TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. n. N. R.G. 285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al N. 285 R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
(C.F.: Parte_1
), con sede in lla Via S. Aspreno n. 2, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati
AE NO (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_2 C.F._2
– P.E.C.: , elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio legale dell'avv. Roberto Ingenito sito in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone
n. 60
Attore
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 24 dicembre 1969, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_3 C.F._4
AB (NA) il 9 aprile 1971, entrambi residenti in [...] alla via Torquato Tasso
n. 35, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pietro Martorano
(C.F.: – P.E.C.: e dall'avv. Mario C.F._5 Email_2
NI (C.F.: - P.E.C.: C.F._6
– n. cellulare: 3332974552), tutti Email_3 elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Castellammare di
AB (NA) alla via Regina Margherita n. 119
Convenuti
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Camera di Commercio, Artigianato ed Parte_1
di OL (per brevità di seguito denominata “Camera” o “CCIAA”) ha convenuto in Parte_1 giudizio i coniugi e , per ivi sentir dichiarare l'inefficacia, ex Controparte_1 Parte_3 articolo 2901 del Codice Civile, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato con atto del 15 febbraio 2018 a rogito del Notaio dott. Rep. 31414 Racc. 19991, avente ad Persona_1 oggetto l'unico bene immobile appartenente a e, precisamente, l'appartamento Controparte_1 sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg A2, cl. 2, vani 4,5, R.C. 278,89. All'uopo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti della Parte_1
di dell'atto per Notar del 15/02/2018, Rep. 31414
[...] Pt_1 Persona_1
Racc. 19991 trascritto in data 20/02/2018, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 2, ai nn. 6176 RP e 7939 RG e annotato sull'Estratto per riassunto degli atti di Pt_1 matrimonio in data 7/03/2018, con il quale il sig. , unitamente al coniuge Controparte_1
, hanno costituito in fondo patrimoniale l'unico bene immobile appartenente primo e Parte_3 precisamente l'appartamento sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg A2, cl.
2, vani 4,5, R.C. 278,89; 2) ordinare al competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio di trascrivere l'emittenda sentenza e di annotare la stessa a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione del fondo patrimoniale, con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e CPA come per legge”
Secondo la prospettazione di parte attrice l'atto di disposizione reca pregiudizio alle sue ragioni di credito, derivanti dal giudicato della sentenza n. 133/2018 emessa dalla Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale per la Regione Campania e depositata il 18 aprile 2018 (confermata anche in grado di appello), con la quale è condannato, in solido con altri soggetti: a) alla Controparte_1 restituzione in favore della della somma di € 47.432,00 oltre interessi, indebitamente Pt_1 erogata al a seguito della presentazione di documentazione mendace;
b) della somma di CP_1
€. 72.718,52 liquidata a titolo di spese e competenze di lite e poste in solido a carico di tutti le parti soccombenti;
c) alle spese e competenze di lite per il giudizio di appello;
c) delle spese e competenze di lite liquidate in €. 25.254,00, nella sentenza n. 2306/2022 con la quale è stata rigettata l'opposizione promossa avverso l'atto di precetto notificato al in data Controparte_1
15 giugno 2021 per pagamento della somma di € 124.186,38.
2 Assume, quindi, l'attore che l'atto di costituzione del fondo stipulato il 15 febbraio 2018, dunque in un periodo di poco anteriore al deposito della sentenza n. 133/2018 della Corte dei Conti, abbia di fatto azzerato il patrimonio del debitore. Ed invero nel costituito fondo patrimoniale confluiva l'unico bene immobile di proprietà del debitore sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub.
7, ctg A2, cl. 2, vani 4,5, R.C. 278,89. Secondo la prospettazione della CCIAA, il conferimento di tale unico bene nel fondo patrimoniale, avrebbe azzerato la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e che l'atto fosse preordinato a pregiudicare le sue ragioni di credito.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale si costituivano regolarmente in giudizio i coniugi e , chiedendo: “1) In via Controparte_1 Parte_3 principale, nel merito rigettare la domanda della Controparte_2 per la non applicabilità dell'art.2901 c.c,, nel caso in esame, stante l'assenza dei
[...] requisiti richiesti. Per l'effetto dichiarare che il fondo patrimoniale costituito dai convenuti
e , con atto per notaio 19/02/2018 non Controparte_1 CP_3 Persona_2 consente procedure di pignoramento e vendita all'asta dell'appartamento dallo stesso garantito, sito in Gragnano alla via Tarquato Tasso. 35, in Catasto urbano al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg
A2, cl. 2, vani 4,5, R.C, € 278,89. 2) In via subordinata dichiarare che nell'ipotesi di applicazione dell'art.2901 c.c. , l'appartamento potrà essere pignorato e messo all'asta solo per il 50% , in quanto il restante 50% è coperto dalla quota parte di garanzia del fondo patrimoniale ascrivibile
a . 3) In via principale gradata dichiarare che l'appartamento è impignorabile da parte Parte_3 dell'Ente pubblico CCIAA , in quanto trattasi di prima casa, non di lusso , afferente sia un debito sia un valore immobiliare inferiore alla soglia di 120.000,00 prevista dalla legge. 4) In via riconvenzionale e nel merito: dichiarare che l'onorario indicato nella sentenza n.2306 del
18/10/2022 é stato calcolato su un imponibile di € 124.186,38 e non su quello corretto di €
47.432,00, per cui va ricalcolato applicando i parametri previsti dal DM 55/2014. - Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa agli avv.ti antistatari”.
In punto di fatto i convenuti assumono che la maggior parte delle ragioni di credito derivanti dalla sentenza della Corte dei Conti, in particolare le spese di giustizia, sarebbero state già soddisfatte da altra condebitrice solidale. In punto di diritto eccepiscono: a) l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; b) l'impignorabilità dell'appartamento da parte della poiché trattasi di prima casa, non di lusso, e relativa ad un debito inferiore ad €. CP_4
3 120.000,00; c) subordinatamente l'impignorabilità dell'appartamento se non per la quota del 50% appartenente a . In via riconvenzionale chiedono la rideterminazione delle Controparte_1 spese e competenze liquidate nella sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Torre Annunziata.
All'udienza del data 10 ottobre 2023 la causa confluiva sul ruolo della scrivente, al rientro del congedo per maternità. In corso di causa venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. In particolare, nella prima memoria parte convenuta precisava la domanda riconvenzionale, chiedendo rideterminarsi le spese di condanna di cui alla sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Torre Annunziata. Nella seconda memoria chiedeva ammettersi prova per testimoni in ordine a diverse circostanze inerenti la posizione del nei fatti per i quali era CP_1 stato condannato con sentenza n. 133/2018 della Corte dei Conti. Nella terza memoria, infine, si limitava a riportarsi a quanto dedotto nell'atto introduttivo e nelle precedenti memorie. Parte attrice, riportandosi anch'essa alle conclusioni svolte nei propri atti depositati nel corso del procedimento, nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. chiedeva altresì il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta dai convenuti, così come l'inammissibilità della prova testimoniale da questi richiesta, stante il giudicato in punto di accertamento della responsabilità del danno erariale anche in capo al convenuto.
Non ammessi i mezzi istruttori la causa veniva rinviata all'udienza del 17 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e poi d'ufficio al 28 maggio 2025 con modalità scritta, entrambe le parti si riportavano alle rispettive conclusioni chiedendo la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 09 giugno 2025 la causa è stata riservata a sentenza con i termini e così decisa.
Sui presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.
Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione elencate, come noto, dall'art. 2901 c.c.
Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'actio pauliana consistono: - nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore, che agisce in revocatoria, e il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
- nella ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
4 L'actio pauliana assolve alla preliminare funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (la relativa sentenza, infatti, ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda, Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). L'azione ha anche lo scopo di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (ex multis, Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).
Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino prima facie pretestuose e a condizione che possano valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966).
Quanto al pericolo di danno (eventus damni), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore - e non anche della garanzia specifica - ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito;
sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
(eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 ottobre 2004, n.
20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. 7 luglio 2007, n.
15310; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3470; Cass. 1° giugno 2000, n. 7262).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. 9 marzo 2006, n.
5105). Non è dunque richiesta, per quanto sopra esposto, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
5 o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che nell'azione in esame eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (v. Cass.18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).
Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere tra atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito nonché tra atti a titolo gratuito od onerosi. Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio. Negli atti a titolo gratuito, nel cui ambito rientrano anche le costituzioni di fondo patrimoniale congiunto, si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, negli atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Sull'ammissibilità della domanda revocatoria.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare nel caso di specie l'ammissibilità della domanda in relazione alle eccezioni dei convenuti sia in punto di revocabilità dell'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, sia rispetto alla asserita impignorabilità dell'immobile conferito in esso.
Rispetto alla prima questione non può prescindersi dall'individuare la natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, avuto riguardo la sua natura e gli effetti che ne derivano. Si è osservato in proposito che esso costituisce un atto istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti), destinato per volontà di legge alla soddisfazione di bisogni della famiglia. Il conferimento dei beni al fondo non si concreta in una vicenda traslativa,
“ma importa la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati ad una particolare forma di amministrazione (artt. 168 e 169 c.c.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica” (cfr. Cass. 28593/2024) nel senso che sui beni del fondo e sui frutti stessi, è fatto divieto di azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia (art. 170 c.c.). Mette conto evidenziare che, come osservato dal decreto reso dal Tribunale di OL (depositato in atti da parte attrice), il conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale determina l'essenziale effetto di creare un vincolo di destinazione esclusiva del bene per le finalità familiari con lo scopo di limitarne l'aggredibilità da parte dei creditori particolari di uno dei coniugi;
riguardo a tale aspetto anche laddove il bene rimanga nella proprietà esclusiva di uno dei conferenti (come nel caso in esame), si verifica un'inevitabile modificazione del diritto di proprietà sul bene (facoltà e poteri dispositivi) che si ricava proprio dall'insieme delle disposizione che
6 regolano il fondo patrimoniale. Non vi è dubbio, quindi che l'atto dispositivo in questione, annoverabile tra quelli a titolo gratuito è soggetto a revocatoria, stante la sua equiparabilità agli atti di disposizione patrimoniale.
L'azione di cui all'art. 2901 c.c. è infatti diretta a far valere nei confronti del creditore agente e solo nei suoi confronti, l'inefficacia di un atto compiuto dal debitore e recante pregiudizio alle ragioni creditorie. Lo scopo dell'azione revocatoria è, dunque, quello di ripristinare la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., sotto tale aspetto si è osservato che si ritengono così possibili oggetto di revocatoria anche atti non qualificabili come atti di disposizione in senso proprio, ma soltanto in via mediata incidenti in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica e tra questi è altresì ricompreso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale (così ancora Cass.
28593/2024). Tanto al fine di ripristinare nella sua interezza la garanzia generica compromessa per effetto della costituzione del fondo e delle conseguenti limitazioni alle azioni esecutive sui beni ivi conferiti.
Infine, circa il profilo ostativo, indicato dai convenuti, di impignorabilità dell'immobile in quanto prima casa ed unico immobile di proprietà di , si rileva quanto segue. Controparte_1
L'eccezione risulta inconferente in questa sede e va rigettata, in quanto l'azione revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale congiunto non costituisce di per sé un mezzo esecutivo né comporta direttamente un pignoramento o un'espropriazione. Essa, infatti, nel caso di specie mira solamente a rimuovere l'inefficacia del vincolo di destinazione e a consentire al creditore di tornare a considerare i beni rientranti nel fondo nell'ambito della garanzia patrimoniale generica. La Corte di Cassazione conferma questo principio, ex multis, nella sentenza n. 28593 del
6 novembre 2024, la quale sancisce che “L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi – atto non concretante una vicenda dispositivo-traslativa dei beni che ne sono oggetto – determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato”.
Del pari è infondata l'eccezione dei convenuti secondo cui la revocatoria dovrebbe riguardare una quota pari al 50% dell'immobile conferito nel fondo, sul punto è sufficiente rilevare che il predetto immobile è di proprietà esclusiva del solo convenuto ad egli pervenuto a titolo ereditario e, per giunta, in data anteriore al matrimonio (cfr. pag. 2 atto di costituzione di fondo patrimoniale prodotto in atti) sicché, ai sensi dell'art. 179 cod. civ., è sottratto dal regime della comunione dei beni tra coniugi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta ricorrendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 2901 c.c.
7 Quanto alla sussistenza del credito, va evidenziato come non sia contestato tra le parti che lo stesso trae origine dalla sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Campania n. 133/2018 con la quale veniva condannato, in solido con altri Controparte_1 soggetti, alla restituzione in favore della della somma di € 47.432,00 indebitamente Pt_1 erogata al con annesso pagamento delle spese di giudizio di primo grado e poste in CP_1 solido a carico di tutti i soggetti condannati, conseguente a tale condanna è anche il credito vantato dall'attore per le spese di giustizia liquidate con la sentenza di secondo grado n. 304/2020 resa dalla Corte dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello.
Risulta di immediata ed innegabile evidenza che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, con cui – pur anteriormente alla pubblicazione della sentenza di primo grado ma Controparte_1 nel corso del giudizio – ha trasferito l'immobile di sua proprietà nel fondo patrimoniale congiunto con la moglie , reca un irreparabile pregiudizio alla Camera creditrice, privata della Parte_3 garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. posta a tutela delle sue ragioni di credito.
Il debitore, distraendo il suo patrimonio mediante atto di costituzione di fondo patrimoniale congiunto in prossimità della conclusione di un processo a suo carico, ha di fatto impedito alla
, di recuperare il credito già sub judicis alla data dell'atto. CP_4
La Camera ha documentalmente provato, attraverso gli accertamenti eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. in produzione attorea del 18 gennaio 2023) che, alla data della costituzione del fondo patrimoniale, oltre al cespite fuoriuscito dal patrimonio personale, Controparte_1 non era titolare di altri beni immobili né di altre consistenze patrimoniali di facile realizzo.
La costituzione di fondo patrimoniale congiunta, oggetto di impugnazione, rappresenta, quindi, senza dubbio un atto di per sé idoneo a compromettere la soddisfazione del credito di parte attrice anche e solo per la sola somma di €. € 47.432,00, a causa dell'assoluta incapienza del patrimonio del debitore.
L'atto di costituzione di fondo patrimoniale costituisce un obiettivo pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni). Secondo costante orientamento di legittimità, l'eventus damni può consistere anche in un atto dispositivo che, senza diminuire il patrimonio del debitore, determini una variazione anche solo qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ. sent. 31659/2019). Nel caso di specie, si osserva che l'atto dispositivo del ha diminuito qualitativamente la consistenza patrimoniale del CP_1 debitore. Deve ritenersi, quindi, sussistente il nesso causale tra l'atto dispositivo e il danno arrecato alle ragioni della CCIAA, e, per le ragioni esposte, deve ritenersi integrato l'eventus damni.
8 In ogni caso ai fini della dichiarazione di inefficacia pur volendo prescindere dalla anteriorità del credito, va affermata l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore futuro (consilium fraudis).
Conformemente sul punto va dato seguito all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo il quale “a integrare l'animus nocendi è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, ovvero la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, in particolare assumendo che non fosse richiesto l'accertamento della finalità di eludere la futura obbligazione in capo al debitore, ma la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo per il creditore” (ord. Cass. Civ. - Sez. III n. 19594/2025; ad abundantiam, cfr. sent.
Cass. Civ. - Sez. III n. 19131/2004; sent. Cass. Civ. - Sez. III n. 25687/2023).
Trattandosi poi di atto a titolo gratuito risulta irrilevante la consapevolezza da parte del terzo.
In conclusione, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti dell'azione revocatoria. La domanda va pertanto accolta.
Sulla domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale e nel merito, parte convenuta contesta il credito di cui alla sent. n.
2306/2022 del Tribunale di Torre Annunziata in punto di liquidazione delle spese di lite in suo danno, asseritamente effettuato sull'importo €. 124.186,38 (somma degli importi da restituire e delle spese di giudizio) e non sul minore di € 47.432,00 (il solo importo da restituire a seguito del pagamento delle spese di giustizia ad opera di altra debitrice solidale), per cui chiede il ricalcolo applicando i parametri medi o massimi previsti dal D.M. n. 55/2014 pe il corrispondente ridotto valore. La domanda è inammissibile. Si osserva, infatti, che il giudice adito in un nuovo processo non può in alcun modo modificare e/o correggere alcun elemento decisiorio di altra sentenza contenuto in altra sentenza. Ciò non tanto e non solo in applicazione del principio di cosa giudicata ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile ma, soprattutto, per il principio della necessità di avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione. D'altra parte, ove si trattasse di errore di calcolo
(ad esempio per una svista nella trascrizione o un evidente errore aritmetico), la competenza apparterrebbe comunque al giudice che ha emesso la sentenza. Eventuali errori materiali devono essere corretti attraverso il procedimento previsto dagli articoli 287 e 288 c.p.c., e non possono essere modificati nel corso di un nuovo processo civile.
Sussistono gravi motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, stante l'obiettiva complessità della questione.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Parte_1
di dell'atto per Notar del 15/02/2018, Rep. 31414
[...] Pt_1 Persona_1
Racc. 19991 trascritto in data 20/02/2018, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
2, ai nn. 6176 RP e 7939 RG e annotato sull'Estratto per riassunto degli atti di matrimonio in Pt_1 data 7/03/2018, con il quale , unitamente al coniuge , hanno costituito Controparte_1 Parte_3 il fondo patrimoniale per il bene immobile appartenente a e precisamente Controparte_1
l'appartamento sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg A2, cl. 2, vani 4,5, R.C.
278,89;
- ordina al competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio –Ufficio Provinciale di OL 2 di trascrivere la presente sentenza e di annotare la stessa a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione del fondo patrimoniale, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al N. 285 R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile
TRA
(C.F.: Parte_1
), con sede in lla Via S. Aspreno n. 2, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati
AE NO (C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Parte_2 C.F._2
– P.E.C.: , elettivamente domiciliata presso lo Email_1 studio legale dell'avv. Roberto Ingenito sito in Gragnano (NA) alla Via Nuova San Leone
n. 60
Attore
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 24 dicembre 1969, e (C.F.: ), nata a [...] Parte_3 C.F._4
AB (NA) il 9 aprile 1971, entrambi residenti in [...] alla via Torquato Tasso
n. 35, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pietro Martorano
(C.F.: – P.E.C.: e dall'avv. Mario C.F._5 Email_2
NI (C.F.: - P.E.C.: C.F._6
– n. cellulare: 3332974552), tutti Email_3 elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Castellammare di
AB (NA) alla via Regina Margherita n. 119
Convenuti
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Camera di Commercio, Artigianato ed Parte_1
di OL (per brevità di seguito denominata “Camera” o “CCIAA”) ha convenuto in Parte_1 giudizio i coniugi e , per ivi sentir dichiarare l'inefficacia, ex Controparte_1 Parte_3 articolo 2901 del Codice Civile, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato con atto del 15 febbraio 2018 a rogito del Notaio dott. Rep. 31414 Racc. 19991, avente ad Persona_1 oggetto l'unico bene immobile appartenente a e, precisamente, l'appartamento Controparte_1 sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg A2, cl. 2, vani 4,5, R.C. 278,89. All'uopo ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accogliere la domanda e, per l'effetto, dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti della Parte_1
di dell'atto per Notar del 15/02/2018, Rep. 31414
[...] Pt_1 Persona_1
Racc. 19991 trascritto in data 20/02/2018, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 2, ai nn. 6176 RP e 7939 RG e annotato sull'Estratto per riassunto degli atti di Pt_1 matrimonio in data 7/03/2018, con il quale il sig. , unitamente al coniuge Controparte_1
, hanno costituito in fondo patrimoniale l'unico bene immobile appartenente primo e Parte_3 precisamente l'appartamento sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg A2, cl.
2, vani 4,5, R.C. 278,89; 2) ordinare al competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio di trascrivere l'emittenda sentenza e di annotare la stessa a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione del fondo patrimoniale, con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e CPA come per legge”
Secondo la prospettazione di parte attrice l'atto di disposizione reca pregiudizio alle sue ragioni di credito, derivanti dal giudicato della sentenza n. 133/2018 emessa dalla Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale per la Regione Campania e depositata il 18 aprile 2018 (confermata anche in grado di appello), con la quale è condannato, in solido con altri soggetti: a) alla Controparte_1 restituzione in favore della della somma di € 47.432,00 oltre interessi, indebitamente Pt_1 erogata al a seguito della presentazione di documentazione mendace;
b) della somma di CP_1
€. 72.718,52 liquidata a titolo di spese e competenze di lite e poste in solido a carico di tutti le parti soccombenti;
c) alle spese e competenze di lite per il giudizio di appello;
c) delle spese e competenze di lite liquidate in €. 25.254,00, nella sentenza n. 2306/2022 con la quale è stata rigettata l'opposizione promossa avverso l'atto di precetto notificato al in data Controparte_1
15 giugno 2021 per pagamento della somma di € 124.186,38.
2 Assume, quindi, l'attore che l'atto di costituzione del fondo stipulato il 15 febbraio 2018, dunque in un periodo di poco anteriore al deposito della sentenza n. 133/2018 della Corte dei Conti, abbia di fatto azzerato il patrimonio del debitore. Ed invero nel costituito fondo patrimoniale confluiva l'unico bene immobile di proprietà del debitore sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub.
7, ctg A2, cl. 2, vani 4,5, R.C. 278,89. Secondo la prospettazione della CCIAA, il conferimento di tale unico bene nel fondo patrimoniale, avrebbe azzerato la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e che l'atto fosse preordinato a pregiudicare le sue ragioni di credito.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale si costituivano regolarmente in giudizio i coniugi e , chiedendo: “1) In via Controparte_1 Parte_3 principale, nel merito rigettare la domanda della Controparte_2 per la non applicabilità dell'art.2901 c.c,, nel caso in esame, stante l'assenza dei
[...] requisiti richiesti. Per l'effetto dichiarare che il fondo patrimoniale costituito dai convenuti
e , con atto per notaio 19/02/2018 non Controparte_1 CP_3 Persona_2 consente procedure di pignoramento e vendita all'asta dell'appartamento dallo stesso garantito, sito in Gragnano alla via Tarquato Tasso. 35, in Catasto urbano al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg
A2, cl. 2, vani 4,5, R.C, € 278,89. 2) In via subordinata dichiarare che nell'ipotesi di applicazione dell'art.2901 c.c. , l'appartamento potrà essere pignorato e messo all'asta solo per il 50% , in quanto il restante 50% è coperto dalla quota parte di garanzia del fondo patrimoniale ascrivibile
a . 3) In via principale gradata dichiarare che l'appartamento è impignorabile da parte Parte_3 dell'Ente pubblico CCIAA , in quanto trattasi di prima casa, non di lusso , afferente sia un debito sia un valore immobiliare inferiore alla soglia di 120.000,00 prevista dalla legge. 4) In via riconvenzionale e nel merito: dichiarare che l'onorario indicato nella sentenza n.2306 del
18/10/2022 é stato calcolato su un imponibile di € 124.186,38 e non su quello corretto di €
47.432,00, per cui va ricalcolato applicando i parametri previsti dal DM 55/2014. - Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione alla condotta processuale di controparte. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa agli avv.ti antistatari”.
In punto di fatto i convenuti assumono che la maggior parte delle ragioni di credito derivanti dalla sentenza della Corte dei Conti, in particolare le spese di giustizia, sarebbero state già soddisfatte da altra condebitrice solidale. In punto di diritto eccepiscono: a) l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; b) l'impignorabilità dell'appartamento da parte della poiché trattasi di prima casa, non di lusso, e relativa ad un debito inferiore ad €. CP_4
3 120.000,00; c) subordinatamente l'impignorabilità dell'appartamento se non per la quota del 50% appartenente a . In via riconvenzionale chiedono la rideterminazione delle Controparte_1 spese e competenze liquidate nella sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Torre Annunziata.
All'udienza del data 10 ottobre 2023 la causa confluiva sul ruolo della scrivente, al rientro del congedo per maternità. In corso di causa venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. In particolare, nella prima memoria parte convenuta precisava la domanda riconvenzionale, chiedendo rideterminarsi le spese di condanna di cui alla sentenza n. 2306/2022 del Tribunale di Torre Annunziata. Nella seconda memoria chiedeva ammettersi prova per testimoni in ordine a diverse circostanze inerenti la posizione del nei fatti per i quali era CP_1 stato condannato con sentenza n. 133/2018 della Corte dei Conti. Nella terza memoria, infine, si limitava a riportarsi a quanto dedotto nell'atto introduttivo e nelle precedenti memorie. Parte attrice, riportandosi anch'essa alle conclusioni svolte nei propri atti depositati nel corso del procedimento, nelle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. chiedeva altresì il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso proposta dai convenuti, così come l'inammissibilità della prova testimoniale da questi richiesta, stante il giudicato in punto di accertamento della responsabilità del danno erariale anche in capo al convenuto.
Non ammessi i mezzi istruttori la causa veniva rinviata all'udienza del 17 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni e poi d'ufficio al 28 maggio 2025 con modalità scritta, entrambe le parti si riportavano alle rispettive conclusioni chiedendo la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 09 giugno 2025 la causa è stata riservata a sentenza con i termini e così decisa.
Sui presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria.
La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.
Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione elencate, come noto, dall'art. 2901 c.c.
Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'actio pauliana consistono: - nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore, che agisce in revocatoria, e il debitore disponente;
- nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione;
- nella ricorrenza, in capo al debitore ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
4 L'actio pauliana assolve alla preliminare funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (la relativa sentenza, infatti, ha efficacia retroattiva in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda, Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). L'azione ha anche lo scopo di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia (ex multis, Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).
Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino prima facie pretestuose e a condizione che possano valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966).
Quanto al pericolo di danno (eventus damni), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore - e non anche della garanzia specifica - ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito;
sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
(eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 ottobre 2004, n.
20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. 7 luglio 2007, n.
15310; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3470; Cass. 1° giugno 2000, n. 7262).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. 9 marzo 2006, n.
5105). Non è dunque richiesta, per quanto sopra esposto, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta
5 o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che nell'azione in esame eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (v. Cass.18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).
Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere tra atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito nonché tra atti a titolo gratuito od onerosi. Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), mentre negli atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio. Negli atti a titolo gratuito, nel cui ambito rientrano anche le costituzioni di fondo patrimoniale congiunto, si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, negli atti anteriori al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Sull'ammissibilità della domanda revocatoria.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre verificare nel caso di specie l'ammissibilità della domanda in relazione alle eccezioni dei convenuti sia in punto di revocabilità dell'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, sia rispetto alla asserita impignorabilità dell'immobile conferito in esso.
Rispetto alla prima questione non può prescindersi dall'individuare la natura giuridica dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, avuto riguardo la sua natura e gli effetti che ne derivano. Si è osservato in proposito che esso costituisce un atto istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti), destinato per volontà di legge alla soddisfazione di bisogni della famiglia. Il conferimento dei beni al fondo non si concreta in una vicenda traslativa,
“ma importa la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati ad una particolare forma di amministrazione (artt. 168 e 169 c.c.) e sottratti alla garanzia patrimoniale generica” (cfr. Cass. 28593/2024) nel senso che sui beni del fondo e sui frutti stessi, è fatto divieto di azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia (art. 170 c.c.). Mette conto evidenziare che, come osservato dal decreto reso dal Tribunale di OL (depositato in atti da parte attrice), il conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale determina l'essenziale effetto di creare un vincolo di destinazione esclusiva del bene per le finalità familiari con lo scopo di limitarne l'aggredibilità da parte dei creditori particolari di uno dei coniugi;
riguardo a tale aspetto anche laddove il bene rimanga nella proprietà esclusiva di uno dei conferenti (come nel caso in esame), si verifica un'inevitabile modificazione del diritto di proprietà sul bene (facoltà e poteri dispositivi) che si ricava proprio dall'insieme delle disposizione che
6 regolano il fondo patrimoniale. Non vi è dubbio, quindi che l'atto dispositivo in questione, annoverabile tra quelli a titolo gratuito è soggetto a revocatoria, stante la sua equiparabilità agli atti di disposizione patrimoniale.
L'azione di cui all'art. 2901 c.c. è infatti diretta a far valere nei confronti del creditore agente e solo nei suoi confronti, l'inefficacia di un atto compiuto dal debitore e recante pregiudizio alle ragioni creditorie. Lo scopo dell'azione revocatoria è, dunque, quello di ripristinare la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., sotto tale aspetto si è osservato che si ritengono così possibili oggetto di revocatoria anche atti non qualificabili come atti di disposizione in senso proprio, ma soltanto in via mediata incidenti in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica e tra questi è altresì ricompreso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale (così ancora Cass.
28593/2024). Tanto al fine di ripristinare nella sua interezza la garanzia generica compromessa per effetto della costituzione del fondo e delle conseguenti limitazioni alle azioni esecutive sui beni ivi conferiti.
Infine, circa il profilo ostativo, indicato dai convenuti, di impignorabilità dell'immobile in quanto prima casa ed unico immobile di proprietà di , si rileva quanto segue. Controparte_1
L'eccezione risulta inconferente in questa sede e va rigettata, in quanto l'azione revocatoria dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale congiunto non costituisce di per sé un mezzo esecutivo né comporta direttamente un pignoramento o un'espropriazione. Essa, infatti, nel caso di specie mira solamente a rimuovere l'inefficacia del vincolo di destinazione e a consentire al creditore di tornare a considerare i beni rientranti nel fondo nell'ambito della garanzia patrimoniale generica. La Corte di Cassazione conferma questo principio, ex multis, nella sentenza n. 28593 del
6 novembre 2024, la quale sancisce che “L'azione revocatoria di un atto di costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi – atto non concretante una vicenda dispositivo-traslativa dei beni che ne sono oggetto – determina, ad esclusivo vantaggio del creditore attore, l'inefficacia unicamente del vincolo di destinazione con tale atto generato”.
Del pari è infondata l'eccezione dei convenuti secondo cui la revocatoria dovrebbe riguardare una quota pari al 50% dell'immobile conferito nel fondo, sul punto è sufficiente rilevare che il predetto immobile è di proprietà esclusiva del solo convenuto ad egli pervenuto a titolo ereditario e, per giunta, in data anteriore al matrimonio (cfr. pag. 2 atto di costituzione di fondo patrimoniale prodotto in atti) sicché, ai sensi dell'art. 179 cod. civ., è sottratto dal regime della comunione dei beni tra coniugi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta ricorrendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 2901 c.c.
7 Quanto alla sussistenza del credito, va evidenziato come non sia contestato tra le parti che lo stesso trae origine dalla sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Campania n. 133/2018 con la quale veniva condannato, in solido con altri Controparte_1 soggetti, alla restituzione in favore della della somma di € 47.432,00 indebitamente Pt_1 erogata al con annesso pagamento delle spese di giudizio di primo grado e poste in CP_1 solido a carico di tutti i soggetti condannati, conseguente a tale condanna è anche il credito vantato dall'attore per le spese di giustizia liquidate con la sentenza di secondo grado n. 304/2020 resa dalla Corte dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello.
Risulta di immediata ed innegabile evidenza che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, con cui – pur anteriormente alla pubblicazione della sentenza di primo grado ma Controparte_1 nel corso del giudizio – ha trasferito l'immobile di sua proprietà nel fondo patrimoniale congiunto con la moglie , reca un irreparabile pregiudizio alla Camera creditrice, privata della Parte_3 garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. posta a tutela delle sue ragioni di credito.
Il debitore, distraendo il suo patrimonio mediante atto di costituzione di fondo patrimoniale congiunto in prossimità della conclusione di un processo a suo carico, ha di fatto impedito alla
, di recuperare il credito già sub judicis alla data dell'atto. CP_4
La Camera ha documentalmente provato, attraverso gli accertamenti eseguiti presso l'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. in produzione attorea del 18 gennaio 2023) che, alla data della costituzione del fondo patrimoniale, oltre al cespite fuoriuscito dal patrimonio personale, Controparte_1 non era titolare di altri beni immobili né di altre consistenze patrimoniali di facile realizzo.
La costituzione di fondo patrimoniale congiunta, oggetto di impugnazione, rappresenta, quindi, senza dubbio un atto di per sé idoneo a compromettere la soddisfazione del credito di parte attrice anche e solo per la sola somma di €. € 47.432,00, a causa dell'assoluta incapienza del patrimonio del debitore.
L'atto di costituzione di fondo patrimoniale costituisce un obiettivo pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni). Secondo costante orientamento di legittimità, l'eventus damni può consistere anche in un atto dispositivo che, senza diminuire il patrimonio del debitore, determini una variazione anche solo qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. Civ. sent. 31659/2019). Nel caso di specie, si osserva che l'atto dispositivo del ha diminuito qualitativamente la consistenza patrimoniale del CP_1 debitore. Deve ritenersi, quindi, sussistente il nesso causale tra l'atto dispositivo e il danno arrecato alle ragioni della CCIAA, e, per le ragioni esposte, deve ritenersi integrato l'eventus damni.
8 In ogni caso ai fini della dichiarazione di inefficacia pur volendo prescindere dalla anteriorità del credito, va affermata l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore futuro (consilium fraudis).
Conformemente sul punto va dato seguito all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo il quale “a integrare l'animus nocendi è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, ovvero la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, in particolare assumendo che non fosse richiesto l'accertamento della finalità di eludere la futura obbligazione in capo al debitore, ma la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo per il creditore” (ord. Cass. Civ. - Sez. III n. 19594/2025; ad abundantiam, cfr. sent.
Cass. Civ. - Sez. III n. 19131/2004; sent. Cass. Civ. - Sez. III n. 25687/2023).
Trattandosi poi di atto a titolo gratuito risulta irrilevante la consapevolezza da parte del terzo.
In conclusione, ricorrono nel caso in esame tutti i presupposti dell'azione revocatoria. La domanda va pertanto accolta.
Sulla domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale e nel merito, parte convenuta contesta il credito di cui alla sent. n.
2306/2022 del Tribunale di Torre Annunziata in punto di liquidazione delle spese di lite in suo danno, asseritamente effettuato sull'importo €. 124.186,38 (somma degli importi da restituire e delle spese di giudizio) e non sul minore di € 47.432,00 (il solo importo da restituire a seguito del pagamento delle spese di giustizia ad opera di altra debitrice solidale), per cui chiede il ricalcolo applicando i parametri medi o massimi previsti dal D.M. n. 55/2014 pe il corrispondente ridotto valore. La domanda è inammissibile. Si osserva, infatti, che il giudice adito in un nuovo processo non può in alcun modo modificare e/o correggere alcun elemento decisiorio di altra sentenza contenuto in altra sentenza. Ciò non tanto e non solo in applicazione del principio di cosa giudicata ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile ma, soprattutto, per il principio della necessità di avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione. D'altra parte, ove si trattasse di errore di calcolo
(ad esempio per una svista nella trascrizione o un evidente errore aritmetico), la competenza apparterrebbe comunque al giudice che ha emesso la sentenza. Eventuali errori materiali devono essere corretti attraverso il procedimento previsto dagli articoli 287 e 288 c.p.c., e non possono essere modificati nel corso di un nuovo processo civile.
Sussistono gravi motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, stante l'obiettiva complessità della questione.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Parte_1
di dell'atto per Notar del 15/02/2018, Rep. 31414
[...] Pt_1 Persona_1
Racc. 19991 trascritto in data 20/02/2018, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di
2, ai nn. 6176 RP e 7939 RG e annotato sull'Estratto per riassunto degli atti di matrimonio in Pt_1 data 7/03/2018, con il quale , unitamente al coniuge , hanno costituito Controparte_1 Parte_3 il fondo patrimoniale per il bene immobile appartenente a e precisamente Controparte_1
l'appartamento sito in Gragnano alla via T. Tasso n. 35, secondo piano interno 5, composto di due vani, individuato al Catasto Fabbricati al foglio 8, part. 225, sub. 7, ctg A2, cl. 2, vani 4,5, R.C.
278,89;
- ordina al competente Dirigente dell'Agenzia del Territorio –Ufficio Provinciale di OL 2 di trascrivere la presente sentenza e di annotare la stessa a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione del fondo patrimoniale, con esonero da responsabilità;
- compensa integralmente tra le parti le spese e competenze del giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
10