Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 13100/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Napoli n. 40 Cod. Fisc. Parte_1
, elett.te dom.to in Cercola (NA) alla via Europa n. 29 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Daniele Saggese dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTORE -
E
, Cod. Fisc. , res.te in Ponticelli (NA) alla via Napoli n. 62 – Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE –
NONCHE'
, nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Controparte_2
F. G. V. S,, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Migliano Veneto alla via Marocchesa n. 14, Cod.Fisc. , elett.te dom.ta in Napoli alla via S. Lucia n. 15 presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Aniello De Ruberto dal quale è rapp.ta e difesa giusta procura generale per atto notar Persona_1 del 18.12.2014 Rep. 186905/30367 – CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale del 20.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e le nella qualità, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni
[...] Controparte_2 subiti per le lesioni riportate nel sinistro avvenuto il 29.07.2017 alle ore 23:15 allorquando , a suo dire, in Napoli al quartiere Ponticelli, giunto all'incrocio tra via Coppi e via Cupa Vicinale Pepe, alla guida del ciclomotore Piaggio Tg X7WVRY, veniva in collisione con l'autovettura Skoda Fabia Tg CH571JL, di proprietà di e sprovvista di assicurazione, che proveniente da via Cupa Controparte_1
Vicinale Pepe svoltava in via Coppi omettendo di fermarsi al segnale di stop e, quindi, senza concedere la dovuta precedenza al predetto ciclomotore, onde lo investiva facendolo rovinare al suolo unitamente al conducente ad al suo passeggero. Lamentava che in conseguenza e per effetti dell'investimento riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Loreto Mare di Napoli ove gli veniva diagnosticato “frattura scomposta del terzo prossimale e distale del femore sinistro”.
Instauratosi il contraddittorio, mentre il responsabile civile restava contumace, si costituivano in giudizio le le quali contestavano genericamente la domanda instando per il suo Controparte_2 rigetto.
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.09.2024, svoltasi nella modalità a trattazione scritta ex art.127 ter cpc, con provvedimento del 01.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del responsabile civile il quale, Controparte_1 benchè regolarmente e ritualmente evocato non ha ritenuto di costituirsi in giudizio per contraddire e prendere posizione in ordine alla domanda.
Va inoltre rilevato che la domanda è stata preceduta da rituale messa mora, nel rispetto della normativa vigente di cui al Dl. Lgs.209/2005 art. 283 lett. b) e successive modifiche ed integrazioni, come dimostrato dalle lettere racc,te inoltrate al responsabile civile, perché fornisse il nominativo della compagnia assicuratrice per la r.c. e gli estremi della relativa polizza, ma senza esito alcuno, alle nella qualità, ed alla Consap, e fatto decorrere il termine dilatorio per la Controparte_2 proposizione della domanda giudiziale la quale, è anche procedibile essendo stata anche preceduta da invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita rimasta senza risconto.
Alcuna contestazione, infine, è stata sollevata in ordine alla legittimazione, sia attiva che passiva, delle parti in causa oltre ad essere stata fornita per essa adeguata documentazione che ha avuto regolare ingresso nel processo.
Nel merito, la domanda è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Dall'istruttoria espletata e dalle deposizioni dei testi escussi, i fatti lamentati con l'atto introduttivo del giudizio hanno trovato puntuale conferma sicchè può serenamente ritenersi che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla domanda, il ciclomotore condotto dall'attore veniva investito dall'autovettura Skoda del , che circolava priva di copertura assicurativa, Controparte_1 la quale proveniente da via Cupa Vicinale Pepe, s'immetteva in via Coppi omettendo di fermarsi al segnale di stop ivi esistente e, quindi, senza concedere la doverosa precedenza al ciclomotore che percorreva quest'ultima via, provocandone la caduta al suolo sia del veicolo che del suo conducente con le conseguenti gravi lesioni da quest'ultimo riportate, tanto da doverne necessitare il trasporto in autoambulanza al P. S. dell'Ospedale Loreto Mare di Napoli.
Sulle circostanze di fatto di cui innanzi, è stato deferito anche interrogatorio formale al responsabile civile, ad esso regolarmente e ritualmente notificato, il quale, tuttavia, non si è presentato a renderlo senza giustificato motivo, con le conseguenze di cui all'art. 232 cpc circa l'ammissione dei fatti dedotti, valutati in concorso con tutti gli altri elementi emersi dall'istruttoria.
Dall'esame e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, quindi, ritiene questo giudice che possa affermarsi l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro de quo, del conducente dell'autovettura Skoda che, nell'incauta ed imprudente manovra d'immissione in via Coppi, nella quale circolava regolarmente il alla guida del suo motociclo, proveniente dalla via Cupa Pt_1
Vicinale Pepe, non si arrestava al segnale di stop omettendo di dare precedenza a quest'ultimo onde lo investiva provocandone la caduta a suolo, sia del veicolo che del suo conducente, risultando, così, dimostrato che il sinistro si verificava per la colposa condotta di guida del conducente l'autovettura investitrice, restando superato il concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c. In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Il segnale di stop pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi ….. esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. ….” (Cass. Civ. n. 30993/2018).
Ne consegue che la domanda deve essere accolta ed i convenuti, per l'effetto, vanno condannati in solido al risarcimento, in favore dell'attore, dei danni da questi subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno alla persona patito da
[...]
, ritiene questo giudice di poter fare proprie e condividere le conclusioni cui è giunto il Parte_1
CTU, Dott. , il quale accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite Persona_2 dal e la dinamica dell'incidente come riferitagli e coincidente con quella emersa nel Pt_1 presente giudizio, alla luce della documentazione in suo possesso e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato “Postumi di frattura bifocale del femore sinistro, di terzo prossimale e distale del femore, … trattata chirurgicamente con riduzione e sintesi con placca e viti …” ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITT di giorni 50, un periodo di ITP al 75% di giorni 20, un periodo di ITP al 50% di 70 giorni ed un periodo di ITP al 25% di 80 giorni.
Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 13% come danno biologico.
Ha, inoltre, quantificato il CTU, in € 20,00 ritenendole congrue, le spese “ … mediche e di assistenza documentate o comunque sostenute ….” dall'attore.
Sicchè sulla base di tali dati è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attore, tenendo conto delle indicate voci di danno.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, ed alla luce della cosiddetta “personalizzazione” del risarcimento in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico, adottate anche da questo giudice, sulla scorta delle sentenze della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 11.11.08, possono essere liquidate in favore di
, le seguenti voci di danno: € 6.125,00 per 50 giorni di ITT, € 1.859,50 per 20 Parte_1 giorni di ITP al 75%, € 4.287,50 per 70 giorni di ITP al 50% ed € 2.450,00 per 80 giorni di ITP al 25%.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 13% di invalidità, quale danno biologico all'integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 29.752,00 cui va aggiunta, a titolo di personalizzazione, la ulteriore somma di € 13.685,92 quale 45% del danno biologico in considerazione della tipizzazione dei postumi medesimi, sicuramente incidenti sulla vita sociale e di relazione dell'attore, sulla sua serenità mentale ed emotiva in quanto “… permanenti e non suscettibili d'ulteriore miglioramento a seguito di idoneo trattamento riabilitativo, essendo ormai passati anni dall'evento traumatico.” nonché incidenti sulla sua capacità generica lavorativa.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentate e presumibili, per fare fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi in via equitativa in € 300,00. In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento di tutti i danni Parte_1 riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 29.07.2017, la complessiva somma di € 58.459,92.
Con riferimento, poi, al richiesto danno da lucro cessante in relazione alla riduzione della capacità di lavoro specifica, va osservato che l'attore non ha prodotto prove documentali relative ad un contratto di lavoro in corso essendo emerso, in sede istruttoria che esso, invece, svolgeva attività lavorativa in nero percependo una paga di circa € 250,00/300,00 mensili e, quindi, presumibilmente non superiore ad € 12.000,00 annui sicchè non può procedersi che ad una liquidazione equitativa della perdita/riduzione della capacità lavorativa specifica se non ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c..
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che, “Ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo profili professionale del danneggiato.” (Cass. Civ. 9682/2020).
Dall'istruttoria è emerso che il , prima del sinistro, svolgeva attività di muratore, attività Pt_1 che, tuttavia, a seguito dell'incidente ed in considerazione degli esiti (cfr relazione di medica di ctu: postumi permanenti non suscettibili di miglioramento per deficit funzionale acquisito a carico dell'arto inferiore sinistro), non è stato più in grado di svolgere, non riuscendo a sollevare pesi come prima. D'altro canto, in mancanza di ulteriori elementi e prove, deve ritenersi che il profilo professionale del non possa che essere ricondotto a quello di un lavoratore generico senza Pt_1 alcuna chiara specializzazione e che, in considerazione della giovane età ed in piena salute avrebbe senz'altro cercato un lavoro, come del resto già fatto dopo il sinistro, secondo il proprio profilo e capacità, ma in questo caso non potendo non mettere in conto la menomazione fisica conseguenza del sinistro nel quale era incorso.
Essedo indubitabile, quindi, che per gli esiti delle lesioni subite, qualsiasi attività rientrante nel profilo professionale delineato, avrebbe potuto essere esercitata in maniera ridotta, appare equo, tenuto conto della giovane età del (anni 22 all'epoca del sinistro) e dello scarto tra vita Pt_1 fisica a lavorativa, liquidare la suddetta voce di danno, già ai valori monetari attuali, in € 70.000,00.
Sicchè alla sopra riconosciuta somma di € 58.459,92 in favore dell'attore in conseguenza dei danni subiti a seguito dell'evento per cui è causa, va riconosciuta l'ulteriore somma, da tale ultimo titolo, di € 70.000,00 così per un complessivo importo di € 128.459,92.
Tuttavia, questo giudice, con provvedimento del 12.04.2024, aveva formulato proposta conciliativa Co ex art. 185 bis cpc, accetta da parte attrice ma non dalle sull'assunto che essa si CP_3 discostava notevolmente dalle risultanze della CTU con particolare riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale e del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica della quale, a suo dire, non vi era prova.
In sede di conclusioni e ribadito con la comparsa conclusionale, parte attrice ha aderito alla citata proposta conciliativa chiedendo la condanna dei convenuti, in accoglimento della domanda, al pagamento della indicata complessiva somma di € 100.000,00, a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti, oltre rivalutazione ed interessi legali dall'evento al soddisfo.
Alla luce, quindi, di tutto quanto innanzi, in favore di va riconosciuta, a titolo Parte_1 di risarcimento per tutti i danni riportati in occasione del sinistro del 29.07.2017, la complessiva somma di 100.00,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo, al cui pagamento vanno condannati, in solido, i convenuti.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attore espressa in valori già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base gli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi possono ben essere fissati, quindi, nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tali considerazioni, che i convenuti dovranno corrispondere all'attore gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali. In considerazione del rifiuto operato dalla convenuta Compagnia Assicuratrice di aderire alla proposta conciliativa, ex art. 185 bis cpc, formulata da questo giudice, sull'assunto di generiche e non motivate e/o condivisibili considerazioni ma, soprattutto, senza la formulazione, a sua volta, di una motivata propria proposta alla quale sarebbe stata disponibile alla transazione della vertenza, ritiene questo giudice che ricorrono i presupposti per condannarla al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento danni ex art. 91 e 96, comma 3, cpc, che appare equa determinate in € 5.000,00.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta CTU che vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Previa declaratoria di esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa del conducente dell'autovettura Skoda Fabia TG CH571JL e, quindi, del suo proprietario CP_1
, condanna e le , nella qualità di Impresa designata dalla
[...] Controparte_1 Controparte_2
Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di € 100.00,00 a titolo di risarcimento di Parte_1 tutti i danni riportati in occasione del sinistro del 29.07.2017, per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre rivalutazione monetaria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ed interessi compensativi nella misura del tasso legale annuo sulla sorta capitale, devalutata alla data del sinistro, di anno in anno progressivamente rivalutata dalla medesima data fino a quella di deposito della presente sentenza;
nonché interessi al tasso legale sull'intera somma come sopra determinata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna e le nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 Controparte_2
Regione Campania alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di , delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
780,00 per spese ed € 9.000,00 per competenze professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Daniele Saggese per dichiarata anticipazione.
3) Pone, definitivamente, a carico dei soccombenti in solido tra loro, le spese della svolta CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
4) Condanna le nella qualità di Impresa designata dalla Regione Campania alla Controparte_2 gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 ex artt. 91 e 96, comma 3 cpc.
Così deciso in Napoli il 21.03.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano