Art. 3.
Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Novara-Biella, nonche' della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data di inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286 , rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nella legge medesima, con le modificazioni di cui ai seguenti articoli 4 e 5.
Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Novara-Biella, nonche' della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data di inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286 , rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nella legge medesima, con le modificazioni di cui ai seguenti articoli 4 e 5.