TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA-R.G. n.10220 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore CP_
1 CP_1 Parte_1
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5
Controparte_6
-minorenne-
6
Controparte_7
-minorenne-
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10
-minorenne-
10
CP_11 Controparte_10
-minorenne-
11 Controparte_12
12 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 10.01.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la data di nascita di è 20.04.1945 e Parte_1 Persona_1 non 1958 come si evince dal certificato di nascita. Precisa che la discendenza è materna (e non paterna) post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso e ne che chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 21,25
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10220/2024 Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10220 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_15
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_16
[...] 6
Controparte_7
-minorenne-
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10
-minorenne- 10 Parte_2
[...]
11 Controparte_12
12 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTETUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 10.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.05.2024
1. nata il [...] a [...] e residente in [...]das Controparte_15 Bromelias 625 Ararangua Brasile;
2. nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_3 Abel Capela 184 Coqueiros Florianopolis Brasile;
3. nata il [...] a [...] e residente Controparte_4 in Ria Luis Scandolara 259 Centro Sao Joao Do sul Brasile;
4. nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_5 Riacho 1262 Apto 401 centro Torres Brasile in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
5. nata il [...] a [...] e Controparte_6 residente in [...]1262 Apto 401 centro Torres Brasile
6. nato il [...] a [...] e residente in in Avenida Do Controparte_7 Riacho 1262 Apto 401 centro Torres Brasile
7. nato il [...] a [...] e residente in Controparte_8 Servidao Geriva 300 – Ingleses do Norte – Florianopolis Brasile
8. nata il [...] a [...] e residente in Controparte_9 Rua Afonso Pena 1035 Florianopolis Brasile in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
9. nato il [...] a [...] e Controparte_10 residente in [...]1035 Florianopolis Brasile
10. nato il [...] a [...]è Brasile e Parte_2 Controparte_4 residente in [...]1035 Florianopolis Brasile
11. nata il [...] a [...] e Controparte_12 residente in [...]1035 Florianopolis Brasile
12. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_13 Guilherme Raupp 41 Torres Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti …….e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti della cittadina italiana nata a Belluno in [...] Persona_2
7.06.1881 che emigrava in Brasile dove sposava in data 30.06.1898. Persona_3
-dalla loro unione nasceva in data 19.09.1906 la quale sposava Persona_4 [...]
Controparte_17
[...] [...]
in data 27.01.1965
[...]
-Dalla loro unione nascevano:
• in data 20.04.1945 la quale sposava Persona_1 Persona_5 in data 22.04.1967 e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 07.03.1976 (odierna ricorrente) Questa Controparte_15 sposava in data 24.10.2003 Persona_6
• in data 30.08.1942 il quale sposava in Parte_3 Persona_7 data 21.03. e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 30.05.1982 (odierno ricorrente) Controparte_3
si univa poi con e nasceva Persona_8 Parte_4
➢ in data 13.11.1989 (odierna ricorrente) Controparte_4
.
• in data 13.05.1933 il quale sposava in Parte_5 Persona_9 data 26.05.1956 e dalla loro unione nascevano:
➢ in data 22.06.1959.Quest'ultima sposava Persona_10 [...]
in data 12.04.1980 e dalla loro unione nasceva: Controparte_18 in data 13.04.1971 (all.17) (odierno Persona_11 ricorrente). Quest'ultima sposava in data Persona_12
3.08.2007 e nascevano: in data 8.09.2014 Persona_13
❖ in data 4.07.2016 Controparte_7
➢ in data 20.07.1967 la quale sposava Parte_6 Persona_14 in data 21.10.1989 e dalla loro unione nasceva
[...]
✓ in data 9.08.1994 . Controparte_13
➢ in data 30.06.1962 il quale sposava Persona_15 [...]
in data 18.06.1988. Dalla loro unione nasceva: Parte_7
✓ in data 6.12.1989 (odierno ricorrente). Controparte_8
➢ in data 2.08.1975 (odierna ricorrente) la quale Controparte_9 sposava in data 3.04.1998 Dalla loro unione Persona_16 nascevano:
✓ in data 15.05.2007 Controparte_10
✓ in data 6.11.2008 Parte_2
✓ in data 2.2.2000 Controparte_12 CP_4
(odierna ricorrente).
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al nei termini di Controparte_14 legge
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 4
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della Sig.ra Persona_17 nata a [...] il [...] che il 18/08/1917 si sposava in Brasile con
[...] cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_18 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 5
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
21,15
Lecce-Venezia, 10.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA-R.G. n.10220 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore CP_
1 CP_1 Parte_1
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5
Controparte_6
-minorenne-
6
Controparte_7
-minorenne-
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10
-minorenne-
10
CP_11 Controparte_10
-minorenne-
11 Controparte_12
12 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Verbale di causa Udienza 10.01.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la data di nascita di è 20.04.1945 e Parte_1 Persona_1 non 1958 come si evince dal certificato di nascita. Precisa che la discendenza è materna (e non paterna) post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso e ne che chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 21,25
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10220/2024 Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10220 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_15
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_16
[...] 6
Controparte_7
-minorenne-
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9
Controparte_10
-minorenne- 10 Parte_2
[...]
11 Controparte_12
12 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTETUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 10.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.05.2024
1. nata il [...] a [...] e residente in [...]das Controparte_15 Bromelias 625 Ararangua Brasile;
2. nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_3 Abel Capela 184 Coqueiros Florianopolis Brasile;
3. nata il [...] a [...] e residente Controparte_4 in Ria Luis Scandolara 259 Centro Sao Joao Do sul Brasile;
4. nata il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_5 Riacho 1262 Apto 401 centro Torres Brasile in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
5. nata il [...] a [...] e Controparte_6 residente in [...]1262 Apto 401 centro Torres Brasile
6. nato il [...] a [...] e residente in in Avenida Do Controparte_7 Riacho 1262 Apto 401 centro Torres Brasile
7. nato il [...] a [...] e residente in Controparte_8 Servidao Geriva 300 – Ingleses do Norte – Florianopolis Brasile
8. nata il [...] a [...] e residente in Controparte_9 Rua Afonso Pena 1035 Florianopolis Brasile in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su
9. nato il [...] a [...] e Controparte_10 residente in [...]1035 Florianopolis Brasile
10. nato il [...] a [...]è Brasile e Parte_2 Controparte_4 residente in [...]1035 Florianopolis Brasile
11. nata il [...] a [...] e Controparte_12 residente in [...]1035 Florianopolis Brasile
12. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_13 Guilherme Raupp 41 Torres Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni:
- “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti …….e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti della cittadina italiana nata a Belluno in [...] Persona_2
7.06.1881 che emigrava in Brasile dove sposava in data 30.06.1898. Persona_3
-dalla loro unione nasceva in data 19.09.1906 la quale sposava Persona_4 [...]
Controparte_17
[...] [...]
in data 27.01.1965
[...]
-Dalla loro unione nascevano:
• in data 20.04.1945 la quale sposava Persona_1 Persona_5 in data 22.04.1967 e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 07.03.1976 (odierna ricorrente) Questa Controparte_15 sposava in data 24.10.2003 Persona_6
• in data 30.08.1942 il quale sposava in Parte_3 Persona_7 data 21.03. e dalla loro unione nasceva:
➢ in data 30.05.1982 (odierno ricorrente) Controparte_3
si univa poi con e nasceva Persona_8 Parte_4
➢ in data 13.11.1989 (odierna ricorrente) Controparte_4
.
• in data 13.05.1933 il quale sposava in Parte_5 Persona_9 data 26.05.1956 e dalla loro unione nascevano:
➢ in data 22.06.1959.Quest'ultima sposava Persona_10 [...]
in data 12.04.1980 e dalla loro unione nasceva: Controparte_18 in data 13.04.1971 (all.17) (odierno Persona_11 ricorrente). Quest'ultima sposava in data Persona_12
3.08.2007 e nascevano: in data 8.09.2014 Persona_13
❖ in data 4.07.2016 Controparte_7
➢ in data 20.07.1967 la quale sposava Parte_6 Persona_14 in data 21.10.1989 e dalla loro unione nasceva
[...]
✓ in data 9.08.1994 . Controparte_13
➢ in data 30.06.1962 il quale sposava Persona_15 [...]
in data 18.06.1988. Dalla loro unione nasceva: Parte_7
✓ in data 6.12.1989 (odierno ricorrente). Controparte_8
➢ in data 2.08.1975 (odierna ricorrente) la quale Controparte_9 sposava in data 3.04.1998 Dalla loro unione Persona_16 nascevano:
✓ in data 15.05.2007 Controparte_10
✓ in data 6.11.2008 Parte_2
✓ in data 2.2.2000 Controparte_12 CP_4
(odierna ricorrente).
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al nei termini di Controparte_14 legge
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 4
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti della Sig.ra Persona_17 nata a [...] il [...] che il 18/08/1917 si sposava in Brasile con
[...] cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_18 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 5
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_14 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_14 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_14 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegazione al verbale alle ore
21,15
Lecce-Venezia, 10.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7