Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 22422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22422 /2023 avente ad oggetto : Modifica condizioni regolamentazione della responsabilità genitoriale ( contenzioso) promossa da:
, nato a [...] il [...], CF rappresentato/a Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DEL DUCA FRANCESCO SAVERIO , presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
Contro
nata a [...] il [...], CF , residente in [...]C.F._2
Napoli alla Via Vicinale Campanile n. 126,
-RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/10/2023 esponeva : “ 1) Il sig. e la Parte_1 Parte_1 signora sono stati sentimentalmente legati dal 1999; 2) La sig.ra - CP_1 CP_1 già separata dal precedente matrimonio;
Il sig. sposato con altra donna da cui era Parte_1 separato “di fatto”; 3) Dalla loro unione, inizialmente extra coniugale, è nata in [...] in
1
, la sig.ra e la minore hanno vissuto sempre sotto lo stesso tetto;
5)La
[...] CP_1 Pt_2 sig.ra con ricorso r.g.n. 13/2009 adiva il tribunale per i minorenni di Napoli onde CP_1 ottenere l'accertamento e la dichiarazione di paternità della piccola in capo al sig. Pt_2
con tutte le declaratorie conseguenti;
6) In tale procedimento il sig. restava Pt_1 Parte_1 contumace, in quanto vivendo sotto lo stesso tetto, ovvero avendo tutti la stessa residenza, tutti gli atti dell'allora instaurando giudizio, gli venivano artatamente nascosti;
7) Con sentenza n.
170/2011 il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarava il sig. padre naturale Parte_1 della minore e poneva a carico dello stesso, assegno di mantenimento materiale Parte_2 della figlia pari da € 350,00 (seppure vivevano “in amore” sotto lo stesso tetto;
8) Il sig. Pt_1
non avendo avuto notizia del giudizio di cui sopra è stato ovviamente ignaro anche della
[...] pubblicazione della sentenza n. 170/20011 non avendo egli, di fatto, avuto conoscenza di alcun atto giudiziale propedeutico al giudizio. Conseguentemente non sa di essere stato condannato al pagamento dell'assegno di mantenimento per la figlia che egli già mantiene Pt_2 economicamente, in tutto e per tutto, vivendo a tutt'oggi sotto lo stesso tetto.9) Al sig. Pt_1 dopo 5 anni dalla pubblicazione della sentenza n. 172/2011, quindi prima della prescrizione del termine quinquennale per richiedere il pagamento dell'assegno di mantenimento, e quando ancora era minorenne, la sig.ra , nella qualità di genitore esercente Parte_2 CP_1 la potestà genitoriale, notificava un atto di pignoramento presso terzi per la somma cumulata in
5 anni di mancato versamento dell'assegno di mantenimento di € 350,00 oltre agli aggiornamenti Istat ed interessi legali per una complessiva somma di € 62.956.36; 10)
Incardinatosi il relativo giudizio esecutivo innanzi il Tribunale di Napoli Nord con R.G.E. n.
1399/016, questo dichiarava la sussistenza del credito ed ordinava il pagamento diretto della somma di € 104,32 mensili a favore della sig.ra fino a concorrenza dell'importo dui CP_1
€ 62.965,36 oltre le spese legali per € 1.675,00, ritendo impignorabile la pensione come da novella art. 545 c.p.c. comma 7, così come novellato nel 2015, per la somma di € 672,78 11) Su tale somma il sig. deve detrarre € 300,00 che versa alla moglie con cui è separato Parte_1 legalmente solo nell'anno 2021; 12) Quindi il sig. all'esito del suo percorso Parte_1 giudiziario deve vivere con € 372,78 (€ 672,78, somma impignorabile della pensione meno €
300,00 per il mantenimento dei tre figli nati dal primo matrimonio) netti, con cui copre le spese gestionali dell'immobile e del suo nucleo familiare di fatto;
13) E' chiaro che con la notifica dell'atto di pignoramento, e con la presa coscienza del sig. di tutto quanto era stato Pt_1 premeditato e combinato a sua insaputa, la convivenza fra il sig. , e Parte_1 CP_1
diviene pesante anzi …impossibile; 14) Nonostante non vi siano più le condizioni Parte_2
2 per potere vivere serenamente tutti insieme sotto lo stesso tetto, il sig. a cui restano Parte_1 soli € 372,78 non ha la possibilità economica per andare a vivere altrove;
15) Intanto la sig.
ha completato gli studi anni fa, non ha inteso proseguire gli stessi e non è Parte_2 attivamente alla ricerca di un impiego, ed ancora rifiuta i lavori che il padre le ha trovato;
16)
Nel frattempo, la somma di € 350,00 dell'assegno di mantenimento, statuita con la sentenza n.
170/2011 a seguito degli aggiornati ISTAT all'attualità sono divenuti € 408,00. Troppi € 408,00, davvero troppi. era minorenne nel 2011 oggi è una donna di 22 anni abile al lavoro.” Pt_2
Tanto premesso il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ -
Accertare che le condizioni economiche del sig. sono notevolmente mutate rispetto Parte_1 alla data di pubblicazione della sentenza n. 170/2011; - Accertare che anche le condizioni sociali ed economiche della figlia sono notevolmente mutate rispetto alla data di Parte_2 pubblicazione della sentenza n. 170/2011; - Dichiarare l'insussistenza delle condizioni di fatto e di diritto necessarie per ordinare al sig. il pagamento dell'assegno di mantenimento Parte_1
a favore della figlia così come stabilito nella sentenza n. 170/2011; - Revocare Parte_2
l'ordine di pagamento dell'assegno mensile di mantenimento capo al sig. così come Parte_1 stabilito con la sentenza n. 170/2011; - In via subordinata rimodulare la somma dell'assegno di mantenimento in considerazione delle sopravvenute circostanze di fatto, con pagamento diretto nei confronti della sig. ; - In ogni caso revocare l'ordine di pagamento diretto Parte_2 dell dell'assegno di mantenimento alla sig. non avente più diritto all'accredito CP_2 CP_1 diretto;
- Con vittorie di spese e competenze legali;
”
All'udienza ex art. 473 bis n.21 c.p.c. del 20.02.2025 dinanzi al Giudice Istruttore, dato atto del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo alla resistente, compariva il solo ricorrente il quale, liberamente interrogato, dichiarava “ Sono e mi chiamo nato a [...]
Napoli il 21.08.1953 vivo a Pianura Via Montagna Spaccata presso la casa di mia sorella, sono pensionato ero guardia giurata la mia pensione è di circa 1200€ mensili, per mia figlia pago circa 434,00€ al mese, le somme sono prelevate direttamente dal mio conto e vengono accreditate sul conto corrente della madre. Mia figlia ha 24 anni, non vuole lavorare ho provato a cercarle lavoro ma si è sempre rifiutata sia come segretaria che come commessa, so che ha percepito il reddito di cittadinanza. Chiedo la revoca del mantenimento a mia figlia stante la maggiore età della stessa e non avendo ella intrapreso né percorsi di studio né professionali”
La difesa del ricorrente chiedeva quindi la decisione della causa.
A questo punto, dichiarata la contumacia della resistente, il Tribunale si riservava.
3 Con provvedimento del 21.02.2025 il Giudice Istruttore, ritenuta inammissibile ed irrilevante la prova per testi articolata dal ricorrente, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne è fondata e merita accoglimento nei termini di cui alla seguente Parte_2 motivazione.
In particolare, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il dato anagrafico, se corrispondente ad un'età nella quale normalmente il percorso di formazione e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, in assenza di condizioni specifiche- di salute o dovute ad altre contingenze personali- costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, nel raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. Cassazione ord. n.
38366 del 2021; nello stesso senso Cass. 5/3/18 n. 5088; Cass. 22/06/2016 n.12952).
In particolare, la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso – presuppone che il maggiorenne abbia curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Ciò detto nel caso di specie, avuto riguardo all'età della figlia, di ormai 24 anni, si rileva che secondo la prospettazione attorea la giovane ha interrotto il percorso scolastico da ella intrapreso, non ha proseguito gli studi dopo aver conseguito il diploma di maturità, non intraprendendo studi universitari e neanche non attivandosi nella ricerca di una occupazione lavorativa e, sempre secondo la prospettazione attorea, avendo ella anche percepito il sussidio del reddito di cittadinanza, risulta ormai inserita da tempo nella società.
4 Il Collegio ritiene che alla luce delle prospettazioni attorea e della mancata costituzione della resistente che avrebbe dovuto opporsi alla revoca, nel caso di specie la domanda merita accoglimento;
invero a prescindere dalle dinamiche di vita e professionali, deve ritenersi definitivamente cessato l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, in applicazione del noto principio di autoresponsabilità .
Pertanto, sia sulla base delle risultanze documentali che in forza degli arresti giurisprudenziali, va disposta la revoca a far data dalla domanda del contributo paterno al mantenimento della figlia statuito con sentenza del Tribunale per i Minorenni n. H11894 del 22.07.2011, nella parte in cui si prevede l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo di 350,00 € mensili
(oggi 434,00 € come da rivalutazione ISTAT) per il mantenimento della figlia Parte_2 con conseguente revoca anche del pagamento diretto. .
Sulla regolamentazione delle spese processuali tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso, e per l'effetto, a modifica della sentenza n. H11894 del 22.07.2011 emessa dal Tribunale per i Minorenni, revoca ogni contribuzione economica ivi posta a carico del ricorrente a far data dalla domanda;
- Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti
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