-6- 2025 per la comparizione personale delle parti, assegnando alle stesse i termini di rito per la notifica del ricorso e del decreto e per la costituzione in giudizio.
3. Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato le allegazioni del ricorrente, ma ha infine dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 337-septies c.c., chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. All'udienza del 6-6-2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il collegio ha disposto la discussione orale della causa, riservandosi di decidere.
5. Ritiene il collegio che, alla luce della posizione processuale assunta dalla convenuta, la domanda del debba trovare accoglimento, cosicché va Pt_1 dichiarato cessato, a far data dall'1-6-2025, l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio IC, CP_1
l'assegno mensile di 300,00 euro stabilito dalla sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Rovigo il 5-8-2014.
6. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.366/2025 R.G., promosso da e da con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero,
a parziale modifica della sentenza n. 357/2014 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti,
- dispone conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 6 giugno 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
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