Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott. Luisa Vasile Presidente rel.est. Dott. Luca Giani Giudice Dott. Vincenza Agnese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 225/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata IN PROPRIO in data 17-2-25 DA QUANTRON ITALY S.R.L. [C.F. 03815850361 ], con sede legale in MILANO via Cino del Duca 5 con avv. FEDERICA MARIA IUBATTI [[...]], come da procura in atti
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato che:
• con ricorso in data 17-2-25 la società ha chiesto l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
• il ricorso è presentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione munito del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio;
inoltre, pur se il ricorso non risulta sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, a norma dell'art. 40 comma 2 CCII ultimo periodo nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, la domanda di apertura e quindi il ricorso in proprio per liquidazione giudiziale è accompagnato da procura alle liti allegata e materialmente connessa al fascicolo telematico e rilasciata dal detto Presidente CdA, Herbert Robel;
osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO in via Cino del Duca 5 e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2023 il totale dei ricavi da vendite e
SEZIONE II CIVILE
prestazioni è superiore ad € 200.000 ed in particolare pari ad € 583.275,00 mentre l'attivo è di 671.781.
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195 c.c. (commercio ed assistenza autoveicoli ibridi ed elettrici);
• ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi; b) dalla documentazione contabile prodotta, in quanto il bilancio al 31.12.2023 evidenzia una consistente perdita di esercizio;
c) dall'entità del debito complessivo descritto in ricorso e nella situazione economico patrimoniale al 30.6.24 (doc.5).
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII e deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulti iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di QUANTRON ITALY S.R.L. [C.F. 03815850361 ], con sede legale in MILANO via Cino del Duca 5, quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;
2) nomina Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE
3) nomina Curatore dottor Tiziana Anna Ghiotto ;
4) ordina al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) fissa per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 21 maggi 2025 ore 12:00, innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile , stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, al registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
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SEZIONE II CIVILE
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) invita il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ordina ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
dispone la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 20/02/2025.
Il Presidente Dott. Luisa Vasile
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