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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Claudia Maone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 3449/2020 R.G. A.C.;
pendente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Casarse n.1,
presso lo studio dell'avv. Armando Pistolese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO-CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tedesco elettivamente domiciliati in Salerno,
largo Pioppi n.1, presso l'avvocatura della Procura di Salerno.
APPELLATO
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato in data 17.05.2020, Parte_2
ha proposto tempestivo Appello avverso la sentenza n. 336/2019 resa e
[...] depositata dal Giudice di Pace di Amalfi, in data 04/10/19, non notificata, nel Procedimento
RG 445/19, lamentando la nullità della sentenza qui impugnata, per aver accolto l'opposizione di primo grado e non aver dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta sia per tardività che per la modalità di proposizione dell'opposizione. Invero,
l'appellante, lamentava l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado per aver dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare la mancata notifica del verbale di accertamento, che andava invece fatta valere con ricorso ex art. 7 d.lgs.
150/2011 entro trenta giorni dalla notifica della cartella. Deduceva, inoltre, l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale sebbene l' avesse fornito la prova della Parte_1
regolare notificazione della cartella di pagamento n. 10020150025553965000, producendo copia dell'avviso di ricevimento di tale cartella.
Nel presente giudizio di appello
Con comparsa del 2.09.2020, si costituiva la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t spiegando le proprie difese.
Il sig. sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la sua contumacia
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Va anzitutto evidenziato che con l'opposizione alla esecuzione proposta innanzi al Giudice
di Pace ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il riferiva di aver avuto conoscenza solo CP_1
dall'esame di estratti di ruolo relativi alla propria posizione, della esistenza di una pendenza contenuta nella cartella esattoriale n. 10020150025553965000 dell'importo di €
4400,20 data per notificata il 11/02/2016, e relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa ex lege 689/81 anno 2013 – Controparte_3
, pertanto, impugnava l'estratto di ruolo ex art. 615 c.p.c lamentando la omessa e/o
[...]
irregolare notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento prodromico,
eccependo altresì la nullità della cartella di pagamento per la prescrizione ed estinzione del credito sotteso. Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, si costituiva , la Parte_1
quale, deduceva: l'inammissibilità della spiegata opposizione per tardività in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c., in data 11.02.2016,
mentre l'opponente avrebbe provveduto a proporre opposizione solo in data 10.07.2019;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse ad agire dell'opponente, ex art. 100
c.p.c.
Eccepiva, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la regolare notifica della contestata cartella di pagamento, ai sensi dell'art.140 c.p.c., di cui aveva dato prova mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Si costituiva, altresì, la la quale deduceva l'inammissibilità dell'azione Controparte_2
proposta da per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., in quanto Controparte_1
l'opposta aveva fornito la prova della regolare notificazione della Parte_1
cartella esattoriale, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Ribadiva, inoltre,
la piena legittimità del suo operato in merito alla tempestiva notifica dei verbali di contestazione nonché il difetto di legittimazione passiva. Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e, in subordine, in caso di rigetto dell'atto di appello, chiedeva la condanna della sola alle spese di lite. Controparte_4
Con sentenza n.336 depositata il 4.10.2019, il Giudice di Pace di Amalfi accoglieva l'opposizione, in particolare, dichiarando l'ammissibilità della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale ex art.615 c.p.c.; nel merito,
rilevava l'estinzione del credito consacrato nel ruolo e nella sottesa cartella di pagamento per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ritenendo che l' Parte_1
avesse prodotto in giudizio copie delle relate di notifica prive di asseverazione di autenticità, non avendo inoltre prodotto in giudizio il documento di cui si assumeva l'intervenuta notifica.
Conseguentemente, dichiarava prescritta oltre che nulla la cartella di pagamento n.10020150025553965000 riferita al ruolo n.5261/2015 , con condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio. Va preliminarmente osservato che Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la regolare notifica della cartella di pagamento avendo la convenuta Parte_1
prodotto unicamente la copia della relata di notifica, peraltro priva di
[...]
attestazione di conformità, così ritenendo prescritto il diritto dell'ente credito e dell'ente esattore al recupero del credito risultante dall'estratto di ruolo oggetto di impugnativa.
Ebbene, tale decisione del Giudice di prime cure si pone in contrasto con il consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, che questo giudice condivide.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della copia della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento. Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, pur in assenza di certificazione di conformità all'originale, il giudice – anche se l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva. (cfr. Cass. n. 10326 del
13/05/2014; Cass. n. 3036 del 17.02.2016; Cass. 23902/2017).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 10020150025553965 000 dell'importo di Euro 4.400,20,
oggetto di contestazione con copia della MRE3 del 10.1.2016 e 27.01.2016 e copia dell'elenco dell'avviso di deposito degli atti da notificare nel dai quali Controparte_5
dalla quale si evince la notifica della cartella n. 10020150025553965000 ex art. 140 c.p.c.
Alla luce dei principi sopra indicati della S.C., l'Agente della Riscossione ha nel primo grado di giudizio adempiuto all'onere di provare l'avvenuta e regolare notifica della cartella di pagamento. Orbene fatta tale premessa deve escludersi che il mezzo di contestazione contro la cartella esattoriale possa essere il rimedio della opposizione alla esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c..
E ciò in quanto esiste a tal fine un mezzo tipico che è l'opposizione ex artt. 23 e ss. L.
689/1981, e dalla sua entrata in vigore, ex art. 7 d.lgs. 150/2011 per impugnare la cartella esattoriale, rimedio che consente di ottenere gli stessi risultati utili all'interessato che abbia ragione: rimozione della validità dell'atto impugnato e sospensione della esecuzione e che va proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione della cartella di
pagamento.
Invero, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività
della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (Cass
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21043 del 13/09/2013; Sez. 3, Sentenza n.12412 del 16/06/2016).
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22080/17 ha stabilito che: “l'opposizione alla
cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria
comminata per violazione al codice della strada va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 150/11 e
non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, qualora la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della
nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione al
codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di
trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Nel caso in esame, tenuto conto che l'appellante ha certamente appreso in data 27.01.2016
della esistenza di cartella esattoriale a suo carico essendo stato prodotto in giudizio di primo grado la prova da parte della della avvenuta notifica della stessa ex Parte_1
art. 140 cpc mentre l'opponente ha provveduto a notificare l'atto di opposizione solo in data 10/07/2019, opposizione da intendersi recuperatoria ex art. 7 d.lgs. cit. nella parte in cui deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, ivi compreso il verbale di accertamento, è,
dunque, inesorabilmente tardiva.
Accertata la regolarità della notifica della cartella, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo.
Invero, Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla “Formazione e
contenuto dei ruoli”, il comma 4-bis secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo
possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto
previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283/2022)
hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La questione poi, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta “, ha stabilito le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d. lgs.
n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso”.
In applicazione della citata norma, nonché di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602
del 1973
§ 5. Circa il regolamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal d.m.55/14 per le cause di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, con esclusione della sola fase istruttoria nel secondo grado di giudizio (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1 • ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA integrale della sentenza n. 336 depositata il 4.10.2019, emessa dal Giudice di Pace di Amalfi, DICHIARA
inammissibile l'opposizione originariamente formulata in primo grado da
; Controparte_1
• CONDANNA parte appellata , al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante, delle spese di lite che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro
633,00 e per il secondo grado di giudizio, in euro 852,00 , oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• CONDANNA parte appellata , al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellata , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite Controparte_2
che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro 633,00 e per il secondo grado di giudizio, in euro 852,00 , oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Salerno, 8/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Maone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6269 del 9 marzo 2025. Secondo la Cassazione infatti: va affermato il principio di diritto secondo cui “come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.I. n. 1 46/2021, con la recente normativa — art. 12 del d. lgs. n. 110/2024 –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Claudia Maone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 3449/2020 R.G. A.C.;
pendente tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Casarse n.1,
presso lo studio dell'avv. Armando Pistolese, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
APPELLATO-CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Tedesco elettivamente domiciliati in Salerno,
largo Pioppi n.1, presso l'avvocatura della Procura di Salerno.
APPELLATO
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato in data 17.05.2020, Parte_2
ha proposto tempestivo Appello avverso la sentenza n. 336/2019 resa e
[...] depositata dal Giudice di Pace di Amalfi, in data 04/10/19, non notificata, nel Procedimento
RG 445/19, lamentando la nullità della sentenza qui impugnata, per aver accolto l'opposizione di primo grado e non aver dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta sia per tardività che per la modalità di proposizione dell'opposizione. Invero,
l'appellante, lamentava l'erroneità della sentenza del giudice di primo grado per aver dichiarato l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare la mancata notifica del verbale di accertamento, che andava invece fatta valere con ricorso ex art. 7 d.lgs.
150/2011 entro trenta giorni dalla notifica della cartella. Deduceva, inoltre, l'errata valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto maturata la prescrizione quinquennale sebbene l' avesse fornito la prova della Parte_1
regolare notificazione della cartella di pagamento n. 10020150025553965000, producendo copia dell'avviso di ricevimento di tale cartella.
Nel presente giudizio di appello
Con comparsa del 2.09.2020, si costituiva la , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t spiegando le proprie difese.
Il sig. sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
pertanto ne va dichiarata la sua contumacia
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Va anzitutto evidenziato che con l'opposizione alla esecuzione proposta innanzi al Giudice
di Pace ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il riferiva di aver avuto conoscenza solo CP_1
dall'esame di estratti di ruolo relativi alla propria posizione, della esistenza di una pendenza contenuta nella cartella esattoriale n. 10020150025553965000 dell'importo di €
4400,20 data per notificata il 11/02/2016, e relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa ex lege 689/81 anno 2013 – Controparte_3
, pertanto, impugnava l'estratto di ruolo ex art. 615 c.p.c lamentando la omessa e/o
[...]
irregolare notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento prodromico,
eccependo altresì la nullità della cartella di pagamento per la prescrizione ed estinzione del credito sotteso. Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, si costituiva , la Parte_1
quale, deduceva: l'inammissibilità della spiegata opposizione per tardività in quanto la cartella di pagamento sarebbe stata notificata ai sensi dell'art.140 c.p.c., in data 11.02.2016,
mentre l'opponente avrebbe provveduto a proporre opposizione solo in data 10.07.2019;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse ad agire dell'opponente, ex art. 100
c.p.c.
Eccepiva, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attesa la regolare notifica della contestata cartella di pagamento, ai sensi dell'art.140 c.p.c., di cui aveva dato prova mediante il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Si costituiva, altresì, la la quale deduceva l'inammissibilità dell'azione Controparte_2
proposta da per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c., in quanto Controparte_1
l'opposta aveva fornito la prova della regolare notificazione della Parte_1
cartella esattoriale, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione. Ribadiva, inoltre,
la piena legittimità del suo operato in merito alla tempestiva notifica dei verbali di contestazione nonché il difetto di legittimazione passiva. Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e, in subordine, in caso di rigetto dell'atto di appello, chiedeva la condanna della sola alle spese di lite. Controparte_4
Con sentenza n.336 depositata il 4.10.2019, il Giudice di Pace di Amalfi accoglieva l'opposizione, in particolare, dichiarando l'ammissibilità della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale ex art.615 c.p.c.; nel merito,
rilevava l'estinzione del credito consacrato nel ruolo e nella sottesa cartella di pagamento per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ritenendo che l' Parte_1
avesse prodotto in giudizio copie delle relate di notifica prive di asseverazione di autenticità, non avendo inoltre prodotto in giudizio il documento di cui si assumeva l'intervenuta notifica.
Conseguentemente, dichiarava prescritta oltre che nulla la cartella di pagamento n.10020150025553965000 riferita al ruolo n.5261/2015 , con condanna della convenuta al pagamento delle spese del giudizio. Va preliminarmente osservato che Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provata la regolare notifica della cartella di pagamento avendo la convenuta Parte_1
prodotto unicamente la copia della relata di notifica, peraltro priva di
[...]
attestazione di conformità, così ritenendo prescritto il diritto dell'ente credito e dell'ente esattore al recupero del credito risultante dall'estratto di ruolo oggetto di impugnativa.
Ebbene, tale decisione del Giudice di prime cure si pone in contrasto con il consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, che questo giudice condivide.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della copia della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca in giudizio la copia della cartella di pagamento. Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, pur in assenza di certificazione di conformità all'originale, il giudice – anche se l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva. (cfr. Cass. n. 10326 del
13/05/2014; Cass. n. 3036 del 17.02.2016; Cass. 23902/2017).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copia l'estratto di ruolo relativo alla cartella n. 10020150025553965 000 dell'importo di Euro 4.400,20,
oggetto di contestazione con copia della MRE3 del 10.1.2016 e 27.01.2016 e copia dell'elenco dell'avviso di deposito degli atti da notificare nel dai quali Controparte_5
dalla quale si evince la notifica della cartella n. 10020150025553965000 ex art. 140 c.p.c.
Alla luce dei principi sopra indicati della S.C., l'Agente della Riscossione ha nel primo grado di giudizio adempiuto all'onere di provare l'avvenuta e regolare notifica della cartella di pagamento. Orbene fatta tale premessa deve escludersi che il mezzo di contestazione contro la cartella esattoriale possa essere il rimedio della opposizione alla esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c..
E ciò in quanto esiste a tal fine un mezzo tipico che è l'opposizione ex artt. 23 e ss. L.
689/1981, e dalla sua entrata in vigore, ex art. 7 d.lgs. 150/2011 per impugnare la cartella esattoriale, rimedio che consente di ottenere gli stessi risultati utili all'interessato che abbia ragione: rimozione della validità dell'atto impugnato e sospensione della esecuzione e che va proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notificazione della cartella di
pagamento.
Invero, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività
della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (Cass
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21043 del 13/09/2013; Sez. 3, Sentenza n.12412 del 16/06/2016).
La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 22080/17 ha stabilito che: “l'opposizione alla
cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria
comminata per violazione al codice della strada va proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 150/11 e
non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, qualora la parte deduca che essa
costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della
nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione al
codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di
trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Nel caso in esame, tenuto conto che l'appellante ha certamente appreso in data 27.01.2016
della esistenza di cartella esattoriale a suo carico essendo stato prodotto in giudizio di primo grado la prova da parte della della avvenuta notifica della stessa ex Parte_1
art. 140 cpc mentre l'opponente ha provveduto a notificare l'atto di opposizione solo in data 10/07/2019, opposizione da intendersi recuperatoria ex art. 7 d.lgs. cit. nella parte in cui deduce l'omessa notifica degli atti prodromici, ivi compreso il verbale di accertamento, è,
dunque, inesorabilmente tardiva.
Accertata la regolarità della notifica della cartella, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo.
Invero, Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla “Formazione e
contenuto dei ruoli”, il comma 4-bis secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo
possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto
previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283/2022)
hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
La questione poi, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale – il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione “diretta “, ha stabilito le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d. lgs.
n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso”.
In applicazione della citata norma, nonché di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602
del 1973
§ 5. Circa il regolamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi previsti dal d.m.55/14 per le cause di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, con esclusione della sola fase istruttoria nel secondo grado di giudizio (in quanto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1 • ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA integrale della sentenza n. 336 depositata il 4.10.2019, emessa dal Giudice di Pace di Amalfi, DICHIARA
inammissibile l'opposizione originariamente formulata in primo grado da
; Controparte_1
• CONDANNA parte appellata , al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante, delle spese di lite che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro
633,00 e per il secondo grado di giudizio, in euro 852,00 , oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
• CONDANNA parte appellata , al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellata , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite Controparte_2
che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro 633,00 e per il secondo grado di giudizio, in euro 852,00 , oltre spese generali (nella misura del 15%), oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Salerno, 8/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Maone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6269 del 9 marzo 2025. Secondo la Cassazione infatti: va affermato il principio di diritto secondo cui “come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.I. n. 1 46/2021, con la recente normativa — art. 12 del d. lgs. n. 110/2024 –