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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5381/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5381/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SARTI GIOVANNA e dell'avv. CADUCEO ERMINIA ( VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE GIOVANNI
MORONE 35 MODENA presso il difensore avv. SARTI GIOVANNA
AR KO (C.F. , con il patrocinio C.F._3 dell'avv. SARTI GIOVANNA e dell'avv. CADUCEO ERMINIA ( VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE GIOVANNI
MORONE 35 MODENA presso il difensore avv. SARTI GIOVANNA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SARTI GIOVANNA e dell'avv. CADUCEO ERMINIA ( C.F._2
VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 MODENA presso il difensore avv. SARTI GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PAOLINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in C/O AVV. ROSSELLA
OGNIBENE e AVV. CRISTIANA BARBIERI DEL FORO DI REGGIO EMILIA 42100REGGIO EMILIA presso il difensore avv. PAOLINI ALBERTO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 25.6.2025, parte attrice aderiva all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta alla luce della previsione dell'art. 14 del contratto, con cui si prevedeva espressamente la competenza esclusiva del
Tribunale di Sulmona: “per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione ed interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il
Tribunale di Sulmona (AQ) ogni altro foro escluso”.
Per completezza, si rileva che tale clausola non è nulla per violazione del codice del consumo né risulta, dunque, applicabile il foro del consumatore, avendo gli attori concluso i contratti per esigenze estranee a bisogni personali e in qualità di professionisti nell'esercizio della loro attività imprenditoriale di commercio nel settore all'ingrosso di altri materiali non metallici, dimostrata dalla titolarità di apposita ditta individuale.
Come emerge documentalmente, “si impegna ed obbliga a Parte_1 costituire entro 60 gg la società/ditta per l'espletamento dell'attività che andrà ad intraprendere così come previsto nel successivo art. 6. 1 lett A”; “la concessionaria
è edotta che il presente contratto non rientra tra quelli ex Codice del Consumo
(D.Lg.vo n. 206/05 e succ. mod)”. Quanto a HY RY, ella risulta titolare della ditta con iscrizione alla Camera di Commercio con CP_1 attività di commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici ed è in possesso di partita iva.
Quanto alle spese di lite, per consolidata giurisprudenza, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'altra comporta, ex art. 38
c.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adìto di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti al medesimo, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile,
DICHIARA la propria incompetenza e fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Sulmona.
Nulla sulle spese di lite.
Modena, 25 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5381/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SARTI GIOVANNA e dell'avv. CADUCEO ERMINIA ( VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE GIOVANNI
MORONE 35 MODENA presso il difensore avv. SARTI GIOVANNA
AR KO (C.F. , con il patrocinio C.F._3 dell'avv. SARTI GIOVANNA e dell'avv. CADUCEO ERMINIA ( VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 C.F._2
MODENA; elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE GIOVANNI
MORONE 35 MODENA presso il difensore avv. SARTI GIOVANNA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SARTI GIOVANNA e dell'avv. CADUCEO ERMINIA ( C.F._2
VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 35 MODENA presso il difensore avv. SARTI GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PAOLINI ALBERTO, elettivamente domiciliato in C/O AVV. ROSSELLA
OGNIBENE e AVV. CRISTIANA BARBIERI DEL FORO DI REGGIO EMILIA 42100REGGIO EMILIA presso il difensore avv. PAOLINI ALBERTO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 25.6.2025, parte attrice aderiva all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta alla luce della previsione dell'art. 14 del contratto, con cui si prevedeva espressamente la competenza esclusiva del
Tribunale di Sulmona: “per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione ed interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il
Tribunale di Sulmona (AQ) ogni altro foro escluso”.
Per completezza, si rileva che tale clausola non è nulla per violazione del codice del consumo né risulta, dunque, applicabile il foro del consumatore, avendo gli attori concluso i contratti per esigenze estranee a bisogni personali e in qualità di professionisti nell'esercizio della loro attività imprenditoriale di commercio nel settore all'ingrosso di altri materiali non metallici, dimostrata dalla titolarità di apposita ditta individuale.
Come emerge documentalmente, “si impegna ed obbliga a Parte_1 costituire entro 60 gg la società/ditta per l'espletamento dell'attività che andrà ad intraprendere così come previsto nel successivo art. 6. 1 lett A”; “la concessionaria
è edotta che il presente contratto non rientra tra quelli ex Codice del Consumo
(D.Lg.vo n. 206/05 e succ. mod)”. Quanto a HY RY, ella risulta titolare della ditta con iscrizione alla Camera di Commercio con CP_1 attività di commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici ed è in possesso di partita iva.
Quanto alle spese di lite, per consolidata giurisprudenza, l'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'altra comporta, ex art. 38
c.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adìto di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti al medesimo, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile,
DICHIARA la propria incompetenza e fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Sulmona.
Nulla sulle spese di lite.
Modena, 25 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 3 di 3