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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/11/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia AR Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 2 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
8469/2024, pubblicata il 02 ottobre 2024,
DA
.PA. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 CP_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Granato e con elezione di Parte_2
domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via D. Mottola di Amato n. 12, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore dott. e dott. con il patrocinio degli avv.ti Controparte_3 Controparte_4
TO AR RI e PO ES e con elezione di domicilio presso il loro studio in
Milano, Via Broletto, n. 20, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8469/2024, pubblicata il
02/10/2024, in materia di “Altri contratti atipici”.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per EURO.PA. CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, integralmente riformando
l'impugnata sentenza accogliere le domande tutte spiegate dall'appellante nel giudizio di primo grado e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare l'insussistenza del lamentato inadempimento ai sensi della clausola
39.3 del contratto inter partes e, per l'effetto, l'inefficacia del recesso comunicato da parte convenuta con lettera del 20.7.2018;
b) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e descritti in premessa di cui al punto sub III quantificati in € 184.168,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
c) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e descritti in premessa al punto sub IV dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quantificati in € 70.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
d) condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione respinta, nonché previo ogni necessario e/o opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
(i) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 c.p.c.
e/o 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e nel giudizio di primo grado;
(ii) in via principale, rigettare i motivi di appello avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n.
8469/2024, emessa e pubblicata il 1° ottobre 2024, per tutti i motivi esposti in atti e nel giudizio di primo grado e, comunque, respingere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da . nei confronti di Pt_1 Controparte_5 Controparte_2
(iii) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di Euro. in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
96 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e nel giudizio di primo grado, e per l'effetto condannare
Euro. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_5
pagina 2 di 9 favore di di quella somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del Controparte_2
presente giudizio;
(iv) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi esposti in narrativa e nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Euro.Pa. ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: CP_5
- di avere concluso, in data 26 luglio 2012, con VO TR RP (denominazione commerciale della società di diritto svedese VO AB) un “contratto CP_6 europeo di officina autorizzata per prodotti industriali VO” avente ad oggetto la prestazione (non in esclusiva) dei Servizi VO e la vendita di parti originali VO;
- di avere preso atto, a seguito di comunicazione del 30 maggio 2016 da parte di
[...]
, che il rapporto contrattuale era stato trasferito (unitamente al ramo Controparte_7
di azienda di pertinenza) a Controparte_2
- di avere intrattenuto rapporti commerciali anche con un'altra società del Gruppo VO,
, dalla quale era periodicamente incaricata di eseguire interventi Controparte_8
di riparazione su tutti i prodotti VO in garanzia o sotto controllo di manutenzione;
- di avere accettato la cessione dei crediti relativi alle vendite dei ricambi effettuata da in favore di Controparte_2 Controparte_9
- di avere riscontrato nel corso del rapporto contrattuale frequenti disservizi relativi alla linea dati fornita da Controparte_2
- di avere ricevuto, in data 20 luglio 2018, la contestazione da parte di Controparte_2
del mancato pagamento tempestivo di oltre tre fatture e la conseguente
[...] comunicazione della risoluzione di diritto del contratto “ai sensi e per gli effetti dell'art.
39.3 d)” delle condizioni generali, rubricato “Risoluzione Straordinaria”.
Ciò premesso, Euro.Pa. ha evidenziato che nel corso del rapporto contrattuale si CP_5
erano consolidate prassi attinenti alla tempistica ed alle modalità di pagamento delle fatture emesse da tali da rendere inoperativa la clausola risolutiva espressa Controparte_2
pagina 3 di 9 di cui all'art. 39.3 del contratto e, a dimostrazione delle proprie allegazioni, ha ricostruito le vicende relative ai pagamenti effettuati nel primo semestre del 2018.
Più in generale, la società attrice, previo richiamo delle clausole maggiormente significative del
“contratto europeo di officina autorizzata per prodotti industriali ”, ha fatto rilevare di CP_2
essere stata relegata da parte di in una posizione di mera dipendenza Controparte_2
economica e di essere stata indotta ad effettuare investimenti ingenti, a fronte di prospettive di guadagno poi rivelatesi inesistenti.
In forza dei suddetti rilievi, Euro.Pa. ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare CP_5 la “inefficacia del recesso comunicato” da con “lettera del Controparte_2
20.7.2018”, nonché di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni conseguiti all'illegittima risoluzione del contratto (quantificati in euro 184.168,00) e all'abuso di dipendenza economica (quantificati in euro 70.000,00). si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo di Controparte_2
rigettare le domande avversarie e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto dedotto in causa alla data del 20 luglio 2018 e di condannare Euro.Pa. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_5
Il Tribunale, con la sentenza n. 8469/2024 depositata il 2 ottobre 2024, ha respinto le domande della società attrice e ha invece accolto la pretesa avanzata da Controparte_2
in via riconvenzionale.
[...]
In particolare, il Tribunale ha escluso che il comportamento di tolleranza dei ritardi nei pagamenti di Euro. tenuto da “costituisca indice di una Controparte_5 Controparte_2
volontà abdicativa del diritto di avvalersi per il futuro della clausola risolutiva espressa” e ha di contro valorizzato i richiami alla suddetta clausola rinvenibili nelle e-mail di sollecito inviate da a Euro. inoltre, ha evidenziato la genericità delle Controparte_2 Controparte_5
doglianze svolte da Euro.Pa. in ordine ai disservizi della linea dati e la conseguente CP_5
irrilevanza di esse ai fini della valutazione della legittimità della risoluzione di diritto invocata da infine, ha chiarito che “la mera eventuale sussistenza di una Controparte_2
situazione di dipendenza economica non costituisce di per sé sola un fatto illecito, atteso che la legge sanziona soltanto l'abuso di una tale situazione” e che, nella fattispecie di causa,
Euro.Pa. non ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata con riguardo sia alla CP_5
effettiva sussistenza di una condotta abusiva di sia al patimento di Controparte_2
danni causalmente riconducibili a tale condotta.
2. Il giudizio di secondo grado
pagina 4 di 9 Euro.Pa. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando cinque motivi di CP_5
appello con i quali ha censurato la decisione del Tribunale: I) nella parte in cui non ha tenuto in considerazione gli accordi transattivi intercorsi con e non ha quindi Controparte_2
dichiarato l'inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39.3 del contratto;
II) nella parte in cui ha escluso la sussistenza della prova che i suddetti accordi transattivi riguardassero le medesime fatture poste da a fondamento della Controparte_2
risoluzione di diritto;
III) nella parte in cui ha accolto apoditticamente la domanda riconvenzionale di IV) nella parte in cui ha rilevato la genericità delle Controparte_2 allegazioni sui disservizi della linea dati e la mancanza di prova “in ordine all'effettiva verificazione nella sfera patrimoniale dell'attrice di qualsivoglia danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta a tali presunti disservizi”; V) nella parte in cui non ha chiarito le ragioni del rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., finalizzata a dimostrare la violazione dell'art. 9 della L. n. 192/1998. si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione.
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
L'art. 39.3 lett. d) del contratto stipulato fra le parti prevede che “ avrà il diritto di CP_2
recedere dal presente contratto, con effetto immediato e senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, inviando una comunicazione mediante lettera raccomandata all'Officina: (...) d) se l' , in tre occasioni durante un periodo di dodici mesi, abbia omesso di effettuare Pt_3
tempestivamente pagamenti dovuti al Gruppo VO;
oppure in una singola occasione l'officina abbia omesso, per un periodo superiore a tre mesi dalla data di scadenza, di effettuare un pagamento dovuto al Gruppo VO”. si è avvalsa del suddetto diritto in data 20 luglio 2028, deducendo, a Controparte_2
fondamento della invocata risoluzione, il mancato pagamento tempestivo da parte di Euro.Pa. delle seguenti nove fatture: CP_5
- n. 5203148 del 30 ottobre 2017 scaduta il 30 novembre 2017 e n. 5203819 del 27 dicembre
2017 scaduta il 31 gennaio 2018;
- n. 5201811, n. 5201733 e n. 5201871 del 10 aprile 2018 scadute il 31 maggio 2018;
- n. 426223 del 14 novembre 2017 scaduta il 18 febbraio 2018, n. 412045 del 12 febbraio 2018 scaduta il 20 maggio 2018, n. 412924 del 28 febbraio 2018 scaduta il 3 giugno 2018 e n. 415057 dell'11 aprile 2018 scaduta il 15 luglio 2018.
pagina 5 di 9 Euro.Pa. ha sostenuto di avere concluso, proprio con riferimento alle suddette CP_5 fatture, accordi per la dilazione dei pagamenti, tali da escludere l'applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39.3 lett. d) del contratto.
Più precisamente, Euro.pa. ha evidenziato, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio CP_5
di primo grado:
- di avere ottenuto da la concessione di una dilazione di Controparte_2 pagamento relativamente all'importo di euro 7.636,00;
- di essersi accordata con da ultimo con e-mail del 2 Controparte_9
maggio 2018, per il pagamento dilazionato delle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio scadute e in scadenza fino al 15 agosto 2018;
- di avere saldato in data 18 giugno 2018 le fatture n. 5201733 e n. 5201811 e in data 3
luglio 2018 la fattura n. 5201871. ha contestato genericamente le allegazioni di Euro.Pa. Controparte_2 CP_5
riconoscendo contestualmente di avere concesso alla controparte diverse dilazioni di pagamento, ma escludendone la rilevanza ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39.3 lett.d) del contratto.
In questo contesto, va innanzitutto rammentato che la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola risolutiva espressa, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (v. ex multis Cass. n. 36098/2023).
Inoltre – poiché nel caso concreto la clausola risolutiva espressa è inserita in un contratto quadro, destinato a regolare una serie indeterminata di rapporti commerciali –, è utile precisare che l'accettazione della prestazione tardivamente eseguita in esecuzione di determinate obbligazioni impedisce al creditore di far valere la clausola risolutiva con riferimento a tali specifiche obbligazioni, ma non implica la rinuncia dello stesso ad avvalersi della clausola nel successivo svolgimento del rapporto (arg. ex Cass. n. 204/2002 in materia di contratti ad esecuzione periodica).
Ciò chiarito, alla luce della documentazione depositata dalle parti, può ritenersi dimostrato che abbia concesso una dilazione di pagamento con riferimento alle due Controparte_2
fatture n. 5203148 del 30 ottobre 2017 e n. 5203819 del 27 dicembre 2017 dell'importo complessivo di euro 7.636,40, menzionate nella raccomandata del 20 luglio 2018.
pagina 6 di 9 Tale circostanza è stata infatti allegata in termini adeguatamente specifici nell'atto di citazione
(mediante richiamo, alla pag. 10, di una e-mail del 23 marzo 2018 e del suo contenuto dettagliato) e non è stata contestata, se non genericamente, da Controparte_2
Quanto invece alle fatture n. 5201811, n. 5201733 e n. 5201871 (anch'esse menzionate nella raccomandata del 20 luglio 2018) dalle stesse allegazioni di Euro.Pa. risulta che CP_5
esse sono state pagate in ritardo (il 18 giugno e il 3 luglio 2018, anziché il 31 maggio 2018), mentre manca del tutto la prova dell'ottenimento di una proroga dei termini di adempimento
(v. atto di citazione di primo grado alla pag. 13).
Per le ultime quattro fatture richiamate nella raccomandata del 20 luglio 2018, Euro.Pa. CP_5
ha documentato la conclusione di un accordo dilatorio con (v. Controparte_9
doc. 8, pagg. da 1 a 10 e da 13 a 21, da cui si evincono i numeri delle fatture il cui termine di pagamento è stato prorogato).
Con riguardo a tale accordo, dalle date dei bonifici indicate sul riepilogo dei pagamenti depositato da Euro.Pa. sub doc. 9, emerge peraltro il mancato rispetto delle scadenze CP_5
del 15 giugno e del 15 luglio 2018 (più precisamente, alla data del 15 giugno risultano versati euro 2935,00, anziché euro 3.000,00 e alla data del 15 luglio risultano versati euro 2.374,38 anziché euro 3.000,00).
A fronte delle riferite emergenze documentali, si ritiene che si sia Controparte_2
avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa pattuita contrattualmente.
Il pagamento oltre la scadenza delle tre fatture n. 5201811, n. 5201733 e n. 5201871 del 10 aprile 2018 è di per sé sufficiente a integrare l'ipotesi contemplata dalla clausola in discussione.
A tale ritardo deve comunque sommarsi quello maturato con riferimento agli accordi dilatori conclusi con Controparte_9
A conferma della insussistenza dei presupposti per configurare una rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa da parte di va considerato che la stessa, Controparte_2 anche secondo le allegazioni di Euro.Pa. ha in più occasioni richiamato l'efficacia CP_5 di tale clausola e l'intenzione di avvalersene in caso di futuri inadempimenti.
I primi tre motivi di appello devono quindi essere rigettati.
Con riguardo al quarto motivo di appello, si reputano pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla genericità delle doglianze inerenti ai disservizi della linea dati, alla carenza di allegazioni specifiche sulla responsabilità di Controparte_2
e all'effettiva verificazione nella sfera patrimoniale di Euro.Pa. di danni
[...] CP_5
causalmente riconducibili in via immediata e diretta ai disservizi lamentati.
pagina 7 di 9 Nella medesima prospettiva, si evidenzia che negli scritti difensivi depositati da .pa. Pt_1 CP_5
nel giudizio di primo grado, i guasti alla linea dati sono stati presentati quale
[...]
giustificazione delle dilazioni di pagamento concesse da parte di ma Controparte_2
non sono stati posti espressamente a fondamento né di una eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la pretesa avversaria, né di domande risarcitorie.
Sono dunque da ritenere irrilevanti le deduzioni istruttorie (peraltro articolate in termini generici) formulate da Euro.Pa. al fine di dimostrare la sussistenza dei suddetti CP_5
disservizi.
Per quanto argomentato, il quarto motivo di appello va dichiarato infondato.
Deve essere rigettato anche il quinto motivo di appello.
Il Tribunale, con provvedimento reso in udienza in data 3 marzo 2023, ha disatteso tutte le istanze istruttorie delle parti – ivi compresa la richiesta formulata da Euro.pa. ai CP_5 sensi dell'art. 210 c.p.c. – reputandole irrilevanti ai fini della decisione, tenuto conto del thema decidendum “come cristallizatosi con lo spirare delle preclusioni assertive”.
La statuizione del Tribunale è del tutto condivisibile, considerato che Euro. ha Controparte_5
lamentato (in termini assolutamente generici e laconici) per la prima volta nella memoria istruttoria, e quindi tardivamente, la disparità di trattamento subita da parte di CP_2
rispetto ad altre concessionarie della zona, al cui accertamento sarebbe stata deputata
[...]
l'acquisizione della documentazione indicata nella richiesta ex art. 210 c.p.c.
L'infondatezza di tutti i motivi di appello determina la conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, Euro.Pa. è tenuta a rifondere in favore di CP_5
le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate facendo Controparte_2
riferimento ai parametri previsti per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 e euro
260.000,00 e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la pretesa avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da anche nel presente giudizio di secondo grado, non risultando che Controparte_2
l'appellante abbia agito con dolo o con colpa grave, né che abbia tenuto una condotta abusiva o dilatoria.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
.PA. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8469/2024, Pt_1 CP_5
pubblicata il 02/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_2
presente grado di appello, liquidate in euro 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_2
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia AR Russo Dott. AR Grazia Federici
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia AR Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 2 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
8469/2024, pubblicata il 02 ottobre 2024,
DA
.PA. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 CP_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Granato e con elezione di Parte_2
domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via D. Mottola di Amato n. 12, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
C.F. , in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore dott. e dott. con il patrocinio degli avv.ti Controparte_3 Controparte_4
TO AR RI e PO ES e con elezione di domicilio presso il loro studio in
Milano, Via Broletto, n. 20, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8469/2024, pubblicata il
02/10/2024, in materia di “Altri contratti atipici”.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per EURO.PA. CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, integralmente riformando
l'impugnata sentenza accogliere le domande tutte spiegate dall'appellante nel giudizio di primo grado e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare l'insussistenza del lamentato inadempimento ai sensi della clausola
39.3 del contratto inter partes e, per l'effetto, l'inefficacia del recesso comunicato da parte convenuta con lettera del 20.7.2018;
b) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e descritti in premessa di cui al punto sub III quantificati in € 184.168,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
c) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e descritti in premessa al punto sub IV dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado quantificati in € 70.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
d) condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione respinta, nonché previo ogni necessario e/o opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
(i) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342 c.p.c.
e/o 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e nel giudizio di primo grado;
(ii) in via principale, rigettare i motivi di appello avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n.
8469/2024, emessa e pubblicata il 1° ottobre 2024, per tutti i motivi esposti in atti e nel giudizio di primo grado e, comunque, respingere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da . nei confronti di Pt_1 Controparte_5 Controparte_2
(iii) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di Euro. in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
96 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e nel giudizio di primo grado, e per l'effetto condannare
Euro. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_5
pagina 2 di 9 favore di di quella somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del Controparte_2
presente giudizio;
(iv) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi esposti in narrativa e nel giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Euro.Pa. ha adito il Tribunale di Milano, esponendo: CP_5
- di avere concluso, in data 26 luglio 2012, con VO TR RP (denominazione commerciale della società di diritto svedese VO AB) un “contratto CP_6 europeo di officina autorizzata per prodotti industriali VO” avente ad oggetto la prestazione (non in esclusiva) dei Servizi VO e la vendita di parti originali VO;
- di avere preso atto, a seguito di comunicazione del 30 maggio 2016 da parte di
[...]
, che il rapporto contrattuale era stato trasferito (unitamente al ramo Controparte_7
di azienda di pertinenza) a Controparte_2
- di avere intrattenuto rapporti commerciali anche con un'altra società del Gruppo VO,
, dalla quale era periodicamente incaricata di eseguire interventi Controparte_8
di riparazione su tutti i prodotti VO in garanzia o sotto controllo di manutenzione;
- di avere accettato la cessione dei crediti relativi alle vendite dei ricambi effettuata da in favore di Controparte_2 Controparte_9
- di avere riscontrato nel corso del rapporto contrattuale frequenti disservizi relativi alla linea dati fornita da Controparte_2
- di avere ricevuto, in data 20 luglio 2018, la contestazione da parte di Controparte_2
del mancato pagamento tempestivo di oltre tre fatture e la conseguente
[...] comunicazione della risoluzione di diritto del contratto “ai sensi e per gli effetti dell'art.
39.3 d)” delle condizioni generali, rubricato “Risoluzione Straordinaria”.
Ciò premesso, Euro.Pa. ha evidenziato che nel corso del rapporto contrattuale si CP_5
erano consolidate prassi attinenti alla tempistica ed alle modalità di pagamento delle fatture emesse da tali da rendere inoperativa la clausola risolutiva espressa Controparte_2
pagina 3 di 9 di cui all'art. 39.3 del contratto e, a dimostrazione delle proprie allegazioni, ha ricostruito le vicende relative ai pagamenti effettuati nel primo semestre del 2018.
Più in generale, la società attrice, previo richiamo delle clausole maggiormente significative del
“contratto europeo di officina autorizzata per prodotti industriali ”, ha fatto rilevare di CP_2
essere stata relegata da parte di in una posizione di mera dipendenza Controparte_2
economica e di essere stata indotta ad effettuare investimenti ingenti, a fronte di prospettive di guadagno poi rivelatesi inesistenti.
In forza dei suddetti rilievi, Euro.Pa. ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare CP_5 la “inefficacia del recesso comunicato” da con “lettera del Controparte_2
20.7.2018”, nonché di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni conseguiti all'illegittima risoluzione del contratto (quantificati in euro 184.168,00) e all'abuso di dipendenza economica (quantificati in euro 70.000,00). si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo di Controparte_2
rigettare le domande avversarie e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto dedotto in causa alla data del 20 luglio 2018 e di condannare Euro.Pa. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_5
Il Tribunale, con la sentenza n. 8469/2024 depositata il 2 ottobre 2024, ha respinto le domande della società attrice e ha invece accolto la pretesa avanzata da Controparte_2
in via riconvenzionale.
[...]
In particolare, il Tribunale ha escluso che il comportamento di tolleranza dei ritardi nei pagamenti di Euro. tenuto da “costituisca indice di una Controparte_5 Controparte_2
volontà abdicativa del diritto di avvalersi per il futuro della clausola risolutiva espressa” e ha di contro valorizzato i richiami alla suddetta clausola rinvenibili nelle e-mail di sollecito inviate da a Euro. inoltre, ha evidenziato la genericità delle Controparte_2 Controparte_5
doglianze svolte da Euro.Pa. in ordine ai disservizi della linea dati e la conseguente CP_5
irrilevanza di esse ai fini della valutazione della legittimità della risoluzione di diritto invocata da infine, ha chiarito che “la mera eventuale sussistenza di una Controparte_2
situazione di dipendenza economica non costituisce di per sé sola un fatto illecito, atteso che la legge sanziona soltanto l'abuso di una tale situazione” e che, nella fattispecie di causa,
Euro.Pa. non ha assolto l'onere probatorio del quale era gravata con riguardo sia alla CP_5
effettiva sussistenza di una condotta abusiva di sia al patimento di Controparte_2
danni causalmente riconducibili a tale condotta.
2. Il giudizio di secondo grado
pagina 4 di 9 Euro.Pa. ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando cinque motivi di CP_5
appello con i quali ha censurato la decisione del Tribunale: I) nella parte in cui non ha tenuto in considerazione gli accordi transattivi intercorsi con e non ha quindi Controparte_2
dichiarato l'inoperatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39.3 del contratto;
II) nella parte in cui ha escluso la sussistenza della prova che i suddetti accordi transattivi riguardassero le medesime fatture poste da a fondamento della Controparte_2
risoluzione di diritto;
III) nella parte in cui ha accolto apoditticamente la domanda riconvenzionale di IV) nella parte in cui ha rilevato la genericità delle Controparte_2 allegazioni sui disservizi della linea dati e la mancanza di prova “in ordine all'effettiva verificazione nella sfera patrimoniale dell'attrice di qualsivoglia danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta a tali presunti disservizi”; V) nella parte in cui non ha chiarito le ragioni del rigetto dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c., finalizzata a dimostrare la violazione dell'art. 9 della L. n. 192/1998. si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione.
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
L'art. 39.3 lett. d) del contratto stipulato fra le parti prevede che “ avrà il diritto di CP_2
recedere dal presente contratto, con effetto immediato e senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, inviando una comunicazione mediante lettera raccomandata all'Officina: (...) d) se l' , in tre occasioni durante un periodo di dodici mesi, abbia omesso di effettuare Pt_3
tempestivamente pagamenti dovuti al Gruppo VO;
oppure in una singola occasione l'officina abbia omesso, per un periodo superiore a tre mesi dalla data di scadenza, di effettuare un pagamento dovuto al Gruppo VO”. si è avvalsa del suddetto diritto in data 20 luglio 2028, deducendo, a Controparte_2
fondamento della invocata risoluzione, il mancato pagamento tempestivo da parte di Euro.Pa. delle seguenti nove fatture: CP_5
- n. 5203148 del 30 ottobre 2017 scaduta il 30 novembre 2017 e n. 5203819 del 27 dicembre
2017 scaduta il 31 gennaio 2018;
- n. 5201811, n. 5201733 e n. 5201871 del 10 aprile 2018 scadute il 31 maggio 2018;
- n. 426223 del 14 novembre 2017 scaduta il 18 febbraio 2018, n. 412045 del 12 febbraio 2018 scaduta il 20 maggio 2018, n. 412924 del 28 febbraio 2018 scaduta il 3 giugno 2018 e n. 415057 dell'11 aprile 2018 scaduta il 15 luglio 2018.
pagina 5 di 9 Euro.Pa. ha sostenuto di avere concluso, proprio con riferimento alle suddette CP_5 fatture, accordi per la dilazione dei pagamenti, tali da escludere l'applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39.3 lett. d) del contratto.
Più precisamente, Euro.pa. ha evidenziato, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio CP_5
di primo grado:
- di avere ottenuto da la concessione di una dilazione di Controparte_2 pagamento relativamente all'importo di euro 7.636,00;
- di essersi accordata con da ultimo con e-mail del 2 Controparte_9
maggio 2018, per il pagamento dilazionato delle fatture di acquisto dei pezzi di ricambio scadute e in scadenza fino al 15 agosto 2018;
- di avere saldato in data 18 giugno 2018 le fatture n. 5201733 e n. 5201811 e in data 3
luglio 2018 la fattura n. 5201871. ha contestato genericamente le allegazioni di Euro.Pa. Controparte_2 CP_5
riconoscendo contestualmente di avere concesso alla controparte diverse dilazioni di pagamento, ma escludendone la rilevanza ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 39.3 lett.d) del contratto.
In questo contesto, va innanzitutto rammentato che la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola risolutiva espressa, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento (v. ex multis Cass. n. 36098/2023).
Inoltre – poiché nel caso concreto la clausola risolutiva espressa è inserita in un contratto quadro, destinato a regolare una serie indeterminata di rapporti commerciali –, è utile precisare che l'accettazione della prestazione tardivamente eseguita in esecuzione di determinate obbligazioni impedisce al creditore di far valere la clausola risolutiva con riferimento a tali specifiche obbligazioni, ma non implica la rinuncia dello stesso ad avvalersi della clausola nel successivo svolgimento del rapporto (arg. ex Cass. n. 204/2002 in materia di contratti ad esecuzione periodica).
Ciò chiarito, alla luce della documentazione depositata dalle parti, può ritenersi dimostrato che abbia concesso una dilazione di pagamento con riferimento alle due Controparte_2
fatture n. 5203148 del 30 ottobre 2017 e n. 5203819 del 27 dicembre 2017 dell'importo complessivo di euro 7.636,40, menzionate nella raccomandata del 20 luglio 2018.
pagina 6 di 9 Tale circostanza è stata infatti allegata in termini adeguatamente specifici nell'atto di citazione
(mediante richiamo, alla pag. 10, di una e-mail del 23 marzo 2018 e del suo contenuto dettagliato) e non è stata contestata, se non genericamente, da Controparte_2
Quanto invece alle fatture n. 5201811, n. 5201733 e n. 5201871 (anch'esse menzionate nella raccomandata del 20 luglio 2018) dalle stesse allegazioni di Euro.Pa. risulta che CP_5
esse sono state pagate in ritardo (il 18 giugno e il 3 luglio 2018, anziché il 31 maggio 2018), mentre manca del tutto la prova dell'ottenimento di una proroga dei termini di adempimento
(v. atto di citazione di primo grado alla pag. 13).
Per le ultime quattro fatture richiamate nella raccomandata del 20 luglio 2018, Euro.Pa. CP_5
ha documentato la conclusione di un accordo dilatorio con (v. Controparte_9
doc. 8, pagg. da 1 a 10 e da 13 a 21, da cui si evincono i numeri delle fatture il cui termine di pagamento è stato prorogato).
Con riguardo a tale accordo, dalle date dei bonifici indicate sul riepilogo dei pagamenti depositato da Euro.Pa. sub doc. 9, emerge peraltro il mancato rispetto delle scadenze CP_5
del 15 giugno e del 15 luglio 2018 (più precisamente, alla data del 15 giugno risultano versati euro 2935,00, anziché euro 3.000,00 e alla data del 15 luglio risultano versati euro 2.374,38 anziché euro 3.000,00).
A fronte delle riferite emergenze documentali, si ritiene che si sia Controparte_2
avvalsa legittimamente della clausola risolutiva espressa pattuita contrattualmente.
Il pagamento oltre la scadenza delle tre fatture n. 5201811, n. 5201733 e n. 5201871 del 10 aprile 2018 è di per sé sufficiente a integrare l'ipotesi contemplata dalla clausola in discussione.
A tale ritardo deve comunque sommarsi quello maturato con riferimento agli accordi dilatori conclusi con Controparte_9
A conferma della insussistenza dei presupposti per configurare una rinuncia implicita alla clausola risolutiva espressa da parte di va considerato che la stessa, Controparte_2 anche secondo le allegazioni di Euro.Pa. ha in più occasioni richiamato l'efficacia CP_5 di tale clausola e l'intenzione di avvalersene in caso di futuri inadempimenti.
I primi tre motivi di appello devono quindi essere rigettati.
Con riguardo al quarto motivo di appello, si reputano pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla genericità delle doglianze inerenti ai disservizi della linea dati, alla carenza di allegazioni specifiche sulla responsabilità di Controparte_2
e all'effettiva verificazione nella sfera patrimoniale di Euro.Pa. di danni
[...] CP_5
causalmente riconducibili in via immediata e diretta ai disservizi lamentati.
pagina 7 di 9 Nella medesima prospettiva, si evidenzia che negli scritti difensivi depositati da .pa. Pt_1 CP_5
nel giudizio di primo grado, i guasti alla linea dati sono stati presentati quale
[...]
giustificazione delle dilazioni di pagamento concesse da parte di ma Controparte_2
non sono stati posti espressamente a fondamento né di una eccezione di inadempimento idonea a paralizzare la pretesa avversaria, né di domande risarcitorie.
Sono dunque da ritenere irrilevanti le deduzioni istruttorie (peraltro articolate in termini generici) formulate da Euro.Pa. al fine di dimostrare la sussistenza dei suddetti CP_5
disservizi.
Per quanto argomentato, il quarto motivo di appello va dichiarato infondato.
Deve essere rigettato anche il quinto motivo di appello.
Il Tribunale, con provvedimento reso in udienza in data 3 marzo 2023, ha disatteso tutte le istanze istruttorie delle parti – ivi compresa la richiesta formulata da Euro.pa. ai CP_5 sensi dell'art. 210 c.p.c. – reputandole irrilevanti ai fini della decisione, tenuto conto del thema decidendum “come cristallizatosi con lo spirare delle preclusioni assertive”.
La statuizione del Tribunale è del tutto condivisibile, considerato che Euro. ha Controparte_5
lamentato (in termini assolutamente generici e laconici) per la prima volta nella memoria istruttoria, e quindi tardivamente, la disparità di trattamento subita da parte di CP_2
rispetto ad altre concessionarie della zona, al cui accertamento sarebbe stata deputata
[...]
l'acquisizione della documentazione indicata nella richiesta ex art. 210 c.p.c.
L'infondatezza di tutti i motivi di appello determina la conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, Euro.Pa. è tenuta a rifondere in favore di CP_5
le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate facendo Controparte_2
riferimento ai parametri previsti per le cause di valore compreso fra euro 52.001,00 e euro
260.000,00 e applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di trattazione/istruttoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la pretesa avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da anche nel presente giudizio di secondo grado, non risultando che Controparte_2
l'appellante abbia agito con dolo o con colpa grave, né che abbia tenuto una condotta abusiva o dilatoria.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
.PA. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8469/2024, Pt_1 CP_5
pubblicata il 02/10/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese del Controparte_2
presente grado di appello, liquidate in euro 11.268,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) rigetta la domanda formulata da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_2
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia AR Russo Dott. AR Grazia Federici
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