TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12057 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17662/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17662/2024 promosso con ricorso depositato in data 5.8.2024 da:
, argentina, Documento Nazionale di Identità N° Parte_1
, nata a [...], Argentina, il 25.02.1964, residente a [...]247, NumeroD_1
Adrogué – TE Brown, Buenos Aires, Argentina;
argentino, Documento Nazionale di Identità , nato a [...] Parte_2 NumeroDiC_2
Buenos Aires, Argentina, il 23.08.1997, residente a [...]247, Adrogué – TE
Brown, Buenos Aires, Argentina
, argentino, Documento Nazionale di Identità N° , nato a Parte_3 NumeroD_3
Buenos Aires, Argentina, il 15.06.1981, residente a Tacuari 250 Llavallol - Buenos Aires, Argentina;
tutti elettivamente domiciliati in Italia, Salerno, Cap 84124, in Via R. De Martino N° 7, presso lo studio legale degli avv.ti Virginia Gerbasi (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_1 Parte_4
), dalle quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura con autentica CodiceFiscale_2 notarile rilasciata all'estero debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana come in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché con Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di cittadino Persona_1 italiano nato a [...] l'[...], successivamente emigrato in Argentina e deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegato n.4).
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il P.M. ha reso pare favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo mai si naturalizzava Persona_1 cittadino argentino, avendo quindi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli che l'avevano a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. I ricorrenti sul punto narrano che: dall'unione coniugale di con Persona_1 [...]
sono nati due figli: 1) in data 23.07.1934 la quale, a Controparte_2 Parte_5 sua volta, dal matrimonio con , (all. 5, 6, 7), ha generato il Persona_2
25.02.1964 la ricorrente , (all. 8), dalla cui unione coniugale con Parte_6
(all. 9) è nato in data [...] il ricorrente (all. 10); 2) in Persona_3 Parte_2 data 21.05.1949 (all. 11), che a sua volta, dalla unione coniugale con Parte_7
, (all. 12), ha generato il 15.06.1981 la ricorrente (all. 13). La Persona_4 Parte_8 suesposta discendenza iure sanguinis risulta documentalmente provata dai certificati tradotti e apostillati;
dunque, la linea di discendenza è paterna per cui non sussiste alcun motivo ostativo in virtù della normativa vigente nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. La mera applicazione delle norme in tema di cittadinanza, costituite per il capostipite dal codice civile del
Regno d'Italia RD 25.06.1865 n. 2358 e per i suoi discendenti dalla Legge n. 555/1912 e succ. abrogazioni intervenute in virtù delle disposizioni di illegittimità del 1975 e 1983 e dalla Legge n.
91/1992 e succ. reg. di esecuzione DPR 572/93, attribuisce agli odierni istanti il pieno diritto ad ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadino italiano dalle autorità consolari competenti dei loro rispettivi luoghi di residenza che, nel caso in questione, sono rappresentate dal
Consolato di Lomas de Zamora, Argentina. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In virtù delle disposizioni normative in tema di procedimenti amministrativi ex lege n.241/90 e D.P.R. n. 184/2006 art. 9, l'amministrazione resistente è tenuta a definire i procedimenti nei prescritti termini legali, motivando adeguatamente il rifiuto, differimento e limitazioni, per cui i prospettati tempi irragionevoli di attese consolari e l'indeterminabilità degli stessi sono del tutto illegittimi oltre che privi di giustificazioni idonee. Si è ormai consolidato l'orientamento della 18° sezione del Tribunale di Roma, competente per territorio fino allo scorso
22.06.2022, la quale ha ritenuto giustificate oltre che legittime e, per l'effetto, ha accolto le domande, sempre più in crescita, dei cittadini brasiliani discendenti per via paterna, il cui diritto risulta pacificamente ed incontestabilmente leso per la grave paralisi delle file consolari, ribadendo, in rito, che con riferimento all'art. 3 DPR 18.04.94 n. 362 il decorso del termine di 730 gg non è configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. La natura della procedura Controparte_1 consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17662/2024 promosso con ricorso depositato in data 5.8.2024 da:
, argentina, Documento Nazionale di Identità N° Parte_1
, nata a [...], Argentina, il 25.02.1964, residente a [...]247, NumeroD_1
Adrogué – TE Brown, Buenos Aires, Argentina;
argentino, Documento Nazionale di Identità , nato a [...] Parte_2 NumeroDiC_2
Buenos Aires, Argentina, il 23.08.1997, residente a [...]247, Adrogué – TE
Brown, Buenos Aires, Argentina
, argentino, Documento Nazionale di Identità N° , nato a Parte_3 NumeroD_3
Buenos Aires, Argentina, il 15.06.1981, residente a Tacuari 250 Llavallol - Buenos Aires, Argentina;
tutti elettivamente domiciliati in Italia, Salerno, Cap 84124, in Via R. De Martino N° 7, presso lo studio legale degli avv.ti Virginia Gerbasi (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_1 Parte_4
), dalle quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura con autentica CodiceFiscale_2 notarile rilasciata all'estero debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana come in atti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché con Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.ssa Adele Granata all'esito dell'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di cittadino Persona_1 italiano nato a [...] l'[...], successivamente emigrato in Argentina e deceduto senza mai naturalizzarsi e senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (allegato n.4).
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Il P.M. ha reso pare favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. Risulta inoltre che l'avo mai si naturalizzava Persona_1 cittadino argentino, avendo quindi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli che l'avevano a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani. I ricorrenti sul punto narrano che: dall'unione coniugale di con Persona_1 [...]
sono nati due figli: 1) in data 23.07.1934 la quale, a Controparte_2 Parte_5 sua volta, dal matrimonio con , (all. 5, 6, 7), ha generato il Persona_2
25.02.1964 la ricorrente , (all. 8), dalla cui unione coniugale con Parte_6
(all. 9) è nato in data [...] il ricorrente (all. 10); 2) in Persona_3 Parte_2 data 21.05.1949 (all. 11), che a sua volta, dalla unione coniugale con Parte_7
, (all. 12), ha generato il 15.06.1981 la ricorrente (all. 13). La Persona_4 Parte_8 suesposta discendenza iure sanguinis risulta documentalmente provata dai certificati tradotti e apostillati;
dunque, la linea di discendenza è paterna per cui non sussiste alcun motivo ostativo in virtù della normativa vigente nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. La mera applicazione delle norme in tema di cittadinanza, costituite per il capostipite dal codice civile del
Regno d'Italia RD 25.06.1865 n. 2358 e per i suoi discendenti dalla Legge n. 555/1912 e succ. abrogazioni intervenute in virtù delle disposizioni di illegittimità del 1975 e 1983 e dalla Legge n.
91/1992 e succ. reg. di esecuzione DPR 572/93, attribuisce agli odierni istanti il pieno diritto ad ottenere il rilascio della certificazione dello status di cittadino italiano dalle autorità consolari competenti dei loro rispettivi luoghi di residenza che, nel caso in questione, sono rappresentate dal
Consolato di Lomas de Zamora, Argentina. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Costituzione. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione. Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In virtù delle disposizioni normative in tema di procedimenti amministrativi ex lege n.241/90 e D.P.R. n. 184/2006 art. 9, l'amministrazione resistente è tenuta a definire i procedimenti nei prescritti termini legali, motivando adeguatamente il rifiuto, differimento e limitazioni, per cui i prospettati tempi irragionevoli di attese consolari e l'indeterminabilità degli stessi sono del tutto illegittimi oltre che privi di giustificazioni idonee. Si è ormai consolidato l'orientamento della 18° sezione del Tribunale di Roma, competente per territorio fino allo scorso
22.06.2022, la quale ha ritenuto giustificate oltre che legittime e, per l'effetto, ha accolto le domande, sempre più in crescita, dei cittadini brasiliani discendenti per via paterna, il cui diritto risulta pacificamente ed incontestabilmente leso per la grave paralisi delle file consolari, ribadendo, in rito, che con riferimento all'art. 3 DPR 18.04.94 n. 362 il decorso del termine di 730 gg non è configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. La natura della procedura Controparte_1 consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Granata