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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3020/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SILVESTRO FLAVIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in SASSO MARCONI il 08/05/2004 , op- tando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civi- le di quel Comune al n. 6 , parte II, Serie A, dell'anno 2004 ; che dal matrimonio sono nati le figlie ( 25.5.2005) e ( 3.8.2010); Per_1 Per_2
1 venuta meno la armonia coniugale e non essendo possibile continuare la convivenza matrimo- niale avevano deciso di chiedere l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso che si riportano
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi, sig.ra e sig. , e ordi- Parte_1 Parte_2
nare al competente Ufficiale dello Stato civile di eseguire le opportune variazioni nei registri dello stato civile;
3) assegnare la casa coniugale, sita in Beneitte (CN), Strada degli Arzini n. 13, in compro- prietà tra i coniugi, alla sig.ra che avrà, quindi, il diritto di abitarvi, con tutti Parte_1
i beni mobili, arredi e suppellettili ad oggi ivi presenti;
4) affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso. Esse manterranno la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna in Beinette (CN), Strada degli Arzini n. 13;
5) la responsabilità genitoriale relativa alle figlie minori verrà esercitata da entrambi i geni- tori e le decisioni di maggiore interesse per le stesse, relative alla istruzione, alla educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclina- zioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nonché della volontà delle stesse;
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
6) Vista la maggiore età della figlia , i tempi di frequentazione della figlia Per_1 Per_2
con il papà verranno concordati di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre;
Salvo diversi accordi, i genitori si impegnano a far sì che la figlia frequenti il padre Per_2
almeno due volte infra settimanalmente, indicativamente il lunedì e il giovedì, nonché a do- meniche alternate, sempre rispettando la volontà della ragazza;
Così pure durante le vacanze estive, i genitori si impegnano a far sì che la figlia tra- Per_2
scorra almeno due settimane (anche consecutive)sia con il padre, sia con la madre, in periodi da concordarsi entro il mese di marzo di ciascun anno, sempre rispettando la volontà della ragazza;
7) il sig. si impegna e obbliga a versare alla sig.ra l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di € 1.300,00, di cui € 700,00 a titolo di mantenimento ordinario delle figlie (e quin- di, euro 350,00 cadauna) ed euro 600,00 a titolo di contributo per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale;
La somma a titolo di contributo della rata del mutuo di cui sopra potrà rideterminata di co- mune accordo tra i coniugi in caso di parziale estinzione del mutuo contratto con la AN
SA PA (v. doc. 8), e sarà rivista a rialzo in caso di aumento della relativa rata stessa;
2 8) la somma prevista a titolo di mantenimento ordinario delle figlie è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
9) Disporre che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra- assegno delle figlie e secondo le linee guida indicate dal Protocollo CNF Per_1 Per_2
29/11/2017(v. doc. 15);
10) I coniugi concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
11) I coniugi concordano altresì che il mutuo acceso presso AN Intesa SA PA, filiale di
Cuneo, per l'acquisto della casa coniugale, sita in Beinette (CN), Strada degli Arzini n. 13, la cui rata mensile di € circa 1.260,19 circa cadauna appoggiata sul conto corrente n.
00170175530, continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi;
12) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, richiesta reciproca di assegno di mantenimento;
13) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia se- guito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitiva- mente regolata, per il presente e per il futuro, ogni questione di natura economica, mentre si riservano di definire eventuali questioni di natura patrimoniale in separata sede. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 03/06/1975 a FOSSANO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/04/1971 a BOLOGNA (BO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
3 Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3020/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SILVESTRO FLAVIO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in SASSO MARCONI il 08/05/2004 , op- tando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civi- le di quel Comune al n. 6 , parte II, Serie A, dell'anno 2004 ; che dal matrimonio sono nati le figlie ( 25.5.2005) e ( 3.8.2010); Per_1 Per_2
1 venuta meno la armonia coniugale e non essendo possibile continuare la convivenza matrimo- niale avevano deciso di chiedere l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso che si riportano
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi, sig.ra e sig. , e ordi- Parte_1 Parte_2
nare al competente Ufficiale dello Stato civile di eseguire le opportune variazioni nei registri dello stato civile;
3) assegnare la casa coniugale, sita in Beneitte (CN), Strada degli Arzini n. 13, in compro- prietà tra i coniugi, alla sig.ra che avrà, quindi, il diritto di abitarvi, con tutti Parte_1
i beni mobili, arredi e suppellettili ad oggi ivi presenti;
4) affidare le figlie minori in modo condiviso a entrambi i genitori secondo i principi dell'affido condiviso. Esse manterranno la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la casa materna in Beinette (CN), Strada degli Arzini n. 13;
5) la responsabilità genitoriale relativa alle figlie minori verrà esercitata da entrambi i geni- tori e le decisioni di maggiore interesse per le stesse, relative alla istruzione, alla educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclina- zioni naturali e delle aspirazioni delle minori, nonché della volontà delle stesse;
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale;
6) Vista la maggiore età della figlia , i tempi di frequentazione della figlia Per_1 Per_2
con il papà verranno concordati di volta in volta, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre;
Salvo diversi accordi, i genitori si impegnano a far sì che la figlia frequenti il padre Per_2
almeno due volte infra settimanalmente, indicativamente il lunedì e il giovedì, nonché a do- meniche alternate, sempre rispettando la volontà della ragazza;
Così pure durante le vacanze estive, i genitori si impegnano a far sì che la figlia tra- Per_2
scorra almeno due settimane (anche consecutive)sia con il padre, sia con la madre, in periodi da concordarsi entro il mese di marzo di ciascun anno, sempre rispettando la volontà della ragazza;
7) il sig. si impegna e obbliga a versare alla sig.ra l'importo Parte_2 Parte_1 mensile di € 1.300,00, di cui € 700,00 a titolo di mantenimento ordinario delle figlie (e quin- di, euro 350,00 cadauna) ed euro 600,00 a titolo di contributo per il pagamento della rata del mutuo della casa coniugale;
La somma a titolo di contributo della rata del mutuo di cui sopra potrà rideterminata di co- mune accordo tra i coniugi in caso di parziale estinzione del mutuo contratto con la AN
SA PA (v. doc. 8), e sarà rivista a rialzo in caso di aumento della relativa rata stessa;
2 8) la somma prevista a titolo di mantenimento ordinario delle figlie è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
9) Disporre che i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra- assegno delle figlie e secondo le linee guida indicate dal Protocollo CNF Per_1 Per_2
29/11/2017(v. doc. 15);
10) I coniugi concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
11) I coniugi concordano altresì che il mutuo acceso presso AN Intesa SA PA, filiale di
Cuneo, per l'acquisto della casa coniugale, sita in Beinette (CN), Strada degli Arzini n. 13, la cui rata mensile di € circa 1.260,19 circa cadauna appoggiata sul conto corrente n.
00170175530, continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi;
12) I coniugi danno atto di essere, allo stato, entrambi autonomi economicamente e non avanzano pertanto, in tale sede, richiesta reciproca di assegno di mantenimento;
13) I coniugi dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso, purché vi faccia se- guito l'esatto adempimento di tutte le sovrastanti obbligazioni, dovrà intendersi definitiva- mente regolata, per il presente e per il futuro, ogni questione di natura economica, mentre si riservano di definire eventuali questioni di natura patrimoniale in separata sede. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi delle figlie di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 03/06/1975 a FOSSANO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/04/1971 a BOLOGNA (BO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
3 Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
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