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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3057/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3057/2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1933, in proprio e in qualità di legale rappresentante della (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR), presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lutrario, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE- OPPONENTE
E
(P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di ) e per essa la procuratrice speciale (C.F. CP_2 P.IVA_2 CP_3
, R.E.A. n. 149681), giusta procura speciale del 22/05/18 al rogito Dott. P.IVA_3 Persona_1
Notaio in Repertorio n. 195382, registrato in in data 24/05/18 al n. 2969 serie 1T, CP_2 CP_2 rilasciata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale sig. la quale, a propria CP_4 volta, nomina procuratrice LA - SOCIETÀ ( CP_5 Parte_2 [...]
, giusta procura del 20/11/2018 a rogito Dott.ssa Notaio in San Controparte_6 Persona_2
DO NE (MI), registrata in data 28/11/2018, (Rep. 360 / Racc. 279), rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CO AL in Cassino via Bonghi n. 1;
CONVENUTA-OPPOSTA
pagina 1 di 13 C.F. ), con sede in Napoli alla Controparte_7 P.IVA_4
Via Santa Brigida n. 39, e per essa con sede legale in Venezia- Controparte_8
Mestre, via Terraglio n. 63, (C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
, Partita IVA ), in forza di procura notarile del 9.08.2022 a rogito del Dott. P.IVA_5 P.IVA_6
notaio in Milano, Repertorio n. 55.546/25.800, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Persona_3
Pesenti, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c..
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data CP_1
14.8.2019, da in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in Controparte_2 CP_2 data 18.11.2004, con cui veniva intimato l'importo di euro 24.195,52 oltre interessi e spese successive.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: a) l'indeterminatezza dell'atto di precetto in assenza di specifiche indicazioni delle rate insolute;
b) la non integrale erogazione della somma mutuata, pari a euro 350.000,00, in quanto sarebbe stato corrisposto il solo importo di euro 142.000,00;
c) la mancata indicazione nell'atto di precetto della data di rilascio della conformità della copia spedita avente la formula esecutiva;
c) l'applicazione di voci di interessi e spese indebite, nonché di natura usuraria. Ciò posto, l'opponente ha concluso chiedendo: “…
1. In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto nonché del titolo esecutivo presupposto e per l'effetto dichiarare la preclusa facoltà di parte avversa di procedere in executiviis nei confronti dell'opponente, previo annullamento, o caducazione di altro genere, degli atti opposti, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di mutuo spedito in formula esecutiva a costituire valido titolo esecutive, accertando le clausole contrattuali infra censurate essere invalide e rideterminando il rapporto di dare-avere tra le parti (scomputando in particolare dalle somme asseritamente dovute tutti gli interessi in quanto usurari ed avendo in particolare attenzione la rimodulazione degli oneri accessori in funzione del minor importo erogato (id est euro 142.000,00) rispetto a quello contrattualmente previsto (id est 350.000,00), oltre che condannare la opposta al risarcimento dei danni derivanti sia dall'addebito delle somme pretese in forza delle predette clausole illegittime sia dall'illegittima segnalazione a sofferenza della posizione debitoria dell'attore alla
Centrale dei rischi bancari e per l'effetto condannare la CA opposta e per essa, la sua citata mandataria, alla restituzione in favore dell'odierno opponente delle somme indebitamente incassate e/o pagina 2 di 13 conteggiare dette somme a conguaglio del maggior dare dell'eventuale debito residuo;
2. In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative agli interessi in forza del disposto di cui all'art.1815, comma 2 cc e per l'effetto dichiarare, nel caso di superamento del tasso soglia d'usura, che nessuna somma è dovuta a titolo di interessi per tutta la durata del contratto.
3. accertare e dichiarare la nullità o inefficacia parziale del precetto, in quanto la somma richiesta eccede il dovuto, anche alla luce del rideterminando rapporto dare-avere. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con relativa maggiorazione tariffaria e previdenziale da distrarsi a favore del sottoscrivente procuratore antistatario”.
Si è costituita (di seguito, per brevità, anche ) Controparte_2 CP_9 contestando l'opposizione e chiedendo di: “- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
NEL MERITO : - rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare mezzi di prova, articolare capitoli di prova orale e chiedere l'ammissione a prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
È intervenuta nel corso del giudizio la e per essa Controparte_10 [...]
in sostituzione della dando atto della Controparte_8 Controparte_2 scissione, in data 1.12.2020, di in con conseguente trasferimento a quest'ultima di un CP_9 CP_7 compendio di attività e passività, tra cui il credito vantato da nei confronti di . CP_9 CP_1
Con ordinanza del 28.10.2019 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e detto provvedimento è stato confermato anche in sede di reclamo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
2. Preliminarmente devono qualificarsi i motivi di opposizione articolati da parte opponente.
Le doglianze relative all'indeterminatezza dell'atto di precetto e alla mancata indicazione della data di rilascio della copia del titolo munito di formula esecutiva vanno qualificate come opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., in quanto esse sono volte a contestare la regolarità formale dell'atto di precetto. I restanti motivi di opposizione vanno, invece, qualificati come opposizioni preventive all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto volti a contestare il diritto di parte opposta di procedere esecutivamente in danno di CP_1
pagina 3 di 13 3. I motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., pur tempestivi, vanno rigettati in quanto infondati.
3.1. Quanto alla presunta indeterminatezza della somma precettata, è sufficiente ricordare che
«L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (v. Cass. n. 4008.2013 e Cass. n.
8906.2022). Nel caso di specie, l'atto di precetto appare sufficientemente determinato avendo specificamente indicato le somme richieste a titolo di capitale (euro 23.970,54) e spese legali (euro
225,00). Quanto agli interessi moratori la parte si è riservata il conteggio al momento dell'effettivo pagamento, comunque indicando il criterio di determinazione degli stessi attraverso il richiamo al tasso contrattuale (l'art. 5 del contratto di mutuo prevede l'applicazione di interessi di mora “nella misura di
3 punti in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, per il periodo intercorrente tra la scadenza e la data di pagamento entro il limite massimo del tasso di usura di volta in volta vigente”).
L'intimato, dunque, aveva a disposizione tutti gli elementi per individuare l'importo effettivamente dovuto, contenendo l'atto di precetto impugnato l'indicazione del titolo esecutivo e degli interessi moratori da applicare. Si ritiene, quindi, che il precetto contenga indicazioni sufficienti per poter comprendere quale sia l'importo intimato, essendo stato specificato che lo stesso viene richiesto in ragione del mancato pagamento delle rate pattuite alle scadenze di cui al contratto di mutuo.
La circostanza, poi, che non sia stato depositato il piano di ammortamento aggiornato non rende indeterminate e indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere, considerato che nel contratto di mutuo sono specificamente indicate le condizioni economiche dell'operazione.
La generica contestazione in ordine alla mancata indicazione nel precetto delle rate non pagate non rientra tra le tassative ipotesi di nullità del precetto, posto che ai fini della sua validità non è richiesta, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, la specificazione delle singole componenti del credito o l'illustrazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, essendo pertanto sufficiente l'indicazione del titolo esecutivo, delle voci di credito e dei relativi importi. Deve, pertanto, ribadirsi che il precetto non debba notiziare controparte, al di là della specificazione della somma richiesta, dell'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi.
pagina 4 di 13 Nella specie, con riferimento al profilo relativo alla genericità e indeterminabilità della somma pretesa, si osserva che l'atto di precetto fa specifico rinvio al contratto di mutuo e alle condizioni ivi previste e che tale contratto contiene la indicazione puntuale dei singoli ratei e degli interessi corrispettivi e moratori.
A tanto discende, come detto, la irrilevanza della mancata esplicitazione del percorso logico- giuridico tramite cui l'istituto di credito sia giunto a calcolare la somma specificamente indicata di euro
23.970,54.
In conclusione, l'atto di precetto contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 480 c.p.c.
a pena di nullità, ritenendosi sufficiente l'indicazione della somma complessivamente richiesta e il titolo esecutivo da cui sorge l'obbligazione.
3.2. Per quanto concerne, poi, l'asserita mancata prova dell'esistenza ed entità del credito invocato, tale doglianza non appare meritevole di pregio, in considerazione del reciproco onere probatorio gravante sulle parti.
A tal proposito, deve osservarsi, in punto di riparto dell'onere probatorio, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr. Cass. del 20 marzo 2012, n. 4380). È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (In questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017). pagina 5 di 13 Ciò posto, qualora il debitore ritenga che l'importo precettato sia errato o eccessivo, non può limitarsi a eccepire genericamente la nullità del precetto per indeterminatezza. Grava su di lui, in sede di opposizione all'esecuzione, l'onere di contestare analiticamente il quantum preteso dal creditore, indicando specificamente quali somme non sarebbero dovute e fornendo, eventualmente, un proprio conteggio alternativo. Una contestazione generica sulla mancata specificazione delle rate è quindi infondata. È invece onere del mutuatario provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi dell'obbligazione.
Nella specie, CA PS ha prodotto sia il contratto di mutuo sia il piano di ammortamento, indicando la quota capitale e il capitale residuo e allegando l'inadempimento degli opponenti.
Con la seconda memoria istruttoria ha inoltre depositato la certificazione ex art. 50 TUB da cui si evincono chiaramente le rate insolute del 30.6.2014 per complessivi euro 11.784,84 e del 31.12.2014 per complessivi euro 12.185,70, e dunque per l'importo totale di euro 23.970,54, corrispondente a quello richiesto, a titolo di capitale, con l'atto di precetto.
Tanto, peraltro, risulta conforme ai suddetti principi generali in tema d'onere probatorio.
Al contrario, la odierna opponente, non ha assolto all'onere probatoria a suo carico, CP_1 essendo la stessa tenuta, per le ragioni anzidette, a contestare analiticamente il quantum ed indicare, eventualmente, l'entità della somma che sarebbe effettivamente dovuta, nonché a dimostrare d'aver estinto il proprio debito oppure d'aver fatto ciò in misura maggiore di quello portata in precetto.
Alla luce delle anzidette considerazioni deve riconoscersi la legittimità dell'atto di precetto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità normativamente previste e avendo parte opposta assolto alla prova sulla stessa incombente.
3.3. Parimenti, il motivo di opposizione relativo all'omessa indicazione nell'atto di precetto della data di rilascio della conformità della copia spedita rispetto a quella originale avente formula esecutiva non determinerebbe, ove fondato, alcuna ipotesi di nullità dell'atto di precetto.
Ad ogni modo, deve comunque considerarsi che tale data è agevolmente ricavabile dell'attestazione apposta sul titolo esecutivo notificato. Vi è infatti indicata la data di apposizione della prima copia in forma esecutiva (il 2.12.2004) e quella (16.7.2019) in cui è stata rilasciata “copia conforme alla prima copia conforme rilasciata in forma esecutiva”.
4. Per quanto concerne i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha dedotto, seppure solo in sede di comparsa conclusionale, l'inesistenza di un titolo esecutivo, sull'assunto della mancata disponibilità giuridica della somma mutuata in favore del mutuatario. In particolare, ha evidenziato che benché la somma di euro 142.000,00 sia stata dichiarata erogata e quietanzata, essa, in realtà, è stata pagina 6 di 13 resa indisponibile a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.
Orbene, occorre esaminare tale contestazione, posto che l'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e della permanenza dello stesso deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio.
Il contratto azionato dall'Istituto creditore opposto si qualifica come contratto di mutuo condizionato per stati di avanzamento, ciò è desumibile:
- dalle premesse in cui è evidenziato che “la parte mutuataria ha domandato alla CA un mutuo da destinare alla realizzazione di un fabbricato a uso commerciale e residenziale;
- dall'art. 1 in cui è evidenziato “La dichiara di voler concedere, ai sensi dell'art. 38 e segg. CP_2
Del D.Lgs. 385/1993 ed alle condizioni appresso indicate, un mutuo di Euro 350.000,00 (…) alla parte mutuataria che accetta, per lo scopo indicato nelle premesse. Su richiesta della parte mutuataria la
CA paga la somma di Euro 142.000,00 (…) mediante accreditamento di tale somma (…) alla parte mutuataria, che ritira la relativa contabile e con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza. La CA, prima di procedere alle suddette ulteriori erogazioni si riserva il diritto di verificare, a mezzo di tecnico di propria fiducia, gli stati di avanzamento delle iniziative finanziate, per cui l'importo delle erogazioni stesse dovrà essere strettamente correlato al procedere delle realizzazioni. Le richieste di ulteriori erogazioni dovranno comunque essere avanzate entro e non oltre il termine massimo del 30 giugno 2006, restando inteso che, in caso contrario, la CA avrà il diritto di ritenere il mutuo consolidato nella somma complessiva erogata fino a tale data (…) Entro tale data l'iniziativa finanziata dovrà risultare ultimata.”.
Orbene, le disposizioni appena richiamate, avuto riguardo all'oggetto del contratto – che subordinano, come visto, le singole erogazioni agli stati di avanzamento dei lavori – inscrivono, come detto, il regolamento pattizio nella figura tradizionalmente qualificata come contratto condizionato di mutuo edilizio.
Secondo il costante orientamento interpretativo della Suprema Corte, il c.d. contratto condizionato di mutuo edilizio configura una operazione di finanziamento a lungo termine - rientrante, quindi, nel regime agevolato di cui agli art. 15 ss. dpr 29 settembre 1973 n. 601- e costituisce, a differenza del contratto di mutuo (di natura reale ad efficacia obbligatoria), un contratto consensuale (c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale), oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente funzione creditizia (al pari dell'apertura di credito) e nel quale la consegna della somma - normalmente per stati di avanzamento con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo - rappresenta esecuzione dell'obbligazione principale e non pagina 7 di 13 elemento costitutivo del contratto. Tale contratto condizionato, però, non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ancorché consenta l'erogazione di acconti con il sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori edilizi, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri.
Pertanto, al fine di valutare se lo stesso possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ.
17194/2015).
Ciò posto, tale condizione è stata senz'altro rispettata nel caso di specie, attesa la presenza, oltre al contratto di mutuo condizionato, della quietanza di pagamento, contenuta al suo interno, limitatamente all'importo iniziale di euro 142.000,00.
Per quanto riguarda il restante importo, parte opponente non ha dimostrato di aver richiesto, conformemente a quanto previsto in contratto, ulteriori erogazioni entro il termine concordato (del
30.6.2006) e di aver poi correttamente proceduto all'avanzamento delle opere finanziate, a cui è condizionato il versamento dell'ulteriore somma mutuata.
Inoltre, la società in sede di comparsa conclusionale, ha contestato anche la disponibilità CP_1 giuridica della somma mutuata limitatamente all'importo di euro 142.000,00, deducendo che “essa, in realtà, expressis verbis è stata resa indisponibile a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, emergendo così che la somma in questione, mentre in una parte del predetto documento viene dichiarata come erogata, in altra, invece, è stata indicata come ancora vincolata e giacente presso la CA e, dunque, non disponibile per il mutuatario”. Sulla scorta di tali considerazioni ha pertanto contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Tale assunto non si ritiene fondato per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 pagina 8 di 13 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle
Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “…"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a pagina 9 di 13 disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".”.
Tanto considerato, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Nel caso in esame, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Infatti, la circostanza che il suddetto importo di euro 140.000,00 possa essere prelevato dal conto corrente trascorso il termine di 10 giorni a partire dalla data dell'iscrizione ipotecaria e dopo la verifica delle condizioni e degli adempimenti previsti dagli agli artt. 9 e 11 (art. 1 del contratto), non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “Su richiesta della parte mutuataria la paga la somma di Euro 142.000,00 (…) mediante accreditamento di tale somma (…) alla parte CP_2 mutuataria, che ritira la relativa contabile e con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza” (art. 1).
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma, di cui la parte si impegna al successivo prelievo dal proprio conto corrente dopo il positivo verificarsi degli adempimenti suddetti, costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma (come per la restante parte dell'importo mutuato), poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata e, nello stesso tempo, ha subordinato il prelievo al verificarsi delle condizioni pattuite, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può pagina 10 di 13 essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma in questione.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Chiarita la sussistenza di un valido titolo esecutivo, non rileva in senso contrario la mancata totale erogazione del credito.
5. Infine, è del tutto generica la contestazione con cui l'opponente ha lamentato l'usurarietà degli interessi applicati, limitandosi ad asserire nel proprio atto introduttivo che “da prospetti contabili elaborati da tecnici di propria fiducia (comunque non prodotti in giudizio), risulta per tabulas che il rapporto negoziale dedotto risulta esser ingiustamente aggravato da cospicue voci di interessi e spese indebite, nonché illecite in quanto di natura usuraia.”.
A ciò si aggiunga, poi, che la giurisprudenza di legittimità, con la più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite, ha precisato che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. n. 19597/2020).
Tale onere di allegazione e di prova non risulta certamente soddisfatto dall'opponente.
Ragione per cui la richiesta di c.t.u. contabile formulata dalla parte è da considerare del tutto esplorativa e superflua ai fini della decisione e va, pertanto, disattesa.
6. Per quanto riguarda, infine, le contestazioni mosse dall'opponente in ordine al valore esorbitante della garanzia ipotecaria rispetto al credito concesso, esse non appaiono rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, non potendo comunque escludersi, sulla base di tale doglianza, il diritto dell'opposta di agire esecutivamente in danno dell'odierna attrice.
pagina 11 di 13 Tale circostanza potrebbe eventualmente rilevare al fine di ottenere la riduzione dell'iscrizione ipotecaria secondo quanto disposto dagli artt. 2872 ss c.c., senza che detta circostanza faccia venire meno il diritto del creditore di agire esecutivamente in danno del debitore.
In ogni caso, ad abundantiam, giova evidenziare che “non incorre in responsabilità aquiliana il creditore che iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda, perfino di gran lunga, l'importo del credito garantito (Cass., sez. 3, 24 luglio 2007, n. 16.308); analogamente a quanto accade per il processo esecutivo, in caso di eccessività dell'espropriazione nel rapporto tra beni pignorati e credito portato dal titolo esecutivo (Cass., sez. 3, 22 febbraio 2006, n. 3952). Dal sistema della legge, e in particolare dalla stessa nozione di garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.), si evince infatti la facoltà del creditore di determinare unilateralmente la somma precisa del credito ancora illiquido, come pure i beni sui quali iscrivere ipoteca (o eseguire il pignoramento): salva la reazione del debitore, volta ad ottenere la riduzione dell'oggetto se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta, o se il valore complessivo del bene superi di terzo il credito garantito e limitatamente all'eccedenza (cd. riduzione propria, detta anche, nel secondo caso, restrizione: artt. 2872, 2874 e 2876 cod. civ.).
Ne consegue che il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a risponderne a titolo di responsabilità aggravata se non abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave (Cass., sez. 3, 7 maggio 2007, n. 10.299)” (cfr. Cass. civile sez. I, 30.07.2010, n.17902). Orbene, tali considerazioni esulano dall'oggetto del presente giudizio di opposizione, che ha ad oggetto, esclusivamente, l'accertamento negativo del diritto dell'opposta di agire esecutivamente in danno dell'opponente.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la domanda attorea va totalmente respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, ai sensi dell'art. 17
c.p.c.), dell'attività processuale effettivamente svolta, in favore anche di Controparte_2
in assenza della formale estromissione della parte (dunque, in favore di
[...] Controparte_2 per la fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, e in favore di
[...] [...]
per la sola fase decisionale). Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) rigetta l'opposizione proposta da parte attrice ai sensi degli artt. 617 comma 1 e 615 comma 1 c.p.c.; pagina 12 di 13 2) condanna in proprio e in qualità di legale rappresentante della al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di , e per essa alla mandataria Controparte_2
per la quale, a sua volta, agisce nella misura di euro 3.376,00 e in CP_3 Controparte_6 favore di e per essa, in qualità di mandataria, alla Controparte_10 [...]
nella misura di euro 1701,00 oltre accessori di legge. Controparte_8
Così deciso in Cassino, il 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3057/2019 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1933, in proprio e in qualità di legale rappresentante della (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Isola del Liri (FR), presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lutrario, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE- OPPONENTE
E
(P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di ) e per essa la procuratrice speciale (C.F. CP_2 P.IVA_2 CP_3
, R.E.A. n. 149681), giusta procura speciale del 22/05/18 al rogito Dott. P.IVA_3 Persona_1
Notaio in Repertorio n. 195382, registrato in in data 24/05/18 al n. 2969 serie 1T, CP_2 CP_2 rilasciata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale sig. la quale, a propria CP_4 volta, nomina procuratrice LA - SOCIETÀ ( CP_5 Parte_2 [...]
, giusta procura del 20/11/2018 a rogito Dott.ssa Notaio in San Controparte_6 Persona_2
DO NE (MI), registrata in data 28/11/2018, (Rep. 360 / Racc. 279), rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CO AL in Cassino via Bonghi n. 1;
CONVENUTA-OPPOSTA
pagina 1 di 13 C.F. ), con sede in Napoli alla Controparte_7 P.IVA_4
Via Santa Brigida n. 39, e per essa con sede legale in Venezia- Controparte_8
Mestre, via Terraglio n. 63, (C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - Rovigo
, Partita IVA ), in forza di procura notarile del 9.08.2022 a rogito del Dott. P.IVA_5 P.IVA_6
notaio in Milano, Repertorio n. 55.546/25.800, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Persona_3
Pesenti, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c..
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28 ottobre 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data CP_1
14.8.2019, da in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in Controparte_2 CP_2 data 18.11.2004, con cui veniva intimato l'importo di euro 24.195,52 oltre interessi e spese successive.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: a) l'indeterminatezza dell'atto di precetto in assenza di specifiche indicazioni delle rate insolute;
b) la non integrale erogazione della somma mutuata, pari a euro 350.000,00, in quanto sarebbe stato corrisposto il solo importo di euro 142.000,00;
c) la mancata indicazione nell'atto di precetto della data di rilascio della conformità della copia spedita avente la formula esecutiva;
c) l'applicazione di voci di interessi e spese indebite, nonché di natura usuraria. Ciò posto, l'opponente ha concluso chiedendo: “…
1. In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto opposto nonché del titolo esecutivo presupposto e per l'effetto dichiarare la preclusa facoltà di parte avversa di procedere in executiviis nei confronti dell'opponente, previo annullamento, o caducazione di altro genere, degli atti opposti, accertando e dichiarando l'inidoneità del contratto di mutuo spedito in formula esecutiva a costituire valido titolo esecutive, accertando le clausole contrattuali infra censurate essere invalide e rideterminando il rapporto di dare-avere tra le parti (scomputando in particolare dalle somme asseritamente dovute tutti gli interessi in quanto usurari ed avendo in particolare attenzione la rimodulazione degli oneri accessori in funzione del minor importo erogato (id est euro 142.000,00) rispetto a quello contrattualmente previsto (id est 350.000,00), oltre che condannare la opposta al risarcimento dei danni derivanti sia dall'addebito delle somme pretese in forza delle predette clausole illegittime sia dall'illegittima segnalazione a sofferenza della posizione debitoria dell'attore alla
Centrale dei rischi bancari e per l'effetto condannare la CA opposta e per essa, la sua citata mandataria, alla restituzione in favore dell'odierno opponente delle somme indebitamente incassate e/o pagina 2 di 13 conteggiare dette somme a conguaglio del maggior dare dell'eventuale debito residuo;
2. In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole contrattuali relative agli interessi in forza del disposto di cui all'art.1815, comma 2 cc e per l'effetto dichiarare, nel caso di superamento del tasso soglia d'usura, che nessuna somma è dovuta a titolo di interessi per tutta la durata del contratto.
3. accertare e dichiarare la nullità o inefficacia parziale del precetto, in quanto la somma richiesta eccede il dovuto, anche alla luce del rideterminando rapporto dare-avere. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con relativa maggiorazione tariffaria e previdenziale da distrarsi a favore del sottoscrivente procuratore antistatario”.
Si è costituita (di seguito, per brevità, anche ) Controparte_2 CP_9 contestando l'opposizione e chiedendo di: “- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
NEL MERITO : - rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate in narrativa;
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare mezzi di prova, articolare capitoli di prova orale e chiedere l'ammissione a prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
È intervenuta nel corso del giudizio la e per essa Controparte_10 [...]
in sostituzione della dando atto della Controparte_8 Controparte_2 scissione, in data 1.12.2020, di in con conseguente trasferimento a quest'ultima di un CP_9 CP_7 compendio di attività e passività, tra cui il credito vantato da nei confronti di . CP_9 CP_1
Con ordinanza del 28.10.2019 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e detto provvedimento è stato confermato anche in sede di reclamo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione assegnando termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
2. Preliminarmente devono qualificarsi i motivi di opposizione articolati da parte opponente.
Le doglianze relative all'indeterminatezza dell'atto di precetto e alla mancata indicazione della data di rilascio della copia del titolo munito di formula esecutiva vanno qualificate come opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c., in quanto esse sono volte a contestare la regolarità formale dell'atto di precetto. I restanti motivi di opposizione vanno, invece, qualificati come opposizioni preventive all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., in quanto volti a contestare il diritto di parte opposta di procedere esecutivamente in danno di CP_1
pagina 3 di 13 3. I motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., pur tempestivi, vanno rigettati in quanto infondati.
3.1. Quanto alla presunta indeterminatezza della somma precettata, è sufficiente ricordare che
«L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (v. Cass. n. 4008.2013 e Cass. n.
8906.2022). Nel caso di specie, l'atto di precetto appare sufficientemente determinato avendo specificamente indicato le somme richieste a titolo di capitale (euro 23.970,54) e spese legali (euro
225,00). Quanto agli interessi moratori la parte si è riservata il conteggio al momento dell'effettivo pagamento, comunque indicando il criterio di determinazione degli stessi attraverso il richiamo al tasso contrattuale (l'art. 5 del contratto di mutuo prevede l'applicazione di interessi di mora “nella misura di
3 punti in più del tasso nominale annuo che ha regolato ciascuna rata scaduta, per il periodo intercorrente tra la scadenza e la data di pagamento entro il limite massimo del tasso di usura di volta in volta vigente”).
L'intimato, dunque, aveva a disposizione tutti gli elementi per individuare l'importo effettivamente dovuto, contenendo l'atto di precetto impugnato l'indicazione del titolo esecutivo e degli interessi moratori da applicare. Si ritiene, quindi, che il precetto contenga indicazioni sufficienti per poter comprendere quale sia l'importo intimato, essendo stato specificato che lo stesso viene richiesto in ragione del mancato pagamento delle rate pattuite alle scadenze di cui al contratto di mutuo.
La circostanza, poi, che non sia stato depositato il piano di ammortamento aggiornato non rende indeterminate e indeterminabili le modalità di restituzione del capitale ed il costo che il mutuatario è tenuto a sostenere, considerato che nel contratto di mutuo sono specificamente indicate le condizioni economiche dell'operazione.
La generica contestazione in ordine alla mancata indicazione nel precetto delle rate non pagate non rientra tra le tassative ipotesi di nullità del precetto, posto che ai fini della sua validità non è richiesta, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, la specificazione delle singole componenti del credito o l'illustrazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, essendo pertanto sufficiente l'indicazione del titolo esecutivo, delle voci di credito e dei relativi importi. Deve, pertanto, ribadirsi che il precetto non debba notiziare controparte, al di là della specificazione della somma richiesta, dell'indicazione dei singoli ratei scaduti e dei relativi interessi.
pagina 4 di 13 Nella specie, con riferimento al profilo relativo alla genericità e indeterminabilità della somma pretesa, si osserva che l'atto di precetto fa specifico rinvio al contratto di mutuo e alle condizioni ivi previste e che tale contratto contiene la indicazione puntuale dei singoli ratei e degli interessi corrispettivi e moratori.
A tanto discende, come detto, la irrilevanza della mancata esplicitazione del percorso logico- giuridico tramite cui l'istituto di credito sia giunto a calcolare la somma specificamente indicata di euro
23.970,54.
In conclusione, l'atto di precetto contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 480 c.p.c.
a pena di nullità, ritenendosi sufficiente l'indicazione della somma complessivamente richiesta e il titolo esecutivo da cui sorge l'obbligazione.
3.2. Per quanto concerne, poi, l'asserita mancata prova dell'esistenza ed entità del credito invocato, tale doglianza non appare meritevole di pregio, in considerazione del reciproco onere probatorio gravante sulle parti.
A tal proposito, deve osservarsi, in punto di riparto dell'onere probatorio, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha la veste sostanziale e processuale di attore, tanto che le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr. Cass. del 20 marzo 2012, n. 4380). È dunque l'opponente che, contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
l'opposto, ovvero il creditore procedente, assumendo invece la posizione del convenuto, può contrastare le deduzioni dell'opponente avvalendosi sia di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
In sostanza, il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., contrariamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, con la conseguenza che spetta al debitore opponente l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (In questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017). pagina 5 di 13 Ciò posto, qualora il debitore ritenga che l'importo precettato sia errato o eccessivo, non può limitarsi a eccepire genericamente la nullità del precetto per indeterminatezza. Grava su di lui, in sede di opposizione all'esecuzione, l'onere di contestare analiticamente il quantum preteso dal creditore, indicando specificamente quali somme non sarebbero dovute e fornendo, eventualmente, un proprio conteggio alternativo. Una contestazione generica sulla mancata specificazione delle rate è quindi infondata. È invece onere del mutuatario provare o l'inesistenza dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi dell'obbligazione.
Nella specie, CA PS ha prodotto sia il contratto di mutuo sia il piano di ammortamento, indicando la quota capitale e il capitale residuo e allegando l'inadempimento degli opponenti.
Con la seconda memoria istruttoria ha inoltre depositato la certificazione ex art. 50 TUB da cui si evincono chiaramente le rate insolute del 30.6.2014 per complessivi euro 11.784,84 e del 31.12.2014 per complessivi euro 12.185,70, e dunque per l'importo totale di euro 23.970,54, corrispondente a quello richiesto, a titolo di capitale, con l'atto di precetto.
Tanto, peraltro, risulta conforme ai suddetti principi generali in tema d'onere probatorio.
Al contrario, la odierna opponente, non ha assolto all'onere probatoria a suo carico, CP_1 essendo la stessa tenuta, per le ragioni anzidette, a contestare analiticamente il quantum ed indicare, eventualmente, l'entità della somma che sarebbe effettivamente dovuta, nonché a dimostrare d'aver estinto il proprio debito oppure d'aver fatto ciò in misura maggiore di quello portata in precetto.
Alla luce delle anzidette considerazioni deve riconoscersi la legittimità dell'atto di precetto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità normativamente previste e avendo parte opposta assolto alla prova sulla stessa incombente.
3.3. Parimenti, il motivo di opposizione relativo all'omessa indicazione nell'atto di precetto della data di rilascio della conformità della copia spedita rispetto a quella originale avente formula esecutiva non determinerebbe, ove fondato, alcuna ipotesi di nullità dell'atto di precetto.
Ad ogni modo, deve comunque considerarsi che tale data è agevolmente ricavabile dell'attestazione apposta sul titolo esecutivo notificato. Vi è infatti indicata la data di apposizione della prima copia in forma esecutiva (il 2.12.2004) e quella (16.7.2019) in cui è stata rilasciata “copia conforme alla prima copia conforme rilasciata in forma esecutiva”.
4. Per quanto concerne i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha dedotto, seppure solo in sede di comparsa conclusionale, l'inesistenza di un titolo esecutivo, sull'assunto della mancata disponibilità giuridica della somma mutuata in favore del mutuatario. In particolare, ha evidenziato che benché la somma di euro 142.000,00 sia stata dichiarata erogata e quietanzata, essa, in realtà, è stata pagina 6 di 13 resa indisponibile a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.
Orbene, occorre esaminare tale contestazione, posto che l'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e della permanenza dello stesso deve essere compiuto dal giudice anche d'ufficio.
Il contratto azionato dall'Istituto creditore opposto si qualifica come contratto di mutuo condizionato per stati di avanzamento, ciò è desumibile:
- dalle premesse in cui è evidenziato che “la parte mutuataria ha domandato alla CA un mutuo da destinare alla realizzazione di un fabbricato a uso commerciale e residenziale;
- dall'art. 1 in cui è evidenziato “La dichiara di voler concedere, ai sensi dell'art. 38 e segg. CP_2
Del D.Lgs. 385/1993 ed alle condizioni appresso indicate, un mutuo di Euro 350.000,00 (…) alla parte mutuataria che accetta, per lo scopo indicato nelle premesse. Su richiesta della parte mutuataria la
CA paga la somma di Euro 142.000,00 (…) mediante accreditamento di tale somma (…) alla parte mutuataria, che ritira la relativa contabile e con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza. La CA, prima di procedere alle suddette ulteriori erogazioni si riserva il diritto di verificare, a mezzo di tecnico di propria fiducia, gli stati di avanzamento delle iniziative finanziate, per cui l'importo delle erogazioni stesse dovrà essere strettamente correlato al procedere delle realizzazioni. Le richieste di ulteriori erogazioni dovranno comunque essere avanzate entro e non oltre il termine massimo del 30 giugno 2006, restando inteso che, in caso contrario, la CA avrà il diritto di ritenere il mutuo consolidato nella somma complessiva erogata fino a tale data (…) Entro tale data l'iniziativa finanziata dovrà risultare ultimata.”.
Orbene, le disposizioni appena richiamate, avuto riguardo all'oggetto del contratto – che subordinano, come visto, le singole erogazioni agli stati di avanzamento dei lavori – inscrivono, come detto, il regolamento pattizio nella figura tradizionalmente qualificata come contratto condizionato di mutuo edilizio.
Secondo il costante orientamento interpretativo della Suprema Corte, il c.d. contratto condizionato di mutuo edilizio configura una operazione di finanziamento a lungo termine - rientrante, quindi, nel regime agevolato di cui agli art. 15 ss. dpr 29 settembre 1973 n. 601- e costituisce, a differenza del contratto di mutuo (di natura reale ad efficacia obbligatoria), un contratto consensuale (c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale), oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente funzione creditizia (al pari dell'apertura di credito) e nel quale la consegna della somma - normalmente per stati di avanzamento con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo - rappresenta esecuzione dell'obbligazione principale e non pagina 7 di 13 elemento costitutivo del contratto. Tale contratto condizionato, però, non documenta l'esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro ancorché consenta l'erogazione di acconti con il sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori edilizi, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri.
Pertanto, al fine di valutare se lo stesso possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ.
17194/2015).
Ciò posto, tale condizione è stata senz'altro rispettata nel caso di specie, attesa la presenza, oltre al contratto di mutuo condizionato, della quietanza di pagamento, contenuta al suo interno, limitatamente all'importo iniziale di euro 142.000,00.
Per quanto riguarda il restante importo, parte opponente non ha dimostrato di aver richiesto, conformemente a quanto previsto in contratto, ulteriori erogazioni entro il termine concordato (del
30.6.2006) e di aver poi correttamente proceduto all'avanzamento delle opere finanziate, a cui è condizionato il versamento dell'ulteriore somma mutuata.
Inoltre, la società in sede di comparsa conclusionale, ha contestato anche la disponibilità CP_1 giuridica della somma mutuata limitatamente all'importo di euro 142.000,00, deducendo che “essa, in realtà, expressis verbis è stata resa indisponibile a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, emergendo così che la somma in questione, mentre in una parte del predetto documento viene dichiarata come erogata, in altra, invece, è stata indicata come ancora vincolata e giacente presso la CA e, dunque, non disponibile per il mutuatario”. Sulla scorta di tali considerazioni ha pertanto contestato l'esistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Tale assunto non si ritiene fondato per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale, va qui richiamato e ribadito il principio di diritto per il quale il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 pagina 8 di 13 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001,
n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14). Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass., sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194).
In particolare la Suprema Corte, pur ribadendo la tesi per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto, ha chiarito che non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente la traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo che sia stata acquisita la disponibilità giuridica della somma mutuata” (Cass. Civ. n. 5921/2023).
Il suddetto orientamento è stato inoltre confermato, più di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno evidenziato che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata. I patti accessori previsti (con riguardo, in particolare, alla costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e all'impegno della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto stabilito nel contratto) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.. Come evidenziato dalle
Sezioni Unite, in tali ipotesi “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (cfr. Cass. civ. sez. un., 6.03.2025, n.5968).
Sulla base delle anzidette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “…"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a pagina 9 di 13 disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata
- di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto".”.
Tanto considerato, deve ritenersi che, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr.
Cass., sez. 1, 27 ottobre 2017, ord. n. 25632, Rv- 647223 – 01).
Nel caso in esame, l'erogazione delle somme è stata contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Infatti, la circostanza che il suddetto importo di euro 140.000,00 possa essere prelevato dal conto corrente trascorso il termine di 10 giorni a partire dalla data dell'iscrizione ipotecaria e dopo la verifica delle condizioni e degli adempimenti previsti dagli agli artt. 9 e 11 (art. 1 del contratto), non esclude, ma anzi presuppone che la parte mutuataria ne avesse conseguito la disponibilità giuridica nel proprio patrimonio.
Difatti, nel contratto in questione si legge testualmente: “Su richiesta della parte mutuataria la paga la somma di Euro 142.000,00 (…) mediante accreditamento di tale somma (…) alla parte CP_2 mutuataria, che ritira la relativa contabile e con la sottoscrizione del presente contratto rilascia pertanto ampia e liberatoria quietanza” (art. 1).
Ciò posto, la presenza della quietanza e la contestuale immediata disposizione della somma, di cui la parte si impegna al successivo prelievo dal proprio conto corrente dopo il positivo verificarsi degli adempimenti suddetti, costituiscono evidenza di esercizio pieno della volontà negoziale dell'opponente, che, evidentemente, ha ricevuto il denaro e ne ha deciso la sorte.
È evidente che ove si fosse trattato di mutuo condizionato, non vi sarebbe potuta essere né quietanza né disposizione della somma (come per la restante parte dell'importo mutuato), poiché esse sarebbero state vincolate all'avverarsi delle condizioni pattuite con mera promessa di finanziamento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Nel contratto, quindi, l'opponente ha dichiarato di aver ottenuto disponibilità giuridica della somma mutuata e, nello stesso tempo, ha subordinato il prelievo al verificarsi delle condizioni pattuite, con esercizio della propria volontà negoziale attestata dalla presenza della quietanza (che ben può pagina 10 di 13 essere inserita nello stesso contratto di mutuo anziché in un atto separato) e dalla contestuale immediata disposizione della somma in questione.
Pertanto, può ritenersi sussistente l'esistenza del requisito tipico nel contratto reale di mutuo costituito dalla traditio della somma mutuata, sebbene nell'accezione di disponibilità giuridica della stessa. Né tale circostanza viene posta in dubbio dal fatto che l'utilizzo materiale della somma mutuata risulti concordemente differita al verificarsi delle condizioni previste in contratto, atteso che la traditio dal punto di vista giuridico si è già realizzata al momento della sottoscrizione del mutuo.
A ciò si aggiunga che la quietanza gode di piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e
2735 c.c., non avendo l'opponente indicato l'errore di fatto o la violenza idonei a revocare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., sez. 2, 21 febbraio 2014, n. 4196, Rv. 629738 - 01).
Chiarita la sussistenza di un valido titolo esecutivo, non rileva in senso contrario la mancata totale erogazione del credito.
5. Infine, è del tutto generica la contestazione con cui l'opponente ha lamentato l'usurarietà degli interessi applicati, limitandosi ad asserire nel proprio atto introduttivo che “da prospetti contabili elaborati da tecnici di propria fiducia (comunque non prodotti in giudizio), risulta per tabulas che il rapporto negoziale dedotto risulta esser ingiustamente aggravato da cospicue voci di interessi e spese indebite, nonché illecite in quanto di natura usuraia.”.
A ciò si aggiunga, poi, che la giurisprudenza di legittimità, con la più volte richiamata pronuncia a Sezioni Unite, ha precisato che l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, in virtù della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr. Cass. n. 19597/2020).
Tale onere di allegazione e di prova non risulta certamente soddisfatto dall'opponente.
Ragione per cui la richiesta di c.t.u. contabile formulata dalla parte è da considerare del tutto esplorativa e superflua ai fini della decisione e va, pertanto, disattesa.
6. Per quanto riguarda, infine, le contestazioni mosse dall'opponente in ordine al valore esorbitante della garanzia ipotecaria rispetto al credito concesso, esse non appaiono rilevanti ai fini dell'accoglimento dell'opposizione, non potendo comunque escludersi, sulla base di tale doglianza, il diritto dell'opposta di agire esecutivamente in danno dell'odierna attrice.
pagina 11 di 13 Tale circostanza potrebbe eventualmente rilevare al fine di ottenere la riduzione dell'iscrizione ipotecaria secondo quanto disposto dagli artt. 2872 ss c.c., senza che detta circostanza faccia venire meno il diritto del creditore di agire esecutivamente in danno del debitore.
In ogni caso, ad abundantiam, giova evidenziare che “non incorre in responsabilità aquiliana il creditore che iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda, perfino di gran lunga, l'importo del credito garantito (Cass., sez. 3, 24 luglio 2007, n. 16.308); analogamente a quanto accade per il processo esecutivo, in caso di eccessività dell'espropriazione nel rapporto tra beni pignorati e credito portato dal titolo esecutivo (Cass., sez. 3, 22 febbraio 2006, n. 3952). Dal sistema della legge, e in particolare dalla stessa nozione di garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.), si evince infatti la facoltà del creditore di determinare unilateralmente la somma precisa del credito ancora illiquido, come pure i beni sui quali iscrivere ipoteca (o eseguire il pignoramento): salva la reazione del debitore, volta ad ottenere la riduzione dell'oggetto se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta, o se il valore complessivo del bene superi di terzo il credito garantito e limitatamente all'eccedenza (cd. riduzione propria, detta anche, nel secondo caso, restrizione: artt. 2872, 2874 e 2876 cod. civ.).
Ne consegue che il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato a risponderne a titolo di responsabilità aggravata se non abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave (Cass., sez. 3, 7 maggio 2007, n. 10.299)” (cfr. Cass. civile sez. I, 30.07.2010, n.17902). Orbene, tali considerazioni esulano dall'oggetto del presente giudizio di opposizione, che ha ad oggetto, esclusivamente, l'accertamento negativo del diritto dell'opposta di agire esecutivamente in danno dell'opponente.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la domanda attorea va totalmente respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, ai sensi dell'art. 17
c.p.c.), dell'attività processuale effettivamente svolta, in favore anche di Controparte_2
in assenza della formale estromissione della parte (dunque, in favore di
[...] Controparte_2 per la fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, e in favore di
[...] [...]
per la sola fase decisionale). Controparte_10
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) rigetta l'opposizione proposta da parte attrice ai sensi degli artt. 617 comma 1 e 615 comma 1 c.p.c.; pagina 12 di 13 2) condanna in proprio e in qualità di legale rappresentante della al Parte_1 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di , e per essa alla mandataria Controparte_2
per la quale, a sua volta, agisce nella misura di euro 3.376,00 e in CP_3 Controparte_6 favore di e per essa, in qualità di mandataria, alla Controparte_10 [...]
nella misura di euro 1701,00 oltre accessori di legge. Controparte_8
Così deciso in Cassino, il 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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