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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVIS.FERMO n. 5133 I.C.I. 2009
- PREAVVIS.FERMO n. 5133 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 03/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato al Comune di SASSARI e a AC SP, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.5133 del 23/05/2025, notificatogli in data 09/06/2025, per l'importo complessivo di Euro 2.652,23 oltre agli ulteriori atti presupposti e connessi per ICI/IMU
2009, 2010, 2018 e 2020. Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese tributarie. AC SP si è costituita in giudizio e dopo aver dato atto di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria il ricorrente ha dichiarato di accettare la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della Decisione La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sassari 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Comune di Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVIS.FERMO n. 5133 I.C.I. 2009
- PREAVVIS.FERMO n. 5133 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 03/02/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato al Comune di SASSARI e a AC SP, Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento dell'avviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.5133 del 23/05/2025, notificatogli in data 09/06/2025, per l'importo complessivo di Euro 2.652,23 oltre agli ulteriori atti presupposti e connessi per ICI/IMU
2009, 2010, 2018 e 2020. Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto impugnato, la nullità/inesistenza della notifica degli atti presupposti e la prescrizione delle pretese tributarie. AC SP si è costituita in giudizio e dopo aver dato atto di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, ha chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria il ricorrente ha dichiarato di accettare la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della Decisione La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Sassari 30.01.2026
Il Vice Presidente di Sezione
(Dott.Baldovino de Sensi)