Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16586/2023 promossa da:
(C.F. ), E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BISTOLFI RICCARDO C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate e richiamate nel verbale di udienza del 19.12.24, ovverosia, nel merito:
- Parte attrice: <<...in accoglimento della prima domanda, accertare e dichiarare la nullità della clausola titolata “Dispensa del fideiussore alla Banca” contenuta nel contratto di garanzia sottoscritti dall'Avvocato e dal dottor e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della dal diritto di poter Controparte_1 azionare la fideiussione omnibus fino all'ammontare di euro 84.000,00 azionata nel presente giudizio;
in accoglimento della seconda domanda, accertare e dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria da loro rilasciata nell'interesse della in favore della Parte_3 anche a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento assistito Controparte_1 dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la “Garanzia del Fondo”), relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla Garanzia del Fondo pari all'80% della somma finanziata di euro
70.000,00; in accoglimento della terza domanda, accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c. della clausola che disciplina il computo degli interessi corrispettivi contenute nei finanziamento stipulati rispettivamente in data 11 aprile 2017 di euro 70 mila ed in data 26 ottobre 2020 sempre di euro 70 mila, stipulato dalla e, per l'effetto, ricalcolare il piano di Parte_4 ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. settimo comma, determinando così il saldo effettivo;
in ogni caso,
pagina 1 di 8
- Parte convenuta: <quanto al merito rigettare ogni e qualsiasi domanda anche di natura risarcitoria in quanto infondata comunque inammissibile. con vittoria spese compenso professionale. via meramente gradata nel solo denegato caso accoglimento della principale limitare il quantum nei limiti del giusto. caso:>e compenso professionale>>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 [...]
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni CP_1 ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini ex art. 171 ter c.p.c., voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna: in accoglimento della prima domanda, accertare e dichiarare la nullità della clausola titolata “Dispensa del fideiussore alla Banca” contenuta nel contratto di garanzia sottoscritti dall'Avvocato e dal dottor e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della dal diritto di Controparte_1 poter azionare la fideiussione omnibus fino all'ammontare di euro 84.000,00 azionata nel presente giudizio;
in accoglimento della seconda domanda, accertare e dichiarare la nullità della garanzia fideiussoria da loro rilasciata nell'interesse della in favore Parte_3 della anche a presidio delle obbligazioni derivanti da un finanziamento Controparte_1 assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la “Garanzia del Fondo”), relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla Garanzia del Fondo pari all'80% della somma finanziata di euro 70.000,00; in accoglimento della terza domanda, accertare e dichiarare la nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c. della clausola che disciplina il computo degli interessi corrispettivi contenute nei finanziamento stipulati rispettivamente in data 11 aprile 2017 di euro 70 mila ed in data 26 ottobre 2020 sempre di euro 70 mila, stipulato dalla e, per l'effetto, ricalcolare il piano di Parte_4 ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. settimo comma, determinando così il saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge>>.
2. In particolare parte attrice rappresenta che: <<... è stato socio di minoranza Parte_1 della [una società di ristorazione, costituita nel gennaio 2017...] Parte_4 fino alla data del 29 luglio 2021, avendo posseduto quote pari al 17,50% del capitale sociale..
Della stessa società è stato socio (sempre di minoranza) anche... Parte_4 Parte_2
, avendo posseduto anch'egli fino al 29 luglio 2021 quote pari al 17,50% del capitale
[...] sociale... Per l'avvio della propria attività di ristorazione, a decorrere dal mese di aprile 2017, la ha intrattenuto presso la Filiale di Bologna della Parte_4 CP_1
i seguenti rapporti bancari: ✓ a far data dal 04 aprile 2017 il rapporto di conto corrente
[...] contraddistinto con il numero H95268933630 (doc.06); ✓ in data 11 aprile 2017, per finanziare l'apertura dell'esercizio commerciale di ristorazione e somministrazione di bevande..., la eroga in favore della Società un mutuo chirografario di euro CP_1
70.000,00, da restituirsi in cinque anni, attraverso un piano di ammortamento di tipo “francese a rata costante”, che prevedeva il versamento di 60 rate mensili, inizialmente comunicate in euro 1.289,16, comprensive di una quota capitale meglio precisate nel piano di ammortamento pagina 2 di 8 allegato al contratto di finanziamento e di una quota di interessi, questi ultimi conteggiati al tasso variabile dell'Euribor “3 Mesi media 365 arrotondato ai 5 centesimi più prossimi pari allo 0,03%” (T.a.n. iniziale comunicato 4,00%, Tasso rapportato su base annuo 4,074154%, Tasso nominale annuo variabile – spread: 4,3%; Tasso minimo: 4,00%) (docc.ti 07 e 08); il descritto finanziamento risulta essere garantito dalle fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di euro 84.000,00 rilasciate in data 04 aprile 2017 dall'Avvocato Parte_1
e dal dottor (doc.09); ✓ a far data dal 04 marzo 2019, il rapporto di conto Persona_1 corrente numero H95268933630 risulta essere affidato da una apertura di credito per elasticità di cassa di euro 15.000,00 che, però, non è stata formalizzata, neppure limitatamente alle condizioni economiche, in alcun documento contrattuale, ma della cui esistenza ne sono prova documentale gli estratti a scalare del conto corrente numero H95268933630, dalla cui disamina risulta: - l'applicazione di un tasso annuo nominale debitore per l'apertura di credito nella percentuale del 5,687%, che varia di trimestre in trimestre;
- l'applicazione della commissione di omnicomprensiva nella percentuale dello 0,500% da conteggiarsi sull'ammontare del fido accordato di euro 15.000,00 (sub doc.06). In data 26 ottobre 2010, in piena emergenza pandemica dovuta al Coronavirus – 2 (Sars – Cov -2), la ha CP_1 sollecitato l'amministratore della a sottoscrivere un nuovo contratto di Parte_4 finanziamento di euro 70.000,00 (contraddistinto con il numero H9 B1 689339631), da destinarsi “a consolidamento debiti in essere + nuova liquidità”, garantito dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 fino alla concorrenza dell'80% (Posizione numero 2239505) e da rimborsarsi in cinque anni, attraverso un piano di ammortamento di tipo “francese a rata costante”, che prevedeva il versamento di sessanta rate mensili (oltre una rata di preammortamento) di euro 1.273,43, composte da una quota capitale e di una quota di interessi, questi ultimi conteggiati al tasso fisso del 3,500% (doc.10). Con lettere raccomandate a.r. 15 marzo 2023 inviata al Dottor (doc.11) e 04 aprile 2023 inviata Parte_2 all'Avvocato (doc.12) la , nel contestare il mancato pagamento Parte_1 CP_1 delle rate del finanziamento scadute a far data dal 26 novembre 2022 da parte della debitrice principale , ha dichiarato risolto sia il contratto di finanziamento Parte_4 numero H9B1 689339631 ed intimato loro l'immediato pagamento della somma di euro 57.755,28, sia il rapporto di conto corrente numero 8V 52 68933963>>.
3. Parte attrice lamenta:
a. invocando la normativa consumeristica e la asserita vessatorietà della clausola titolata
“Dispensa del fideiussore alla Banca” contenuta nel contratto di garanzia azionato, la nullità della stessa e, per l'effetto, l'intervenuta decadenza della Controparte_1 dal poter azionare le fideiussioni rilasciate dall'Avvocato e dal Parte_1 dottor nell'interesse della Pertanto, Parte_2 Parte_4 chiede accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza della dal Controparte_1 diritto di poter azionare nei confronti dei garanti la fideiussione omnibus fino all'ammontare di euro 84.000,00. b. Nullità della garanzia fideiussoria da loro rilasciata nell'interesse della
[...] in favore della anche a presidio delle obbligazioni Parte_3 Controparte_1 derivanti da un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (la “Garanzia del Fondo”), relativamente all'importo corrispondente alla quota coperta dalla Garanzia del Fondo pari all'80% della somma finanziata di euro 70.000,00. Ne chiedono pertanto la relativa declaratoria di nullità.
c. Omessa comunicazione nei contratti di finanziamento stipulati rispettivamente in data
11 aprile 2017 di euro 70 mila ed in data 26 ottobre 2020 sempre di euro 70 mila del pagina 3 di 8 regime finanziario utilizzato per lo sviluppo degli interessi (se in regime di capitalizzazione “composta”, ovvero “semplice”) che, ha generato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto e, nel sottrarre all'assenso del cliente finanziato (che è rimasto affidato alla comunicazione del tasso annuo nominale convenzionale comunicato) il reale costo dell'operazione finanziaria, ha reso indeterminato e indeterminabile il tasso di onerosità del finanziamento.
[...] e chiedono, per l'effetto, l'accertamento e la declaratoria Parte_1 Parte_2 di nullità per violazione del disposto di cui agli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c. della clausola che disciplina il computo degli interessi corrispettivi contenute nei finanziamenti stipulati rispettivamente in data 11 aprile 2017 di euro 70 mila ed in data 26 ottobre 2020 sempre di euro 70 mila, stipulato dalla e, Parte_4 conseguentemente, disporsi il ricalcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice, conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117
T.u.b. settimo comma, determinando così il saldo effettivo. Con i finanziamenti stipulati rispettivamente in data 11 aprile 2017 di euro 70 mila ed in data 26 ottobre 2020 sempre di euro 70 mila, la in tesi attorea, avrebbe violato, ovvero non Controparte_1 correttamente applicato quanto disposto dagli articoli 820, 821, 1283 e 1284 cod. civ., che delineano una produzione/maturazione degli interessi pattuiti nei contratti di finanziamento a rimborso graduale, rispondente ad una convenzione informata alla metrica lineare, dove gli interessi maturano in ragione proporzionale al tempo, oltre che al capitale e, per le peculiarità stesse dell'obbligazione pecuniaria, una volta maturati, rimangono improduttivi sino al loro pagamento.
4. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l giudice controparte_1 adito quanto al merito rigettare ogni e qualsiasi domanda anche di natura risarcitoria in infondata comunque inammissibile. con vittoria spese compenso professionale. via meramente gradata nel solo denegato caso accoglimento della principale limitare il quantum nei limiti del giusto. caso: professionale>>.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente. Per mero refuso, nel verbale di udienza del
19.12.24, si legge (l'erronea) dicitura << I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso >>, che segue le (correttamente trascritte) conclusioni rassegnate dalle parti, che entrambe hanno rinviato alle note ad hoc depositate telematicamente, come sopra, nella sezione relativa alle conclusioni, nella presente sede, correttamente riportato.
6. Nel merito, le domande attoree non possono essere accolte per i seguenti motivi:
a. Trattandosi, al tempo della stipula delle fideiussioni de quibus, di soci di minoranza ma con partecipazione sociale comunque significativa (17,5% ciascuno), di professione rispettivamente avvocato e commercialista, soci anche di altre società, l'odierno giudicante non ritiene di rinvenire negli attori la qualità di consumatori. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162) fonda il proprio pagina 4 di 8 giudizio sul principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 Tarcau contro
[...]
e altri, con interpretazione - vincolante per il Controparte_2 giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, secondo il quale "tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società"; precisando che "occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n. 31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 -4- tal senso, sentenza , C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23)". I collegamenti funzionali Per_2 tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o, come nel caso in esame, detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020). L'odierno giudicante, vista la professione svolta dagli attori, rilevante sul piano dei profili amministrativo e legale dell'attività sociale, e le varie partecipazioni anche in altre società, idonee ad evidenziare una scelta economica degli attori non occasionale, ma appunto professionale, ritiene che questi ultimi avessero un proprio interesse commerciale al rilascio della fideiussione, giacché strumentale all'ottenimento di un finanziamento, che avrebbe permesso di incrementare la loro partecipazione agli utili di impresa. Conseguentemente, l'interesse dei fideiussore non può ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, avendo essi, in virtù della propria partecipazione, un interesse, convergente con quello della società garantita, ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale della stessa. Non rivestendo gli attori la qualità di consumatori, non può quindi trovare applicazione lo statuto del consumatore e, per l'effetto, il primo motivo di doglianza risulta infondato e la prima domanda non può essere accolta.
b. Anche il secondo motivo di doglianza non può essere accolto in quanto l'art.
4.4. DM pagina 5 di 8 23.9.2005 (a norma del quale “sulla quota di finanziamento garantita dal fondo non può essere aquisita altra garanzia reale, assicurativa o bancaria”) fa esclusivo riferimento alle garanzie reali (contrapposte a quelle personali) ed a garanzie rese da ente assicurativo o bancario, non dunque, a quelle personali rese dagli odierni attori, in quanto la garanzia prestata dai Sig.ri e è classificabile come Parte_1 Pt_2 garanzia generica, prestata a favore di qualsivoglia operazione eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi operazione. Si concorda sul punto con le difese di parte convenuta. Il divieto di acquisire garanzie reali, assicurative, bancarie, sulla parte di finanziamento garantita da MCC “serve ad evitare di addossare ulteriori gravami e costi alle Imprese che si avvantaggiano della garanzia del Fondo, imponendo loro la concessione di garanzie reali, assicurative o bancarie, ma non già di impedire all'Istituto erogante il finanziamento garantito l'acquisizione di garanzie personali da parte di terzi, possibilità espressamente prevista, ad esempio, nel "Foglio informativo finanziamento chiro PMI" del MedioCredito Centrale n.3, del 27.2.2019” (Tribunale di
Perugia n. 1337/2021; ABF Collegio di Milano n. 23742/2020): lo scopo della disciplina in questione è dunque quello di impedire che l'impresa finanziata sia tenuta a sostenere costi ulteriori e diversi rispetto a quelli del finanziamento, derivanti dalla prestazione di garanzie ulteriori rispetto a quelle pubbliche, da richiedere a banche ed assicurazioni a pagamento. Nel caso di specie, la garanzia fidejussoria è stata prestata da persone fisiche (gli odierni attori) e non già dall'impresa finanziata;
ciò che unicamente rileva, a mente della ratio del divieto come sopra ricostruita, è infatti solo che il patrimonio dell'impresa finanziata con garanzia MCC non sia ulteriormente gravato da una garanzia diversa (in relazione alla quale il Fondo, una volta escusso, avrebbe diritto di surroga): tale circostanza evidentemente non si verifica nel momento in cui il garante è una persona fisica (dunque un soggetto diverso dall'impresa finanziata), a prescindere dalla contemporanea qualifica di socio o di amministratore. In conclusione sul punto: il richiamo alla disciplina di cui al D.M. 23/9/2005 non vale a determinare la nullità della fidejussione invocata dagli attori.
Attenta giurisprudenza di merito, altresì, ha evidenziatoo che <<...la disciplina sopra citata, che condurrebbe secondo gli opponenti alla nullità della garanzia, è contenuta in fonte del diritto secondaria, costituita da un decreto ministeriale: come tale, essa è inidonea ad incidere sulle regole di validità dei contratti, che vanno necessariamente rintracciate in una fonte normativa di rango primario;
tale norma secondaria “in quanto inserita in un complesso di disposizioni di dettaglio finalizzate a dare regole in relazione alle “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di Garanzia”, non risulta idonea ad intervenire sul rapporto di natura privatistica che si instaura tra l'istituto di credito e il fideiussore, ma è evidentemente norma che ha finalità di disciplina del rapporto di natura amministrativa avente ad oggetto la concessione dell'intervento di agevolazione per l'impresa. In altri termini, la norma di cui all'art. 4, par. 4 (che, lo si ribadisce, è norma di rango secondario e non idonea a generare conseguenze apprezzabili nel diritto privato), nel porre un divieto all'acquisizione della c.d. “doppia garanzia”, legittima o il diniego della concessione dell'intervento da parte del Fondo o la revoca, in autotutela, di tale atto amministrativo (laddove la circostanza della concessione di ulteriori garanzie reali o personali si verifichi o emerga dopo l'emissione di delibera pagina 6 di 8 positiva da parte dell'Ente gestore del Fondo); trattandosi di norma, di rango secondario, che disciplina il comportamento dell'istituto di credito beneficiato dalla garanzia della mano pubblica” (Tribunale di Monza n. 1598/2021; Corte d'Appello di
Milano n. 3083/2022).Va infine precisato, come correttamente osservato anche dalla parte opposta, che l'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia (in vigore dal 14.10.2022) fuga ogni dubbio sull'ammissibilità dell'acquisizione di garanzie di tipo personale concesse da persone fisiche a garanzia di finanziamenti già assistiti dal Fondo, in quanto al punto C.4, denominato “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”, è previsto che “1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”: dalla disposizione ora richiamata risulta dunque evidente che la limitazione all'acquisizione di un'ulteriore garanzia sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo riguarda soltanto le garanzie reali e quelle assicurative e bancarie, prestate, rispettivamente, dal soggetto finanziato (come sopra spiegato: l'impresa finanziata) e da un intermediario assicurativo o bancario nell'interesse di quest'ultimo (cfr. in tal senso anche ABF,
Collegio di Palermo n. 6880/2022)>> (T. Padova, 18.7.24, in Il Caso.it).
c. Anche il terzo motivo di doglianza è privo di pregio. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno lo scorso 19 luglio 2023, stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Le Sezioni Unite hanno dunque così risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55/14 ss.mm., in misura media per quanto attiene alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, in misura pari alla metà per quanto attiene alla fase di trattazione e istruttoria in ragione della natura documentale della causa (di valore dichiarato pari a euro 57755,28).
8. Assorbita o, comunque, rigettata ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna e a rimborsare a , in persona del l.r.p.t., le Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 7 di 8 spese di lite, che si liquidano in € 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8