Art. 13. (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province,
delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' dei
diritti di stato civile dei comuni) 1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all' articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , come modificato dall' articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107 , all' articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonche' all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 . 2. Le disponibilita' delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 42 della legge n. 604/1962 (citata in nota all'art. 12), come modificata dall' art. 6 della legge n. 107/1968 e' il seguente:
" Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, nonche' quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'art. 14 della presente legge e per il conferimento mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.
Le somme di cui al primo comma sono versate, al fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei 'servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato', nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile, in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone le erogazioni in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma complila e trasmette al Ministro per l'interno l'apposito rendiconto".
- Il testo dell' art. 25, comma 16, del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge n 144/1989 , peraltro abrogato dall' art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , era il seguente: "16. Il Ministro dell'interno puo' autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ".
- Il testo dell' art. 15-bis del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/1990 , e' il seguente:
"Art. 15-bis (Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali). - 1. Per l'attuazione delle finalita' indicate nell' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):
a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonche' alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;
b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonche' alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;
c) all'individuazione dei criteri e delle modalita' che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;
d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalita' dei corsi stessi".
- Il testo dell' art. 27 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131/1983 , e' il seguente:
"Art. 27. - 1. L' art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , e successive modificazioni, e' stostituito dal seguente:
'Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata'.
2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente:
'Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio.
Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo'.
3. All' art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma:
Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti.
4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente:
'I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.
Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 '.
5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551 , e successive modificazioni, e' abrogato.
6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall' art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361 , nonche' la tassa di concorso di cui all' art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.
7. I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , sono cosi' modificati:
1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;
2) il numero 4) e' cosi' sostituito:
'sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
sulle prime L. 100.000, L. 10.000;
sull'importo eccedente per L. centomila e sino a lire due milioni, L. 2,00%;
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni, L. 1,00%;
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni, L. 0,60%;
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni, L. 0,40%;
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo, L. 0,20%;
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore, L. 0,10%';
3) Dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
'6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000';
4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962 , e' elevato a L. 2.000;
5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in L. 1.000.
8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.
9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , e' decuplicata.
10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 ".
- Il testo dell' art. 7 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modifiche, dalla legge n. 440/1987 , e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo ordinario per le comunita' montane). - 1.
A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui all'art. 3, comma primo, lettera D), il Ministero dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana, al netto del contributo stabilito con l' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922 , la restante disponibilita' del Fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
2. L'erogazione del contributo spettante si sensi del comma primo e' subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987.
3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunita' montane, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, e' attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell' art. 7, comma terzo, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 .
4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunita' montante ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.
5. All' art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
'Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'interno, ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana ed al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del Fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni ed integrazioni'.
6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunita' montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale provvedera' ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 . Ai fini di detto esame sara' consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunita' montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione".
delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' dei
diritti di stato civile dei comuni) 1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all' articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , come modificato dall' articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107 , all' articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonche' all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 . 2. Le disponibilita' delle soppresse gestioni fuori bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 42 della legge n. 604/1962 (citata in nota all'art. 12), come modificata dall' art. 6 della legge n. 107/1968 e' il seguente:
" Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, nonche' quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'art. 14 della presente legge e per il conferimento mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali.
Le somme di cui al primo comma sono versate, al fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei 'servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato', nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile, in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone le erogazioni in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma complila e trasmette al Ministro per l'interno l'apposito rendiconto".
- Il testo dell' art. 25, comma 16, del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge n 144/1989 , peraltro abrogato dall' art. 23 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , era il seguente: "16. Il Ministro dell'interno puo' autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ".
- Il testo dell' art. 15-bis del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/1990 , e' il seguente:
"Art. 15-bis (Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali). - 1. Per l'attuazione delle finalita' indicate nell' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):
a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonche' alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;
b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonche' alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;
c) all'individuazione dei criteri e delle modalita' che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;
d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalita' dei corsi stessi".
- Il testo dell' art. 27 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131/1983 , e' il seguente:
"Art. 27. - 1. L' art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , e successive modificazioni, e' stostituito dal seguente:
'Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata'.
2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente:
'Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio.
Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo'.
3. All' art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma:
Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti.
4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente:
'I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.
Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 '.
5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551 , e successive modificazioni, e' abrogato.
6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall' art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361 , nonche' la tassa di concorso di cui all' art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.
7. I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 , sono cosi' modificati:
1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;
2) il numero 4) e' cosi' sostituito:
'sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta:
sulle prime L. 100.000, L. 10.000;
sull'importo eccedente per L. centomila e sino a lire due milioni, L. 2,00%;
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni, L. 1,00%;
sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni, L. 0,60%;
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni, L. 0,40%;
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo, L. 0,20%;
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore, L. 0,10%';
3) Dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
'6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000';
4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962 , e' elevato a L. 2.000;
5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in L. 1.000.
8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.
9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , e' decuplicata.
10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell' art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 ".
- Il testo dell' art. 7 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modifiche, dalla legge n. 440/1987 , e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo ordinario per le comunita' montane). - 1.
A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui all'art. 3, comma primo, lettera D), il Ministero dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana, al netto del contributo stabilito con l' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922 , la restante disponibilita' del Fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
2. L'erogazione del contributo spettante si sensi del comma primo e' subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987.
3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunita' montane, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, e' attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell' art. 7, comma terzo, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 .
4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunita' montante ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.
5. All' art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
'Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'interno, ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana ed al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.
Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del Fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e successive modificazioni ed integrazioni'.
6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunita' montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale provvedera' ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 . Ai fini di detto esame sara' consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunita' montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione".