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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Rigoletti Maria Gabriella CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 161/2024 R.G. promossa da
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale Parte_1 dell'Avv. Matteo Restaino, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
- PARTE APPELLANTE - contro
e elettivamente domiciliati in Alessandria CP_1 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Caterina Errico che li rappresenta e difende per procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
e contro elettivamente domiciliata in Alessandria, Controparte_3 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Gatti che la rappresenta e difende per procura in atti
Rimessione in decisione del 10.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza numero 3/2024 (allegata anche a salvezza di errore) emessa
1 dal Tribunale di Alessandria, a definizione del procedimento numero 97/2021 RG, comunicata in data 04.01.2024, notificata in data 05.01.2024;
- pronunciare la nullità della sentenza impugnata, per le ragioni spese in appello;
- comunque riformare la sentenza di primo grado accogliendo le odierne richieste e prima di tutte tra esse la istanza di ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado, ma non ammessi dal Tribunale di primo grado;
- riformare in via gradata, in sola parte qua la sentenza impugnata,
- e comunque per l'effetto accogliere le richieste e conclusioni del primo grado di giudizio di seguito riproposte:
a) nel merito, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire di essi ricorrenti per le ragioni esposte in comparsa;
b) sempre nel merito, rigettare la domanda proposta dai ricorrenti perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
c) in ogni caso, riconoscere esclusa la responsabilità professionale del resistente
Avv. rispetto ai fatti indicati in ricorso ed in ragione delle motivazioni Parte_1
sopra esposte;
d) in via subordinata, nella non ritenuta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento de danno, accertare e dichiarare la abnormità delle somme domandate in via principale dai ricorrenti;
e) in ogni caso, sempre in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della avversa domanda, dichiarare operante la manleva contrattuale (RC) della CP_4
in favore del resistente avv. di e per l'effetto
[...] Parte_1 CP_5 dichiarare che l'unico soggetto tenuto al risarcimento de quo in favore di esso attore
è la , in persona del legale rappresentante p.t., nei limiti di Controparte_4
massimale di polizza e salvo franchigia contrattuale a carico del resistente;
f) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore sottoscritto.
PER PARTE APPELLATA E CP_1 Controparte_6
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dei motivi di gravame;
- nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3/2024 del 4.01.2024 emessa dal Tribunale
2 di Alessandria ed oggetto di gravame, anche in punto quantum del risarcimento e condanna per lite temeraria;
- ulteriormente: accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellante per aver proposto il presente gravame temerariamente e, per l'effetto, condannare l'avv.
ai sensi dell'art. 96, co. 1 e/o co. 3 cpc al pagamento in favore dei Parte_1
sigg. e di una somma almeno pari al compenso CP_1 Controparte_2
defensionale liquidando per il presente grado di giudizio, ovvero di altra somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia;
- in via istruttoria: rigettare integralmente le istanze istruttorie rinnovate all'appellante nell'atto di impugnazione per le motivazioni esposte in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e premesse le declaratorie del caso,
Confermare la sentenza di primo grado e respingere l'appello ex adverso interposto.
In ogni caso assolvere a ogni doglianza mossa nei suoi riguardi. CP_7
Con il favore delle spese e dei compensi di causa, da liquidarsi anche ai sensi dell'art.96 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello notificato in data 5.2.2024, l'Avv. impugna Parte_1
la sentenza n. 3 del 4.1.2024, con cui il Tribunale di Alessandria lo ha condannato al risarcimento dei danni cagionati a e per CP_1 Controparte_2
violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale tra essi instaurato.
Nel dettaglio, gli odierni appellati avevano conferito all'Avv. il mandato Pt_1
professionale di agire in giudizio nei confronti dei coniugi e Parte_2 CP_8
, al fine di ottenere la restituzione del corrispettivo loro pagato in esecuzione di
[...]
un contratto di compravendita di un fabbricato rurale danneggiato da terremoto, sito nel Comune di Castelgrande (PZ). Sostenevano, infatti, l'inefficacia del contratto a seguito dell'avveramento di una condizione risolutiva ivi prevista e relativa alla mancata erogazione di fondi pubblici di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 1980-1981.
Il Giudice di primo grado nella sentenza impugnata ha accolto la domanda attorea in quanto:
3 - l'Avv. nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Potenza, aveva Pt_1 negligentemente omesso la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , determinando la cancellazione della causa dal ruolo Parte_2
e l'estinzione del processo in data 13.02.2014;
- in particolare, aveva riscontrato una grave negligenza nella ricerca dell'indirizzo di residenza o domicilio del convenuto , sottolineando Pt_2
che le indagini allo scopo richieste non erano complesse, atteso che le iscrizioni nei registri anagrafici dei coniugi si erano susseguite negli Pt_2
anni senza soluzione di continuità e che, comunque, tali ricerche rientravano nei doveri di ordinaria diligenza di un avvocato;
- l'Avv. aveva inoltre negligentemente omesso di informare i coniugi Pt_1
dell'opportunità di impugnare l'ordine di cancellazione della causa dal CP_1 ruolo del Tribunale di Potenza, posto che l'odierno appellante non aveva provato di aver informato i clienti dell'estinzione del giudizio, né di averli resi edotti dell'inevitabile prescrizione dei loro diritti (nei confronti di entrambi) che si sarebbe configurata qualora non avessero coltivato l'impugnazione, stante il tempo decorso dall'introduzione del giudizio e l'operatività dell'art. 2945, terzo comma, c.c.;
- nel dettaglio aveva rilevato l'inutilizzabilità della copia di una lettera di messa in mora prodotta dall'Avv. asseritamente inviata agli allora convenuti Pt_1
in data 1.3.2013 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di risposta nel primo grado di giudizio), unitamente alla copia di due ricevute di spedizione di due raccomandate (la n. 13746342455-7 e la n. 13746342454-6) e di un solo avviso di ricevimento (relativo alla racc. n. 13746342455-7), rispetto ai quali gli attori in primo grado avevano tempestivamente contestato la conformità agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., evidenziando specificamente numerose incongruenze e pertanto avevano rivolto istanza al Giudice ex art. 210 c.p.c., affinché ordinasse al convenuto l'esibizione degli originali;
tuttavia, l'Avv.
non aveva ottemperato all'ordine di esibizione, adducendo di aver Pt_1
depositato gli originali nel fascicolo di parte della causa pendente dinanzi al
Tribunale di Potenza, a suo dire “andato smarrito” insieme al fascicolo d'ufficio;
- in assenza di prova delle giustificazioni addotte dal per l'omessa Pt_1
esibizione degli originali e in presenza di diversi elementi idonei a mettere in
4 dubbio l'autenticità delle copie prodotte, li ha pertanto ritenuti inutilizzabili ai fini del decidere;
- ulteriore profilo di negligenza e imperizia è stata ritenuta la scelta dei mezzi istruttori nel giudizio de quo, in quanto: aveva rinunciato all'assunzione dell'interrogatorio formale per mera inerzia nella notifica del relativo provvedimento;
aveva chiesto la precisazione delle conclusioni senza nemmeno insistere per l'ammissione delle prove testimoniali precedentemente dedotte;
aveva prodotto in tale giudizio documenti del tutto inidonei a dimostrare il diritto restitutorio vantato dai suoi assistiti.
Conseguentemente, l'Avv. è stato condannato a risarcire gli attori di una Pt_1
somma equivalente a quanto gli stessi avrebbero potuto ottenere in ripetizione dai coniugi , liquidata in €. 30.858,29, oltre agli interessi su detta somma nella Pt_2
misura del 15% annuo, come pattuita nel contratto di compravendita.
Il Giudice di primo grado ha infine ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione proposta dall'assicurazione chiamata in manleva, in applicazione dell'art. 2952, secondo comma, c.c. e, infine, ha condannato il al risarcimento dei danni Pt_1
per lite temeraria in favore dei coniugi e di CP_1 Controparte_3
L'appellante espone le seguenti censure:
A) con primo articolato motivo ritiene che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che non sarebbe stata provata l'interruzione della prescrizione dei diritti dei coniugi . Nello specifico: CP_1
- il fatto che gli attori in primo grado abbiano contestato la conformità all'originale della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 1.3.2013 non ne avrebbe dovuto comportare la radicale inutilizzabilità, in quanto “essa costituiva prova atipica, quale documento proveniente da terzi e, dunque, esso non poteva essere ritenuto inutilizzabile e se prova essenziale avrebbe dovuto essere trattato secondo le regole della querela di falso” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello);
- contesta l'omessa pronuncia del giudice sull'istanza di verificazione appositamente formulata;
- censura la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto ingiustificata l'omessa esibizione degli originali, considerato che l'appellante ha prodotto un'attestazione della cancelleria del Tribunale di Potenza comprovante lo smarrimento del fascicolo;
5 - in ogni caso, afferma che il Giudice avrebbe dovuto “accertare la corrispondenza all'originale tramite attività istruttorie -che però non ha svolto- oppure dare seguito alla verificazione richiesta” (cfr. pag. 22 dell'atto di appello);
- contesta inoltre la sentenza nella parte in cui solleva dubbi sulla veridicità dei timbri apposti all'avviso di ricevimento della raccomandata interruttiva della prescrizione;
B) con secondo motivo contesta la decisione del Tribunale per aver dapprima commutato il rito da sommario in ordinario e di aver poi ritenuto superflui i mezzi istruttori richiesti, con i quali avrebbe potuto provare di aver correttamente informato i coniugi sui punti indicati in sentenza e pertanto insiste in appello CP_1 nell'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado;
C) con il terzo articolato motivo censura la decisione del giudice nella parte in cui ha accertato il suo inadempimento al mandato professionale, rilevando che:
- i coniugi non avrebbero provato di avergli consegnato i documenti attestanti il CP_1
pagamento del corrispettivo ai e non prodotti nella causa dinanzi al Pt_2
Tribunale di Potenza;
- rispetto all'omesso interrogatorio formale, il Tribunale di Potenza avrebbe attestato l'assenza di negligenza dell'Avv. nei tentativi di notifica;
Pt_1
- attraverso l'escussione di uno dei testimoni richiesti nel giudizio di primo grado (un funzionario del di Castelgrande) avrebbe potuto dimostrare la sua diligenza Pt_3
nella ricerca di un documento che, certificando la mancata erogazione di fondi pubblici, avrebbe ancor meglio tutelato i diritti dei suoi assistiti;
- ritiene nullo l'ordine di rinnovazione della notifica della citazione emesso dal
Tribunale di Potenza, atteso che la notificazione originaria del 26.6.2003 era da considerarsi come correttamente perfezionata nei confronti della obbligata CP_8
in solido con il coniuge alla restituzione della somma versata dagli odierni Pt_2
appellati;
D) con il quarto motivo contesta la quantificazione del risarcimento e nello specifico:
- sostiene che la scrittura del 1993 avrebbe previsto un patto commissorio, come tale nullo, sicché il credito vantato dai coniugi non sarebbe stato fondato;
CP_1
- in ogni caso ritiene indebitamente omessa l'indicazione dei criteri e delle modalità di determinazione del quantum risarcitorio, in quanto il Giudice avrebbe dovuto considerare l'errore del Tribunale di Potenza nella dichiarazione di estinzione del processo, con conseguente necessità di una rimodulazione al ribasso del grado di colpa a sé imputabile;
6 - contesta inoltre la ricostruzione della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto applicabile al risarcimento in esame un tasso di interesse contrattuale del 15% su sorte capitale, dovendo invece trovare applicazione il tasso legale;
E) con il quinto motivo contesta la statuizione con cui il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione opposta dall'assicurazione chiamata in manleva, in quanto il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe individuato nel momento della liquidazione dell'obbligazione risarcitoria: cioè, nel caso di specie, dal momento della notifica dell'atto di citazione da parte dei coniugi , risalente al 2021, e non CP_1
con la generica missiva inviata dal loro legale nel 2016;
F) con il sesto motivo censura la decisione di condanna per lite temeraria, per omessa motivazione e assenza dei presupposti.
Chiede infine la sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati e rilevando, in via CP_1 Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito.
Si è costituita l'appellata deducendo Controparte_3
l'infondatezza del quinto motivo d'appello, in quanto il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, per come previsto dall'art. 2952, secondo comma, c.c., è da collocarsi oltre due anni prima rispetto al 25.1.2022, data in cui la Società assicurativa aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
peraltro, evidenzia che l'appellante non aveva specificamente contestato in primo grado l'eccezione di prescrizione, con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c..
2. Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per la mancata interruzione della prescrizione dei diritti dei coniugi , evidenziando di CP_1
aver provato tale circostanza mediante la produzione in giudizio della copia degli avvisi di ricevimento di una raccomandata a/r, contenente una missiva di messa in mora datata 1.3.2013.
Come sopra esposto, in primo grado gli odierni appellati hanno tempestivamente e specificamente contestato la conformità agli originali di tali documenti prodotti in copia, evidenziando in particolare:
7 - il fatto che nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 137463424557 il bollo apposto dall'ufficio di distribuzione attesta che il recapito della spedizione sarebbe stato curato dall'ufficio postale di S. LE (PZ), il che contrasta con il luogo di destinazione della missiva, cioè Salerno, Via G. Pepe n. 14;
- lo stesso avviso recherebbe il c.a.p. di S. LE e non quello di Salerno;
- la firma del ricevente sarebbe inoltre molto diversa da quella apposta dal
[...] sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 143691673139. Pt_2
Sul punto, l'appellante ritiene inoltre che il Giudice avrebbe errato nel ritenere che gli attori avessero il potere di disconoscere la sottoscrizione di un documento proveniente da un terzo (nel caso di specie, la sottoscrizione del sull'avviso Pt_2
di ricevimento), in quanto in tali fattispecie sarebbe necessario proporre querela di falso.
Tale ricostruzione è infondata in diritto, in quanto la querela di falso rappresenta uno strumento specifico, volto a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria di un documento o di una scrittura privata e può essere effettuata sull'originale ma non sulla copia, qualora quest'ultima sia stata oggetto di tempestiva contestazione di conformità all'originale (cfr. ex multis Cass. 17.7.2025 n. 19984).
Diversa è l'ipotesi della contestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui all'art. 2719 c.c.. Tale norma, attribuendo alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia di quelle autentiche, prevede un mezzo processuale specifico per contestare la conformità all'originale, diverso rispetto alla querela di falso, che può azionarsi qualora la scrittura privata sia riconosciuta (cfr. Cass. 26.3.2018 n. 7465).
Peraltro, una volta avvenuto il disconoscimento, è onere dell'altra parte produrre il documento originale ovvero dimostrare la conformità della copia prodotta (cfr. Cass.
28.2.2017 n. 5077).
Orbene, a fronte delle specifiche e tempestive contestazioni di parte attrice, il Giudice ha emanato un ordine di esibizione degli originali ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'avv. . Pt_1
Quest'ultimo, tuttavia, non ha ottemperato all'ordine del giudice, adducendo una giustificazione che non ha trovato fondamento nelle risultanze istruttorie, ossia lo smarrimento del fascicolo di parte presso il Tribunale di Potenza, ove gli stessi erano custoditi.
Sul punto, il Giudice di primo grado ha evidenziato che:
8 - “il fascicolo di produzione attoreo - quello che l'Avv. ha assunto Pt_1
essere andato smarrito - è in realtà sempre stato nella sua materiale disponibilità, sin da quando persona da lui incaricata provvide a ritirarlo dalla
Cancelleria del Tribunale di Potenza il 28.02.2014, a soli tre giorni dalla comunicazione dell'intervenuto deposito dell'Ordinanza ex artt. 291 e 307, comma 3 c.p.c. (cfr. doc. 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice)” (pag. 12 della sentenza appellata);
- Il fascicolo d'ufficio della causa risulta invece “regolarmente custodito negli archivi del Tribunale di Potenza, dove il nuovo legale degli attori ha potuto estrarne copia (cfr. doc. 2 memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. parte attrice)”
(pag. 13 sentenza appellata).
Alla luce di tali puntuali accertamenti (non contestati in questa sede) non può ritenersi dirimente l'attestazione della Cancelleria del Tribunale di Potenza del
13.10.2016, prodotta dall'appellante in primo grado, in cui si afferma che “il fascicolo
d'ufficio, relativo al procedimento RGN 1780/03 del Tribunale di Potenza, non è stato rinvenuto, assicurando, nel contempo, ulteriori ricerche dello stesso”, per diverse ragioni:
- l'appellante ha affermato che gli originali erano custoditi nel fascicolo di parte e non in quello d'ufficio, cui fa esclusivo riferimento l'attestazione della cancelleria: al riguardo, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto provato in via documentale che il fascicolo di parte è stato prelevato da una persona incaricata dall'Avv. , come risulta dall'esame della copertina Pt_1 del fascicolo, ove è riconoscibile la frase “per ritiro fascicolo. Pz 28.02.014” e la firma ”, riconducibile all'Avv. Mariarosaria Giuzio del Foro di Per_1
Potenza, il cui nome figura più volte nei verbali d'udienza come sostituto dell'Avv. (cfr. doc. 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dei Pt_1
coniugi ); CP_1
- l'attestazione di cancelleria risale al 2016, cioè un periodo antecedente rispetto a quello in cui il Giudice di primo grado ha ordinato l'esibizione documentale, sicché non è idonea a comprovare l'attualità e giustificazione dell'asserita impossibilità dell'Avv. di ottemperare all'ordine del Pt_1
Giudice;
- in ogni caso quell'attestazione risulta smentita (o comunque superata) dalla circostanza per cui l'attuale legale degli appellati ha successivamente estratto
9 copia di quel fascicolo d'ufficio (cfr. doc. 2 memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte attrice in primo grado);
- infine, si rileva una contraddizione in cui incorre l'appellante, considerato che nell'atto di gravame ribadisce la tesi per cui avrebbe versato gli originali nel fascicolo di parte, poi smarrito, laddove mediante le prove testimoniali (cfr. capo h) della prova già articolata in primo grado e nuovamente richiesta in appello) intende dimostrare di aver consegnato gli originali ai coniugi CP_1
(su tale aspetto si tornerà di seguito).
L'appellante sostiene, altresì, che il disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 1.3.2013 non ne avrebbe dovuto comportare la radicale inutilizzabilità, ma il Giudice avrebbe dovuto accertare la corrispondenza all'originale tramite altre attività istruttorie, che sarebbero state omesse.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass.
7.10.2024 n. 26200; in senso conforme cfr. Cass. 18.01.2022 n. 1324).
Il Giudice di prime cure ha in proposito effettivamente evidenziato tutti gli elementi fattuali sulla base dei quali ha ritenuto inutilizzabili gli avvisi di ricevimento prodotti in copia prodotti dall'Avv. e in particolare: Pt_1
- “il fatto che nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 137463424557 il bollo apposto dall'ufficio di distribuzione attesti che a curare il recapito della spedizione fu l'ufficio postale di S. LE (PZ) quando la missiva sembrerebbe invece essere stata inviata a Salerno, Via G. Pepe n. 14;
- lo stesso avviso recherebbe il c.a.p. di S. LE in luogo di quello di Salerno;
- la firma del ricevente sarebbe inoltre molto diversa da quella apposta dal
[...] sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 143691673139 (doc. Pt_2
10 di parte attrice).
- Inoltre, e non da meno, non si comprende perché, se alla data del 1.3.2013
l'Avv. era a conoscenza dell'indirizzo di residenza del convenuto Pt_1 [...]
per avergli inviato la raccomandata n. 137463424557, con istanza Pt_2
presentata in data 26.04.2013 lo stesso chiedeva al Giudice del Tribunale di
Potenza la rimessione in termini per procedere alla rinotifica dell'atto di citazione al convenuto, adducendo come non gli fosse stato ancora possibile risalire all'indirizzo di residenza/domicilio del . Pt_2
10 - E infine, appare quantomeno singolare che mai prima dell'instaurazione del presente giudizio l'Avv. , in tutta la corrispondenza scambiatasi con Pt_1
l'Avv. , nuovo legale degli attori, abbia mai fatto riferimento alla CP_1 raccomandata di messa in mora inviata al nel marzo 2013” (cfr. pag. Pt_2
12 della sentenza).
L'appellante ha contestato solo in parte tale condivisibile ricostruzione:
- Con riferimento al timbro apposto sull'avviso di ricevimento, l'Avv. ha Pt_1 affermato che “i timbri di San LE, paese vicino a Pescopagano, si riferiscono alla partenza e non certo all'arrivo della spedizione postale, per riscontro bastava -peraltro- osservare una qualunque raccomandata postale di quel periodo” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello): tale assunto è privo di elementi probatori a suo fondamento, considerato che l'appellante non ha allegato in primo grado documentazione idonea a provare che l'ufficio postale che appone il timbro sull'avviso di ricevimento sia quello di partenza e non quello di destinazione;
- Con riferimento al fatto che l'Avv. non ha mai fatto riferimento alla Pt_1 messa in mora del marzo 2013 nella successiva corrispondenza, l'appellante sostiene di aver menzionato la missiva nell'ambito delle lettere inviate al nuovo legale dei coniugi , nel maggio 2018 e nel febbraio 2020: anche CP_1
tale affermazione è priva di riscontro, considerato che, consultando le lettere citate dall'appellante, non si riscontra alcun riferimento alla missiva del marzo
2013.
Infine, l'appellante censura la sentenza affermando che il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente omesso di disporre la verificazione dei documenti prodotti.
Anche tale contestazione è infondata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione” (Cass. del 4.2.2025 n. 2777).
Orbene, nel giudizio di primo grado non è stato possibile svolgere la verificazione (o l'eventuale querela di falso) proprio a causa della condotta dell'Avv. , il quale Pt_1 ha omesso di produrre gli originali degli avvisi di ricevimento, malgrado l'ordine di
11 esibizione del Giudice, senza fornire una valida giustificazione (sul punto anche infra in relazione alle istanze istruttorie).
3. Il secondo e terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
L'Avv. censura integralmente l'accertamento svolto dal Giudice di primo Pt_1
grado in relazione alle diverse condotte inadempienti del mandato professionale conferitogli dai coniugi e, a tal fine, insiste nella prova testimoniale richiesta nel CP_1 primo giudizio, ritenendo che i testimoni citati avrebbero potuto dimostrare l'assenza di responsabilità a suo carico.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che il cliente è tenuto a dimostrare il pregiudizio subito e il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno. Pertanto, il giudice di merito deve effettuare un giudizio probabilistico rispetto al quale non è sufficiente la prova dell'inadempimento degli oneri professionali, essendo necessario dimostrare che il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per il cliente se il legale non avesse commesso gli errori lamentati e accertati (cfr. Cass. 10.4.2025 n. 9407, in senso conforme cfr. ex multis, Cass.
24.10.2017 n. 25112, e le recenti ordinanze 19.1.2024 n. 2109 e 6.9.2024 n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del “più probabile che non”, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno (così la citata sentenza
Cass. 24.10.2017 n. 25112, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza
30.4.2018, n. 10320).
3.1 Orbene, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice non ha ritenuto provata la notifica dell'atto di citazione nel giudizio instaurato dinanzi al
Tribunale di Potenza, nei confronti di uno dei coniugi : in particolare Pt_2
l'appellante ritiene che la notifica si sia perfezionata nei confronti della CP_8 moglie del , obbligata in solido con quest'ultimo alla restituzione della cifra Pt_2 versata dai coniugi , il che avrebbe dovuto determinare la nullità dell'ordine di CP_1
rinnovazione della notifica emesso dal Tribunale di Potenza.
Tale censura non è fondata per diversi motivi.
Anzitutto, dalle risultanze documentali emerge che l'Avv. ha omesso di Pt_1
Par svolgere la necessaria attività di ricerca anagrafica dell'indirizzo del convenuto
12 considerato che l'odierno appellante ha prodotto delle richieste inviate agli Pt_2
Uffici dell'Anagrafe di diversi Comuni in date antecedenti o successive rispetto al periodo durante il quale avrebbe dovuto rinotificare l'atto di citazione (cioè, dal
7.11.2012 al 30.4.2013, come risulta dai verbali della causa celebrata dinanzi al
Tribunale di Potenza).
Inoltre, sulla base della documentazione prodotta dall'appellante (cfr. doc. 30 prodotto dal convenuto in primo grado, in cui si trovano gli avvisi di ricevimento del plico contenente l'atto di citazione), emerge che la notifica dell'atto di citazione, dopo un primo esito negativo presso l'indirizzo di Via Loira n. 5 in Salerno, si è correttamente perfezionata nei confronti di entrambi i convenuti e Pt_2 CP_8
presso la Via Malche n. 57 in Giffoni dei casali (SA).
Pertanto, la negligenza imputabile all'Avv. risulta ancor più grave rispetto Pt_1 alla valutazione svolta dal Giudice di primo grado: invero, l'odierno appellante, pur avendo la prova documentale dell'avvenuta notifica della citazione ha colpevolmente omesso sia di rinnovare la notifica (seppure erroneamente ordinata), sia, all'esito della cancellazione, di informare i propri clienti della necessità di impugnare tempestivamente tale ordinanza: l'impugnazione avrebbe consentito con certezza di evitare l'estinzione del giudizio e di conseguenza proseguire il giudizio per ottenere la restituzione della somma pagata ai coniugi . Invero, applicando le Pt_2 coordinate ermeneutiche sopra citate, se l'Avv. avesse adempiuto a tale Pt_1 onere, i coniugi avrebbero avuto un'elevata probabilità di ottenere una CP_1
sentenza favorevole, considerato che:
- Il diritto alla restituzione della somma pagata ai risultava Pt_2
documentalmente provato, come attestato dalla quietanza di pagamento contenuta nella scrittura privata del 1993 e della possibilità di depositare la prova pagamenti successivi (cfr. infra);
- L'avveramento della condizione risolutiva prevista nella compravendita immobiliare poteva essere agevolmente comprovato producendo una certificazione comunale analoga a quella effettivamente ottenuta dal nuovo legale dei coniugi mediante un'istanza di accesso agli atti presso il CP_1
Comune di Castelgrande (cfr. docc. 24-27 del fascicolo di primo grado parte attrice), attestante che “per la ricostruzione dei fabbricati rurali esistenti alla contrada San Cataldo di Castelgrande censiti nel NCT al foglio 39 mapp. 120
13 e 124, non sono stati erogati finanziamenti ai sensi della legge 219/81, L.R.
37/81 e smi”.
3.2 Inoltre, come sopra già detto, l'Avv. non ha impugnato tempestivamente Pt_1
l'ordinanza del Tribunale di Potenza che ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo: anzi, la sentenza di primo grado ha accertato che l'Avv. ha Pt_1
radicalmente omesso di informare i propri clienti della necessità di impugnare la suddetta ordinanza.
Al riguardo, l'appellante contesta l'operato del Giudice di prime cure in quanto quest'ultimo, dopo aver disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, ha ritenuto superflue le prove testimoniali richieste dall'Avv. , così impedendogli Pt_1 di esercitare il suo diritto di difesa e, nello specifico, di provare l'assolvimento dell'onere informativo nei confronti dei suoi clienti e la richiesta della documentazione necessaria a provare la domanda.
Tale contestazione è infondata, considerato che i capitoli di prova testimoniale dedotti dall'Avv. nel primo grado di giudizio e riproposti in appello devono Pt_1
ritenersi irrilevanti e/o inammissibili, nello specifico:
- I capp. a) e b) sono, oltre che generici, anche superflui, in quanto relativi a circostanze (cioè, il conferimento del mandato professionale e il fatto che l'Avv. informò in data 26.9.2002 i clienti delle criticità della procedura Pt_1
giudiziale) mai contestate dalle parti nel giudizio di primo grado;
- il cap. c) parimenti si riferisce ad una circostanza mai contestata (cioè, che i coniugi “consegnarono all'avv. i soli documenti CP_1 Parte_1 contenuti nell'indice di costituzione nel procedimento n. 1780/2003 rg
Tribunale di Potenza”) e, comunque, non è idoneo a dimostrare se l'Avv.
avesse mai chiesto loro la consegna di quegli ulteriori documenti Pt_1
necessari alla trattazione della causa e che erano assenti (in primis, i documenti attestanti i pagamenti effettuati in favore dei e l'omessa Pt_2
erogazione del finanziamento pubblico);
- i capp. d), e), f), h) sono generici, in quanto non fanno riferimento ad un periodo di tempo ben circostanziato, ma a intervalli cronologicamente indeterminati: “per tutta la durata del procedimento n. 1780/2003 rg Tribunale di Potenza”; “a seguito del provvedimento reso dal Tribunale di Potenza in data 07.11.2012”; “subito dopo l'emissione del provvedimento di cancellazione del giudizio 1780/2003 rg”;
14 - Il cap. g) è irrilevante: l'Avv. vorrebbe dimostrare di aver informato i Pt_1 suoi clienti della circostanza per cui, pur impugnando l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo, non avrebbero potuto recuperare le somme dei coniugi a causa della loro ipotetica insolvenza;
tale circostanza (non Pt_2
specificata, peraltro) non avrebbe potuto essere dirimente nella valutazione circa l'opportunità di impugnare l'ordinanza di cancellazione. Invero, i coniugi avrebbero potuto comunque agire per la rimozione dell'ordinanza e, in CP_1 caso di accoglimento dell'impugnazione (plausibile in considerazione alla prova documentale dell'avvenuta notifica della citazione nei confronti di entrambi i convenuti, cfr. supra), proseguire il giudizio dinanzi al Tribunale di
Potenza per ottenere una sentenza favorevole, rimandando all'eventuale giudizio di esecuzione le questioni circa la solvibilità dei debitori (comunque allegate del tutto genericamente). Pertanto, la circostanza che l'Avv. Pt_1
vorrebbe dimostrare mediante tale capitolo di prova rappresenterebbe un'ulteriore profilo di negligenza. Sul punto, si richiama quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza, la quale rappresenta non solo una regola di comportamento e di interpretazione del contratto, ma anche un criterio di determinazione della prestazione contrattuale e impone a ciascuna delle parti il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Cass.
6.5.2020 n. 8494); orbene, nell'adempimento dell'incarico, l'obbligo di diligenza dell'avvocato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma e 2236 c.c., gli impone "di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente" affinché questi assuma "una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o di intervenire in giudizio" (Cass. 17.11.2021 n. 34993);
- Il cap. h) è generico, in quanto riferito ad un imprecisato periodo di tempo (“nel periodo successivo a quello di cui al punto precedente”, cioè il mese di aprile
2014) ed in ogni caso è contraddittorio con le difese svolte, considerato che
15 mediante tale capitolo di prova l'appellante intende dimostrare di aver consegnato gli originali degli avvisi di ricevimento delle missive di messa in mora ai coniugi , laddove nell'atto di gravame afferma che avrebbe CP_1
versato gli originali nel fascicolo di parte, poi asseritamente smarrito.
Alla luce dell'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dall'Avv. , non Pt_1
può ritenersi fondata la censura secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe errato nel rigettare le richieste istruttorie dopo aver disposto il mutamento del rito, posto che il mutamento del rito da sommario a ordinario non impone lo svolgimento di attività istruttorie superflue ai fini della decisione o articolate in modo inammissibile.
3.3 L'appellante contesta altresì la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accertato che egli ha omesso di produrre i documenti attestanti i pagamenti effettuati dai coniugi in favore dei coniugi CP_1 Pt_2
successivamente alla data della sottoscrizione della scrittura privata di compravendita. Invero, le parti avevano pattuito un prezzo pari a Lire 78.000.000, di cui Lire 22.000.000 che l'acquirente aveva già corrisposto a parte venditrice alla data di sottoscrizione della citata scrittura, e Lire 19.000.000 da versarsi in n. 4 rate di vario importo a scadenze comprese tra il 15.07.1992 ed il 30.03.1993, e la restante parte (Lire 37.000.000) da pagare "in data da destinarsi, entro il 1995".
Ebbene, la scrittura privata contiene una quietanza di pagamento per la somma versata al momento della sottoscrizione, ma nel giudizio instaurato dinanzi al
Tribunale di Potenza l'Avv. non ha fornito prova dei successivi pagamenti Pt_1
effettuati dai coniugi (come, ad esempio, gli estratti di conto corrente). CP_1
L'appellante sostiene che tale documentazione non era stata offerta in giudizio perché i clienti non gliel'avrebbero mai consegnata e che il Giudice a quo ha errato nel ritenere il professionista onerato di provare di non aver ricevuto i documenti dai clienti.
In ogni caso, l'appellante lamenta che nel giudizio di primo grado non avrebbe potuto dimostrare di non aver ricevuto i documenti dai clienti, in quanto il Giudice non ha ammesso le prove testimoniali aventi ad oggetto tale circostanza.
La tesi sostenuta dall'appellante è infondata, considerato che il Giudice di prime cure ha applicato correttamente i criteri in tema di riparto dell'onere della prova tra avvocato e cliente: invero, la giurisprudenza afferma pacificamente che è onere dell'avvocato dimostrare che la mancata produzione in giudizio di documenti utili alla
16 difesa è la conseguenza della omessa consegna degli stessi da parte del cliente adeguatamente informato e sollecitato (cfr. ex multis Cass.
7.1.2021 n. 56).
Peraltro, a nulla rileva la doglianza dell'appellante, il quale afferma che avrebbe potuto dimostrare di non aver ricevuto la documentazione in questione mediante la prova testimoniale, posto che, come sopra evidenziato, i capitoli di prova testimoniale richiesti devono ritenersi inammissibili e in ogni caso non sono tesi a dimostrare la circostanza della sua richiesta specifica ai clienti in tal senso.
Al riguardo, sussiste il nesso causale anche tra la condotta inadempiente in esame e il danno patito dagli odierni attori, considerato che, qualora l'Avv. avesse Pt_1
chiesto ai propri clienti (e quindi prodotto in giudizio) i documenti attestanti i pagamenti effettuati ai coniugi , i coniugi avrebbero potuto provare in Pt_2 CP_1 giudizio di aver integralmente corrisposto l'importo pattuito, ottenendo così la condanna dei convenuti alla restituzione dell'intera somma versata.
3.4 L'appellante contesta inoltre la sentenza gravata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accertato che l'Avv. non ha depositato i documenti idonei a Pt_1 comprovare l'avveramento della condizione risolutiva prevista nel contratto di compravendita immobiliare, consistente nella mancata erogazione del finanziamento pubblico.
Nel dettaglio, il Giudice ha evidenziato che l'odierno appellante “si limitò a depositare in atti una nota del Comune di Castelgrande, datata 14.02.2000, riscontrante sua istanza del 28.01.2000, a suo dire chiaramente comprovante l'avvenuto avveramento della condizione risolutiva del contratto” (pag. 15 della sentenza).
Sul punto, l'Avv. afferma che avrebbe potuto dimostrare la sua condotta Pt_1
diligente mediante la prova testimoniale richiesta in primo grado: in particolare, aveva richiesto l'assunzione del teste funzionario del Testimone_1 [...]
, sul seguente capitolo di prova “vero è che il , Parte_4 Parte_4
negli anni ricompresi tra il 1993 ed il 2006, deteneva ufficio tecnico deputato alla trattazione delle istanze di contributo di cui alla L. 219/1981 et L.R. 37/1981”.
La censura è infondata, per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, la nota del Comune di Castelgrande prodotta dall'Avv. non Pt_1
può dimostrare la mancata erogazione del finanziamento pubblico oggetto della condizione risolutiva, essendo piuttosto indice di un ulteriore comportamento negligente dell'Avv. , che non ha rappresentato al Comune elementi idonei a Pt_1 individuare con certezza l'immobile in questione.
17 Infatti, il documento attesta unicamente che “dagli atti depositati presso questo
Comune non risulta alcun fabbricato di proprietà del Sig. ; il foglio n. 39 Parte_2
non interessa minimamente la località Serraduvo. Probabilmente la vs richiesta si riferisce ad un fabbricato di proprietà della Sig.ra (coniuge Persona_2
del ), già sito alla contrada San Cataldo (foglio n. 39) e ricostruito alla Pt_2
contrada Serraduvo su terreno di proprietà del Sig. ; tale pratica CP_1
risulterebbe depositata presso la Comunità Montana Marmo Platano di Muro
Lucano”.
Inoltre, l'Avv. non ha dato prova di aver considerato tale ultima circostanza Pt_1
(cioè il fatto che il Comune di Castelgrande aveva espressamente dichiarato che la pratica relativa al finanziamento pubblico risultasse depositata presso un'altra
Amministrazione locale), non avendo mai dimostrato di aver richiesto maggiori informazioni alla . Parte_5
In secondo luogo, la prova testimoniale richiesta dall'Avv. è inammissibile, Pt_1
considerato che fa riferimento ad un periodo di tempo imprecisato (oltre dieci anni) e che la sua formulazione non consente di dimostrare che l'odierno appellante si sia concretamente attivato per ottenere dal Comune di Castelgrande il rilascio della documentazione attestante la mancata erogazione del finanziamento pubblico, né che tale finanziamento non era stato in concreto mai erogato.
Infine, è documentalmente provato che il nuovo legale dei coniugi ha ottenuto CP_1
e prodotto in giudizio tale certificazione (cfr. doc. 2 memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata dagli attori in primo grado), il che dimostra che anche l'Avv. Pt_1
avrebbe ben potuto adottare una condotta diligente al fine di tutelare gli interessi dei clienti.
Anche con riferimento a tale omissione sussiste il nesso di causalità con il danno patito dai coniugi , considerato che: CP_1
- la scrittura privata del 1993 prevedeva espressamente che “nell'ipotesi che entro il 31.12.1995 il contributo di cui sopra non venisse ancora rilasciato i signori e devono restituire l'importo Parte_2 Persona_2 ricevuto nonché gli interessi a conto scalare pari al 15% di tasso annuale”;
- pertanto, se l'Avv. avesse richiesto tempestivamente al Comune di Pt_1
Castelgrande o alla , il Parte_5 rilascio della certificazione attestante l'avveramento della condizione risolutiva, gli odierni appellati avrebbero potuto dimostrare nel giudizio dinanzi al
18 Tribunale di Potenza l'esistenza del presupposto per ottenere la restituzione della somma pagata ai coniugi . Pt_2
3.5 Infine, l'appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice ha rilevato un'ulteriore condotta omissiva, ossia la rinuncia all'assunzione dell'interrogatorio formale per mera inerzia nella notifica del relativo provvedimento.
Sostiene l'appellante di essersi attivato per la notifica del provvedimento di ammissione all'interrogatorio formale e ciò sarebbe dimostrato dal provvedimento reso dal Tribunale di Potenza all'udienza del 28.03.2007 (doc. 28 resistente primo grado) ove si legge “preso atto delle attestazioni esibite in udienza da parte attrice e testimoniante l'impossibilità oggettiva a notificare l'interrogatorio formale ai convenuti…”.
Tuttavia, nel provvedimento citato dall'appellante il giudice potentino si è limitato a prendere atto dell'impossibilità oggettiva manifestata dall'Avv. , ma non si è Pt_1
pronunciato sulla fondatezza di tale dichiarazione.
Al riguardo, il Giudice di prime cure ha dettagliatamente evidenziato che l'Avv.
non ha comunque dato prova nel presente procedimento dell'impossibilità Pt_1
oggettiva a notificare il provvedimento, posto che alla luce della documentazione versata in atti la residenza dei coniugi era facilmente individuabile: in Pt_2 particolare, ha evidenziato il Giudice che sulla base dei “certificati anagrafici prodotti in atti da parte attrice, e la circostanza, da questi incontrovertibilmente attestata, che nel frangente di tempo compreso tra l'udienza del 19.01.2005 e quella del
26.03.2008 i coniugi ebbero a trasferire solo una volta la loro residenza, nel Pt_2
giugno del 2006, emigrando dal Comune di Giffoni Sei Casali verso quello di
Salerno, deve ritenersi che alcuna oggettiva ed insormontabile difficoltà di rintraccio sussisteva” (cfr. pag. 14 della sentenza).
L'appellante afferma altresì che, in ogni caso, il Giudice di primo grado non avrebbe motivato in ordine all'efficacia che avrebbe avuto l'interrogatorio formale nel dimostrare le pretese attoree nel giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza.
Anche tale doglianza è priva di fondamento, considerato che il Giudice di primo grado ha effettivamente accertato, sulla base di una condivisibile motivazione, la sussistenza del nesso causale tra l'omesso interrogatorio formale e il danno patito dagli odierni appellati, evidenziando che “se [l'Avv. ] avesse regolarmente Pt_1
notificato - come ben poteva - ai convenuti il provvedimento che ammetteva
l'assunzione dell'interrogatorio formale (o uno dei successivi, disponenti i rinvii per il
19 medesimo incombente), la loro mancata comparizione (più che prevedibile stante la scelta di rimanere contumaci nonostante la notizia della pendenza del procedimento) avrebbe condotto il Giudice, a mente dell'art. 232 c.p.c., a ritenere ammessi i fatti in esso dedotti, vieppiù perché supportati dalle risultanze dei documenti riversati in atti
e di quelli che, in attuazione di un'adeguata strategia processuale, avrebbero dovuto esservi riversati” (cfr. pag. 18 della sentenza).
Alla luce di quanto sopra esposto, il secondo e il terzo motivo di gravame vanno ritenuti infondati.
4. Il quarto motivo di appello è infondato.
4.1 L'appellante sostiene in primo luogo che la quantificazione del danno patito dagli appellati, contenuta nella sentenza gravata, sarebbe errata, in quanto la scrittura privata del 1993 avrebbe previsto un patto commissorio, come tale nullo, sicché il credito vantato dai coniugi non sarebbe stato di certa esigibilità. CP_1
In particolare, la scrittura privata del 1993 prevedeva che i coniugi , in caso Pt_2
di avveramento della condizione risolutiva del contratto, fossero obbligati a restituire l'importo pagato dai coniugi , ponendo a garanzia di tale obbligazione un CP_1
“appartamento al 1° piano sito alla Via Gianni Sanseverino, nonché deposito sito in piazza Matteo Cristiano”.
Ebbene, l'appellante ritiene che le parti avrebbero previsto il trasferimento dell'immobile “quale sanzione per l'inadempimento” dell'obbligazione restitutoria, integrando così un patto commissorio (cfr. pag. 18 dell'atto di appello).
La censura è infondata in quanto nel contratto siglato dalle parti non è dato ravvisare un patto commissorio, essendo piuttosto identificabile una valida datio in solutum in caso di avveramento della condizione risolutiva.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2744 c.c., il patto commissorio si configura qualora “si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”.
La datio in solutum, di cui all'art. 1197 c.c., rappresenta invece un modo alternativo di estinzione dell'obbligazione, per cui il debitore può scegliere di liberarsi, qualora il creditore lo consenta, eseguendo una prestazione diversa da quella originaria, nell'ambito dell'unica obbligazione dedotta in giudizio.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il patto commissorio è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene a tacitazione dell'obbligazione, mentre la datio in solutum è il frutto di una scelta in cui
20 il trasferimento del bene viene liberamente concordato tra debitore e creditore (cfr. ex multis Cass. 18.9.2020 n. 19508).
Nel caso di specie, nella scrittura privata del 1993 le parti convenivano espressamente che: “nell'ipotesi che entro il 31.12.1995 il contributo di cui sopra non venisse ancora rilasciato i signori e devono Parte_2 Persona_2
restituire l'importo ricevuto nonché gli interessi in conto scalare pari al 15% di tasso annuale_ rilasciano i signori e a garanzia appartamento al 1° piano Pt_2 CP_8
sito alla Via Gianni Sanseverino, nonché deposito sito in Piazza Matteo Cristiano. Si tiene inoltre e precisare che dipende ed è facoltà dei coniugi restituire Pt_2
l'importo percepito”.
La pattuizione in esame non può quindi essere ritenuta in violazione del divieto di patto commissorio.
4.2 L'appellante contesta altresì la modalità di determinazione del quantum risarcitorio, sostenendo che il Giudice avrebbe dovuto considerare che il Tribunale di
Potenza avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del processo, con conseguente necessità di una riduzione del grado di colpa imputabile all'Avv. e dunque Pt_1 dell'importo dovuto da quest'ultimo a titolo di risarcimento.
Anche tale censura è infondata, in quanto quand'anche il Tribunale di Potenza possa aver errato nel disporre l'estinzione del giudizio (così come l'ordine di rinnovazione a fronte di una notifica valida), va comunque imputata all'appellante la colpa di non aver fatto valere l'illegittimità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, considerato che, come sopra esposto, lo stesso poteva documentalmente provare la corretta notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti.
Dunque, non può configurarsi alcuna un concorso di colpa idoneo a ridurre il grado di responsabilità imputabile all'Avv. . Pt_1
4.3 Infine, con il medesimo quarto motivo, l'appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile al risarcimento in esame un tasso di interesse pari al 15% sulla cifra che i coniugi avrebbero CP_1
potuto ottenere in restituzione, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione il tasso legale.
Anche tale censura è infondata: come infatti risulta dal tenore letterale della scrittura privata sopra citata, le parti avevano chiaramente pattuito la misura degli interessi dovuti dai coniugi in caso di avveramento della condizione risolutiva, pari al Pt_2
15% dell'importo pagato dagli odierni appellati, da corrispondersi annualmente:
21 pertanto, nessuna censura può muoversi alla statuizione in tal senso del Giudice di primo grado, trattandosi anch'esso di un profilo di danno provato.
5. Il quinto motivo di appello è infondato.
L'appellante sostiene che il dies a quo del termine di prescrizione, come previsto dall'art. 2952 c.c., andrebbe individuato nel momento della liquidazione dell'obbligazione risarcitoria e quindi nel caso in esame coinciderebbe con il
25.01.2022, data di notifica dell'atto di citazione nei confronti della terza chiamata, e non con il 1.6.2016, cioè la data della richiesta risarcitoria avanzata dal nuovo legale dei coniugi , la quale non conteneva una pretesa già liquidata (cfr. doc.12 di CP_1
parte attrice in primo grado).
La censura è priva di fondamento giuridico, non potendosi riscontrare tale previsione né nelle previsioni di legge, né nella relativa interpretazione giurisprudenziale.
Invero, l'art. 2952 c.c. prevede che “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che tale disposizione va interpretata in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi, percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore (cfr. Cass. 13.1.2015 n. 289).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato che il legale dei coniugi , CP_1
con la citata missiva del giugno 2016 (cfr. doc.12 di parte attrice in primo grado), ha contestato in modo specifico all'Avv. le sue condotte inadempienti e il Pt_1
conseguente danno cagionato agli odierni appellati: tale contestazione può qualificarsi come una chiara pretesa risarcitoria idonea a minacciare il patrimonio dell'appellante, il quale avrebbe dovuto tempestivamente notiziare la compagnia assicurativa, a nulla rilevando l'assenza di una specifica quantificazione del danno lamentato.
Pertanto, il dies a quo del termine biennale di prescrizione dei diritti dell'assicurato è stato correttamente individuato nel momento in cui l'Avv. ha ricevuto la Pt_1
22 missiva del giugno 2016 e non dal momento in cui ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione: conseguentemente, l'appellante non può invocare l'intervento in manleva della compagnia assicuratrice.
6. Anche il sesto e ultimo motivo di appello è infondato.
L'appellante censura la decisione di condanna per lite temeraria, per omessa motivazione e assenza dei suoi presupposti.
Nello specifico, il Giudice di primo grado ha motivato la condanna, evidenziando che
“l'Avv. ha insistito affinché venisse disposto il mutamento del rito in quello Pt_1 ordinario, giustificando la richiesta con la necessità di porre in essere un'istruttoria piena, salvo poi non provvedere a svolgere alcuna attività difensiva, mancando di depositare del tutto le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. Si tratta di elementi che declinano la difesa svolta, rivelatasi infondata, verso finalità meramente dilatorie, a danno delle controparti processuali e del sistema giustizia” (pag. 20 della sentenza).
L'appellante contesta la condanna rilevando di aver richiesto i termini ex art. 183
c.p.c., poiché era “in attesa di ottenere documenti che avrebbe potuto produrre ad ulteriore discarico, ma che non giunsero”; in ogni caso, l'Avv. ritiene che il Pt_1
Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che egli aveva già formulato le richieste istruttorie nella comparsa di risposta.
La censura è infondata, in quanto l'appellante non ha mai indicato negli atti difensivi depositati quali fossero gli ulteriori documenti che sperava di ottenere e produrre in sua difesa, e la cui attesa giustificava la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c..
Inoltre, si è già chiarito che le richieste istruttorie formulate nella comparsa di risposta sono state correttamente ritenute inammissibili e superflue dal Giudice di primo grado.
In ogni caso, deve ritenersi che le difese svolte dall'Avv. , sia nel primo grado Pt_1
di giudizio che nel presente grado di appello, risultano contraddittorie e manifestamente infondate, in quanto contrastanti con le evidenze documentali, nonché palesemente incoerenti rispetto alla normativa in tema di onere della prova e alla relativa interpretazione giurisprudenziale.
L'appellante censura, infine, la quantificazione della condanna ex art 96 c.p.c. svolta dal Giudice di primo grado, ritenuta eccessiva.
In ordine alle modalità di quantificazione della condanna ex art. 96, comma terzo,
c.p.c. la giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
23 soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo)” (Cass. 20.11.2020 n. 26435).
Il Giudice di prime cure ha disposto un risarcimento di importo pari a quello delle spese di lite liquidate per la fase istruttoria: tale statuizione risulta dunque coerente con le coordinate ermeneutiche sopra citate, sicché la censura dell'appellante è infondata.
7. L'appello deve pertanto essere rigettato integralmente.
La contraddittorietà e manifesta infondatezza delle tesi sostenute dall'appellante giustificano la condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. anche in grado di appello, in favore di ciascuna delle parti costituite: ai fini della quantificazione della somma dovuta, può assumersi quale parametro l'importo liquidato a titolo di spese di lite, determinando equitativamente la condanna ad una cifra pari alla metà di tale somma.
Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, esclusi gli esposti non documentati, ridotti gli importi medi con riferimento a
[...]
in ragione del minore impegno profuso. Controparte_3
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3/2024 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Alessandria in data 4.1.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a corrispondere in favore di e Parte_1 CP_1 la somma di €. 3.473,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; Controparte_2
- condanna a corrispondere in favore di Parte_1 [...] la somma di €. 2.250,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; Controparte_3
24 - condanna a rimborsare a e Parte_1 CP_1 CP_2
le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 6.946,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_3 le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.10.2025 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Cristiano Siragusa
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