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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 987/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRANIO GIUSEPPINA, in virtù di mandato in calce PA all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTA CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. AIELLO ARIANNA, in virtù di mandato in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in VIA PIO XII, 21, TARANTO .
INTIMATA OPPONENTE ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma c.p.c. è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, conveniva PA dinanzi a codesto Tribunale la IG.ra per sentire convalidare lo sfratto per morosità relativo al Controparte_1 mancato pagamento di 8 mensilità per un totale di € 800,00.
La IG.ra si costituiva in udienza con comparsa di costituzione e risposta formulando Controparte_1 opposizione allo sfratto con domanda riconvenzionale, ma contestualmente provvedeva a sanare la morosità versando in udienza, in contanti, la somma di € 800,00.
Il Giudice stante la costituzione ed il pagamento dei canoni insoluti, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito ex art. 667 cpc concedendo termine per il deposito di memorie integrative dei propri atti
1 difensivi, e l'obbligo di esperire la mediazione. A cura della IG.ra veniva attivato il procedimento CP_1 di mediazione che si concludeva per mancata comparizione della parte convocata.
Nelle more del giudizio l'immobile veniva rilasciato a seguito di altra procedura.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e prove testi, la causa veniva rinviata per la discussione.
Con decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data .
Nel merito, la opposizione è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che le parti in data 19.09.2019 stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo relativamente all'immobile sito in Taranto alla Via Temenide, n.4.
Detto contratto veniva registrato per un canone di locazione mensile pari ad € 100,00.
E' emerso altresì, che parte locatrice si faceva corrispondere ulteriori € 250,00 mensili “a nero”, a riguardo la teste IG.ra riferiva: “Preciso di essere amica della IG.ra e di aver visto che la Testimone_1 CP_1
Per_ stessa consegnava in contanti alla IG.ra e a suo marito la somma di € 350,00 mensili”; Pt_1
“….quando c'ero vedevo la IG.ra insieme al suo marito si recava presso l'abitazione per prendere il Pt_1 fitto mensile di € 350,00, che comunque sapevo era il fitto mensile di ogni mese che pagava in contanti”
Tali dichiarazioni confermano il contenuto delle conversazioni wattsapp allegate in atti, ove si legge: “Hai anche firmato….Quindi….Sapevi”, “Ascolta…Gli accordi erano questi”, “Allora se vuoi un contratto nuovo il fitto aumenta”.
Alla richiesta del motivo per il quale veniva rilasciata ricevuta (per il solo anno 2020) del canone per € 100,00 mensili, piuttosto che per € 350,00 effettivamente corrisposti, parte locatrice riscontrava: “Te l'ho detto e spiegato….Che facemmo così il contratto”.
Non vi sono dubbi circa il soggetto con il quale la IG.ra si interfacciava su WhatsApp, atteso che CP_1 lo stesso teste , confermava di sostituirsi alla moglie, in diverse occasioni, nella gestione del Testimone_2 rapporto locatizio, così come confermava di avere contatti telefonici e WhatsApp con la conduttrice.
Orbene, la previsione di cui all'art. 13 del D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431, la cd. Legge sulle locazioni abitative, stabilisce che «è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato».
Al secondo comma, l'art. 13 introduce una seconda ed imponente conseguenza giuridica: “è fatto obbligo al locatore di restituire le somme corrisposte in eccesso da parte del proprio inquilino.”
È pacifico l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui è soggetto alla sanzione della nullità qualsiasi accordo mediante il quale il locatore chiede un canone di locazione eccedente quello già
2 indicato nel contratto registrato. Secondo la Cassazione, è nulla la richiesta, da parte del proprietario dell'appartamento, di un canone maggiorato rispetto a quello indicato nel contratto di locazione registrato.
Solo il canone denunciato all'Agenzia delle Entrate, perché indicato nel contratto di affitto, è valido e vincolante. Il che IGnifica che l'eventuale accordo verbale per un aumento del canone di locazione abitativa è nullo, anche se il conduttore sia stato perfettamente cosciente della circostanza e abbia accettato spontaneamente l'aumento.
Consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna della intimante IG.ra PA alla restituzione delle somme indebitamente percepite in eccesso rispetto a quanto stabilito in contratto alla parte conduttrice per un totale di € 6.500,00.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla IG.ra nei confronti della IG.ra PA
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Accoglie l'opposizione;
3) per l'effetto, condanna la IG.ra alla restituzione della somma di € 6.500,00 in favore PA della IG.ra ; Controparte_1
4) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in PA complessivi € 2.677,00 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 10/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 987/2022 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRANIO GIUSEPPINA, in virtù di mandato in calce PA all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
INTIMANTE OPPOSTA CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. AIELLO ARIANNA, in virtù di mandato in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in VIA PIO XII, 21, TARANTO .
INTIMATA OPPONENTE ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma c.p.c. è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, conveniva PA dinanzi a codesto Tribunale la IG.ra per sentire convalidare lo sfratto per morosità relativo al Controparte_1 mancato pagamento di 8 mensilità per un totale di € 800,00.
La IG.ra si costituiva in udienza con comparsa di costituzione e risposta formulando Controparte_1 opposizione allo sfratto con domanda riconvenzionale, ma contestualmente provvedeva a sanare la morosità versando in udienza, in contanti, la somma di € 800,00.
Il Giudice stante la costituzione ed il pagamento dei canoni insoluti, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito ex art. 667 cpc concedendo termine per il deposito di memorie integrative dei propri atti
1 difensivi, e l'obbligo di esperire la mediazione. A cura della IG.ra veniva attivato il procedimento CP_1 di mediazione che si concludeva per mancata comparizione della parte convocata.
Nelle more del giudizio l'immobile veniva rilasciato a seguito di altra procedura.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e prove testi, la causa veniva rinviata per la discussione.
Con decreto veniva disposta la trattazione scritta della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione, per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato in data .
Nel merito, la opposizione è risultata fondata, e pertanto va accolta con ogni conseguenza di legge.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che le parti in data 19.09.2019 stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo relativamente all'immobile sito in Taranto alla Via Temenide, n.4.
Detto contratto veniva registrato per un canone di locazione mensile pari ad € 100,00.
E' emerso altresì, che parte locatrice si faceva corrispondere ulteriori € 250,00 mensili “a nero”, a riguardo la teste IG.ra riferiva: “Preciso di essere amica della IG.ra e di aver visto che la Testimone_1 CP_1
Per_ stessa consegnava in contanti alla IG.ra e a suo marito la somma di € 350,00 mensili”; Pt_1
“….quando c'ero vedevo la IG.ra insieme al suo marito si recava presso l'abitazione per prendere il Pt_1 fitto mensile di € 350,00, che comunque sapevo era il fitto mensile di ogni mese che pagava in contanti”
Tali dichiarazioni confermano il contenuto delle conversazioni wattsapp allegate in atti, ove si legge: “Hai anche firmato….Quindi….Sapevi”, “Ascolta…Gli accordi erano questi”, “Allora se vuoi un contratto nuovo il fitto aumenta”.
Alla richiesta del motivo per il quale veniva rilasciata ricevuta (per il solo anno 2020) del canone per € 100,00 mensili, piuttosto che per € 350,00 effettivamente corrisposti, parte locatrice riscontrava: “Te l'ho detto e spiegato….Che facemmo così il contratto”.
Non vi sono dubbi circa il soggetto con il quale la IG.ra si interfacciava su WhatsApp, atteso che CP_1 lo stesso teste , confermava di sostituirsi alla moglie, in diverse occasioni, nella gestione del Testimone_2 rapporto locatizio, così come confermava di avere contatti telefonici e WhatsApp con la conduttrice.
Orbene, la previsione di cui all'art. 13 del D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431, la cd. Legge sulle locazioni abitative, stabilisce che «è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato».
Al secondo comma, l'art. 13 introduce una seconda ed imponente conseguenza giuridica: “è fatto obbligo al locatore di restituire le somme corrisposte in eccesso da parte del proprio inquilino.”
È pacifico l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui è soggetto alla sanzione della nullità qualsiasi accordo mediante il quale il locatore chiede un canone di locazione eccedente quello già
2 indicato nel contratto registrato. Secondo la Cassazione, è nulla la richiesta, da parte del proprietario dell'appartamento, di un canone maggiorato rispetto a quello indicato nel contratto di locazione registrato.
Solo il canone denunciato all'Agenzia delle Entrate, perché indicato nel contratto di affitto, è valido e vincolante. Il che IGnifica che l'eventuale accordo verbale per un aumento del canone di locazione abitativa è nullo, anche se il conduttore sia stato perfettamente cosciente della circostanza e abbia accettato spontaneamente l'aumento.
Consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna della intimante IG.ra PA alla restituzione delle somme indebitamente percepite in eccesso rispetto a quanto stabilito in contratto alla parte conduttrice per un totale di € 6.500,00.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla IG.ra nei confronti della IG.ra PA
, così dispone: Controparte_1
1) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di locazione per essere stato eseguito il rilascio dell'immobile locato nelle more del giudizio;
2) Accoglie l'opposizione;
3) per l'effetto, condanna la IG.ra alla restituzione della somma di € 6.500,00 in favore PA della IG.ra ; Controparte_1
4) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in PA complessivi € 2.677,00 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 10/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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