Versione
28 luglio 2000
28 luglio 2000
>
Versione
23 agosto 2013
23 agosto 2013
>
Versione
24 dicembre 2013
24 dicembre 2013
Art. 4. 1. Le modalita' ed entita' delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall' articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 , come successivamente modificata, e dall' articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell' articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell' articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013".
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall' articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 , come successivamente modificata, e dall' articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell' articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell' articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 , e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013".
Commentari • 3
- 1. Decreto svuota-carceri: il testo coordinato in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2014 · 2.1722023
Giurisprudenza • 5
- 1. CGUE, n. C-143/13, Sentenza della Corte, Bogdan Matei e Ioana Ofelia Matei contro SC Volksbank România SA, 26/02/2015Provvedimento: […] Ritenendo che diverse clausole dei contratti di credito oggetto del procedimento principale, tra le quali le clausole relative al carattere variabile del tasso di interesse e alla «commissione di rischio», avessero carattere abusivo ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 193/2000, i mutuatari, dopo essersi rivolti all'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori, che non ha dato seguito alla loro richiesta, […]Leggi di più...
- valutazione carattere abusivo·
- trasparenza contrattuale·
- modifica unilaterale tasso di interesse·
- oggetto principale del contratto·
- clausole abusive·
- giurisdizione nazionale·
- perequazione prezzo/remunerazione·
- commissione di rischio·
- direttiva 93/13/CEE·
- tutela dei consumatori