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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2024, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_5 C.F._5
PORTANTIOLO MARCO
ATTORI contro
(C.F. ), _1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. TESTA MARIO
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria. Danno parentale.
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“In via principale: accertato e dichiarato, per tutte le ragioni di cui alle premesse dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente ritrascritte, che l'evento morte avvenuto il 19.10.2017 alla SInora è stato determinato dall'operato censurabile dei sanitari Persona_1 dell' , così come assodato dalla Consulenza _1
pagina 1 di 17 Tecnica d'Ufficio resa nel procedimento, ex art. 696 bis c.p.c., n. 1746/2019 R.G., Tribunale di
Vicenza, nonché dall'ordinanza, ex art. 702 ter, c.p.c., del 24.11.2021 (Repert. n. 3836/2021 del
26.11.2021), emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa Eloisa Pesenti, resa nel giudizio iscritto al n. 5587/2020 R.G., condannare l' , in _1
persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire agli odierni attori, eredi della SI.ra
, il danno iure proprio – danno c.d. parentale, pari a complessivi Euro Persona_1
343.234,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre al danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.
1712/1995) e, si chiede, pertanto, che gli interessi vengano liquidati in forma compensativa al saggio che verrà ritenuto di giustizia o, in via subordinata, al saggio legale, oltre interessi moratori dalla domanda.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa come per legge e con distrazione degli stessi a favore dell'avv. Marco Portantiolo, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di essere ammessi a provare per testi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la SI.ra si occupava quotidianamente dei propri cinque nipoti, Persona_1
che si recavano dalla nonna finita la scuola;
2) Vero che la SI.ra si occupava di ogni cosa avessero bisogno i nipoti, dal Persona_1
prenderli a scuola, a prepararli il pranzo, a portarli al parco a giocare, a farli addormentare per il riposino pomeridiano, a preparare loro la cena;
3) Vero che la SI.ra aveva instaurato un legame profondo con tutti i suoi Persona_1
nipoti;
4) Vero che la SI.ra aveva instaurato un legame profondo con il piccolo Persona_1
, in quanto lo accudiva giornalmente;
Persona_2
5) Vero che la SI.ra preparava ogni domenica il pranzo per tutta la sua Persona_1
famiglia, che si riuniva in casa sua e del marito;
6) Vero che la NI si confidava con la nonna, SI.ra , e le Parte_5 Per_1 Per_1
chiedeva conSIli;
pagina 2 di 17 7) Vero che la nonna, SI.ra , aveva insegnato alla NI a Persona_1 Parte_5 lavorare a maglia e all'uncinetto;
8) Vero che la NI , a seguito della morte della nonna, SI.ra Parte_5 Persona_1
, decideva di imprimere il ricordo della nonna con un tatuaggio rappresentato da un
[...]
piccolo bucaneve;
9) Vero che la SI.ra giocava con i propri nipoti, si occupava di seguirli Persona_1
nello svolgimento dei compiti;
10) Vero che la nonna, SI.ra , aveva insegnato ai propri nipoti a fare la Persona_1
pasta fatta in casa, a impastare il pane, le frittelle e i crostoli;
11) Vero che i nipoti erano dediti a trascorrere il loro tempo libero con la nonna, SI.ra Per_1
, con la quale giocavano a carte e si prestava a mettersi a cavalcioni sul pavimento per
[...]
portare i nipoti in giro per la casa come fossero a cavallo;
12) Vero che la NI aveva chiesto alla nonna, SI.ra , di Persona_3 Persona_1
farle da madrina per la cresima;
13) Vero che dalla morte della SI.ra , i nipoti e piangevano Persona_1 CP_2 Per_2
per la perdita della nonna;
14) Vero che i nipoti si fermavano a dormire dalla nonna, SI.ra , e si Persona_1 coricavano nel letto con la nonna, mentre il nonno veniva mandato a dormire in un'altra camera.
15) Vero che nel giorno di Natale e Pasqua, nonché ai compleanni di tutto il nucleo familiare, la SI.ra faceva regali ai nipoti;
Per_1
16) Vero che i nipoti hanno nella propria camera o abitazione conservato alcune foto della nonna;
17) Vero che i nipoti e la nonna risiedono a cinque minuti di auto di distanza;
18) Vero che i nipoti si recano al cimitero per ricordare la nonna assieme ai loro genitori.
Si indicano quali testimoni:
SI. (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._6
il 13.06.1983 e residente a[...], int. 9;
SI.ra (C.F.: ), nata a [...] C.F._7
Crespadoro (VI) il 24.09.1959 e residente a[...];
pagina 3 di 17 SI.ra (C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_4 C.F._8
e residente a[...];
SI. (C.F.: ), nato ad [...] (V) il Controparte_5 C.F._9
10.01.1989 e ivi residente in [...], int. 1.”
Per parte convenuta:
“Nel merito in via principale:
- rilevare l'insussistenza di alcun nesso causale tra il comportamento posto in essere dal personale medico dell' e i danni lamentati dagli attori nonché la _1 mancanza di qualsiasi condotta colposa ascrivibile all'Amministrazione sanitaria;
- dichiarare che l' nulla deve agli attori;
_1
- rigettare, per l'effetto, le domande azionate dagli attori perché infondate in fatto e di diritto.
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta in capo ai sanitari dell' una responsabilità nella causazione dell'evento Controparte_6
lesivo lamentato dagli attori:
-rideterminare l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito dagli attori, quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, più conforme a giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
- in revoca e/o modifica parziale dell'ordinanza del 22.04.2024 insiste per l'espunzione dal fascicolo dell'A.T.P. 1746/2019 R.G. e, in particolare, dell'elaborato peritale preventivo per le ragioni, le deduzioni e le eccezioni di nullità della CTU esposte in atti;
- insiste, in revoca parziale dell'ordinanza del 22.04.2024, affinchè venga disposta prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1.“Vero che in data 7.10.2017 la SInora veniva soccorsa dal 118 SUEM di Persona_1
Valdagno e trasportata presso l' di come da doc. sub 2) che si CP_6 CP_6 CP_6
rammostra?”;
Pers 2.“Vero che in data 7.10.2017 la SInora veniva ricoverata presso il Reparto Persona_1 di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di come da doc. sub 3) che si CP_6 CP_6
rammostra?”;
pagina 4 di 17 3. “Vero che in data 7.10.2017 la SInora , ricoverata presso il Reparto di Persona_1
Anestesia e Rianimazione dell' di , presentava stato di coma e CP_6 CP_6 CP_6
respiro rantolante come da doc. sub 2) che si rammostra?”;
4. “Vero che in data 7.10.2017 la SInora , ricoverata presso il Reparto di Persona_1
Anestesia e Rianimazione dell' di , era sottoposta ad accertamenti Controparte_6 CP_6
radiologici che evidenziavano: emorragia subaracnoidea nelle cisterne della base con emoventricolo, area di ipodensità temporale sinistra, dissezione di arteria vertebrale sinistra, frattura processo trasverso di sinistra di C1, frattura di scapola destra?”;
5. “Vero che in data 7.10.2017 la SInora , ricoverata presso il Reparto di Persona_1
Anestesia e Rianimazione dell' di , versava in una condizione di Controparte_6 CP_6
trauma cranio-encefalico?”;
Pers 6. “Vero che la SInora , ricoverata presso il Reparto di Anestesia e Persona_1
Rianimazione dell' di , presentava, all'anamnesi, precedenti Controparte_6 CP_6
episodi per embolia polmonare e ulteriori comorbilità rappresentate da cardiopatia con dispnea da sforzo e dilatazione delle camere destre, insufficienza tricuspidale e deficit di fattore della coagulazione?”.
Si indicano quali testi il dottor , Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione Testimone_2 dell'Ospedale e il dottor presso l'Ospedale Controparte_6 Testimone_3
sui capitoli formulati. Controparte_6
- si oppone, come disposto in ordinanza del 22.04.2024, all'ammissione dei capitoli attorei e, in particolare, all'ammissione dei seguenti capitoli:
1 – 2 – 7 - 9 – 10 – 11 – 14 – 15 - poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche e prive di alcun riferimento spazio-temporale;
3 – poiché il capitolo riguarda una circostanza, quale il preteso: “legame profondo con tutti i suoi nipoti” instaurato dalla defunta SInora , che presenta esclusivo e Persona_1
assoluto carattere valutativo, riguardando stati e profili psicologici e soggettivi, come tali inammissibili in sede testimoniale;
4 - poiché il capitolo riguarda una circostanza, quale il preteso: “legame profondo con il piccolo
” instaurato dalla defunta SInora , che presenta esclusivo e Persona_2 Persona_1
assoluto carattere valutativo, riguardando stati e profili psicologici e soggettivi, come tali
pagina 5 di 17 inammissibili in sede testimoniale;
nella seconda parte del capitolo il riferimento opera nei confronti di fatti del tutto generici e irrilevanti ai fini del thema decidendum;
5 – 16 poiché i capitoli riguardano circostanze generiche, prive di alcuna specificità e determinatezza oltre ad essere del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio;
6 – poiché il capitolo riguarda una circostanza generica, irrilevante e priva di alcuna connotazione spazio-temporale oltre ad essere posto in forma valutativa ed afferire testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che l'asserzione secondo cui la NI,
, si sarebbe confidata con la nonna non potrebbe che essere stata riferita al teste Parte_5
dalla parte istante;
8 – poiché il capitolo oltre a riguardare una circostanza generica e irrilevante ai fini del decidere, invita il teste ad esprimere una valutazione psicologica e soggettiva, rappresentando, altresì, testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che l'assunto sulla base del quale la NI, , avrebbe fatto eseguire un tatuaggio, peraltro neppure provato, in Parte_5 ricordo della nonna può, se del caso, essere stato riferito al teste soltanto dall'odierna attrice;
12 – poiché il capitolo afferisce un fatto generico e del tutto irrilevante che, ancor prima, rappresenta testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che l'asserita richiesta rivolta dalla NI, , alla nonna può, se del caso, essere stato riferita al teste soltanto Persona_3 dall'odierna attrice;
13 - poiché il capitolo oltre a riguardare circostanza del tutto generica, senza un determinata connotazione spazio temporale, rappresentata dal fatto che dalla morte della SInora Per_1
: “i nipoti e piangevano per la perdita della nonna”, invita il teste ad
[...] CP_2 Per_2
esprimere un giudizio e, più in particolare, una valutazione soggettiva in ordine allo stato
d'animo, assolutamente personale se non intimo, dei nipoti della SInora;
il Persona_1
capitolo in oggetto costituisce, altresì, testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che il motivo dell'asserito pianto da parte dei nipoti può, se del caso, essere stato svelato soltanto dai medesimi, odierni, istanti.
17 – poiché il capitolo afferisce circostanza che evoca un giudizio e una valutazione tecnica, se non una mera opinione, da parte del teste;
18 – poiché il capitolo riguarda circostanza generica, priva di qualsiasi riferimento ed appare volto a far esprimere al teste un giudizio;
pagina 6 di 17 - insiste, in ogni caso, per l'ammissione della prova contraria sui capitoli avversari, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili con i testi indicati a prova diretta e con riserva di indicare ulteriori testi.
- contesta i documenti attorei nn. 30 e 31 e le deposizioni scritte in essi contenute dovendo, al più, la prova orale formarsi in istruttoria e insiste per l'espunzione dal fascicolo degli stessi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori di e e , in Persona_4 Persona_2 Parte_3 Parte_4
qualità di genitori di e e convenivano in Persona_3 Persona_5 Parte_5
giudizio l e i medici dott.ri _1 CP_7
, ed al fine di
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 _11
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della di loro nonna . A fondamento della Persona_1
domanda, deducevano che: in data 7.10.2017, la SInora , a seguito di una Persona_1
caduta accidentale, veniva trasportata d'urgenza presso l' di Vicenza CP_6 CP_6
(VI), ora , per un grave trauma cranico _1
facciale; che la paziente veniva ricoverata in stato di coma presso il reparto di terapia intensiva del citato nosocomio, avendo riportato politrauma (cranico, cervico-toracico, arti superiori); le indagini eseguite evidenziavano un'emorragia sub aracnoidea, emoventricolo, dissezione del tratto V3 dell'arteria vertebrale sinistra (con occlusione post-traumatica), frattura del processo trasverso sinistro di C1, frattura della scapola destra, contusione polmonare destra, ferite l.c.
ad entrambi i gomiti e alla mano destra;
durante la degenza presso la struttura ospedaliera, in data 16.10.2017 veniva rilevata la presenza di un'infezione respiratoria, oltre a ipertemia,
ripetute endoaspirazioni di secrezioni dense corpuscolate, impegno disventilatorio in incremento in retro cardiaca sinistra all'x torace;
pertanto, i sanitari del nosocomio programmavano per il giorno 18.10.2017 un'urgente tracheostomia per ventilazione meccanica;
in data 19.10.2017 si procedeva al tentativo di ventilazione, attraverso pagina 7 di 17 l'inserimento di una cannula tracheostomica, sotto guida endoscopica, tuttavia, la procedura si complicava da stillicidio ematico;
a fronte della perdurante difficoltà ventilatoria, associata a broncospasmo e desaturazione, si decideva di reintubare la paziente con tubo orotracheale;
alle ore 14.38 del 19.10.2017, la SInora veniva trasportata in sala operatoria per Per_1
l'intervento di tracheostomia chirurgica e veniva connessa al ventilatore tramite una cannula,
manifestando sin da subito una condizione di non ventilabilità; alle ore 15.55 la SInora
[...]
presentava una gravissima insufficienza respiratoria e, pertanto, veniva sottoposta a Per_1
ripetute bronco aspirazioni e i medici del nosocomio provvedevano a posizionare plurime volte tubi endotracheali di vari calibri;
nonostante le manovre rianimatorie, trattate per quasi quarantacinque minuti, si assisteva al progressivo decadimento delle funzioni cardiovascolari della paziente;
del tutto inspiegabilmente, in data 19.10.2017, ad ore 16.00, la SInora Per_1
decedeva; veniva eseguita l'autopsia, dalla quale emergeva che la causa del decesso
[...]
era da ascrivere a “insufficienza respiratoria in tracheostomia chirurgica”; nel mese di ottobre del 2017 veniva aperta un'inchiesta per omicidio colposo, ex art. 589 c.p., nei confronti di cinque indagati, due otorinolaringoiatri, dott.ssa e dott. , e tre CP_9 CP_10
anestesisti, dott. , dott.ssa e dott.ssa ; _11 CP_7 Persona_6
veniva disposta una perizia medico-legale che evidenziava la responsabilità dei sanitari, in quanto in caso di corrette cure si sarebbe diagnosticata subito la lacerazione tracheale e si sarebbe evitato, con maggior probabilità, la morte connessa alla tracheostomia, sia perché si sarebbe evitata la successiva tracheostomia chirurgica sia perché i risultati curativi delle lacerazioni iatrogene tracheali sono favorevoli in caso di terapie tempestive;
quindi, la morte era ascrivibile in via diretta ed esclusiva ai comportamenti censurabili dei medici della struttura ospedaliera, a fronte dell'insuccesso della tracheostomia percutanea tentata alle ore
12.00 del 19.10.2017, e il determinarsi del relativo quadro ipossico, sostenuto dalla creazione
– per errata tecnica – di lacerazione posteriore della parete tracheale e falsa strada tra questa e l'esofago; un doveroso controllo endoscopico e radiologico avrebbe immediatamente potuto diagnosticare la lesione ed approntare la terapia corretta, evitando così le conseguenze mortali;
pagina 8 di 17 veniva, quindi, proposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo e veniva depositata all'esito la relazione peritale la quale confermava la responsabilità della struttura e dei medici coinvolti;
infatti, i cc.tt.uu. nell'ambito delle prestazioni eseguite, rilevavano che “la tecnica
di inserimento delle cannule tracheali ed in particolare il trattamento di tracheostomia
chirurgica iniziato dalle ore 15.00 del 19.10.2017 non sono stati conformi ai protocolli né alla
buona pratica clinica, essendo stata contrassegnata la manovra da un errore di natura tecnica tale da provocare la lacerazione tracheale ed esofagea” e che “i sanitari dell'
[...]
di hanno quindi eseguito tale manovra tracheostomica in modo non CP_1 CP_6
adeguato e non corretto”; i periti escludevano che la morte della SInora fosse Per_1
attribuibile alle problematiche cerebrali che essa presentava all'ingresso, non risultando documentate condizioni critiche sotto il profilo cardio-respiratorio prima delle manovre messe in atto il 19.10.2017 e che le sue condizioni si erano rapidamente e notevolmente aggravate proprio in conseguenza delle lesioni iatrogene provocate dalle suddette manovre, in particolare dalla tracheostomia eseguita ad ore 15.00; i periti concludevano che “la suddetta prestazione
connessa alla manovra tracheostomica del 19.10.2017 posta in essere dai sanitari dell' è da porre in nesso causale diretto con il decesso della SInora _1
, avendo concorso in modo determinante nel portare all'evento morte Persona_1
della stessa, peraltro affetta da una grave patologia di carattere neurologico” e in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte dell'Azienda ospedaliera e dei medici, i consulenti deducevano che “il quadro clinico della paziente era sì grave Persona_1
ma stabile e dal punto di vista emodinamico addirittura in miglioramento” e che “l'exitus
della paziente è avvenuto come causa-effetto del trattamento tracheostomico e non certo per
un aggravarsi della situazione neurologica né a causa delle comorbilità” evidenziavando che
“pur considerando come tali pazienti abbiano di per sé una riduzione delle chance di
sopravvivenza a causa della condizione neurologica (in particolare lo stato di coma), tuttavia
non si interrompe il nesso causale tra il decesso e un evento che in modo grave ed
emergenziale si è inserito nell'evoluzione del quadro clinico, ovvero l'errore nell'esecuzione
pagina 9 di 17 di una tecnica (quella tracheostomica) proprio finalizzata a migliorare gli scambi respiratori
della paziente, che invece hanno determinato una condizione di asfissia acuta e conseguente arresto cardiocircolatorio”; concludevano affermando che “il decesso risulta direttamente correlabile proprio a tale manovra”; sulla scorta di tale accertamento gli eredi depositavano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'ottenimento di risarcimento del danno iure proprio e iure
hereditatis e il procedimento si concludeva con la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle somma complessiva di Euro 25.405,00 per danni patrimoniali ed Euro
774.729,30 per danni non patrimoniali, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno dell'ordinanza al saldo effettivo;
gli odierni attori, ritenuto di aver diritto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'improvvisa morte della nonna, , in Persona_1
data 9.9.2022 decidevano di avanzare le loro richieste risarcitorie nei confronti di tutti coloro che erano coinvolti nella vicenda;
l'Azienda ospedaliera comunicava l'attivazione della polizza in data 15.09.202227, ma non dava seguito ad alcuna istruttoria;
di aver quindi provveduto a depositare, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per l'autorizzazione del
Giudice Tutelare a promuovere il giudizio, a tranSIere e accettare il risarcimento per conto dei minori, con incasso delle somme, ai sensi degli artt. 320 e 374 c.c., e poi instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, al fine di soddisfare la necessaria condizione di procedibilità.
2. I convenuti si costituivano con comparsa, evidenziando quanto ai sanitari, che la loro responsabilità era stata esclusa dalla sentenza della Corte d'Appello, nell'altro procedimento,
mentre, con riferimento alla posizione della struttura, che la C.T.U. non era utilizzabile in quanto nulla e riguardante altri soggetti e, nel merito, che non vi erano stati gli errori medici allegati a fondamento della domanda e non sussisteva neppure prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, chiedendo, per tali ragioni il rigetto della domanda.
pagina 10 di 17 3. All'esito della prima udienza, il giudice proponeva la rinuncia, a spese compensate, della domanda nei confronti dei medici, che veniva accettata da tutte le parti, con estinzione parziale del giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, e ritenuta, in seguito, la causa matura per la decisone, veniva acquisito il procedimento A.T.P. R.G. 1746/2019 e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
4. Con la presente causa, gli attori fanno valere la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per la morte della SI.ra , avvenuta nell'Ospedale di Persona_1
il 19.10.2017, a seguito degli errori medici commessi durante il ricovero di CP_6
quest'ultima, al fine di sentila condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
4.1. Va, innanzitutto, richiamato in diritto il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile alla fattispecie, secondo cui “La responsabilità della struttura
sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti
di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato,
il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non
rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia
protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove
l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello
già regolato sul piano della programmazione negoziale. (Cass. n. 21404 del 26/07/2021, Rv.
662040 - 01).
4.2. Premesso che non è controversa l'esistenza del rapporto contrattuale tra la SI.ra
[...]
e la struttura sanitaria, a seguito dell'accettazione della stessa presso la convenuta, Per_1
contrasto sussiste, invece, in ordine alle questioni relative all'individuazione della causa della morte e alla correttezza o no delle prestazioni sanitarie.
pagina 11 di 17 5. Per tali accertamenti può farsi riferimento – per economia di giudizio – alle risultanze dell'A.T.P. richiamato dagli attori, nonché all'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 26.11.2021
ed anche alla Sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1049/2023 che hanno riconosciuto la piena responsabilità della convenuta, per tali fatti, a seguito del riscontro delle negligenze commesse successivamente all'accesso all'ospedale della SI.ra e del rilievo causale Per_1
delle stesse fino alla morte avvenuta presso l'ospedale di CP_6
5.1. L'Ordinanza del 26.11.2021, dopo aver correttamente disatteso l'eccezione di nullità della consulenza, essendosi le operazioni svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, ha fatto riferimento integrale alle conclusioni dei cc.tt.uu. in ordine alla responsabilità della resistente.
La Corte d'Appello di Venezia, poi, su appello (anche) della convenuta, ha così statuito in ordine alla invocata responsabilità della struttura “Dagli atti si evince che Persona_1
classe 1951 (di 66 anni al momento dell'evento) è deceduta in terapia intensiva: gli esiti della
caduta, ovvero il trauma cranico, ne hanno determinato lo stato di coma, sicché durante il
ricovero dal 7.10.2017 al 19.10.2017 è stata applicata la procedura diagnostica e terapeutica con alla fine l'indicazione di eseguire la tracheostomia con tecnica percutanea: tale
operazione è stata giudicata dagli ausiliari non conforme ai protocolli e alla buona pratica
clinica e ha determinato il decesso della paziente. Sul punto la CTU è categorica, poiché in più passaggi della relazione sottolinea che a seguito dell'exitus della paziente, «veniva
richiesto un esame necroscopico che evidenziava, a livello della pars membranacea della
trachea, una lacerazione longitudinale di 4 cm circa a partenza dal primo anello tracheale,
mentre la parete dell'esofago presentava una lesione non a tutto spessore per un tratto di circa 4,5 cm. Sulla base dei dati riportati in cartella clinica, l'indicazione a una
tracheostomia in una paziente intubata da più di 10 giorni risulta corretta...il referto
dell'esame autoptico ha poi confermato la presenza di una lacerazione della trachea nella sua parete posteriore e una lesione non a tutto spessore dell'esofago...la lesione tracheale è di
origine iatrogena, pur rimanendo ancora non ben identificabile con certezza la procedura
responsabile della stessa...non può non essere rilevato come, nel caso in oggetto, nel
pagina 12 di 17 determinismo del decesso assuma assoluta preponderanza il quadro rappresentato da un
arresto cardiocircolatorio direttamente legato ad una condizione di asfissia acuta conseguente all'errata manovra tracheostomica etc».” (pag. 11 sentenza, doc.15 convenuta).
5.2. L'onere della prova può essere soddisfatto anche mediante produzione delle risultanze di altri procedimenti, pur in presenza di una parziale diversità soggettiva delle parti, purché gli accertamenti già condotti siano stati svolti in modo logico e coerente, non sussistano profili di nullità non rilevati e la convenuta – come nel caso di specie – abbia potuto interloquire e contraddire sui riscontrati errori medici e sul nesso di causalità tra questi e il danno.
5.3. Ebbene, le contestazioni riproposte dalla convenuta in tale sede sono le medesime già
sviluppate ed esaminate in tali giudizi e non sono in grado - attesa la loro infondatezza - di portare ad una revisione delle condotte dei sanitari, e quindi ad una diversa valutazione in ordine alla causazione della morte della congiunta degli attori.
La C.T.U., in particolare, ha chiaramente indicato come il decesso sia stato determinato
“dall'errata manovra tracheostomica” effettuata dai sanitari, così confermando, non solo la violazione delle leges artis, ma anche e soprattutto il nesso di causalità tra queste e la morte della paziente.
La responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per tale decesso va quindi confermata anche in tale procedimento.
6. Tanto premesso, gli attori invocano la responsabilità della struttura per il danno da perdita del rapporto parentale, allegando, anzitutto, la sussistenza del rapporto di parentela con la vittima, e, per tutti i nipoti, la sussistenza di rapporti di frequentazione e di accudimento quotidiano da parte della vittima, chiedendo il conseguente risarcimento del danno sulla base delle Tabelle di Roma.
Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che il danneggiato è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare,
pagina 13 di 17 e relazionale, inteso come SInificativa modificazione delle abitudini di vita destinate, a volte,
ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
6.1. Per il riconoscimento di tale di danno - fondato, come noto, sulla responsabilità
extracontrattuale della struttura sanitaria – la Cassazione ha precisato che “ (…..) il giudice è
tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i
profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e,
cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale,
nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti
rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore
prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una
configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanze del caso” (Cass. n. 28989/2019).
Di recente ha quindi chiarito, quanto alla prova del danno, che “in caso di risarcimento del
danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di
fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune
esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla
gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv.
653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle
evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di
entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza
eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del
congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si
sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che
l'ha subita).In tale quadro emergerà il SInificato e il valore dimostrativo dei meccanismi
presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio,
genitore, sorella, fratello, NI, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se
pagina 14 di 17 da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria)
nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere
aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali
che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione
formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a
consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove
rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale” (Cass. n. 26140 del 07/09/2023, Rv. 669087 – 01 in motivazione).
6.2. Ferma, quindi, la piena utilizzabilità del (solo) meccanismo presuntivo per la prova di tale danno, e considerato il petitum degli attori, limitato entro i valori corrispondenti alla liquidazione media secondo il sistema tabellare indicato, senza alcun aumento o personalizzazione, deve rilevarsi - sulla base delle sole allegazioni attoree - la sussistenza di tale pregiudizio non patrimoniale, che va quindi risarcito dalla struttura sanitaria convenuta.
6.3. Difatti, gli attori hanno allegato il forte turbamento e il senso di sradicamento conseguente alla scomparsa della nonna, vista la frequentazione degli stessi con la SI.ra . Per_1
Hanno dedotto, in particolare che: la nonna si occupava dei propri cinque nipoti e, in particolare, di quello piccolo, di soli cinque anni al momento dei fatti, con il quale Per_2
aveva instaurato un legame profondissimo accudendolo giornalmente;
i nipoti erano soliti a trascorrere quotidianamente il loro tempo con la SInora dopo la scuola;
la casa era una “tappa fissa” la domenica, dedicata al ritrovo di tutta la famiglia che si riuniva in tale occasione;
la
NI era talmente affezionata alla nonna che le aveva chiesto di farle da madrina alla Per_3
cresima; , la più grande dei nipoti, conserva un ricordo ancor più struggente della nonna, Pt_5
in quanto ha potuto condividere con lei molti anni, sin dalla sua tenera età, tant'è vero che ha voluto imprimere indelebilmente il ricordo della nonna con un tatuaggio, un piccolo Pt_5
il fiore preferito dalla SInora;
e erano piccoli quando la Per_7 Per_1 CP_2 Per_2
nonna è deceduta, ma non sono mancati pianti e sofferenze per la perdita del tutto improvvisa;
pagina 15 di 17 in particolare con il più piccolo dei nipoti, con cui aveva instaurato un legame Per_2
profondissimo, accudendolo e viziandolo quotidianamente.
Sulla base di tali allegazioni hanno chiesto la liquidazione del danno sulla base delle Tabelle
di Roma 2019.
7. Per il giudicante – alla luce di tali allegazioni e della certa sussistenza del rapporto parentale con la vittima degli attori – può ritenersi provato un ordinario sconvolgimento delle abitudini di vita, oltre al danno morale da sofferenza soggettiva, derivante dalla scomparsa improvvisa di un figura che è tipicamente fondamentale e centrale soprattutto, negli anni dell'infanzia, in virtù, da un lato del normale accudimento della prole e dall'altro del rapporto di assistenza,
cura e affetto sussistente secondo l'id quod plerumque accidit tra nonno e NI.
Non essendo state chieste personalizzazioni, non sono stati ammessi i testi richiesti, essendo sufficienti, ai fini della prova, le risultanze del ragionamento presuntivo.
Le posizioni dei vari attori devono essere distinte in punto liquidazione, sulla base del sistema a punti previsto dalla Tabella di Roma, utilizzabile anche in tale procedimento al fine di mantenere uniformità di liquidazione con l'altro procedimento in cui era parte la medesima convenuta.
8. Per cui, facendo riferimento ai valori attualizzati della Tabella di Roma (ed. novembre
2023), possono liquidarsi a carico della convenuta Euro 70.975,94 (previa riduzione al 50%
per la mancata convivenza) per , , e Persona_4 Persona_3 Persona_5 Pt_5
attesa l'età degli attori e della vittima, la non convivenza e il numero di parenti
[...]
superstiti, mentre per Euro 73.814,97 (previa riduzione al 50% per la Persona_2
mancata convivenza) in base ai medesimi criteri e alla luce del presuntivo maggior sconvolgimento delle abitudini di vita, attesa la minore età dell'attore.
Tali valori vanno maggiorati degli interessi compensativi al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c.
sulla somma devalutata alla data del danno (19.10.2017) e poi rivalutata annualmente secondo l'indice FOI ISTAT fino alla data della presente sentenza.
pagina 16 di 17 Per , e vanno quindi Persona_4 Persona_3 Persona_5 Parte_5
liquidati Euro 77.569,57, mentre per vanno liquidati Euro 80.672,33. Persona_2
Su tale somma vanno applicati gli interessi moratori a saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e in base a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, alla luce della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1164/2023 R.G., così provvede: accertata la responsabilità extracontrattuale dell' , accoglie la domanda di CP_12
risarcimento del danno iure proprio proposta dagli attori, e per l'effetto
condanna la convenuta al pagamento in favore di:
, , e della somma di Euro Persona_4 Persona_3 Persona_5 Parte_5
77.569,57 oltre interessi moratori a saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
della somma di Euro 80.672,33 oltre interessi moratori a saggio ex art. 1284, Persona_2
comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo
CP_ condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_12
procuratore degli attori dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate d'ufficio in Euro
14.170,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, ed Euro
1.241,00 per anticipazioni.
Vicenza, 24 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_5 C.F._5
PORTANTIOLO MARCO
ATTORI contro
(C.F. ), _1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. TESTA MARIO
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità sanitaria. Danno parentale.
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
“In via principale: accertato e dichiarato, per tutte le ragioni di cui alle premesse dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente ritrascritte, che l'evento morte avvenuto il 19.10.2017 alla SInora è stato determinato dall'operato censurabile dei sanitari Persona_1 dell' , così come assodato dalla Consulenza _1
pagina 1 di 17 Tecnica d'Ufficio resa nel procedimento, ex art. 696 bis c.p.c., n. 1746/2019 R.G., Tribunale di
Vicenza, nonché dall'ordinanza, ex art. 702 ter, c.p.c., del 24.11.2021 (Repert. n. 3836/2021 del
26.11.2021), emessa dal Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa Eloisa Pesenti, resa nel giudizio iscritto al n. 5587/2020 R.G., condannare l' , in _1
persona del Direttore Generale pro tempore, a risarcire agli odierni attori, eredi della SI.ra
, il danno iure proprio – danno c.d. parentale, pari a complessivi Euro Persona_1
343.234,50, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, oltre al danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.
1712/1995) e, si chiede, pertanto, che gli interessi vengano liquidati in forma compensativa al saggio che verrà ritenuto di giustizia o, in via subordinata, al saggio legale, oltre interessi moratori dalla domanda.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e Cpa come per legge e con distrazione degli stessi a favore dell'avv. Marco Portantiolo, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di essere ammessi a provare per testi i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la SI.ra si occupava quotidianamente dei propri cinque nipoti, Persona_1
che si recavano dalla nonna finita la scuola;
2) Vero che la SI.ra si occupava di ogni cosa avessero bisogno i nipoti, dal Persona_1
prenderli a scuola, a prepararli il pranzo, a portarli al parco a giocare, a farli addormentare per il riposino pomeridiano, a preparare loro la cena;
3) Vero che la SI.ra aveva instaurato un legame profondo con tutti i suoi Persona_1
nipoti;
4) Vero che la SI.ra aveva instaurato un legame profondo con il piccolo Persona_1
, in quanto lo accudiva giornalmente;
Persona_2
5) Vero che la SI.ra preparava ogni domenica il pranzo per tutta la sua Persona_1
famiglia, che si riuniva in casa sua e del marito;
6) Vero che la NI si confidava con la nonna, SI.ra , e le Parte_5 Per_1 Per_1
chiedeva conSIli;
pagina 2 di 17 7) Vero che la nonna, SI.ra , aveva insegnato alla NI a Persona_1 Parte_5 lavorare a maglia e all'uncinetto;
8) Vero che la NI , a seguito della morte della nonna, SI.ra Parte_5 Persona_1
, decideva di imprimere il ricordo della nonna con un tatuaggio rappresentato da un
[...]
piccolo bucaneve;
9) Vero che la SI.ra giocava con i propri nipoti, si occupava di seguirli Persona_1
nello svolgimento dei compiti;
10) Vero che la nonna, SI.ra , aveva insegnato ai propri nipoti a fare la Persona_1
pasta fatta in casa, a impastare il pane, le frittelle e i crostoli;
11) Vero che i nipoti erano dediti a trascorrere il loro tempo libero con la nonna, SI.ra Per_1
, con la quale giocavano a carte e si prestava a mettersi a cavalcioni sul pavimento per
[...]
portare i nipoti in giro per la casa come fossero a cavallo;
12) Vero che la NI aveva chiesto alla nonna, SI.ra , di Persona_3 Persona_1
farle da madrina per la cresima;
13) Vero che dalla morte della SI.ra , i nipoti e piangevano Persona_1 CP_2 Per_2
per la perdita della nonna;
14) Vero che i nipoti si fermavano a dormire dalla nonna, SI.ra , e si Persona_1 coricavano nel letto con la nonna, mentre il nonno veniva mandato a dormire in un'altra camera.
15) Vero che nel giorno di Natale e Pasqua, nonché ai compleanni di tutto il nucleo familiare, la SI.ra faceva regali ai nipoti;
Per_1
16) Vero che i nipoti hanno nella propria camera o abitazione conservato alcune foto della nonna;
17) Vero che i nipoti e la nonna risiedono a cinque minuti di auto di distanza;
18) Vero che i nipoti si recano al cimitero per ricordare la nonna assieme ai loro genitori.
Si indicano quali testimoni:
SI. (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._6
il 13.06.1983 e residente a[...], int. 9;
SI.ra (C.F.: ), nata a [...] C.F._7
Crespadoro (VI) il 24.09.1959 e residente a[...];
pagina 3 di 17 SI.ra (C.F.: ), nata a [...] il [...] CP_4 C.F._8
e residente a[...];
SI. (C.F.: ), nato ad [...] (V) il Controparte_5 C.F._9
10.01.1989 e ivi residente in [...], int. 1.”
Per parte convenuta:
“Nel merito in via principale:
- rilevare l'insussistenza di alcun nesso causale tra il comportamento posto in essere dal personale medico dell' e i danni lamentati dagli attori nonché la _1 mancanza di qualsiasi condotta colposa ascrivibile all'Amministrazione sanitaria;
- dichiarare che l' nulla deve agli attori;
_1
- rigettare, per l'effetto, le domande azionate dagli attori perché infondate in fatto e di diritto.
Nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta in capo ai sanitari dell' una responsabilità nella causazione dell'evento Controparte_6
lesivo lamentato dagli attori:
-rideterminare l'entità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patito dagli attori, quantificando la stessa secondo la valutazione, minore, più conforme a giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
- in revoca e/o modifica parziale dell'ordinanza del 22.04.2024 insiste per l'espunzione dal fascicolo dell'A.T.P. 1746/2019 R.G. e, in particolare, dell'elaborato peritale preventivo per le ragioni, le deduzioni e le eccezioni di nullità della CTU esposte in atti;
- insiste, in revoca parziale dell'ordinanza del 22.04.2024, affinchè venga disposta prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1.“Vero che in data 7.10.2017 la SInora veniva soccorsa dal 118 SUEM di Persona_1
Valdagno e trasportata presso l' di come da doc. sub 2) che si CP_6 CP_6 CP_6
rammostra?”;
Pers 2.“Vero che in data 7.10.2017 la SInora veniva ricoverata presso il Reparto Persona_1 di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di come da doc. sub 3) che si CP_6 CP_6
rammostra?”;
pagina 4 di 17 3. “Vero che in data 7.10.2017 la SInora , ricoverata presso il Reparto di Persona_1
Anestesia e Rianimazione dell' di , presentava stato di coma e CP_6 CP_6 CP_6
respiro rantolante come da doc. sub 2) che si rammostra?”;
4. “Vero che in data 7.10.2017 la SInora , ricoverata presso il Reparto di Persona_1
Anestesia e Rianimazione dell' di , era sottoposta ad accertamenti Controparte_6 CP_6
radiologici che evidenziavano: emorragia subaracnoidea nelle cisterne della base con emoventricolo, area di ipodensità temporale sinistra, dissezione di arteria vertebrale sinistra, frattura processo trasverso di sinistra di C1, frattura di scapola destra?”;
5. “Vero che in data 7.10.2017 la SInora , ricoverata presso il Reparto di Persona_1
Anestesia e Rianimazione dell' di , versava in una condizione di Controparte_6 CP_6
trauma cranio-encefalico?”;
Pers 6. “Vero che la SInora , ricoverata presso il Reparto di Anestesia e Persona_1
Rianimazione dell' di , presentava, all'anamnesi, precedenti Controparte_6 CP_6
episodi per embolia polmonare e ulteriori comorbilità rappresentate da cardiopatia con dispnea da sforzo e dilatazione delle camere destre, insufficienza tricuspidale e deficit di fattore della coagulazione?”.
Si indicano quali testi il dottor , Direttore della UOC Anestesia e Rianimazione Testimone_2 dell'Ospedale e il dottor presso l'Ospedale Controparte_6 Testimone_3
sui capitoli formulati. Controparte_6
- si oppone, come disposto in ordinanza del 22.04.2024, all'ammissione dei capitoli attorei e, in particolare, all'ammissione dei seguenti capitoli:
1 – 2 – 7 - 9 – 10 – 11 – 14 – 15 - poiché i capitoli riguardano circostanze del tutto generiche e prive di alcun riferimento spazio-temporale;
3 – poiché il capitolo riguarda una circostanza, quale il preteso: “legame profondo con tutti i suoi nipoti” instaurato dalla defunta SInora , che presenta esclusivo e Persona_1
assoluto carattere valutativo, riguardando stati e profili psicologici e soggettivi, come tali inammissibili in sede testimoniale;
4 - poiché il capitolo riguarda una circostanza, quale il preteso: “legame profondo con il piccolo
” instaurato dalla defunta SInora , che presenta esclusivo e Persona_2 Persona_1
assoluto carattere valutativo, riguardando stati e profili psicologici e soggettivi, come tali
pagina 5 di 17 inammissibili in sede testimoniale;
nella seconda parte del capitolo il riferimento opera nei confronti di fatti del tutto generici e irrilevanti ai fini del thema decidendum;
5 – 16 poiché i capitoli riguardano circostanze generiche, prive di alcuna specificità e determinatezza oltre ad essere del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio;
6 – poiché il capitolo riguarda una circostanza generica, irrilevante e priva di alcuna connotazione spazio-temporale oltre ad essere posto in forma valutativa ed afferire testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che l'asserzione secondo cui la NI,
, si sarebbe confidata con la nonna non potrebbe che essere stata riferita al teste Parte_5
dalla parte istante;
8 – poiché il capitolo oltre a riguardare una circostanza generica e irrilevante ai fini del decidere, invita il teste ad esprimere una valutazione psicologica e soggettiva, rappresentando, altresì, testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che l'assunto sulla base del quale la NI, , avrebbe fatto eseguire un tatuaggio, peraltro neppure provato, in Parte_5 ricordo della nonna può, se del caso, essere stato riferito al teste soltanto dall'odierna attrice;
12 – poiché il capitolo afferisce un fatto generico e del tutto irrilevante che, ancor prima, rappresenta testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che l'asserita richiesta rivolta dalla NI, , alla nonna può, se del caso, essere stato riferita al teste soltanto Persona_3 dall'odierna attrice;
13 - poiché il capitolo oltre a riguardare circostanza del tutto generica, senza un determinata connotazione spazio temporale, rappresentata dal fatto che dalla morte della SInora Per_1
: “i nipoti e piangevano per la perdita della nonna”, invita il teste ad
[...] CP_2 Per_2
esprimere un giudizio e, più in particolare, una valutazione soggettiva in ordine allo stato
d'animo, assolutamente personale se non intimo, dei nipoti della SInora;
il Persona_1
capitolo in oggetto costituisce, altresì, testimonianza indiretta ex parte actoris dal momento che il motivo dell'asserito pianto da parte dei nipoti può, se del caso, essere stato svelato soltanto dai medesimi, odierni, istanti.
17 – poiché il capitolo afferisce circostanza che evoca un giudizio e una valutazione tecnica, se non una mera opinione, da parte del teste;
18 – poiché il capitolo riguarda circostanza generica, priva di qualsiasi riferimento ed appare volto a far esprimere al teste un giudizio;
pagina 6 di 17 - insiste, in ogni caso, per l'ammissione della prova contraria sui capitoli avversari, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili con i testi indicati a prova diretta e con riserva di indicare ulteriori testi.
- contesta i documenti attorei nn. 30 e 31 e le deposizioni scritte in essi contenute dovendo, al più, la prova orale formarsi in istruttoria e insiste per l'espunzione dal fascicolo degli stessi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e , in qualità Parte_1 Parte_2
di genitori di e e , in Persona_4 Persona_2 Parte_3 Parte_4
qualità di genitori di e e convenivano in Persona_3 Persona_5 Parte_5
giudizio l e i medici dott.ri _1 CP_7
, ed al fine di
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 _11
sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della di loro nonna . A fondamento della Persona_1
domanda, deducevano che: in data 7.10.2017, la SInora , a seguito di una Persona_1
caduta accidentale, veniva trasportata d'urgenza presso l' di Vicenza CP_6 CP_6
(VI), ora , per un grave trauma cranico _1
facciale; che la paziente veniva ricoverata in stato di coma presso il reparto di terapia intensiva del citato nosocomio, avendo riportato politrauma (cranico, cervico-toracico, arti superiori); le indagini eseguite evidenziavano un'emorragia sub aracnoidea, emoventricolo, dissezione del tratto V3 dell'arteria vertebrale sinistra (con occlusione post-traumatica), frattura del processo trasverso sinistro di C1, frattura della scapola destra, contusione polmonare destra, ferite l.c.
ad entrambi i gomiti e alla mano destra;
durante la degenza presso la struttura ospedaliera, in data 16.10.2017 veniva rilevata la presenza di un'infezione respiratoria, oltre a ipertemia,
ripetute endoaspirazioni di secrezioni dense corpuscolate, impegno disventilatorio in incremento in retro cardiaca sinistra all'x torace;
pertanto, i sanitari del nosocomio programmavano per il giorno 18.10.2017 un'urgente tracheostomia per ventilazione meccanica;
in data 19.10.2017 si procedeva al tentativo di ventilazione, attraverso pagina 7 di 17 l'inserimento di una cannula tracheostomica, sotto guida endoscopica, tuttavia, la procedura si complicava da stillicidio ematico;
a fronte della perdurante difficoltà ventilatoria, associata a broncospasmo e desaturazione, si decideva di reintubare la paziente con tubo orotracheale;
alle ore 14.38 del 19.10.2017, la SInora veniva trasportata in sala operatoria per Per_1
l'intervento di tracheostomia chirurgica e veniva connessa al ventilatore tramite una cannula,
manifestando sin da subito una condizione di non ventilabilità; alle ore 15.55 la SInora
[...]
presentava una gravissima insufficienza respiratoria e, pertanto, veniva sottoposta a Per_1
ripetute bronco aspirazioni e i medici del nosocomio provvedevano a posizionare plurime volte tubi endotracheali di vari calibri;
nonostante le manovre rianimatorie, trattate per quasi quarantacinque minuti, si assisteva al progressivo decadimento delle funzioni cardiovascolari della paziente;
del tutto inspiegabilmente, in data 19.10.2017, ad ore 16.00, la SInora Per_1
decedeva; veniva eseguita l'autopsia, dalla quale emergeva che la causa del decesso
[...]
era da ascrivere a “insufficienza respiratoria in tracheostomia chirurgica”; nel mese di ottobre del 2017 veniva aperta un'inchiesta per omicidio colposo, ex art. 589 c.p., nei confronti di cinque indagati, due otorinolaringoiatri, dott.ssa e dott. , e tre CP_9 CP_10
anestesisti, dott. , dott.ssa e dott.ssa ; _11 CP_7 Persona_6
veniva disposta una perizia medico-legale che evidenziava la responsabilità dei sanitari, in quanto in caso di corrette cure si sarebbe diagnosticata subito la lacerazione tracheale e si sarebbe evitato, con maggior probabilità, la morte connessa alla tracheostomia, sia perché si sarebbe evitata la successiva tracheostomia chirurgica sia perché i risultati curativi delle lacerazioni iatrogene tracheali sono favorevoli in caso di terapie tempestive;
quindi, la morte era ascrivibile in via diretta ed esclusiva ai comportamenti censurabili dei medici della struttura ospedaliera, a fronte dell'insuccesso della tracheostomia percutanea tentata alle ore
12.00 del 19.10.2017, e il determinarsi del relativo quadro ipossico, sostenuto dalla creazione
– per errata tecnica – di lacerazione posteriore della parete tracheale e falsa strada tra questa e l'esofago; un doveroso controllo endoscopico e radiologico avrebbe immediatamente potuto diagnosticare la lesione ed approntare la terapia corretta, evitando così le conseguenze mortali;
pagina 8 di 17 veniva, quindi, proposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo e veniva depositata all'esito la relazione peritale la quale confermava la responsabilità della struttura e dei medici coinvolti;
infatti, i cc.tt.uu. nell'ambito delle prestazioni eseguite, rilevavano che “la tecnica
di inserimento delle cannule tracheali ed in particolare il trattamento di tracheostomia
chirurgica iniziato dalle ore 15.00 del 19.10.2017 non sono stati conformi ai protocolli né alla
buona pratica clinica, essendo stata contrassegnata la manovra da un errore di natura tecnica tale da provocare la lacerazione tracheale ed esofagea” e che “i sanitari dell'
[...]
di hanno quindi eseguito tale manovra tracheostomica in modo non CP_1 CP_6
adeguato e non corretto”; i periti escludevano che la morte della SInora fosse Per_1
attribuibile alle problematiche cerebrali che essa presentava all'ingresso, non risultando documentate condizioni critiche sotto il profilo cardio-respiratorio prima delle manovre messe in atto il 19.10.2017 e che le sue condizioni si erano rapidamente e notevolmente aggravate proprio in conseguenza delle lesioni iatrogene provocate dalle suddette manovre, in particolare dalla tracheostomia eseguita ad ore 15.00; i periti concludevano che “la suddetta prestazione
connessa alla manovra tracheostomica del 19.10.2017 posta in essere dai sanitari dell' è da porre in nesso causale diretto con il decesso della SInora _1
, avendo concorso in modo determinante nel portare all'evento morte Persona_1
della stessa, peraltro affetta da una grave patologia di carattere neurologico” e in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di parte dell'Azienda ospedaliera e dei medici, i consulenti deducevano che “il quadro clinico della paziente era sì grave Persona_1
ma stabile e dal punto di vista emodinamico addirittura in miglioramento” e che “l'exitus
della paziente è avvenuto come causa-effetto del trattamento tracheostomico e non certo per
un aggravarsi della situazione neurologica né a causa delle comorbilità” evidenziavando che
“pur considerando come tali pazienti abbiano di per sé una riduzione delle chance di
sopravvivenza a causa della condizione neurologica (in particolare lo stato di coma), tuttavia
non si interrompe il nesso causale tra il decesso e un evento che in modo grave ed
emergenziale si è inserito nell'evoluzione del quadro clinico, ovvero l'errore nell'esecuzione
pagina 9 di 17 di una tecnica (quella tracheostomica) proprio finalizzata a migliorare gli scambi respiratori
della paziente, che invece hanno determinato una condizione di asfissia acuta e conseguente arresto cardiocircolatorio”; concludevano affermando che “il decesso risulta direttamente correlabile proprio a tale manovra”; sulla scorta di tale accertamento gli eredi depositavano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per l'ottenimento di risarcimento del danno iure proprio e iure
hereditatis e il procedimento si concludeva con la condanna dei resistenti in solido al pagamento delle somma complessiva di Euro 25.405,00 per danni patrimoniali ed Euro
774.729,30 per danni non patrimoniali, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno dell'ordinanza al saldo effettivo;
gli odierni attori, ritenuto di aver diritto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'improvvisa morte della nonna, , in Persona_1
data 9.9.2022 decidevano di avanzare le loro richieste risarcitorie nei confronti di tutti coloro che erano coinvolti nella vicenda;
l'Azienda ospedaliera comunicava l'attivazione della polizza in data 15.09.202227, ma non dava seguito ad alcuna istruttoria;
di aver quindi provveduto a depositare, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per l'autorizzazione del
Giudice Tutelare a promuovere il giudizio, a tranSIere e accettare il risarcimento per conto dei minori, con incasso delle somme, ai sensi degli artt. 320 e 374 c.c., e poi instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, al fine di soddisfare la necessaria condizione di procedibilità.
2. I convenuti si costituivano con comparsa, evidenziando quanto ai sanitari, che la loro responsabilità era stata esclusa dalla sentenza della Corte d'Appello, nell'altro procedimento,
mentre, con riferimento alla posizione della struttura, che la C.T.U. non era utilizzabile in quanto nulla e riguardante altri soggetti e, nel merito, che non vi erano stati gli errori medici allegati a fondamento della domanda e non sussisteva neppure prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, chiedendo, per tali ragioni il rigetto della domanda.
pagina 10 di 17 3. All'esito della prima udienza, il giudice proponeva la rinuncia, a spese compensate, della domanda nei confronti dei medici, che veniva accettata da tutte le parti, con estinzione parziale del giudizio.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, e ritenuta, in seguito, la causa matura per la decisone, veniva acquisito il procedimento A.T.P. R.G. 1746/2019 e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
4. Con la presente causa, gli attori fanno valere la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per la morte della SI.ra , avvenuta nell'Ospedale di Persona_1
il 19.10.2017, a seguito degli errori medici commessi durante il ricovero di CP_6
quest'ultima, al fine di sentila condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
4.1. Va, innanzitutto, richiamato in diritto il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, applicabile alla fattispecie, secondo cui “La responsabilità della struttura
sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti
di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato,
il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non
rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia
protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove
l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello
già regolato sul piano della programmazione negoziale. (Cass. n. 21404 del 26/07/2021, Rv.
662040 - 01).
4.2. Premesso che non è controversa l'esistenza del rapporto contrattuale tra la SI.ra
[...]
e la struttura sanitaria, a seguito dell'accettazione della stessa presso la convenuta, Per_1
contrasto sussiste, invece, in ordine alle questioni relative all'individuazione della causa della morte e alla correttezza o no delle prestazioni sanitarie.
pagina 11 di 17 5. Per tali accertamenti può farsi riferimento – per economia di giudizio – alle risultanze dell'A.T.P. richiamato dagli attori, nonché all'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 26.11.2021
ed anche alla Sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1049/2023 che hanno riconosciuto la piena responsabilità della convenuta, per tali fatti, a seguito del riscontro delle negligenze commesse successivamente all'accesso all'ospedale della SI.ra e del rilievo causale Per_1
delle stesse fino alla morte avvenuta presso l'ospedale di CP_6
5.1. L'Ordinanza del 26.11.2021, dopo aver correttamente disatteso l'eccezione di nullità della consulenza, essendosi le operazioni svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, ha fatto riferimento integrale alle conclusioni dei cc.tt.uu. in ordine alla responsabilità della resistente.
La Corte d'Appello di Venezia, poi, su appello (anche) della convenuta, ha così statuito in ordine alla invocata responsabilità della struttura “Dagli atti si evince che Persona_1
classe 1951 (di 66 anni al momento dell'evento) è deceduta in terapia intensiva: gli esiti della
caduta, ovvero il trauma cranico, ne hanno determinato lo stato di coma, sicché durante il
ricovero dal 7.10.2017 al 19.10.2017 è stata applicata la procedura diagnostica e terapeutica con alla fine l'indicazione di eseguire la tracheostomia con tecnica percutanea: tale
operazione è stata giudicata dagli ausiliari non conforme ai protocolli e alla buona pratica
clinica e ha determinato il decesso della paziente. Sul punto la CTU è categorica, poiché in più passaggi della relazione sottolinea che a seguito dell'exitus della paziente, «veniva
richiesto un esame necroscopico che evidenziava, a livello della pars membranacea della
trachea, una lacerazione longitudinale di 4 cm circa a partenza dal primo anello tracheale,
mentre la parete dell'esofago presentava una lesione non a tutto spessore per un tratto di circa 4,5 cm. Sulla base dei dati riportati in cartella clinica, l'indicazione a una
tracheostomia in una paziente intubata da più di 10 giorni risulta corretta...il referto
dell'esame autoptico ha poi confermato la presenza di una lacerazione della trachea nella sua parete posteriore e una lesione non a tutto spessore dell'esofago...la lesione tracheale è di
origine iatrogena, pur rimanendo ancora non ben identificabile con certezza la procedura
responsabile della stessa...non può non essere rilevato come, nel caso in oggetto, nel
pagina 12 di 17 determinismo del decesso assuma assoluta preponderanza il quadro rappresentato da un
arresto cardiocircolatorio direttamente legato ad una condizione di asfissia acuta conseguente all'errata manovra tracheostomica etc».” (pag. 11 sentenza, doc.15 convenuta).
5.2. L'onere della prova può essere soddisfatto anche mediante produzione delle risultanze di altri procedimenti, pur in presenza di una parziale diversità soggettiva delle parti, purché gli accertamenti già condotti siano stati svolti in modo logico e coerente, non sussistano profili di nullità non rilevati e la convenuta – come nel caso di specie – abbia potuto interloquire e contraddire sui riscontrati errori medici e sul nesso di causalità tra questi e il danno.
5.3. Ebbene, le contestazioni riproposte dalla convenuta in tale sede sono le medesime già
sviluppate ed esaminate in tali giudizi e non sono in grado - attesa la loro infondatezza - di portare ad una revisione delle condotte dei sanitari, e quindi ad una diversa valutazione in ordine alla causazione della morte della congiunta degli attori.
La C.T.U., in particolare, ha chiaramente indicato come il decesso sia stato determinato
“dall'errata manovra tracheostomica” effettuata dai sanitari, così confermando, non solo la violazione delle leges artis, ma anche e soprattutto il nesso di causalità tra queste e la morte della paziente.
La responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per tale decesso va quindi confermata anche in tale procedimento.
6. Tanto premesso, gli attori invocano la responsabilità della struttura per il danno da perdita del rapporto parentale, allegando, anzitutto, la sussistenza del rapporto di parentela con la vittima, e, per tutti i nipoti, la sussistenza di rapporti di frequentazione e di accudimento quotidiano da parte della vittima, chiedendo il conseguente risarcimento del danno sulla base delle Tabelle di Roma.
Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che il danneggiato è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare,
pagina 13 di 17 e relazionale, inteso come SInificativa modificazione delle abitudini di vita destinate, a volte,
ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
6.1. Per il riconoscimento di tale di danno - fondato, come noto, sulla responsabilità
extracontrattuale della struttura sanitaria – la Cassazione ha precisato che “ (…..) il giudice è
tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i
profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e,
cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale,
nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti
rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore
prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una
configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanze del caso” (Cass. n. 28989/2019).
Di recente ha quindi chiarito, quanto alla prova del danno, che “in caso di risarcimento del
danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di
fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune
esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla
gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv.
653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle
evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di
entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza
eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del
congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si
sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che
l'ha subita).In tale quadro emergerà il SInificato e il valore dimostrativo dei meccanismi
presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio,
genitore, sorella, fratello, NI, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se
pagina 14 di 17 da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria)
nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere
aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali
che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione
formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a
consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove
rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale” (Cass. n. 26140 del 07/09/2023, Rv. 669087 – 01 in motivazione).
6.2. Ferma, quindi, la piena utilizzabilità del (solo) meccanismo presuntivo per la prova di tale danno, e considerato il petitum degli attori, limitato entro i valori corrispondenti alla liquidazione media secondo il sistema tabellare indicato, senza alcun aumento o personalizzazione, deve rilevarsi - sulla base delle sole allegazioni attoree - la sussistenza di tale pregiudizio non patrimoniale, che va quindi risarcito dalla struttura sanitaria convenuta.
6.3. Difatti, gli attori hanno allegato il forte turbamento e il senso di sradicamento conseguente alla scomparsa della nonna, vista la frequentazione degli stessi con la SI.ra . Per_1
Hanno dedotto, in particolare che: la nonna si occupava dei propri cinque nipoti e, in particolare, di quello piccolo, di soli cinque anni al momento dei fatti, con il quale Per_2
aveva instaurato un legame profondissimo accudendolo giornalmente;
i nipoti erano soliti a trascorrere quotidianamente il loro tempo con la SInora dopo la scuola;
la casa era una “tappa fissa” la domenica, dedicata al ritrovo di tutta la famiglia che si riuniva in tale occasione;
la
NI era talmente affezionata alla nonna che le aveva chiesto di farle da madrina alla Per_3
cresima; , la più grande dei nipoti, conserva un ricordo ancor più struggente della nonna, Pt_5
in quanto ha potuto condividere con lei molti anni, sin dalla sua tenera età, tant'è vero che ha voluto imprimere indelebilmente il ricordo della nonna con un tatuaggio, un piccolo Pt_5
il fiore preferito dalla SInora;
e erano piccoli quando la Per_7 Per_1 CP_2 Per_2
nonna è deceduta, ma non sono mancati pianti e sofferenze per la perdita del tutto improvvisa;
pagina 15 di 17 in particolare con il più piccolo dei nipoti, con cui aveva instaurato un legame Per_2
profondissimo, accudendolo e viziandolo quotidianamente.
Sulla base di tali allegazioni hanno chiesto la liquidazione del danno sulla base delle Tabelle
di Roma 2019.
7. Per il giudicante – alla luce di tali allegazioni e della certa sussistenza del rapporto parentale con la vittima degli attori – può ritenersi provato un ordinario sconvolgimento delle abitudini di vita, oltre al danno morale da sofferenza soggettiva, derivante dalla scomparsa improvvisa di un figura che è tipicamente fondamentale e centrale soprattutto, negli anni dell'infanzia, in virtù, da un lato del normale accudimento della prole e dall'altro del rapporto di assistenza,
cura e affetto sussistente secondo l'id quod plerumque accidit tra nonno e NI.
Non essendo state chieste personalizzazioni, non sono stati ammessi i testi richiesti, essendo sufficienti, ai fini della prova, le risultanze del ragionamento presuntivo.
Le posizioni dei vari attori devono essere distinte in punto liquidazione, sulla base del sistema a punti previsto dalla Tabella di Roma, utilizzabile anche in tale procedimento al fine di mantenere uniformità di liquidazione con l'altro procedimento in cui era parte la medesima convenuta.
8. Per cui, facendo riferimento ai valori attualizzati della Tabella di Roma (ed. novembre
2023), possono liquidarsi a carico della convenuta Euro 70.975,94 (previa riduzione al 50%
per la mancata convivenza) per , , e Persona_4 Persona_3 Persona_5 Pt_5
attesa l'età degli attori e della vittima, la non convivenza e il numero di parenti
[...]
superstiti, mentre per Euro 73.814,97 (previa riduzione al 50% per la Persona_2
mancata convivenza) in base ai medesimi criteri e alla luce del presuntivo maggior sconvolgimento delle abitudini di vita, attesa la minore età dell'attore.
Tali valori vanno maggiorati degli interessi compensativi al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c.
sulla somma devalutata alla data del danno (19.10.2017) e poi rivalutata annualmente secondo l'indice FOI ISTAT fino alla data della presente sentenza.
pagina 16 di 17 Per , e vanno quindi Persona_4 Persona_3 Persona_5 Parte_5
liquidati Euro 77.569,57, mentre per vanno liquidati Euro 80.672,33. Persona_2
Su tale somma vanno applicati gli interessi moratori a saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e in base a quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale, alla luce della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1164/2023 R.G., così provvede: accertata la responsabilità extracontrattuale dell' , accoglie la domanda di CP_12
risarcimento del danno iure proprio proposta dagli attori, e per l'effetto
condanna la convenuta al pagamento in favore di:
, , e della somma di Euro Persona_4 Persona_3 Persona_5 Parte_5
77.569,57 oltre interessi moratori a saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
della somma di Euro 80.672,33 oltre interessi moratori a saggio ex art. 1284, Persona_2
comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo
CP_ condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_12
procuratore degli attori dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., liquidate d'ufficio in Euro
14.170,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege, ed Euro
1.241,00 per anticipazioni.
Vicenza, 24 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
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