Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5851 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente
TRA nato a [...] il [...] (Avv. GULLO ELISA); Parte_1
– ricorrente –
E
nata a [...] il [...] (Avv. SCRUDATO GIUSEPPINA); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 02/03/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento dei figli minori Per_1 nata a [...], il [...] e nato a [...], il
[...] Persona_2
“a) i due figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma con collocamento presso 'abitazione familiare sita in Partinico c.da Margi Soprana
SS113 snc Km 4/310 di cui la sig. è comproprietaria unitamente alla propria CP_1 madre.
b) il padre sarà libero di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche, purché sempre concordate tra i genitori, tenuto conto della volontà dei minori e sempre previo preavviso alla madre di almeno due giorni prima:
- il padre ha facoltà nei giorni di lunedì e mercoledì, con prelevamento presso l'abitazione familiare alle ore 15.30 e rilascio alle 19.30 sempre presso la medesima abitazione e sabato o domenica dalle 10.30 alle 19.30 di tenere con sé i bambini.
-Al raggiungimento del compimento dei 5 anni di età di il padre ha la Per_2 facoltà di tenere con sé a weekend alterni entrambi i bambini con pernottamento, dalle ore
10.30 del sabato alle ore 18.30 della domenica e rimarranno invariati i prelevamenti infrasettimanali sopra indicati.
- durante le festività i bambini resteranno a casa dalla madre con facoltà delle parti di concordare diversamente previa comunicazione entro il termine essenziale di dieci giorni prima.
-durante il periodo estivo la madre è libera di portare i bambini con sé nella casa di villeggiatura in Calabria, località Camigliatello previa comunicazione al padre entro il termine essenziale di quindici giorni prima.
In ogni caso, il padre fino a quando non avrà compiuto 5 anni nel periodo Per_2 di ferie (che dovrà comunicare alla madre entro il termine essenziale di 30 giorni prima) potrà prelevare i bambini per il suddetto periodo tutti i giorni con prelevamento dalla residenza familiare alle ore 10.30 e riaccompagnamento alle ore 19.00.
-a partire dal quinto anno di età di il padre avrà la facoltà nel periodo di Per_2 ferie di avere con sé i bambini con pernottamento per l'intero periodo con facoltà di partire previa comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima.
Tutte le comunicazioni inerenti alla gestione del periodo di assegnazione dei bambini dovranno avvenire per iscritto a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Email_1 Email_2
c)il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , presso la Parte_1 CP_1 quale i bambini rimarranno collocati prevalentemente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già in possesso del padre;
d) la sig.ra , essendo i minori collocati in via prevalente presso la sua CP_1 abitazione, si occuperà del sostentamento alimentare e dei bisogni dei bambini come meglio specificati appresso:
e) ricadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50/ ciascuno, le spese di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie per la prole;
f) in particolare, la figlia è affetta da ritardo globale dello sviluppo ed ha Per_1 ottenuto le agevolazioni della legge 104, purtuttavia le parti concordano di farla seguire, fino a quando non verrà presa in carico dalla SSN (ASP), la cui domanda è già stata presentata, per quanto riguarda le problematiche linguistiche da un logopedista di loro fiducia privata e, pertanto, il sig. in aggiunta al mantenimento mensile di euro Pt_1
200,00 per la figlia, nelle medesime modalità di cui al punto c) corrisponderà la somma di euro 88,00 (pari al 50% dell'importo mensile dovuto alla predetta professionista) direttamente alla madre che provvederà personalmente al relativo pagamento.
Per quest'anno il padre ha già versato l'ulteriore somma di euro 105,00 pari al 50% dei buoni pasto della figli Per_1
g) le parti sono concordi a fare seguire il figlio da un esperto neuro Per_2 psicomotorio e/o logopedista oltre ad uno psicologo infantile per i problemi rilevai in sede di visita medica del 21.11.2024 presso l'ASP di Partinico.
I costi verranno divisi tra le parti al 50% sino a quando non otterranno da parte dell'ASP le visite specialistiche convenzionate.
h) la sig.ra per quanto riguarda le decisioni che riguardano i figli minori e CP_1 con particolare riferimento a quelle afferenti i problemi di salute (visite mediche esami ecc…) si obbliga a non prenderle unilateralmente ma previa discussione e condivisione con il padre fornendo all'uopo preventivamente i relativi preventivi di spesa e/o fatture.
In casi eccezionali, in ipotesi di disaccordo o di mancata comunicazione, i costi per le visite mediche, esami, ecc. rimarranno a totale carico della parte che deciderà di svolgere le superiori prestazioni in assenza di condivisione con l'altro genitore, manlevando quest'ultimo da qualsivoglia esborso economico a tale titolo.
i) la madre in ogni caso avrà l'obbligo di fornire al padre alla fine di ogni mese la rendicontazione delle spese straordinarie con idonea documentazione a supporto (scontrini, ricevute ecc…) al fine di consentire al padre il pagamento del 50% delle suddette spese. La madre dichiara di percepire dall'INPS l'assegno unico mensile pari a euro 359,80 che continuerà ad avere corrisposto dal momento che i bambini sono collocati presso di lei con rinunzia da parte del padre della relativa richiesta.
Qualsiasi ulteriore bonus o contributo in favore dei minori verrà percepito dalla sig.r con rinunzia da parte del padre alla relativa richiesta. CP_1
l) le utenze domestiche afferenti all'abitazione familiare sita in Partinico c.da Margi
Soprana SS 113 snc Km 4/310 resteranno ad esclusivo carico della sig.r CP_1
m) le parti concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio, nonché del passaporto elettronico ai figli minori;
- compensare integralmente tra le parti le spese di lite.”
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori delle parti;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori delle parti sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo il 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.