TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto da
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dr. Valentina PrudenteRelatore Giudice, rel. est.
Dr. Ilario Ottobrino Giudice
All'esito della camera di consiglio del 22/04/2025 , udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n.r.g. 333 /2025
Tra
e , entrambi difesi da Parte_1 Parte_2 avv.ti CORSINI MARZIA, DEL MANCINO LAURA, BENVENUTI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DELL Controparte_1
Avente a oggetto: esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Sulle seguenti conclusioni:
“AFFIDO: i ricorrenti richiedono l'affido congiunto con collocazione paritaria del figlio minore DIRITTO DI VISITA I genitori concordano, Persona_1 come già in atto da diverso tempo, che il padre Sig. possa Parte_1 vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente Persona_1 calendario: periodo scolastico: - Lunedì dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00 con accompagnamento dalla madre;
- Martedì dalle ore 13,00 sino alle 22,00 con accompagnamento dalla madre, - Giovedì dalle ore 16 uscita di scuola sino alle ore 22,00 con accompagnamento dalla madre;
- Venerdì dalle ore 13.00 uscita di scuola, sino alla domenica con rientro alle ore 22, nei week di in cui il minore sta con il padre;
- week end alternati. Questo calendario è stato concordato fra
P a g . 1 | 3 i genitori al fine di contemperare le esigenze scolastiche e sportive del minore attualmente frequentante la scuola di calcio San Marco di Avenza, ove il padre lo accompagna alle partite anche nei giorni di competenza della madre, non essendo la stessa automunita;
periodo estivo-non scolastico: -Tre giorni consecutivi con ciascun genitore, con il principio dell'alternanza, sino al termine delle vacanze scolastiche. - Per quanto concerne le Festività Natalizie: il 24 dicembre il minore lo trascorrerà sempre con il padre sino alla mattina del 25, ove lo riaccompagnerà dalla madre, per ivi trascorrere il giorno di Natale. Per quanto concerne il 31 dicembre e l'1 gennaio, così come per le vacanze Pasquali, nonché quelle calendarizzate al livello statale, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza così come per ogni ulteriore Festività privata. Per le festività estive, nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di settembre, ciascun genitore potrà trascorrere con il minore, quattordici giorni anche non consecutivi (sette più sette) comprensivi di pernottamento, in un periodo da concordarsi con l'altro genitore con un congruo preavviso;
MANTENIMENTO: Il sig. Pt_1 dichiara di accollarsi tutte le spese di ordinaria amministrazione
[...] durante la permanenza del minore presso lo stesso. Inoltre, il signor Pt_1 dichiara di accollarsi per intero, le spese straordinarie del minore;
Il padre quindi provvederà alle spese ordinarie scolastiche, ludiche e ricreative, al vestiario oltre alle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Massa (attualmente in uso) oltre al finanziamento di tutti gli spostamenti inerenti all'attività scolastiche, culturali e/o sportive del minore. La madre dichiara di accollarsi le sole spese alimentari nei giorni di sua spettanza. L'assegno unico sarà percepito interamente dal padre che si Parte_1 impegna a depositarlo su un libretto bancario in favore del figlio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 12/02/2025, e Parte_1
chiedevano emettersi sentenza di omologa degli Parte_2 accordi di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni in epigrafe, a cui le parti si sono riportate all'udienza del 18.4.25, tenutasi in modalità cartolare su loro istanza.
***
Il Tribunale di Massa
OSSERVA
Ritenuta la propria competenza, visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, ritenuto che le condizioni di cui al ricorso non si presentano in contrasto con il superiore interesse del minore nato a Massa in [...]_1
12.02.2015, rilevato che nulla deve disporsi sulle spese processuali P a g . 2 | 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale così provvede: visto l'art. 473bis.51 c.p.c. omologa gli accordi tra e Parte_1 Parte_2
come da ricorso del 12/02/2025, sulle conclusioni in epigrafe
[...] riportate;
manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 3 | 3