Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 14247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 14247/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonietta Marchionna Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Rossi CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno precisato conclusioni concordi
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso depositato il 10.12.2024, premesso che dalla Parte_1
relazione, ormai terminata, avuta con sono nati i figli CP_1 Per_1
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entrambi i genitori dei figli minori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre alla quale assegnare la casa familiare, la previsione dei tempi di permanenza con il padre così come indicato nel ricorso, un contributo mensile a carico del padre dell'importo di € 700,00 per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la previsione che l'assegno unico venga interamente percepito dalla madre.
2. Il resistente si è costituito con comparsa di costituzione depositata il CP_1
15.02.2024 e, nulla eccependo sulle altre questioni, ha chiesto una diversa regolamentazione della frequentazione padre-figlio e, quanto alla parte economica, porsi a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento del figlio non superiore ad € 400,00.
3. All'udienza del 19.03.2025 le parti assistite dai rispettivi legali hanno precisato le conclusioni concordi.
4. Il Collegio ha ritenuto che le condizioni concordi delle parti siano accoglibili in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse dei figli.
PQM
Il Tribunale in via definitiva dispone quanto segue:
1) prende atto delle conclusioni concordi delle parti e dispone in conformità alle condizioni verbalizzate nel verbale di udienza del 19.03.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.03.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
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