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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17591 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 69273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto
“altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Bonelli, Parte_1 giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi
1.1 Con atto di citazione notificato in data 23.10.2019 il sig. Pt_1
, evocando in giudizio il , ha chiesto al
[...] Controparte_1
Tribunale di:
«condannare il , in persona del Ministro Controparte_3
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pro-tempore, a corrispondere all'attore la somma di €. 11.330,27 oltre ad interessi ex d. Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre a maggiorazione del 15% per spese generali, nonché IVA 22% e CPA 4%, come per legge dovute».
A motivo della domanda, ha esposto:
- che, essendo detenuto presso la Casa Circondariale di Rieti, il 17 settembre 2017, alle ore 6:00 cadeva accidentalmente dalla branda superiore del letto a castello ove stava dormendo, rimasta sguarnita delle barriere protettive, precedentemente rimosse dagli agenti penitenziari;
- di essere stato condotto nell'infermeria della struttura per gli accertamenti e le cure necessarie;
- che, continuando ad accusare dolore persistente, solo in data 20 settembre 2017 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rieti, e riceveva la diagnosi di “frattura con distacco del trochite omerale destro”;
- di essere stato sottoposto a diverse visite di controllo, tra cui quella di un professionista medico-legale, che avrebbe quantificato il danno in € 17.547,90;
- di aver presentato reclamo all'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo per ottenere la riapposizione delle barriere protettive sul bordo della branda superiore del letto a castello, oltre al risarcimento del danno subito;
- che, in accoglimento del reclamo, l'Ufficio di Sorveglianza: (i) disponeva la riapposizione in situ delle barriere protettive, evidenziando come le stesse rispondano all'esigenza di tutelare il diritto costituzionale alla salute di chi occupa il piano superiore del letto, diritto che deve sempre prevalere sulle altre esigenze di sicurezza;
(ii) si dichiarava incompetente a decidere in merito all'istanza di risarcimento del danno;
- che la lesione sofferta gli procurava un danno morale derivante anche dal dolore fisico e dalla necessità di sottoporsi a continue cure,
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controlli e sedute di riabilitazione, che avrebbero reso ancora più difficile la sopportazione della vita carceraria.
Attivato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta ha eccepito:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
- la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, c. 4, c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni della domanda di cui all'art. 163, comma 3, n.
4. c.p.c.;
- nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: (i) di non essere responsabile dell'evento lesivo lamentato in giudizio, come tra l'altro riconosciuto dallo stesso detenuto nella dichiarazione firmata il 17 settembre 2017; (ii)
l'inverosimiglianza della dinamica;
(iii) che le barriere protettive fossero state legittimamente rimosse dalla struttura del letto a castello, al fine di evitare tentativi di evasione o attentati all'altrui incolumità, da parte dei detenuti presenti nella stessa cella.
All'udienza del 9 settembre 2020 l'Amministrazione ha manifestato la volontà di non aderire al procedimento di negoziazione assistita.
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attore:
- ha precisato la domanda di risarcimento nell'importo di €
17.547,90, rifacendosi alle Tabelle di Milano di liquidazione del danno alla persona;
- ha chiesto che la dichiarazione del 17 settembre 2017 venisse dichiarata annullabile, in quanto sottoscritta in un momento di incapacità naturale momentanea.
La causa è stata istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, quindi, tramite la prova orale dedotta dall'attore; all'esito, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. Merito della lite
2.1 La domanda di risarcimento avanzata dall'attore è fondata e deve essere accolta, per quanto di seguito esaminato.
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ha esposto che la mattina del 17 settembre 2017, Parte_1 durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Rieti, cadeva dalla branda superiore del letto a castello ove stava dormendo, da cui erano state rimosse le barriere protettive, e riportava una frattura al braccio destro, con distacco del trochite omerale, che lo costringeva a sottoporsi a continue visite, controlli medici e sedute di riabilitazione. Ha chiesto, dunque, il risarcimento del danno ingiustamente subito.
Il , di contro, ha declinato ogni responsabilità in merito CP_1 all'evento, avendo l'attore stesso firmato una dichiarazione
“spontanea”, con la quale avrebbe escluso la responsabilità di terze persone, nonché della stessa Amministrazione, per i fatti dedotti in giudizio. Ha soggiunto di avere deliberatamente rimosso le barriere protettive, dalla porzione superiore del letto a castello, perché altrimenti sarebbero state impropriamente utilizzate, a scopo di fuga o come strumento di aggressione in danno di altri detenuti.
2.2 Tale la rappresentazione dei fatti, va osservato in limine che la domanda spiegata dall'attore appellandosi, nella memoria ex art. 183,
n. 1, comma 6, c.p.c. all'art. 2043 c.c. (neminem laedere), appare in concreto prefigurare anche fatti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, è ben chiaro come il sig. abbia fatto Pt_1 riferimento alle condizioni della res, ossia del letto a castello privato, nella parte superiore, delle barriere protettive, quale causa diretta ed immediata della involontaria e rovinosa caduta a terra durante il sonno notturno, quindi del danno subito (res dannosa); è altrettanto chiaro che l'attore abbia evocato il convenuto, quale titolare CP_1 del potere di vigilanza e controllo che costituisce il proprium della relazione di “custodia”, fondativa della responsabilità ex art. 2051 c.c., in caso di danno procurato a terzi.
Non osta, alla riconduzione della domanda anche all'art. 2051 c.c., il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.),
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perché esso non deroga alla regola posta dall'art. 113 comma 1 c.p.c., né vieta al giudice di riqualificare giuridicamente la domanda, secondo la norma ritenuta appropriata, facendo riferimento agli stessi fatti dedotti dalla parte (intesi nella loro realtà materiale e storica) a suo fondamento (v. in casi analoghi Cass. Sez. 3, 18/07/2011, n. 15724;
Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11805; Cass. Sez. 3, 16/11/1999, n.
12694: «non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 cod. civ., fondi l'accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ.»; Cass. Sez. 2, 18/07/1969, n.
2678: «il riscontro di corrispondenza fra l'Azione proposta e quella ritenuta non va condotto sulla base del nomen juris, eventualmente erroneo dato ad esso dalla parte, bensì con riguardo ai fatti concretamente enunciati in domanda, alle trasformazioni dalla medesima subite nel corso del giudizio per effetto delle eccezioni del convenuto ed alla istruzione della causa»).
Nel caso di specie, il fatto dedotto a fondamento della domanda, così come descritto, consente di ricondurre la fattispecie ad entrambe le disposizioni sopra citate.
Infatti, la deliberata rimozione delle apposite barriere protettive dalla struttura superiore del letto a castello, rileva alla stregua di comportamento colposo consumato, dall'Amministrazione penitenziaria, in violazione del generale principio del neminem laedere
(art. 2043 c.c.); d'altronde l'indiscusso potere di fatto esercitato dall'Amministrazione convenuta sulla struttura carceraria complessivamente intesa, ivi inclusi i suoi arredi e tra essi i letti a castello destinati a giaciglio dei detenuti, quindi le stesse condizioni di intrinseca pericolosità della struttura del letto, privata delle barriere protezione, evoca distintamente la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c..
Ciò detto, pacifico che il convenuto - per il tramite del CP_1
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - sia titolare del
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potere di signoria e di controllo su tutti gli istituti penitenziari, ed anche delle attrezzature e degli arredi al loro interno, può esaminarsi il merito della domanda svolta in citazione.
2.3 Sempre in limine, il tribunale condivide l'eccezione sollevata dalla difesa attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., volta all'accertamento incidentale della annullabilità (e conseguente inefficacia) per incapacità naturale ex art. 428 c.c., della dichiarazione di esonero da responsabilità dell'Amministrazione, sottoscritta dall'odierno attore lo stesso giorno dell'evento.
Il suddetto articolo, al comma 1, dispone infatti che “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere» (cfr. Cass. Sez. L.,
21/11/2018, n. 30126; Cass. Sez. L, 01/09/2011, n. 17977; Cass.
Sez. L, 31/01/2017, n. 2500; Cass. Sez. L., 15/01/2004, n. 515).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che «Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale,
l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione "ex ante", nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva» (Cass. Sez. 3,
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12/06/2020, n. 11272).
Alla luce della norma di riferimento e dei principî enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, vanno quindi considerate e adeguatamente valorizzate le tempistiche e le peculiari condizioni di modo e luogo in cui il documento veniva sottoposto alla firma del sig.
, ossia il giorno stesso dell'incidente, allorché il detenuto aveva Pt_1 appena subìto un forte evento traumatico, era quel momento affetto da una frattura al braccio ancora non diagnosticata (v. la documentazione clinica all. 1 alla citazione), ed era quindi plausibilmente afflitto sia da acuto dolore fisico, che da correlativo patimento psichico.
Vale ancora osservare che la c.d. dichiarazione spontanea consiste invece in un modulo già predisposto e prestampato (a caratteri dattiloscritti) dall'Amministrazione, nelle parti ove riportato: «Con la presente dichiarazione escludo la responsabilità di terze persone, nonché sollevo l'Amministrazione penitenziaria da qualsiasi responsabilità».
Tutto ciò premesso e considerato, e tenuto conto infine delle ordinarie condizioni di soggezione e di subalternità connaturali allo stato di detenzione, appare ragionevole concludere che l'attore, al momento della sottoscrizione, si sia trovato in uno stato, seppur transitorio, di turbamento psichico tale da impedirgli o comunque da ostacolare, in misura rilevante, la capacità di soppesare seriamente la effettiva portata lesiva dell'atto, effettivamente suscettivo di implicare l'immediata abdicazione da ogni legittima ed eventuale pretesa risarcitoria, per l'evento di danno appena sofferto.
Donde l'irrilevanza di tale negozio abdicativo, agli effetti della presente decisione.
2.4 Entrando nel merito della questione, l'istruttoria orale e documentale espletata in corso di lite ha dato ragione all'attore, risultando confermata la ricostruzione dei fatti, sì come esposta nell'atto introduttivo.
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, compagno di cella dell'attore il giorno dell'incidente Persona_1
(cap. 1 della memoria istruttoria di parte attrice), in sede di escussione testimoniale del 19 ottobre 2022, ha confermato: (i) che le barriere protettive erano state rimosse dalla struttura del letto a castello (cap.
2); (ii) che il sig. la notte tra il 16 e 17 settembre 2017 occupava Pt_1 il posto superiore del letto a castello (cap. 3); (iii) che lo stesso Pt_1 durante la notte data cadeva rovinosamente dal letto, lamentando immediatamente dolore al braccio destro, poi risultato fratturato (cap.
5).
Quanto affermato dal teste risulta del resto confermato, anche sotto il profilo medico-legale, nella relazione del 14 dicembre 2018 effettuata dal Dott. nella quale si legge, alla voce Parte_2
“valutazione”: «i postumi del sinistro occorso in data 17/09/2017 possono a tutt'oggi ritenersi stabilizzati in esiti a carattere permanente, causalmente correlabili all'evento lesivo in atti descritto» (cfr. doc. 2, pag. 3, allegato all'atto di citazione).
D'altronde, la rimozione delle barriere protettive dal letto non risulta affatto smentita dalla difesa del , la quale ha Controparte_1 anzi giustificato la circostanza invocando l'esigenza (ritenuta prevalente rispetto ad ogni altra considerazione) di ridurre il rischio che i detenuti potessero servirsene per tentare la fuga, ovvero mettere in pericolo l'altrui incolumità.
Tale allegazione difensiva non ha tuttavia pregio, semmai valendo alla stregua di confessione di responsabilità.
Sul punto, pare il caso richiamare la recente sentenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo del 14 settembre 2023, n. 2264, la quale ha affermato che «Nel caso di persone private della libertà personale, sussiste una violazione dell'art. 2 CEDU, qualora sia accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del soggetto in vinculis e non hanno adottato misure che avrebbero potuto evitare la concretizzazione di tale pericolo. Nell'ipotesi di privazione della libertà personale presso una
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stazione di polizia, inoltre, anche in assenza della conoscenza o conoscibilità da parte del personale in servizio di siffatto rischio, esistono alcune precauzioni di base che dovrebbero essere assicurate allo scopo di ridurre al minimo ogni potenziale pericolo per la salute e
l'integrità fisica della persona arrestata» (in termini, Cass. Sez. 3,
29/09/2022, n. 28394: «l'amministrazione carceraria ha l'obbligo di tutelare la salute del singolo detenuto - indipendentemente dalle richieste da questo provenienti o dal suo disinteresse alle proprie condizioni di salute - attraverso periodici accertamenti medici, il cui esito gli deve essere comunicato»).
È poi nota la giurisprudenza che, in materia di trattamento inumano e degradante delle persone detenute in istituti carcerari, ribadisce come l'Amministrazione penitenziaria sia investita ex lege di specifici obblighi di protezione verso ciascun detenuto in sua custodia (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21603).
Pertanto, l'esigenza di ovviare ad una situazione di pericolo (concreto o eventuale che fosse) non giustificava allora né può costituire, oggi, esimente della responsabilità per il fatto contestato all'Amministrazione penitenziaria, e consistente nell'avere esposto
l'incolumità e la salute del detenuto a una situazione di concreto pericolo, poi avveratosi e tradottosi in evento di danno;
laddove l'esigenza segnalata dall'Avvocatura ben avrebbe potuto essere conseguita senza andare a detrimento dell'esigenza di salvaguardare l'integrità fisiopsichica del detenuto: a tal fine, sarebbe semplicemente bastato di saldare o comunque di fissare le barriere alla struttura del letto, in modo da escluderne l'uso improprio ed al contempo preservandone la funzionalità protettiva.
Pertanto, la testimonianza raccolta in corso di causa, letta congiuntamente con la perizia medico-legale di cui sopra, unitamente al tenore delle stesse difese dell'Amministrazione, a giudizio del tribunale comprovano a sufficienza: (a) che il sinistro de quo agitur sia riconducibile, sotto il profilo della causalità materiale, all'assenza (per
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pregressa rimozione) delle barriere protettive del letto a castello su cui dormiva il giorno della caduta;
(b) ergo la responsabilità Parte_1 oggettiva per il danno causalmente riconducibile alle cose in custodia al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quale articolazione del Ministero della Giustizia (art. 2051 c.c.); (c) al contempo, la concomitante responsabilità per violazione del principio del neminem laedere, ascrivibile all'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In proposito, va aggiunto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. viene comunemente affermata sia laddove il danno sia derivato dalla cosa in sé considerata, sia quando l'evento di danno sia stato prodotto da agenti esterni che abbiano reso la res in custodia fonte di pericolo
(sul punto si veda tra le tante Cass. Sez. 3, 05/12/2008, n. 28811: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art.
2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi”; trattasi di principio tradizionale;
conf. ex plurimis Cass. Sez. 3, 07/04/2010, n. 8229).
D'altronde, trattandosi di responsabilità oggettiva, la condotta più o meno diligente del custode è irrilevante (cfr. sul punto tra le tante
Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663: «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res»; Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21317: «ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una
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relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento»; Cass.
Sez. 3, 08/07/2024, n. 18518: «in materia di responsabilità ex art.
2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa»).
Nondimeno, giova ripetere, nel caso di specie concorre anche il titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo l'Amministrazione
(candidamente) ammesso di avere deliberatamente creato (per le ragioni sopraindicate, da ritenere giuridicamente irrilevanti) la situazione di pericolo, ed avendo così (inequivocabilmente) ammesso di avere accettato il rischio di procurare, al malcapitato che si trovasse sulla branda superiore del letto, eventuali cadute involontarie, per effetto dell'assenza delle barriere protettive.
Né può seriamente mettersi in dubbio che la stessa struttura del letto a castello, laddove sia lasciata sprovvista, nella parte superiore, delle barriere giustappunto atte a contenere i movimenti involontari del dormiente, sia di per sé fonte di pericolo, per colui che utilizzi la postazione superiore, collocata a distanza dal suolo;
donde la concreta prefigurabilità, secondo un criterio probabilistico di adeguatezza causale, dell'evento traumatico occorso alla parte attrice, e la prova
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della colpa dell'Amministrazione penitenziaria («l'attività della pubblica amministrazione deve svolgersi in ogni campo, compreso quello della pura discrezionalità, nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria e fondamentale del 'neminem laedere'. La discrezionalità trova un limite nel dovere della pubblica amministrazione di osservare le norme elementari di diligenza e di prudenza, sì che al giudice ordinario non può essere inibito di accertare, ai fini del risarcimento del danno, se l'operato di essa abbia leso un diritto fondamentale del cittadino»: Cass. Sez. 3, 22/12/1969, n. 4039).
In conclusione, poiché l'Amministrazione convenuta non ha offerto prova del caso fortuito costituente esimente da responsabilità ex art. 2051 c.c., e vi è anzi prova: (a) del fatto che il sinistro sia stato procurato dalle peculiari condizioni di intrinseca pericolosità della res in custodia dell'Amministrazione; (b) della condotta colpevole dell'Amministrazione medesima, che deliberatamente rendeva la res in sua custodia intrinsecamente pericolosa, per tutte le ragioni che precedono il va ritenuto, per entrambi i titoli sopra indicati, CP_1 responsabile del danno lamentato in giudizio dall'attore.
2.5 Va quindi affrontata la questione della liquidazione del danno lamentato in citazione;
a tal fine, in assenza di contestazioni di sorta
(se non per quanto concerne le c.d. spese mediche, che in realtà consistono nell'esborso anticipato dalla parte attrice per la consulenza tecnica medico legale) il tribunale ritiene affidabili le conclusioni esposte nella perizia medico-legale esibita dall'attore, che comunque appaiono fedeli e coerenti con le risultanze della documentazione clinico-sanitaria in atti (doc. all. 2 e 4 all'atto di citazione).
Pertanto, considerato un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, al 50% di 45 giorni, al 25% di altri 45 giorni, tenuto conto dell'età del danneggiato (44 anni) alla data dell'evento dannoso, infine della presenza di postumi permanenti pari al 6%, il credito risarcitorio maturato dal sig. può liquidarsi, Pt_1 all'attualità, nell'importo di € 17.517,18, personalizzandone la
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liquidazione alla luce (a) della tardiva diagnosi della frattura, sopravvenuta solo a tre giorni di distanza dall'evento traumatico (v. documentazione medico-sanitaria in all. 1 alla citazione), nonché (b) della maggiore afflittività delle conseguenze del trauma, aggravate dallo stato di detenzione del soggetto danneggiato.
Il tutto, come da seguente calcolo, elaborato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma, di liquidazione del danno alla persona:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.914,70
Punto base I.T.T. € 130,25
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.018,24
Oscillazione di fascia (max 13% del danno biologico) €
10.190,61
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.930,63
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.930,63
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.465,31
Totale danno biologico temporaneo € 7.326,57
Totale generale: € 17.517,18.
3. Si provvede pertanto come in dispositivo;
l'Amministrazione convenuta è tenuta altresì al pagamento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo;
non possono, diversamente, riconoscersi gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, essendone esclusa la debenza per i crediti da risarcimento danni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo (Cass. Sez. 3, 20/04/2020, n. 7966).
Non vi è luogo alla condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese della lite, ivi incluse quelle anticipate per la perizia tecnica
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esperita in vista del giudizio (che non integrano una autonoma voce di danno) beneficiando la P.A. soccombente della prenotazione a debito, e risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(Cass. Sez. 1, 26/06/2023, n. 18162, «In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento»).
A tal proposito, giova segnalare che la richiesta di distrazione formulata, dal difensore della parte ammessa, nei suoi scritti processuali, non può avere effetto alcuno sulla pregressa ammissione, della parte assistita, al patrocinio a spese dello Stato (v. in tema Cass.
Sez. U., 26/03/2021, n. 8561: «la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese
- l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che
l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente»).
Pertanto, il tribunale riserva di provvedere, con separato decreto, in ordine all'istanza di liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorquando sarà
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presentata, nelle forme di legge.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice nell'atto introduttivo della lite, condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 17.517,18, oltre Parte_1 interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;
- nulla sulle spese della lite, atteso che la parte vittoriosa risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che la parte soccombente
è una Pubblica Amministrazione che beneficia della prenotazione a debito.
Roma, 15 dicembre 2025 il giudice
Alessandra IM
15
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
IM, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 69273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto
“altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Bonelli, Parte_1 giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva
Attore
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Convenuto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi
1.1 Con atto di citazione notificato in data 23.10.2019 il sig. Pt_1
, evocando in giudizio il , ha chiesto al
[...] Controparte_1
Tribunale di:
«condannare il , in persona del Ministro Controparte_3
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pro-tempore, a corrispondere all'attore la somma di €. 11.330,27 oltre ad interessi ex d. Lgs. 231/2002 sino al saldo effettivo. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre a maggiorazione del 15% per spese generali, nonché IVA 22% e CPA 4%, come per legge dovute».
A motivo della domanda, ha esposto:
- che, essendo detenuto presso la Casa Circondariale di Rieti, il 17 settembre 2017, alle ore 6:00 cadeva accidentalmente dalla branda superiore del letto a castello ove stava dormendo, rimasta sguarnita delle barriere protettive, precedentemente rimosse dagli agenti penitenziari;
- di essere stato condotto nell'infermeria della struttura per gli accertamenti e le cure necessarie;
- che, continuando ad accusare dolore persistente, solo in data 20 settembre 2017 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rieti, e riceveva la diagnosi di “frattura con distacco del trochite omerale destro”;
- di essere stato sottoposto a diverse visite di controllo, tra cui quella di un professionista medico-legale, che avrebbe quantificato il danno in € 17.547,90;
- di aver presentato reclamo all'Ufficio di Sorveglianza di Viterbo per ottenere la riapposizione delle barriere protettive sul bordo della branda superiore del letto a castello, oltre al risarcimento del danno subito;
- che, in accoglimento del reclamo, l'Ufficio di Sorveglianza: (i) disponeva la riapposizione in situ delle barriere protettive, evidenziando come le stesse rispondano all'esigenza di tutelare il diritto costituzionale alla salute di chi occupa il piano superiore del letto, diritto che deve sempre prevalere sulle altre esigenze di sicurezza;
(ii) si dichiarava incompetente a decidere in merito all'istanza di risarcimento del danno;
- che la lesione sofferta gli procurava un danno morale derivante anche dal dolore fisico e dalla necessità di sottoporsi a continue cure,
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controlli e sedute di riabilitazione, che avrebbero reso ancora più difficile la sopportazione della vita carceraria.
Attivato il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta ha eccepito:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
- la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, c. 4, c.p.c. per omessa indicazione delle ragioni della domanda di cui all'art. 163, comma 3, n.
4. c.p.c.;
- nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: (i) di non essere responsabile dell'evento lesivo lamentato in giudizio, come tra l'altro riconosciuto dallo stesso detenuto nella dichiarazione firmata il 17 settembre 2017; (ii)
l'inverosimiglianza della dinamica;
(iii) che le barriere protettive fossero state legittimamente rimosse dalla struttura del letto a castello, al fine di evitare tentativi di evasione o attentati all'altrui incolumità, da parte dei detenuti presenti nella stessa cella.
All'udienza del 9 settembre 2020 l'Amministrazione ha manifestato la volontà di non aderire al procedimento di negoziazione assistita.
Con memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attore:
- ha precisato la domanda di risarcimento nell'importo di €
17.547,90, rifacendosi alle Tabelle di Milano di liquidazione del danno alla persona;
- ha chiesto che la dichiarazione del 17 settembre 2017 venisse dichiarata annullabile, in quanto sottoscritta in un momento di incapacità naturale momentanea.
La causa è stata istruita mediante la documentazione offerta dalle parti, quindi, tramite la prova orale dedotta dall'attore; all'esito, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. Merito della lite
2.1 La domanda di risarcimento avanzata dall'attore è fondata e deve essere accolta, per quanto di seguito esaminato.
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ha esposto che la mattina del 17 settembre 2017, Parte_1 durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Rieti, cadeva dalla branda superiore del letto a castello ove stava dormendo, da cui erano state rimosse le barriere protettive, e riportava una frattura al braccio destro, con distacco del trochite omerale, che lo costringeva a sottoporsi a continue visite, controlli medici e sedute di riabilitazione. Ha chiesto, dunque, il risarcimento del danno ingiustamente subito.
Il , di contro, ha declinato ogni responsabilità in merito CP_1 all'evento, avendo l'attore stesso firmato una dichiarazione
“spontanea”, con la quale avrebbe escluso la responsabilità di terze persone, nonché della stessa Amministrazione, per i fatti dedotti in giudizio. Ha soggiunto di avere deliberatamente rimosso le barriere protettive, dalla porzione superiore del letto a castello, perché altrimenti sarebbero state impropriamente utilizzate, a scopo di fuga o come strumento di aggressione in danno di altri detenuti.
2.2 Tale la rappresentazione dei fatti, va osservato in limine che la domanda spiegata dall'attore appellandosi, nella memoria ex art. 183,
n. 1, comma 6, c.p.c. all'art. 2043 c.c. (neminem laedere), appare in concreto prefigurare anche fatti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, è ben chiaro come il sig. abbia fatto Pt_1 riferimento alle condizioni della res, ossia del letto a castello privato, nella parte superiore, delle barriere protettive, quale causa diretta ed immediata della involontaria e rovinosa caduta a terra durante il sonno notturno, quindi del danno subito (res dannosa); è altrettanto chiaro che l'attore abbia evocato il convenuto, quale titolare CP_1 del potere di vigilanza e controllo che costituisce il proprium della relazione di “custodia”, fondativa della responsabilità ex art. 2051 c.c., in caso di danno procurato a terzi.
Non osta, alla riconduzione della domanda anche all'art. 2051 c.c., il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.),
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perché esso non deroga alla regola posta dall'art. 113 comma 1 c.p.c., né vieta al giudice di riqualificare giuridicamente la domanda, secondo la norma ritenuta appropriata, facendo riferimento agli stessi fatti dedotti dalla parte (intesi nella loro realtà materiale e storica) a suo fondamento (v. in casi analoghi Cass. Sez. 3, 18/07/2011, n. 15724;
Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11805; Cass. Sez. 3, 16/11/1999, n.
12694: «non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 cod. civ., fondi l'accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ.»; Cass. Sez. 2, 18/07/1969, n.
2678: «il riscontro di corrispondenza fra l'Azione proposta e quella ritenuta non va condotto sulla base del nomen juris, eventualmente erroneo dato ad esso dalla parte, bensì con riguardo ai fatti concretamente enunciati in domanda, alle trasformazioni dalla medesima subite nel corso del giudizio per effetto delle eccezioni del convenuto ed alla istruzione della causa»).
Nel caso di specie, il fatto dedotto a fondamento della domanda, così come descritto, consente di ricondurre la fattispecie ad entrambe le disposizioni sopra citate.
Infatti, la deliberata rimozione delle apposite barriere protettive dalla struttura superiore del letto a castello, rileva alla stregua di comportamento colposo consumato, dall'Amministrazione penitenziaria, in violazione del generale principio del neminem laedere
(art. 2043 c.c.); d'altronde l'indiscusso potere di fatto esercitato dall'Amministrazione convenuta sulla struttura carceraria complessivamente intesa, ivi inclusi i suoi arredi e tra essi i letti a castello destinati a giaciglio dei detenuti, quindi le stesse condizioni di intrinseca pericolosità della struttura del letto, privata delle barriere protezione, evoca distintamente la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c..
Ciò detto, pacifico che il convenuto - per il tramite del CP_1
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - sia titolare del
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potere di signoria e di controllo su tutti gli istituti penitenziari, ed anche delle attrezzature e degli arredi al loro interno, può esaminarsi il merito della domanda svolta in citazione.
2.3 Sempre in limine, il tribunale condivide l'eccezione sollevata dalla difesa attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., volta all'accertamento incidentale della annullabilità (e conseguente inefficacia) per incapacità naturale ex art. 428 c.c., della dichiarazione di esonero da responsabilità dell'Amministrazione, sottoscritta dall'odierno attore lo stesso giorno dell'evento.
Il suddetto articolo, al comma 1, dispone infatti che “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere» (cfr. Cass. Sez. L.,
21/11/2018, n. 30126; Cass. Sez. L, 01/09/2011, n. 17977; Cass.
Sez. L, 31/01/2017, n. 2500; Cass. Sez. L., 15/01/2004, n. 515).
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che «Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale,
l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione "ex ante", nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva» (Cass. Sez. 3,
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12/06/2020, n. 11272).
Alla luce della norma di riferimento e dei principî enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, vanno quindi considerate e adeguatamente valorizzate le tempistiche e le peculiari condizioni di modo e luogo in cui il documento veniva sottoposto alla firma del sig.
, ossia il giorno stesso dell'incidente, allorché il detenuto aveva Pt_1 appena subìto un forte evento traumatico, era quel momento affetto da una frattura al braccio ancora non diagnosticata (v. la documentazione clinica all. 1 alla citazione), ed era quindi plausibilmente afflitto sia da acuto dolore fisico, che da correlativo patimento psichico.
Vale ancora osservare che la c.d. dichiarazione spontanea consiste invece in un modulo già predisposto e prestampato (a caratteri dattiloscritti) dall'Amministrazione, nelle parti ove riportato: «Con la presente dichiarazione escludo la responsabilità di terze persone, nonché sollevo l'Amministrazione penitenziaria da qualsiasi responsabilità».
Tutto ciò premesso e considerato, e tenuto conto infine delle ordinarie condizioni di soggezione e di subalternità connaturali allo stato di detenzione, appare ragionevole concludere che l'attore, al momento della sottoscrizione, si sia trovato in uno stato, seppur transitorio, di turbamento psichico tale da impedirgli o comunque da ostacolare, in misura rilevante, la capacità di soppesare seriamente la effettiva portata lesiva dell'atto, effettivamente suscettivo di implicare l'immediata abdicazione da ogni legittima ed eventuale pretesa risarcitoria, per l'evento di danno appena sofferto.
Donde l'irrilevanza di tale negozio abdicativo, agli effetti della presente decisione.
2.4 Entrando nel merito della questione, l'istruttoria orale e documentale espletata in corso di lite ha dato ragione all'attore, risultando confermata la ricostruzione dei fatti, sì come esposta nell'atto introduttivo.
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, compagno di cella dell'attore il giorno dell'incidente Persona_1
(cap. 1 della memoria istruttoria di parte attrice), in sede di escussione testimoniale del 19 ottobre 2022, ha confermato: (i) che le barriere protettive erano state rimosse dalla struttura del letto a castello (cap.
2); (ii) che il sig. la notte tra il 16 e 17 settembre 2017 occupava Pt_1 il posto superiore del letto a castello (cap. 3); (iii) che lo stesso Pt_1 durante la notte data cadeva rovinosamente dal letto, lamentando immediatamente dolore al braccio destro, poi risultato fratturato (cap.
5).
Quanto affermato dal teste risulta del resto confermato, anche sotto il profilo medico-legale, nella relazione del 14 dicembre 2018 effettuata dal Dott. nella quale si legge, alla voce Parte_2
“valutazione”: «i postumi del sinistro occorso in data 17/09/2017 possono a tutt'oggi ritenersi stabilizzati in esiti a carattere permanente, causalmente correlabili all'evento lesivo in atti descritto» (cfr. doc. 2, pag. 3, allegato all'atto di citazione).
D'altronde, la rimozione delle barriere protettive dal letto non risulta affatto smentita dalla difesa del , la quale ha Controparte_1 anzi giustificato la circostanza invocando l'esigenza (ritenuta prevalente rispetto ad ogni altra considerazione) di ridurre il rischio che i detenuti potessero servirsene per tentare la fuga, ovvero mettere in pericolo l'altrui incolumità.
Tale allegazione difensiva non ha tuttavia pregio, semmai valendo alla stregua di confessione di responsabilità.
Sul punto, pare il caso richiamare la recente sentenza della Corte
Europea dei diritti dell'uomo del 14 settembre 2023, n. 2264, la quale ha affermato che «Nel caso di persone private della libertà personale, sussiste una violazione dell'art. 2 CEDU, qualora sia accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita del soggetto in vinculis e non hanno adottato misure che avrebbero potuto evitare la concretizzazione di tale pericolo. Nell'ipotesi di privazione della libertà personale presso una
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stazione di polizia, inoltre, anche in assenza della conoscenza o conoscibilità da parte del personale in servizio di siffatto rischio, esistono alcune precauzioni di base che dovrebbero essere assicurate allo scopo di ridurre al minimo ogni potenziale pericolo per la salute e
l'integrità fisica della persona arrestata» (in termini, Cass. Sez. 3,
29/09/2022, n. 28394: «l'amministrazione carceraria ha l'obbligo di tutelare la salute del singolo detenuto - indipendentemente dalle richieste da questo provenienti o dal suo disinteresse alle proprie condizioni di salute - attraverso periodici accertamenti medici, il cui esito gli deve essere comunicato»).
È poi nota la giurisprudenza che, in materia di trattamento inumano e degradante delle persone detenute in istituti carcerari, ribadisce come l'Amministrazione penitenziaria sia investita ex lege di specifici obblighi di protezione verso ciascun detenuto in sua custodia (v. ex plurimis Cass. Sez. 3, 28/07/2025, n. 21603).
Pertanto, l'esigenza di ovviare ad una situazione di pericolo (concreto o eventuale che fosse) non giustificava allora né può costituire, oggi, esimente della responsabilità per il fatto contestato all'Amministrazione penitenziaria, e consistente nell'avere esposto
l'incolumità e la salute del detenuto a una situazione di concreto pericolo, poi avveratosi e tradottosi in evento di danno;
laddove l'esigenza segnalata dall'Avvocatura ben avrebbe potuto essere conseguita senza andare a detrimento dell'esigenza di salvaguardare l'integrità fisiopsichica del detenuto: a tal fine, sarebbe semplicemente bastato di saldare o comunque di fissare le barriere alla struttura del letto, in modo da escluderne l'uso improprio ed al contempo preservandone la funzionalità protettiva.
Pertanto, la testimonianza raccolta in corso di causa, letta congiuntamente con la perizia medico-legale di cui sopra, unitamente al tenore delle stesse difese dell'Amministrazione, a giudizio del tribunale comprovano a sufficienza: (a) che il sinistro de quo agitur sia riconducibile, sotto il profilo della causalità materiale, all'assenza (per
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pregressa rimozione) delle barriere protettive del letto a castello su cui dormiva il giorno della caduta;
(b) ergo la responsabilità Parte_1 oggettiva per il danno causalmente riconducibile alle cose in custodia al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quale articolazione del Ministero della Giustizia (art. 2051 c.c.); (c) al contempo, la concomitante responsabilità per violazione del principio del neminem laedere, ascrivibile all'Amministrazione convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c.
In proposito, va aggiunto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. viene comunemente affermata sia laddove il danno sia derivato dalla cosa in sé considerata, sia quando l'evento di danno sia stato prodotto da agenti esterni che abbiano reso la res in custodia fonte di pericolo
(sul punto si veda tra le tante Cass. Sez. 3, 05/12/2008, n. 28811: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art.
2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi”; trattasi di principio tradizionale;
conf. ex plurimis Cass. Sez. 3, 07/04/2010, n. 8229).
D'altronde, trattandosi di responsabilità oggettiva, la condotta più o meno diligente del custode è irrilevante (cfr. sul punto tra le tante
Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663: «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res»; Cass. Sez. 3, 25/07/2025, n. 21317: «ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una
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relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo eziologico dell'accadimento»; Cass.
Sez. 3, 08/07/2024, n. 18518: «in materia di responsabilità ex art.
2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa»).
Nondimeno, giova ripetere, nel caso di specie concorre anche il titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c., avendo l'Amministrazione
(candidamente) ammesso di avere deliberatamente creato (per le ragioni sopraindicate, da ritenere giuridicamente irrilevanti) la situazione di pericolo, ed avendo così (inequivocabilmente) ammesso di avere accettato il rischio di procurare, al malcapitato che si trovasse sulla branda superiore del letto, eventuali cadute involontarie, per effetto dell'assenza delle barriere protettive.
Né può seriamente mettersi in dubbio che la stessa struttura del letto a castello, laddove sia lasciata sprovvista, nella parte superiore, delle barriere giustappunto atte a contenere i movimenti involontari del dormiente, sia di per sé fonte di pericolo, per colui che utilizzi la postazione superiore, collocata a distanza dal suolo;
donde la concreta prefigurabilità, secondo un criterio probabilistico di adeguatezza causale, dell'evento traumatico occorso alla parte attrice, e la prova
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della colpa dell'Amministrazione penitenziaria («l'attività della pubblica amministrazione deve svolgersi in ogni campo, compreso quello della pura discrezionalità, nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria e fondamentale del 'neminem laedere'. La discrezionalità trova un limite nel dovere della pubblica amministrazione di osservare le norme elementari di diligenza e di prudenza, sì che al giudice ordinario non può essere inibito di accertare, ai fini del risarcimento del danno, se l'operato di essa abbia leso un diritto fondamentale del cittadino»: Cass. Sez. 3, 22/12/1969, n. 4039).
In conclusione, poiché l'Amministrazione convenuta non ha offerto prova del caso fortuito costituente esimente da responsabilità ex art. 2051 c.c., e vi è anzi prova: (a) del fatto che il sinistro sia stato procurato dalle peculiari condizioni di intrinseca pericolosità della res in custodia dell'Amministrazione; (b) della condotta colpevole dell'Amministrazione medesima, che deliberatamente rendeva la res in sua custodia intrinsecamente pericolosa, per tutte le ragioni che precedono il va ritenuto, per entrambi i titoli sopra indicati, CP_1 responsabile del danno lamentato in giudizio dall'attore.
2.5 Va quindi affrontata la questione della liquidazione del danno lamentato in citazione;
a tal fine, in assenza di contestazioni di sorta
(se non per quanto concerne le c.d. spese mediche, che in realtà consistono nell'esborso anticipato dalla parte attrice per la consulenza tecnica medico legale) il tribunale ritiene affidabili le conclusioni esposte nella perizia medico-legale esibita dall'attore, che comunque appaiono fedeli e coerenti con le risultanze della documentazione clinico-sanitaria in atti (doc. all. 2 e 4 all'atto di citazione).
Pertanto, considerato un danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, al 50% di 45 giorni, al 25% di altri 45 giorni, tenuto conto dell'età del danneggiato (44 anni) alla data dell'evento dannoso, infine della presenza di postumi permanenti pari al 6%, il credito risarcitorio maturato dal sig. può liquidarsi, Pt_1 all'attualità, nell'importo di € 17.517,18, personalizzandone la
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liquidazione alla luce (a) della tardiva diagnosi della frattura, sopravvenuta solo a tre giorni di distanza dall'evento traumatico (v. documentazione medico-sanitaria in all. 1 alla citazione), nonché (b) della maggiore afflittività delle conseguenze del trauma, aggravate dallo stato di detenzione del soggetto danneggiato.
Il tutto, come da seguente calcolo, elaborato sulla base delle Tabelle del Tribunale di Roma, di liquidazione del danno alla persona:
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.914,70
Punto base I.T.T. € 130,25
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 45
Danno non patrimoniale risarcibile € 9.018,24
Oscillazione di fascia (max 13% del danno biologico) €
10.190,61
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.930,63
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.930,63
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.465,31
Totale danno biologico temporaneo € 7.326,57
Totale generale: € 17.517,18.
3. Si provvede pertanto come in dispositivo;
l'Amministrazione convenuta è tenuta altresì al pagamento degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalla data della presente sentenza al saldo;
non possono, diversamente, riconoscersi gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, essendone esclusa la debenza per i crediti da risarcimento danni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo (Cass. Sez. 3, 20/04/2020, n. 7966).
Non vi è luogo alla condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese della lite, ivi incluse quelle anticipate per la perizia tecnica
13 14
esperita in vista del giudizio (che non integrano una autonoma voce di danno) beneficiando la P.A. soccombente della prenotazione a debito, e risultando la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(Cass. Sez. 1, 26/06/2023, n. 18162, «In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento»).
A tal proposito, giova segnalare che la richiesta di distrazione formulata, dal difensore della parte ammessa, nei suoi scritti processuali, non può avere effetto alcuno sulla pregressa ammissione, della parte assistita, al patrocinio a spese dello Stato (v. in tema Cass.
Sez. U., 26/03/2021, n. 8561: «la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese
- l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che
l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente»).
Pertanto, il tribunale riserva di provvedere, con separato decreto, in ordine all'istanza di liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, allorquando sarà
14 15
presentata, nelle forme di legge.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalla parte attrice nell'atto introduttivo della lite, condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 17.517,18, oltre Parte_1 interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo;
- nulla sulle spese della lite, atteso che la parte vittoriosa risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e che la parte soccombente
è una Pubblica Amministrazione che beneficia della prenotazione a debito.
Roma, 15 dicembre 2025 il giudice
Alessandra IM
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